Ordinanza collegiale 23 maggio 2013
Ordinanza collegiale 5 luglio 2013
Ordinanza cautelare 31 luglio 2013
Sentenza 7 aprile 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 07/04/2015, n. 5031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5031 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05031/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03732/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3732 del 2013, proposto da DE NI, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Bertacco, con domicilio eletto presso IA AR EZ in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
ER BO;
per l'annullamento
del decreto a prot. n. 103 del 28 dicembre 2012 con il quale il M.I.U.R. ha conferito gli incarichi di componenti il Collegio dei Revisori negli ambiti scolastici per il triennio 1° dicembre 2013 31 dicembre 2015, nonché di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresa la comunicazione ministeriale n. 809 dell’11 febbraio 2013 al dirigente scolastico dell’Istituto Sant’Ambrogio di Milano della nomina della controinteressata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza cautelare n. 3103/2013 del 31 luglio 2013;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il dott. DE NI, libero professionista iscritto all’Albo Nazionale dei Revisori contabili, si duole di non essere più stato affidatario dell’incarico di revisore dei conti in rappresentanza del Ministero per il triennio 2011-2013 in Lombardia, contrariamente rispetto a quanto avvenuto negli anno 2011 e 2012, in cui aveva svolto tale funzione nell’ambito scolastico MI066 (Comuni di Castano Primo, Arese, Turbigo e Magnano), percependo i compensi lordi stabiliti dal decreto di nomina. Ciò a motivo dell’emanazione del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 n. 135 (convertito in legge n. 135 del 07 agosto 2012), che ha disposto la riorganizzazione degli ambiti scolastici dell’intero territorio nazionale, sicché a partire dal 1 gennaio 2013 gli ambiti non possono più superare il numero di 2000, raggruppando in ciascuno di essi non meno di quattro scuole. Gli Uffici Scolastici Regionali hanno pertanto provveduto alla riorganizzazione degli ambiti esistenti con soppressione di alcuni e accorpamento di altri. In Lombardia (ambito nel quale, come detto, era stato nominato il ricorrente) l’ambito scolastico MI066 è stato soppresso e i relativi Istituti scolastici sono stati ridistribuiti in ambiti limitrofi.
L’odierno ricorrente si duole pertanto della soppressione operata con il decreto n. 103 del 28 gennaio 2012 e della circostanza per cui nell’elenco predetto non vi è più traccia dell’ambito MI066 e del relativo revisore , mentre nell’ambito MI114 è indicato come revisore per il triennio 2013-2015 altro soggetto.
Il ricorrente si duole per la violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990 s.m.i. in quanto il decreto impugnato costituisce per il ricorrente un provvedimento di contenuto negativo sia sotto il profilo della soppressione dell’ambito in cui egli operava sia sotto il profilo della nomina di altro revisore dei conti nell’ambito MI114, per cui l’amministrazione avrebbe dovuto comunicarglielo preventivamente ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990 s.m.i.
In secondo luogo e sotto distinto profilo, il ricorrente si duole per la violazione dell’art. 21 quinquies e dell’art. 21 sexies della legge 7 agosto 1990 n. 241 poiché la soppressione dell’ambito MI066 non è stata motivata sotto il profilo dell’interesse pubblico a confronto con la circostanza che l’ambito MI114 è invece integralmente sopravvissuto alla riorganizzazione. Inoltre, poiché il ricorrente ritiene che il rapporto che egli aveva con l’amministrazione avesse anche natura contrattuale, si configurerebbe anche la violazione dell’art. 21 sexies L. 241/1990 s.m.i. trattandosi di un recesso unilaterale dell’amministrazione non previsto da norme di legge.
In terzo luogo, il ricorrente si duole per l’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà in cui sarebbe incorsa l’amministrazione in quanto la revoca per l’ambito MI114, accompagnata da una nuova nomina per un nuovo triennio, sarebbe contraria all’interesse pubblico.
Alla camera di consiglio del 23 maggio 2013 la sezione ha chiesto al Ministero intimato, con l’emissione dell’ordinanza n. 3732/2013, di esibire una documentata relazione in ordine ai motivi di ricorso e l’amministrazione ha ottemperato alla citata ordinanza con una relazione a firma del Direttore Generale per la politica finanziaria e per il bilancio depositata in segreteria in data 23 luglio 2013.
In data 31 luglio 2013 la sezione ha respinto l’ordinanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2015 la causa è stata spedita in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Il provvedimento impugnato ha disposto una riduzione del numero degli ambiti scolastici territoriali, che in attuazione del decreto legge 95 del 6 luglio 2012 convertito in legge n. 35 del 7 agosto 2012 (“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”), non possono essere superiori a 2000 (dai 2701 precedenti) e devono comprendere al loro interno almeno quattro istituzioni scolastiche. Il medesimo decreto-legge ha fatto cessare tutti gli incarichi precedentemente disposti sugli ambiti che risultavano articolati in modo diverso, tra cui anche quello dell’odierno istante.
Conseguentemente, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha ridefinito le Istituzioni scolastiche presenti nei vari ambiti scolastici: l’ambito MI066 in cui il ricorrente prestava servizio è stato soppresso con la consequenziale cessazione dei revisori contabili a suo tempo nominati, mentre per quanto riguarda l’ambito MI114, poiché il ricorrente vi prestava servizio come “esterno”, non è stato confermato in quanto è risultato eccedente rispetto agli interni a cui è stata data priorità.
I motivi di ricorso sono infondati in quanto:
- con riguardo alla violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990, non si ravvisa detta violazione giacché il D.M. impugnato costituisce un atto generale emanato dal Ministro in pedissequa attuazione di norme di legge (D.L. 6 luglio 2012 n. 95) e della Direttiva emanata dal Ministro n. 102 del 30 dicembre 2010, per cui nessuna contraddittorio doveva essere attivato dall’amministrazione in ordine alla revoca dei precedenti revisori, a cui è stata data comunicazione della stessa con avviso allegato quale documento 2;
- con riguardo alla violazione degli articoli 21 quinquies e 21 sexies della legge 7 agosto 1990 n. 241, occorre tenere conto che la valutazione dell’interesse pubblico è stata effettuata a monte dal Legislatore, il quale, per motivi di contenimento della spesa pubblica, ha previsto che l’amministrazione operasse un nuovo dimensionamento degli ambiti scolastici inserendovi più Istituti scolastici di quelli precedentemente inclusi, con una consequenziale riduzione dei costi per l’erario; in ordine al recesso unilaterale dal contratto, la norma di cui si assume la violazione recita: “Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto”, il che è esattamente quanto è avvenuto nel caso in questione, in cui è la legge di conversione del decreto legge ad avere previsto una riduzione di questo tipo di incarichi derivante dal ridimensionamento degli ambiti scolastici;
- in terzo luogo, non si ravvisano l’illogicità e la contraddittorietà con l’interesse pubblico in quanto, come chiaramente evidenziato nella memoria dell’amministrazione la scelta di nominare altro revisore nell’ambito MI114, ha avuto una sua razionalità, in quanto si è preferito – nel contesto della riduzione operata e seguendo la Direttiva n. 102 del 30 dicembre 2010 e il D.I. del 1/02/2001 n. 44, atti non impugnati – dare priorità ai revisori “interni” all’Amministrazione dotati di adeguata professionalità e nominare gli “esterni” solo nel caso di posti eccedenti ossia dopo avere esaurito la disponibilità di personale interno, il che non si è verificato nel caso di specie. Tale modus operandi non appare privo di razionalità né contraddittorio rispetto all’obiettivo finale individuato dal Legislatore.
Conclusivamente, il Collegio ritiene che il ricorso sia da respingere e che le spese del giudizio debbano seguire il criterio della soccombenza e siano da liquidare come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’amministrazione, che sono liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente FF
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2015
IL SEGRETARIO