Rigetto
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/02/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00903/2025REG.PROV.COLL.
N. 05025/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5025 del 2023, proposto da
NT NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Galleano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO n. 00292/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Roberta Ravasio e udito per l’appellante l’avvocato Sergio Galleano;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del primo grado l’appellante, Appuntato SC QS dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato la scheda valutativa n. 42 dell’anno 2022, relativa al periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021, con la quale è stata conferita la valutazione finale di “superiore alla media”; l’impugnazione è stata estesa a tutti gli atti antecedenti e consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento ed ogni consequenziale statuizione.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano ha respinto il ricorso.
2.1. Il primo giudice, dopo aver rammentato che la redazione della documentazione caratteristica dei militari (disciplinata dagli artt. 1025 - 1028 C.O.M. e dagli artt. 688 - 693 T.U.O.M.) è espressione di ampia discrezionalità tecnica e che, per tale ragione, i giudizi caratteristici sono soggetti unicamente a un sindacato estrinseco da parte del giudice amministrativo, il quale non può sostituire il proprio soggettivo giudizio a quello istituzionale dell'Amministrazione, ha ritenuto la valutazione effettuata dall’Amministrazione scevra da travisamento dei fatti, da arbitrarietà o manifesta illogicità. Il TRGA ha inoltre rammentato che la scheda valutativa, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma deve raccogliere un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo di riferimento ai fini valutativi, sussistendo un obbligo di specifica motivazione solo quando si tratti di attribuire valutazioni estreme.
2.2. Nel caso di specie, la scheda valutativa impugnata è stata ritenuta dal TRGA adeguatamente motivata, sia in ragione della indicazione delle ragioni della valutazione, inferiore rispetto a quella degli anni precedenti, sia in ragione della mancanza di evidenti incongruenze, illogicità o contraddizioni.
3. L’Appuntato SC NO ha proposto appello avverso l’indicata decisione.
4. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al gravame.
5. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 30 gennaio 2025, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Questi i motivi d’appello, che possono essere esaminati congiuntamente.
6.1. Con il primo motivo d’appello si deduce l’erroneità dell’appellata sentenza ribadendo l’illegittimità della scheda valutativa impugnata per vari profili di eccesso di potere.
Richiamato il giudizio sintetico espresso dal compilatore, dal revisore I e dal revisore II, afferma di aver svolto le funzioni di caposervizio già prima del 2021 – contrariamente a quanto si lascia intendere nelle note impugnate -, senza aver riportato alcun apprezzamento negativo. Nella documentazione caratteristica non vi sarebbe traccia di quanto valorizzato nei giudizi sintetici, ovvero del fatto che in qualità di capo equipaggio ha talora dimostrato, in situazioni operative, incertezze o mancanza di coraggio e determinazione: tale giudizio sarebbe però inattendibile, in quanto fondato solo due relazioni di servizio, a fronte di almeno 68 impieghi in qualità di caposervizio, le quali peraltro non hanno dato seguito ad alcun procedimento disciplinare; a conferma della inattendibilità del giudizio l’appellante evidenzia, inoltre, che il fatto stesso che sia stato assegnato presso la centrale operativa sarebbe indicativo della sua idoneità a svolgere tale servizio.
L’appellante sottolinea di aver sempre tenuto un comportamento inappuntabile, e di non essere mai stato sottoposto a valutazione disciplinare. Una delle relazioni di servizio, prodotte in giudizio dall’Amministrazione, sarebbe stata redatta a molti mesi di distanza dai fatti, l’altra sarebbe comunque posteriore all’annotazione di polizia giudiziaria e nulla riferirebbe in merito al comportamento dell’appellante. Eventuali richiami non avrebbero potuto essere utilizzati ai fini della documentazione caratteristica.
Sotto diverso profilo l’appellante lamenta che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto dei risultati positivi da lui conseguiti nel corso dell’anno 2021, attestati da una lettera di apprezzamento del 15 marzo 2022, oltre che dei precedenti apprezzamenti ricevuti nel 2019 e 2020; né avrebbe considerato che negli anni precedenti l’appellante aveva sempre riportato la migliore valutazione (“eccellente”), nelle valutazioni degli anni precedenti. La caduta di punteggio sarebbe particolarmente vistosa, e dunque necessitava di una più puntuale motivazione.
A detta dell’appellante, la valutazione impugnata avrebbe finalità meramente punitiva.
6.2. Con il secondo motivo si deduce l’erroneità della appellata sentenza per non aver rilevato la intrinseca contraddittorietà interna tra le singole voci della scheda valutativa: in particolare si apprezzerebbe contrasto tra i giudizi sintetici, del compilatore e dei revisori, rispetto ai giudizi parziali relativi a singoli aspetti del carattere, che sono connotati da aggettivazioni estremamente positive.
6.3. L’appello è infondato.
6.4. La scheda caratteristica impugnata ha assegnato all’appellante la valutazione, riferita al periodo 1/01 – 31/12/2021, di “superiore alla media”. Nei giudizi sintetici, redatti dal compilatore e dai revisori, si dà atto che l’appellante, pur dotato di buone doti e indubbie qualità, nell’anno in considerazione è stato spesso comandato a svolgere le funzioni di capo equipaggio, evidenziando in questo ruolo un atteggiamento eccessivamente prudente e timoroso in situazioni operative, che invece avrebbero richiesto coraggio, determinazione e celerità decisionale. Tale caratteristica non sarebbe emersa negli anni precedenti in quanto l’appellante per lo più era chiamato ad operare con militare di grado più elevato, dimostrandosi valido elemento di supporto.
6.5. Dei fatti cui si allude nei citati giudizi sintetici v’è prova negli atti di causa. L’Amministrazione ha infatti prodotto due relazioni di servizio, redatte da due militari subalterni in occasione di due diverse operazioni. In una di esse (relazione del 18/08/2021), presentata il giorno successivo all’intervento, il militare subalterno in sostanza riferisce che l’appellante indugiava nell’effettuare un intervento presso una privata abitazione, ove era stato segnalato un individuo che dava in escandescenze, adducendo che sarebbe di lì a poco terminato il turno e che il soggetto era già conosciuto come soggetto pericoloso: si legge nella relazione, in particolare, che “ La scrivente, redarguiva il capo equipaggio che qualora la situazione fosse degenerata ne avremmo subito le conseguenze ….”. Nella relazione di servizio del 16/06/2022 si riferisce invece che il 26.11.2021, in seguito alla segnalazione di una rapina che rendeva necessario un controllo sul traffico finalizzato alla individuazione e cattura dei rapinatori, l’appellante e il militare subalterno erano stati colti all’interno dell’auto di pattuglia “ in atteggiamento alquanto poco operativo ” benché appostati in un punto strategico per il controllo del traffico veicolare proveniente dalla zona della rapina. I fatti riferiti nelle indicate relazioni non sono stati chiaramente smentiti dall’appellante, che tenta piuttosto di screditare tali relazioni di servizio facendo leva sulla posteriorità delle stesse rispetto ai fatti e alle annotazioni di polizia giudiziaria.
6.6. Le schede di servizio prodotte dall’Amministrazione dimostrano che, effettivamente, l’appellante solo nel 2021 è stato assegnato alla Aliquota Radiomobile con impiego di “capo equipaggio”. Risulta pertanto verosimile che solo nel 2021 sia emersa questa particolarità del carattere che si è espressa, in sostanza, nel mancare di coraggio in talune situazioni operative.
6.7. L’indicata motivazione, che sorregge i giudizi del compilatore e dei revisori, non è incoerente con i giudizi parziali, relativi ai singoli aspetti del carattere: questi ultimi, per quanto ampiamente positivi, in generale hanno subito una flessione nel 2021, rispetto a quella riportata negli anni precedenti. Di conseguenza non si ravvisa contraddittorietà tra il giudizio finale di “ superiore alla media ” e i giudizi parziali espressi nella scheda n. 42: sia per la ragione che tutti i giudizi parziali sono, effettivamente, più che positivi e superiori alla media, sia per la ragione che ai giudizi parziali migliori degli anni precedenti (2019 e 2020) si accompagnava anche una valutazione finale di “eccellente”.
6.8. Orbene, che la riferita mancanza di determinazione, coraggio e capacità decisionale possa costituire motivo sufficiente per abbassare sia i giudizi parziali che quello sintetico finale, è questione che afferisce alla discrezionalità dell’amministrazione e che, come tale, può essere sindacata dal giudice amministrativo solo nei limiti del travisamento o della manifesta incongruenza o illogicità, che nel caso in esame non si apprezza. Non può infatti ritenersi prima facie irragionevole, né stupisce, alla luce dei fatti riferiti nelle relazioni di servizio, che l’appellante abbia potuto essere visto e valutato sotto una diversa luce, e quindi tale da riportare giudizi che sono, seppure di poco, meno lusinghieri rispetto a quelli riportati negli anni precedenti (ad esempio: quanto a “ lealtà ”, è stato valutato “ sicuramente leale e sincero ” nelle note impugnate, e “ di cristallina lealtà ” nelle note riferite all’anno 2020; quanto a “ coraggio ”, è stato valutato “ sufficientemente fermo ” nelle note impugnate, e “ agisce con determinazione in situazioni di rischio esposizione personale ” nelle note relative all’anno 2020; e così via dicendo). Per le medesime ragioni non possono ritenersi viziati i giudizi sintetici e quello finale di “ superiore alla media ”, che rappresenta pur sempre uno dei migliori giudizi nella scala di quelli che possono essere utilizzati nelle schede valutative.
6.9. Né l’illegittimità, o l’inattendibilità, delle note impugnate potrebbe farsi discendere dai giudizi riportati negli anni precedenti: come ben ha evidenziato il TRGA, le note caratteristiche si riferiscono a singoli periodi, nel corso dei quali il rendimento o il carattere del militare possono cambiare, in dipendenza delle situazioni più varie; dei mutamenti sono quindi fisiologici, ed è naturale che vengano intercettati dalle note caratteristiche, che non hanno funzione sanzionatoria. Non si può escludere un uso distorto e ritorsivo delle note caratteristiche, ma una simile censura deve essere espressa con precise allegazioni che la rendano verosimile, oltre che sorretta da un adeguato corredo probatorio: ma nel caso di specie l’appellante non deduce un particolare pregiudizio che potrebbe subire (ad esempio, in termini di avanzamento di carriera) dal giudizio riportato nelle note impugnate, né allega fatti indicativi di un rapporto patologico con i superiori, sicché non si comprende chi mai e per quale ragione potrebbe aver voluto “punire” l’appellante con l’abbassamento del giudizio finale relativo all’anno 2021.
6.10. Quanto, infine, al fatto che l’appellante anche nel 2021 ha ricevuto apprezzamenti, occorre nuovamente evidenziare che il giudizio finale di cui alla scheda impugnata è sicuramente molto positivo, come lo sono tutti i giudizi parziali riportati dall’appellante, che evidentemente tengono conto proprio di questi risultati positivi da lui conseguiti.
7. In conclusione le censure articolate a sostegno dell’appello sono infondate.
8. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO