Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 18/08/2025, n. 15584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15584 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15584/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03651/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3651 del 2022, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Silvestrini, Lorenzo Aureli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di IC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Roma Capitale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 03.08.2021 della città di IC;
b) di ogni altro atto a questi presupposto, connesso, collegato e/o comunque consequenziale ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di IC;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 luglio 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Si controverte, nel presente giudizio, della legittimità, unitamente agli atti presupposti, dell’ordinanza dirigenziale della città di IC n. -OMISSIS- del 03.08.2021, con la quale è stato ordinato alla società ricorrente di procedere alla demolizione delle opere ritenute abusive insistenti sulla ivi indicata area cantieristica ed il ripristino dello stato dei luoghi previo preventivo dissequestro delle opere se sottoposte a sequestro giudiziario, giacché eseguite in difformità rispetto agli elaborati grafici presenti all'interno del fascicolo di condono prot.n. -OMISSIS-.
2. – Il ricorrente -OMISSIS- lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento da parte del Comune di IC ( sub I), si duole dell’eccesso di potere che inficerebbe l’ordine di demolizione, in particolare con riguardo all’asserito difetto di motivazione in ordine al lasso di tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi edilizi ( sub II) e contesta la sanzione demolitoria assumendo che la consistenza delle difformità sarebbe “ così esigua da non rientrare fra le opere costituenti nuova costruzione ” ( sub III).
3. – Si è costituita in resistenza la città di IC, concludendo per la reiezione del gravame, siccome privo di fondamento.
4. – All’udienza straordinaria del 4 luglio 2025 la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è manifestamente infondato, il che consente di prescindere dalla disamina della preliminare eccezione di tardività sollevata dalla città di IC.
6. – L’omissione della comunicazione di avvio non vizia l’ordine demolitorio giacché, conformemente alla costante e risalente giurisprudenza sul punto, l'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge (Consiglio di Stato sez. II, 16/04/2025, n.3265).
6.1. – In ogni caso, nella specie alcun apporto partecipativo avrebbe potuto aggiungere il ricorrente rispetto a quanto accertato nel corso del sopralluogo congiunto atteso che il comune di IC ha dato opportunamente atto nel provvedimento impugnato che gli illeciti edilizi accertati e contestati sono estranei a quelli oggetto di richiesta di condono edilizio (“ si sono riscontrate le seguenti difformità agli elaborati grafici presenti all’interno del fascicolo di condono ...”); ha dato atto, in altri termini, l’amministrazione comunale, della sussistenza di pratiche pendenti di condono edilizio, tuttavia non rilevanti nel caso in esame stante la diversità dei manufatti presenti in loco , per collocazione e consistenza, rispetto a quelli oggetto delle pratiche di sanatoria.
Di qui l’infondatezza della censura sub I.
6.2. – Nemmeno coglie nel segno il motivo sub II, non potendo contestarsi una pretesa insufficienza motivazionale in ordine ai presupposti del provvedere, tenuto conto che, non dovendosi bilanciare l’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso con l’interesse privato alla conservazione di un’utilità, risalente nel tempo, conseguita in assenza del necessario titolo abilitativo, la demolizione è congruamente motivata mediante la descrizione dei manufatti realizzati e l’indicazione della loro abusività, non potendo l’ipotetico ridotto impatto edilizio di un’opera abusiva rilevare al fine di evitare la sua rimozione.
È noto, infatti, che “ all'abusività di un'opera consegue l'adozione di un atto dovuto e a contenuto vincolato da parte dell'Amministrazione, che ha l'obbligo di reprimere l'illecito, senza dover offrire altra motivazione che ecceda la descrizione dei luoghi, anche a fronte di fatti risalenti nel tempo ” (ex plurimis T.A.R. Roma, sez. II, 1 dicembre 2020, n. 12813).
6.3. – Quanto, infine, alla doglianza sub III la tesi della lieve entità degli abusi è smentita per tabulas dalla descrizione che ne offre il provvedimento (“[…] - il capannone principale risulta essere ampliato di mq. 60 circa in quanto le misure rilevate risultano essere difformi da quelle riportate in progetto; - ampliamento della superficie utile pari a mq. 20 mediante la realizzazione di un ambiente adiacente al capannone principale; - ampliamento della superficie utile pari a mq. 20 circa mediante la realizzazione di un ambiente adiacente al capannone principale; - diversa distribuzione degli spazi interni; - modifica delle aperture finestrate e delle porte di accesso al capannone; - non risulta la scala interna e il soppalco riportato sugli elaborati grafici; - nell’area di pertinenza del cantiere nautico sono stati rilevati i seguenti manufatti non riportati negli elaborati grafici: n. 1 container adibito a magazzino di mq. 13 circa, n. 1 manufatto prefabbricato avente destinazione ufficio pari a mq, 70,00 e n. 1 manufatto in lamiera adibito a magazzino pari a 7 circa. ). Inoltre, si legge ancora nel provvedimento, trattasi di manufatti edificati sine titulo realizzati su area demaniale, che ricadono in zona B3a e G2b del Piano regolatore generale e soggette ai vincoli archeologico e paesistico, aeroportuale, idrogeologico.
7. – Le ragioni che precedono conducono alla reiezione del ricorso, siccome privo di fondamento.
8. – Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio nei confronti della città di IC, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori, come per legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente FF
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Annalisa Tricarico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO