Ordinanza cautelare 24 marzo 2022
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 06/03/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01818/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01108/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2022, proposto da Centro di Riabilitazione De Nicola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Camillo Cancellario e Vincenzo Pescitelli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 531 del 30 novembre 2021, pubblicata sul B.U.R.C. n. 112 del 6 dicembre 2021, avente ad oggetto “ Disposizioni attuative di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 4 del D.L. 34/2020 – adempimenti di cui agli impegni assunti dalla conferenza delle regioni e province autonome in tema di rinnovo dei CCNL sanità privata – aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 legge 833/78 ed RSA/Centri diurni per anziani e disabili non autosufficienti ”, laddove è stato approvato l’aggiornamento delle tariffe delle prestazioni della macroarea riabilitazione, nonché laddove è previsto che il predetto aumento tariffario per l’anno 2020 sia a budget invariato;
2) ove e per quanto necessario, del verbale di riunione del 12 ottobre 2021, richiamato ed allegato nel provvedimento sub 1), nella parte relativa all’aggiornamento delle suddette tariffe;
3) ove e per quanto necessario, della Delibera della Giunta Regionale n. 532 del 30 novembre 2021, pubblicata il 27 dicembre 2021, avente ad oggetto “ Adeguamento dei limiti di spesa per l’anno 2021 di cui alla DGRC 92/2021 e s.m.i. per la macroarea della riabilitazione territoriale ex art. 26 Legge 833/78 ”, nella parte in cui sono stati adeguati i volumi prestazionali e i limiti di spesa per l’anno 2021 per la macroarea della riabilitazione territoriale ex art. 26 Legge 833/78, di cui alla richiamata DGRC 92/2021 e smi, alle tariffe di cui all’allegato 4 della D.G.R.C. n. 531 del 30 novembre 2021;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento di cui al punto 1);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2024 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Centro di Riabilitazione De Nicola S.r.l. gestisce l’omonima struttura che eroga, in regime di accreditamento, prestazioni riabilitative, ambulatoriali e domiciliari, di recupero funzionale e sociale in favore di soggetti affetti da minorazioni fisiche (ex art. 26 della l. n. 833/78 e L.R. 11/84).
2. Con il ricorso introduttivo agisce per l’annullamento della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 531 del 30 novembre 2021 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 112 del 6 dicembre 2021), avente ad oggetto “ Disposizioni attuative di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 4 del D.L. 34/2020 – adempimenti di cui agli impegni assunti dalla conferenza delle regioni e province autonome in tema di rinnovo dei CCNL sanità privata – aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 legge 833/78 ed RSA/Centri diurni per anziani e disabili non autosufficienti ”, contestando l’approvazione dell’aggiornamento delle tariffe delle prestazioni della macroarea riabilitazione in ragione dell’aumento tariffario per l’anno 2020 a budget invariato.
3. Parte ricorrente ha esteso l’impugnazione al verbale di riunione del 12 ottobre 2021, nella parte relativa all’aggiornamento delle suddette tariffe, nonché e nei limiti di interesse alla delibera della Giunta Regionale n. 532 del 30 novembre 2021 (pubblicata il 27 dicembre 2021), avente ad oggetto “ Adeguamento dei limiti di spesa per l’anno 2021 di cui alla DGRC 92/2021 e s.m.i. per la macroarea della riabilitazione territoriale ex art. 26 Legge 833/78 ”, nella parte in cui sono stati adeguati i volumi prestazionali e i limiti di spesa per l’anno 2021 per la macroarea della riabilitazione territoriale ex art. 26 della l. n. 833/78, di cui alla richiamata d.G.R.C n. 92/2021 ed alle tariffe di cui all’allegato 4 della d.G.R.C. n. 531 del 30 novembre 2021.
4. Si deduce che la Regione Campania a mezzo dei provvedimenti gravati avrebbe riconosciuto indistintamente a tutti i centri accreditati un aumento del 5,20%, sicché i centri che applicano il contratto AIOP vedrebbero dimezzarsi l’auspicato aggiornamento tariffario rispetto all’aumento del costo del lavoro, mentre a quelli che non hanno avuto costi aggiuntivi (ad esempio AIAS: 0,00%), o, comunque, in misura inferiore rispetto a quello AIOP (come nel caso ANFAS 5,50%), verrebbe attribuito un ristoro maggiore rispetto alla ricorrente, con evidente disparità di trattamento.
5. Si significa, quindi, che a seguito della sospensione dell’attività disposta a causa dell’emergenza pandemica da OV -19 e dell’adesione del ricorrente (in data 20 aprile 2020) al programma “La Campania riparte” (decreto dirigenziale della Regione Campania n. 83 del 9 aprile 2020) il Centro ricorrente, rinunziando alla domanda di adesione alla cassa integrazione straordinaria, avrebbe ottemperato a tutti gli obblighi previsti nell’anzidetto Programma (provvedendo al pagamento degli stipendi ai dipendenti e dei compensi ai collaboratori, adeguando la struttura, elaborando nuovi processi di gestione dei pazienti, effettuando le sanificazioni e acquistando gli strumenti di protezione).
6. Con il presente ricorso si assume, quindi, l’illegittimità della delibera n. 531/2021 (che avrebbe inopinatamente revocato il decreto n. 83/2020) e gli atti connessi come sopra specificati affidando il gravame ai seguenti motivi:
I) VIOLAZIONE DELL’ART. 1372 COMMA 1 C.C. - ECCESSO DI POTERE - SVIAMENTO, IRRAZIONALITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL VINCOLO CONTRATTUALE in quanto la delibera giuntale gravata, con il conseguente aumento tariffario per l’anno 2020 a budget invariato, avrebbe l’effetto di ridurre la quota di produzione di prestazioni ancora erogabili, sostanziandosi in una modifica unilaterale e discrezionale del medesimo con conseguente violazione del vincolo contrattuale.
II) VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 SEXIES, COMMA 6 DEL D.LGS N. 502/1992. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. Premesso che la delibera impugnata avrebbe operato in violazione dell’art. 8-sexies, comma 6 del d.lgs. n. 502/1992 (per la mancata applicazione dei criteri di aggiornamento ivi previsti) si deduce il difetto di istruttoria dei provvedimenti gravati sotto plurimi profili, e in particolare: l’adozione del provvedimento non sarebbe stata preceduta dall’esame dei bilanci delle strutture accreditate; non sarebbero state effettuate rilevazioni dei dati al fine di individuare il costo standard di produzione e gli altri costi di produzione e le spese generali; non sarebbe stata effettuata la rilevazione diretta di dati analitici di contabilità dei costi di produzione in riferimento a tutti i titolari di strutture erogatrici, né sarebbe stato mai richiesto il necessario parere al Ministero della Salute.
III) VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 SEXIES DEL D.LGS N. 502/1992. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DEL PRESUPPOSTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE (PER IRRAGIONEVOLEZZA; INGIUSTIZIA MANIFESTA; CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; SVIAMENTO). La Regione Campania avrebbe dovuto procedere all’aggiornamento tariffario solo per i contratti AIOP/ARIS, e, invece, contrariamente al presupposto dichiarato e all’impegno assunto dalla Conferenza Stato-Regioni, con il provvedimento impugnato l’Amministrazione regionale avrebbe proceduto all’aggiornamento tariffario prendendo come riferimento i valori medi dei parametri retributivi non solo del Contratto AIOP, ma anche di quelli ANFAS e AIAS, ovvero prendendo in considerazione contratti diversi, che non rientrano nel comparto della sanità privata e che, inoltre, non avrebbero subito alcun incremento di costo (AIAS) o, comunque, in misura nettamente inferiore (ANFAS).
7. Con ordinanza n. 649 del 23 marzo 2022, non impugnata in appello, la I Sez. del Tar Napoli ha respinto la domanda cautelare formulata in calce al ricorso introduttivo, ritenendo non provata la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.
8.Si è costituita, quindi, in giudizio la Regione Campania eccependo l’inammissibilità del ricorso per effetto della sottoscrizione da parte della ricorrente della clausola di salvaguardia nel contratto stipulato con la competente Asl per gli anni di riferimento della delibera impugnata; nel merito l’infondatezza dell’impugnativa richiamando gli arresti del Tribunale resi in relazione a fattispecie analoghe.
9. Con memorie dell’11 novembre 2024 parte ricorrente, preliminarmente eccependo la tardività del deposito documentale della Regione del 31 ottobre 2024, ha contestato l’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa dell’Amministrazione regionale, deducendo comunque l’infondatezza della stessa; nel merito ha concluso per l’accoglimento della domanda azionata.
10. All’udienza del 3 dicembre 2024 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti è stata trattenuta in decisione.
11. Il ricorso è inammissibile prima che infondato.
12. Preliminarmente si osserva che la parte ricorrente pur eccependo la tardività del deposito del contratto contenente la clausola di salvaguardia non ha negato la relativa sottoscrizione deducendo, piuttosto, che la clausola di salvaguardia non potrebbe avere l’effetto di precludere la possibilità di impugnare un provvedimento che incide retroattivamente sulle regole contrattuali (budget assegnato).
13. La tesi non è condivisibile.
14. La clausola di salvaguardia non solo è stata considerata legittima dalla giurisprudenza maggioritaria (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 5 agosto 2024, n. 6962), ma si riferisce testualmente anche ai provvedimenti di determinazione delle “tariffe” e, dunque, deve ritenersi operativa anche in relazione alla fattispecie in esame.
15. Poiché, dunque, la sottoscrizione di tale clausola comporta la rinunzia anche al contenzioso avente ad oggetto i provvedimenti di determinazione delle tariffe, il presente gravame deve considerarsi inammissibile per difetto di legittimazione passiva del centro ricorrente.
16. Il ricorso è in ogni caso infondato alla stregua dei precedenti del Tribunale adito (Tar Napoli, sentenze del 9 gennaio 2023 n. 145, del 7 aprile 2023 n. 2153 e del 21 settembre 2023 n. 5169 e, da ultimo, n. 3115/2024), ai quali integralmente si rinvia.
17. La Regione Campania con decreto dirigenziale n. 83 del 9 aprile 2020 - "La Campania riparte" - ha avviato un programma di interventi a sostegno delle disabilità nel rispetto delle esigenze determinate dalle misure di prevenzione dell'epidemia da SARS-CoV2, garantendo il diritto alle cure in parallelo alla garanzia del diritto collettivo di protezione dal virus.
18. In data 19 maggio 2020 il Governo ha adottato il d.l. n. 34/2020, recante le indicazioni sui ristori per le imprese, finalizzati ad ammortizzare le perdite subite a causa di rallentamenti o chiusure dovuti all'emergenza sanitaria.
19. Il regime dei "ristori" recato dalla normativa nazionale (D.L. n. 34/2020) e quello previsto dalla Regione Campania per i soggetti che avevano aderito al programma "La Campania riparte" (D.D. n. 83/2020) non erano equivalenti.
20. Per tali motivi, con la d.G.R.C n. 92 del 9 marzo 2021, la Regione Campania ha definito i limiti prestazionali e di spesa ed i correlati contratti con gli operatori privati, per regolare volumi e prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 l. n. 833/1978, precisando che sarebbe stato successivamente adottato un decreto di "armonizzazione" delle disposizioni del d.d. n. 83/2020 con il d.l. n. 34/2020.
21. In particolare, con la delibera giuntale n. 92/2021, la Regione, nel ritenere necessario conformare le disposizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 83/2020 alla sopraggiunta normativa ha stabilito che: " a) gli importi erogati dalle ASL ai sensi dell'allegato 2 del DD 83/2020 alle Strutture che hanno aderito al programma "La Campania riparte" devono ritenersi a titolo di acconto, soggetto a conguaglio in applicazione della normativa recata dall'art. 4, commi 5, 5-bis e 5-ter del menzionato d.l. n. 34 del 2020;
b) qualora per l'esercizio 2020, l'importo complessivamente liquidabile a fronte delle prestazioni sanitarie, effettivamente rese nello stesso anno, non raggiunga il 90% del limite di spesa annuo, approvato dalla delibera medesima, la Regione Campania si riserva di valutare e disporre con successivo provvedimento la concessione del contributo una tantum, previsto dai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 4 del sopra citato DL 34/2020: a tal fine, l'apposita ricognizione che la Direzione Generale per la Tutela della Salute avrebbe svolto - ai sensi della DGRC n. 621 del 29 dicembre 2020 - per le strutture ospedaliere private, da completarsi entro il 31 marzo 2021, sarebbe stata estesa alle strutture private che hanno aderito al programma "La Campania riparte" e che hanno rispettato le previsioni di cui al sopra citato DD 83/2020;
c) pertanto, l'importo del suddetto contributo una tantum, previsto dai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 4 del sopra citato DL 34/2020, se del caso, potrà anche risultare superiore alla somma degli acconti fatturati per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ed eccedenti il valore rendicontato delle prestazioni sanitarie effettivamente rese in tali mesi, fermo restando il rispetto del limite complessivo annuo stabilito dalla medesima normativa ".
22. Di poi, con la d.G.R.C n. 531 del 30 novembre 2021 la Regione ha applicato retroattivamente le disposizioni di cui al d.l. n. 34/2020, art. 4, commi 5, 5-bis e 5-ter, anche alle strutture sanitarie che non avevano sospeso le attività nel periodo marzo-maggio 2020.
23. L’Amministrazione intimata si è, quindi, limitata a recepire e ad adeguare le disposizioni adottate con il d.d. 83/2020 alle norme nazionali di riferimento che rivestono carattere vincolante e non possono essere violate da atti regolamentari e/o amministrativi della Regione per cui il nuovo provvedimento che ha modificato l'originario decreto n. 83 è conseguenza vincolata della legge (sentenza cit. del 7 aprile 2023 n. 2153).
24. Non può, infatti, affermarsi che l'approvazione del programma "La Campania riparte" debba ritenersi, quanto agli importi riconosciuti alle strutture aderenti, insensibile alla normativa statale che ha disciplinato i ristori per quelle medesime strutture.
25. L'art. 4 del d.l. n. 34/2020 ha introdotto una disciplina uniforme per tutte le strutture sanitarie interessate dalla sospensione dell'attività per effetto della pandemia, nel cui ambito l'adesione volontaria al programma "La Campania riparte" non può essere invocata per porre un discrimine rispetto alle altre strutture.
26. Ciò in quanto, da un lato, la volontarietà dell'adesione denota che l'imprenditore abbia consapevolmente prescelto questa soluzione e, d'altro lato, è indimostrato che le altre strutture abbiano usufruito, attraverso i ristori, di maggiori benefici.
27. Per queste ragioni non può desumersi che i centri, che abbiano spontaneamente aderito a un programma regionale di ripresa dell'attività, debbano essere compensate con l'esonero dall'applicazione di uniforme normativa dettata a livello nazionale, che si rivolge a tutte le strutture sanitarie comunque interessate dalla sospensione dell'attività (ancorché abbiano inteso riprenderla, in adesione allo specifico programma regionale)" (sentenza Tar Napoli n. 5169/2023, cit., p. 3.3.2).
28. Deve altresì soggiungersi che di sacrificio ingiustamente sopportato potrebbe astrattamente discorrersi qualora l'apertura della struttura fosse stata autoritativamente disposta, imponendo così un'attività non liberamente voluta, non altrettanto nel caso di adesione volontaria al programma, che implica la consapevolezza da parte dell'imprenditore della rilevanza degli investimenti necessari e del peso della rinuncia ai benefici (cassa integrazione guadagni, ecc.), al momento della scelta.
29. In altri termini, l'adesione al programma è frutto di una libera scelta, in ordine alla quale è ipotizzabile che il soggetto accreditato possa avere anche valutato il riflesso, non direttamente apprezzabile in termini strettamente economici, di mantenere aperto ed efficiente il centro, in favore certamente dell'utenza ma anche dello stesso operatore economico, arrecando alla propria impresa una qualificazione maggiore, in termini di visibilità e di conservazione di posizioni di mercato.
30. A queste considerazioni si accompagna l'ineludibile necessità che il tetto di spesa annuale non sia in alcun modo superato, essendo la pianificazione e programmazione della spesa sanitaria un vincolo al quale i soggetti accreditati non possono dirsi estranei, ma che sono tenuti ad accettare nella piena consapevolezza dell'esigenza di rispettare detto limite.
31. Invero, gli stessi non sono semplici fornitori di servizi, in un ambito puramente contrattualistico, sorretto da principi di massimo profitto e di totale deresponsabilizzazione circa il governo del settore, ma soggetti di un complesso sistema pubblico-privato qualificato dal raggiungimento di fini di pubblico interesse di particolare rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salute, su cui gravano obblighi di partecipazione e cooperazione nella definizione della stessa pianificazione e programmazione della spesa sanitaria (cfr. sentenza Tar Napoli, Sez. I n. 4131/2023).
32. In questo senso, va esclusa ogni pretesa che condurrebbe a remunerare le prestazioni oltre il tetto di spesa contrattualizzato e, pertanto, l'adesione al programma di cui trattasi non può valere a fondare il diritto a sovvertire l'indeclinabile regola, che vieta il rimborso di prestazioni eccedenti il budget.
33. Posta quindi la natura vincolata del deliberato giuntale impugnato, si osserva che lo stesso risulta adottato a seguito di una approfondita istruttoria che ha coinvolto le associazioni di categoria, nessuna delle quali, peraltro, ha formulato opposizioni o riserve né rispetto alla necessità di ricondurre il decreto dirigenziale n. 83/2020 alle disposizioni di legge sopravvenute, e neppure – per quanto rileva nel caso in esame- alla metodologia adottata dalla Regione per ricondurre il d.d. n. 83/2020 alle disposizioni di legge nazionale sopravvenute a partire dall’allegato 2 (parte economica) del citato D.D. 83/2020 (cfr. il verbale della riunione del 12 ottobre 2021, allegato alla delibera).
34. Tale metodologia di calcolo, che non risulta sufficientemente contestata in giudizio, risulta articolata nel seguente modo:
“A. Si opera su base annuale cumulando, per ogni struttura, la produzione effettiva e liquidabile dell’anno 2020 e confrontandola con l’importo del contratto stipulato anno 2020 dei setting ambulatoriali, amb. piccolo gruppo, domiciliari e semiresidenziali di riabilitazione cd ex art. 26, nonché ai Centri Diurni per anziani e disabili non autosufficienti previsti dal decreto dirigenziale 83/2020 (senza, dunque, tener conto degli importi già fatturati ex DD 83/2020);
B. Se la produzione totale rendicontata anno 2020 è superiore al budget contrattualizzato (cumulato come indicato al punto precedente) saranno corrisposte esclusivamente le prestazioni che rientrano nel budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. stipulati per l'anno 2020;
C. Se la produzione totale rendicontata 2020 è al di sotto del 90% del budget assegnato, la differenza
tra la produzione rendicontata ed il 90% del budget assegnato è oggetto del contributo una tantum previsto 5-ter dell’art. 4 del DL 34/2020. Tale contributo una tantum è corrisposto previa rendicontazione dei costi fissi da parte della struttura interessata. La differenza, invece, tra il 90% e fino al 100% del budget assegnato sarà oggetto di contratti integrativi per l’acquisito di prestazioni da erogare nel 2021, 2022 e 2023 in aggiunta ai contratti base già stipulati o da stipulare; le prestazioni integrative potranno essere erogate nei setting assistenziali delle macroaree riabilitazione e sociosanitaria scelti dalle strutture accreditate e per cui sono accreditate con modalità da condividere con le AA.SS.LL. che tengano conto della straordinarietà dell’over produzione.
D. Se la produzione è tra il 90% e il 100% del budget assegnato, la differenza fino al 100% sarà oggetto, con le stesse modalità di cui al punto precedente, di contratto integrativo per l’acquisito di prestazioni da erogare nel 2021, 2022 e 2023 in aggiunta ai contratti base già stipulati”.
35. Dunque, la Regione ha posto in essere un articolato iter per la definizione delle somme erogabili alle strutture, adeguando il contenuto del decreto dirigenziale n. 83/2020 alle norme statali sopravvenute, attraverso calcoli aventi come base di partenza il confronto tra produzione effettiva e liquidabile e importo del contratto anno 2020 ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/92, determinando le prestazioni liquidabili, a seconda che la produzione totale rendicontata fosse superiore al budget contrattualizzato (non oltre i limiti del tetto di spesa), oppure al di sotto del 90% del budget (riconoscendo il contributo una tantum, ex art. 4, co. 5-ter, del d.l. n. 34/2020), ovvero tra il 90% e il 100% del budget (prevedendo un contratto integrativo per l'acquisto di prestazioni da erogare nel 2021, 2022 e 2023, in aggiunta ai contratti base già stipulati).
36. A tal proposito, giova ribadire che il tetto di spesa in materia sanitaria " rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e può quindi permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato " (Cons. Stato, Sez. III, 18 aprile 2023 n. 3876)
37. In questi termini, la misura complessiva del tetto di spesa costituisce un parametro insuperabile che fa sì che, anche tenendo conto della peculiarità della fattispecie in esame, non sia configurabile la pretesa alla remunerazione di prestazioni che, di fatto, potrebbe condurre al superamento del budget assegnato.
38. Pertanto, correttamente la Regione si è determinata a corrispondere esclusivamente le prestazioni rese all'interno del tetto di spesa ovvero, se la produzione rendicontata è inferiore al budget, applicando il contributo una tantum e prevedendo un contratto integrativo per l'acquisto delle prestazioni, sino a concorrenza del 100% del tetto.
39. Parimenti il fatto che la Regione abbia fatto riferimento in sede di aggiornamento tariffario ai valori medi dei parametri retributivi non solo del Contratto AIOP, ma anche di quelli ANFAS e AIAS non è in sé irragionevole, trattandosi, peraltro, di parametri di calcolo già ritenuti legittimi dal G.A (ex multis, (cfr. Consiglio di Stato 3023/2017; Tar Napoli, Sez. I, 6463/2018) in riferimento a precedenti contenziosi come ribadito nel corpo della stessa delibera regionale impugnata che sul punto pertanto risulta correttamente e sufficientemente motivata.
40. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile ed in ogni caso infondato.
41. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile ed in ogni caso infondato.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della Regione Campania delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Palma | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO