Art. 9. 1. L'art. 37 dello statuto e' sostituito dal seguente:
"Art. 37. - 1. I commissari di sezione sono eletti con votazione separata tra soci e iscritti, nell'ambito delle rispettive categorie, con voto diretto e segreto.
2. Hanno diritto di essere votati:
a) gli iscritti ordinari, con esclusione degli eredi, che:
1) abbiano, alla scadenza dell'anno solare precedente quello delle elezioni, una anzianita' di iscrizione di almeno cinque anni;
2) abbiano incassato nel quinquennio precedente l'anno delle elezioni, separatamente per la categoria autori e per la categoria editori, concessionari e produttori, importi pari o superiori alla somma degli incassi medi effettuati dalla sezione di appartenenza per ognuno degli anni considerati. L'incasso medio annuale della sezione e' determinato, con separato riferimento alla categoria autori ed alla categoria editori, concessionari e produttori, dividendo l'ammontare complessivo annuo dei proventi liquidati dalla sezione ai propri soci e iscritti ordinari per il numero dei propri soci e iscritti ordinari che abbiano incassato proventi nell'anno;
b) i soci che rivestano tale qualita' alla data in cui sono indette le elezioni e la conservino alla data della votazione.
3. Hanno diritto di voto:
a) gli iscritti ordinari, con esclusione degli eredi, che hanno diritto di essere votati ai sensi della lettera a) del comma precedente, nonche' gli iscritti ordinari, con esclusione degli eredi, che:
1) abbiano, alla scadenza dell'anno solare precedente quello delle elezioni, una anzianita' di iscrizione di almeno 3 anni;
2) abbiano incassato nel triennio precedente l'anno delle elezioni, separatamente per la categoria autori e per la categoria editori, concessionari o produttori, per ciascuno dei tre anni considerati importi pari o superiori al 5 per cento, ovvero in uno solo dei tre anni importi pari o superiori al 15 per cento, degli incassi medi effettuati dalla sezione di appartenenza. L'incasso medio annuale della sezione e' determinato cosi' come previsto al n. 2), ultima parte della lettera a) del comma 2;
b) i soci che rivestano tale qualita' alla data in cui sono indette le elezioni e la conservino alla data della votazione.
4. Qualora nell'ambito di una sezione, in applicazione dei criteri di accesso all'elettorato di cui ai due commi precedenti, non si pervenga ad un numero di iscritti ordinari aventi diritto di essere votati pari ad almeno dieci volte il numero dei seggi disponibili o di iscritti ordinari aventi diritto di voto pari ad almeno venti volte il numero dei seggi disponibili, le corrispondenti medie di incasso relative alla categoria interessata, ferme restando le anzianita' di iscrizione indicate, vengono ridotte sino al raggiungimento dei suddetti numeri minimi. Ove i numeri minimi richiesti non potessero essere raggiunti, accederanno all'elettorato gli iscritti ordinari della categoria considerata, con esclusione degli eredi, che presentino i sopra indicati periodi di anzianita' ed in essi abbiano conseguito incassi.
5. Il socio che sia anche iscritto ordinario per altre qualifiche o sezioni non e' ammesso all'elettorato attivo o passivo per l'elezione dei commissari iscritti.
6. I soci e gli iscritti ordinari sono raggruppati, agli effetti delle elezioni, e delle separate votazioni per categoria, come segue:
a) categoria autori;
b) categoria editori, concessionari e produttori. Rientrano in tale categoria: 1) editori di opere liriche, di musica, di opere drammatiche o di operette, riviste e opere analoghe, di opere letterarie o figurative; 2) concessionari o cessionari di diritti di rappresentazione; 3) produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate.
7. A commissari di sezione sono eleggibili i soci e gli iscritti ordinari che non abbiano riportato nel decennio precedente condanne penali passate in giudicato, che appaiano incompatibili con la qualita' e non siano stati sospesi dall'elettorato ai sensi del terzo comma dell'art. 26.
8. Il candidato che abbia piu' qualifiche entro la categoria cui appartiene e' eleggibile per una qualsiasi delle qualifiche possedute.
9. I soci e gli iscritti ordinari, che siano persone giuridiche, sono eleggibili in persona del loro rappresentante legale, ovvero in altra persona da essi designata, purche' abbia compiuto venticinque anni, non abbia riportato nel decennio precedente condanne penali passate in giudicato che appaiono incompatibili con la qualita' e non sia stata sospesa dall'elettorato, ai sensi del terzo comma dell'art. 26.
10. Il commissario iscritto rimane in carica per l'intera durata del mandato di rappresentanza anche se nel frattempo consegua la qualita' di socio.".
"Art. 37. - 1. I commissari di sezione sono eletti con votazione separata tra soci e iscritti, nell'ambito delle rispettive categorie, con voto diretto e segreto.
2. Hanno diritto di essere votati:
a) gli iscritti ordinari, con esclusione degli eredi, che:
1) abbiano, alla scadenza dell'anno solare precedente quello delle elezioni, una anzianita' di iscrizione di almeno cinque anni;
2) abbiano incassato nel quinquennio precedente l'anno delle elezioni, separatamente per la categoria autori e per la categoria editori, concessionari e produttori, importi pari o superiori alla somma degli incassi medi effettuati dalla sezione di appartenenza per ognuno degli anni considerati. L'incasso medio annuale della sezione e' determinato, con separato riferimento alla categoria autori ed alla categoria editori, concessionari e produttori, dividendo l'ammontare complessivo annuo dei proventi liquidati dalla sezione ai propri soci e iscritti ordinari per il numero dei propri soci e iscritti ordinari che abbiano incassato proventi nell'anno;
b) i soci che rivestano tale qualita' alla data in cui sono indette le elezioni e la conservino alla data della votazione.
3. Hanno diritto di voto:
a) gli iscritti ordinari, con esclusione degli eredi, che hanno diritto di essere votati ai sensi della lettera a) del comma precedente, nonche' gli iscritti ordinari, con esclusione degli eredi, che:
1) abbiano, alla scadenza dell'anno solare precedente quello delle elezioni, una anzianita' di iscrizione di almeno 3 anni;
2) abbiano incassato nel triennio precedente l'anno delle elezioni, separatamente per la categoria autori e per la categoria editori, concessionari o produttori, per ciascuno dei tre anni considerati importi pari o superiori al 5 per cento, ovvero in uno solo dei tre anni importi pari o superiori al 15 per cento, degli incassi medi effettuati dalla sezione di appartenenza. L'incasso medio annuale della sezione e' determinato cosi' come previsto al n. 2), ultima parte della lettera a) del comma 2;
b) i soci che rivestano tale qualita' alla data in cui sono indette le elezioni e la conservino alla data della votazione.
4. Qualora nell'ambito di una sezione, in applicazione dei criteri di accesso all'elettorato di cui ai due commi precedenti, non si pervenga ad un numero di iscritti ordinari aventi diritto di essere votati pari ad almeno dieci volte il numero dei seggi disponibili o di iscritti ordinari aventi diritto di voto pari ad almeno venti volte il numero dei seggi disponibili, le corrispondenti medie di incasso relative alla categoria interessata, ferme restando le anzianita' di iscrizione indicate, vengono ridotte sino al raggiungimento dei suddetti numeri minimi. Ove i numeri minimi richiesti non potessero essere raggiunti, accederanno all'elettorato gli iscritti ordinari della categoria considerata, con esclusione degli eredi, che presentino i sopra indicati periodi di anzianita' ed in essi abbiano conseguito incassi.
5. Il socio che sia anche iscritto ordinario per altre qualifiche o sezioni non e' ammesso all'elettorato attivo o passivo per l'elezione dei commissari iscritti.
6. I soci e gli iscritti ordinari sono raggruppati, agli effetti delle elezioni, e delle separate votazioni per categoria, come segue:
a) categoria autori;
b) categoria editori, concessionari e produttori. Rientrano in tale categoria: 1) editori di opere liriche, di musica, di opere drammatiche o di operette, riviste e opere analoghe, di opere letterarie o figurative; 2) concessionari o cessionari di diritti di rappresentazione; 3) produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate.
7. A commissari di sezione sono eleggibili i soci e gli iscritti ordinari che non abbiano riportato nel decennio precedente condanne penali passate in giudicato, che appaiano incompatibili con la qualita' e non siano stati sospesi dall'elettorato ai sensi del terzo comma dell'art. 26.
8. Il candidato che abbia piu' qualifiche entro la categoria cui appartiene e' eleggibile per una qualsiasi delle qualifiche possedute.
9. I soci e gli iscritti ordinari, che siano persone giuridiche, sono eleggibili in persona del loro rappresentante legale, ovvero in altra persona da essi designata, purche' abbia compiuto venticinque anni, non abbia riportato nel decennio precedente condanne penali passate in giudicato che appaiono incompatibili con la qualita' e non sia stata sospesa dall'elettorato, ai sensi del terzo comma dell'art. 26.
10. Il commissario iscritto rimane in carica per l'intera durata del mandato di rappresentanza anche se nel frattempo consegua la qualita' di socio.".