TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5577 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 67688/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice
Antonella Marrone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67688 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente:
TRA
(C.F. ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Campli (TE), l'08.10.1959, e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Lombardo (C.F.
e-mail: CodiceFiscale_2
pec: Email_1
fax n. 0697656314), con Email_2
studio sito in Roma, alla Via Giovanni Antonelli n. 4 e con lui elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura Email_2
alle liti in calce all'atto di citazione
- attore/convenuto in riconvenzione -
E
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(ME) il 15.4.1964 e residente a [...], Piazza Armenia n. 16, rappresentato e difeso dalla Parte_2
con sede in Modena (MO), Via Sabbatini n. 13,
[...]
C.F. e P.I. e per essa dagli Avv.ti Domenico P.IVA_1
Beraldi, C.F. e Simone Vaccari, C.F. C.F._4
, congiuntamente e disgiuntamente tra C.F._5
loro, ed elettivamente domiciliata presso la sede di quest'ultima società in Modena (MO), Via G. Sabbatini n. 13, fax 059.4279119
e PEC giusta procura posta in calce alla Email_3
comparsa di costituzione e risposta
- Convenuto/attore in riconvenzione -
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Parte attrice lamenta la portata diffamatoria dell'articolo dal titolo “IL studiava da gd (che non è) e ora insulta via social” pubblicato in data 24.03.2022 sul suo sito internet
; l'articolo, in particolare, si esprimeva come Email_4
segue: “La si è fortunatamente congedata da CP_2 [...] dopo una fallimentare esperienza da direttore generale. Parte_1
Fallimentare per il semplice motivo che mai è stato un direttore generale: ha dovuto improvvisare un ruolo non suo e sono venuti fuori gli enormi limiti. Ora (questo è il livello di alcuni dirigenti Parte_1 italiani) insulta via social, con il suo italiano improbabile, facendo illazioni: non gli rispondiamo in questa sede, magari ce ne sono altre e più opportune. Teniamo comunque a precisare quanto segue: non ha fatto mai il direttore generale a certi livelli, ha Parte_1 lavorato una vita per la Roma, spesso lo vedevamo a Fiumicino con tanto di sciarpa ad accogliere i nuovi acquisti. Ruolo: team manager, importantissimo ma distate anni luce da quello di dg. Il ruolo di
Pag. 2 di 13 direttore generale prevede altro: se non lo sai fare, non lo puoi improvvisare. Non serve sicuramente per parlare di Parte_1 Tes_1
che ha scritto la storia della semplicemente perché non
[...] CP_2
ha la competenza per farlo. L'unica cosa giusta che ha fatto Parte_1 durante la sua avventura a Reggio è stata quella di dare le dimissioni.
E per questo il presidente (che aveva sbagliato scelta) lo ha Per_1 ringraziato. Tutte le altre decisioni (?) hanno creato solo danni e problemi. L'avventura da dg è durata poco più di un mese, ulteriore conferma di quanto non fosse all'altezza. Controprova: quante proposte ha avuto IL da quando la è finalmente CP_2
uscita dall'equivoco? Nessuna dai professionisti, infatti, è ripartito dalla Promozione laziale: gli farà bene, per un bagno di umiltà e per studiare da dirigente, partendo dalle rispettabilissime categorie che ora gli competono”.
La notizia, successivamente anche ripresa da altre fonti, doveva intendersi diffamatoria ai suoi danni in quanto difettavano tutti i presupposti del legittimo esercizio del diritto di critica, non essendovi alcun fatto vero riferito e di pubblico interesse e venendo riportate solo opinioni personali lesive della personalità e della professionalità dell'attore, in assenza di continenza formale ed espositiva nei toni usati (“con il suo italiano improbabile”, “l'unica cosa giusta che ha fatto […] è stata quella di dare le dimissioni”, “tutte le altre decisioni hanno creato solo danni e problemi”).
Ne derivava un danno, ricavabile per presunzioni in base alle circostanze che seguono: l'articolo del 24.03.2022 a firma del sig.
veniva pubblicato sul sito internet di quest'ultimo, CP_1
deputato alla pubblicazione di notizie attinenti esclusivamente al mondo calcistico ed era riportato dal sito
Pag. 3 di 13 “persemprecalcio.com” nel quale il convenuto veniva definito
“giornalista di fama internazionale ed esperto di mercato”;
l'attore, dal canto suo, era un ex giocatore di calcio di squadre di serie A, fra cui la A.S. Roma di cui era stato anche allenatore per due stagioni e poi team manager e Responsabile
Organizzativo (come, peraltro, indicato dallo stesso CP_1 nell'articolo per cui è causa) ed era conosciuto nell'ambiente calcistico su scala nazionale.
Parte attrice rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: accertare e dichiarare il tenore gravemente lesivo e diffamatorio dell'articolo pubblicato in data
24.03.2022, a firma del sig. , sul sito internet CP_1
“ ” dal titolo “IL studiava da gd (che non Email_4
è) e ora insulta via social”; e, per l'effetto, condannare il sig.
[...]
a) al risarcimento del danno non patrimoniale arrecato Parte_3 alla reputazione personale e professionale del sig. Parte_1 pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00), ovvero pari al diverso importo, maggior o minore, che dovesse essere ritenuto equo e di giustizia, nonché b) alla pubblicazione a propria cura e spese della sentenza che l'ill.mo Tribunale adito emetterà a definizione del presente giudizio sul proprio sito internet ”, Email_4 nonché sul sito “ .it”. Email_5
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto, il quale invocava il rigetto della domanda attorea in quanto infondata e formulava a sua volta in via riconvenzionale una domanda risarcitoria nei confronti dell'attore.
Deduceva in particolare il convenuto che: egli era un giornalista
Pag. 4 di 13 sportivo iscritto al relativo Ordine del Lazio dal 18 maggio 1988 nella categoria “professionista”; aveva maturato una lunga esperienza al Corriere dello Sport, durante la quale si era occupato di calcio diventando uno, se non il principale, giornalista esperto di calciomercato;
in data 24 marzo 2022, sulla pagina web https://www.citynow.it (giornale online che raccoglie le notizie e la cronaca di Reggio Calabria), veniva pubblicato un suo articolo intitolato «Pedullà: Il DG alla Reggina?
Il calcio è altra cosa. di un altro pianeta» in cui egli Tes_1 esprimeva una valutazione oggettiva, scevra da giudizi e attacchi personali immotivati, sulla figura del Direttore
Generale della società di calcio Reggina 1914 S.r.l. Antonio
IL; in particolare, le considerazioni critiche del giornalista erano riferite alla scelta dell'ex calciatore
[...] quale Direttore Generale;
l'articolo veniva condiviso Parte_1
sulla pagina Facebook della “ ”, ed a Parte_4 distanza di oltre un anno era ancora visibile;
in tale ambito, in un primo commento offensivo il affermava: «Ma chi Parte_1
è ?? Perché secondo voi gli dà fastidio chi parla bene del CP_1 sottoscritto??? Io non ho pagato nessuno per far parlare bene della mia persona. Sapete lui di chi parla bene?? Di chi gli dà le notizie per farsi fare gli articoli sul giornalino dove scrive lui. Con me cascava male il signorino . »; in un secondo commento, CP_1 Per_2
sempre in data 24 marzo 2022, il in risposta ad un Parte_1 altro utente tifoso della utilizzava nei confronti del CP_2 convenuto parole altrettanto denigratorie quali: « è un CP_1
poveraccio!!! Non parlo sotto l'aspetto economico ma moralmente…»; di tutto ciò depositava screenshot; - il convenuto quindi in data
25 marzo 2022 e in data 13 aprile 2022, a mezzo del proprio
Pag. 5 di 13 legale, contestava la condotta illecita dell'attore, non avente altro fine che insinuare e/o ledere ovvero mettere in pericolo la reputazione del giornalista, che invece aveva agito nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e di critica ed aveva espresso una valutazione oggettiva e di valore sul il quale, al Parte_1
tempo dei fatti, ricopriva un ruolo di rilevanza sociale rappresentato dalla carica di Direttore Generale della Reggina
1914 S.r.l.; la domanda dell'attore, dunque, doveva ritenersi infondata in fatto e in diritto, mentre doveva considerarsi meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno che egli formulava contestualmente in via riconvenzionale nei confronti dell'attore a causa del carattere diffamatorio dei commenti suddetti.
Il convenuto, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, - IN VIA
PRINCIPALE, NEL MERITO: - accertare e dichiarare che l'articolo pubblicato in data 24 marzo 2022 dal giornalista Dott. CP_1
ha esercitato legittimamente il diritto di cronaca e di critica,
[...] nei limiti della verità, interesse e continenza, esprimendo un giudizio di valore senza alcun attacco personale e immotivato al Sig.
[...]
- conseguentemente, rigettare le domande avversarie Parte_1 spiegate nei confronti Dott. per i motivi meglio Controparte_1 riportati in narrativa e comunque in quanto infondato in fatto e in diritto;
- IN VIA RICONVENZIONALE: - accertare e dichiarare che, in data 24 marzo 2023, il Sig. ha offeso, denigrato Parte_1
e diffamato a mezzo Facebook la reputazione del giornalista Dott.
come documentato nella parte motiva;
- Controparte_1
conseguentemente, in via riconvenzionale, condannare il Sig.
[...] al risarcimento del danno non patrimoniale risarcimento Parte_1
Pag. 6 di 13 del danno contenuto all'interno dello scaglione Euro 21.000,00 ad
Euro 30.000,00 stante la gravità della condotta illecita del Sig.
ovvero nella minore somma liquidata dal Giudice Parte_1
in via equitativa;
- ordinare la cancellazione e/o rimozione del post offensivo dell'onore del giornalista Dott. sul social Controparte_1 network Facebook;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso del 15% oltre agli accessori di legge, nonché con maggiorazione del 30% del compenso per la redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis, D.M. 10 marzo 2014, n.
55.”
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc, l'attore prendeva specifica posizione sulla domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita con deposito di memorie ex art. 183 comma 6 cpc e documenti;
all'esito, il Giudice rinviava per precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione.
L'udienza veniva anticipata al 7 gennaio 2025 in relazione alla organizzazione del ruolo del Giudice nuovo assegnatario, che concedeva i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, effettivamente poi depositate nei termini.
***
Tanto la domanda attorea quanto la domanda riconvenzionale sono infondate e devono essere rigettate.
Per ciò che attiene alla prima, l'attore (ex calciatore professionista e Direttore Generale della Reggina 1914 S.r.l.) si duole della pubblicazione dell'articolo surriportato sulla
Pag. 7 di 13 pagina personale del giornalista , il quale esprimeva CP_1
commenti non positivi in ordine alle sue qualità.
Ebbene, si rileva che la pubblicazione del cui contenuto si duole l'attore deve ritenersi pienamente inquadrabile nel suo diritto di critica sportiva, cui infatti era dedicata la pagina su cui l'articolo stesso veniva pubblicato.
Si osserva innanzitutto che, come provato dal convenuto in sede di sua costituzione in giudizio, la pubblicazione in questione faceva seguito ad altra, di pari data, in cui lo stesso già esprimeva, con toni oggettivamente critici, pareri CP_1
sulla professionalità ed adeguatezza del rispetto al Parte_1 ruolo di Direttore Generale della dunque, come CP_2
provato dalle pubblicazioni in atti (e non smentito in punto di paternità dei commenti da parte dell'attore nei suoi scritti successivi), tale primo articolo – non oggetto di doglianza nella presente sede – veniva pubblicato sulla pagina facebook della e, tra i commenti, ne comparivano due del CP_2 Parte_1
diretti al (ed oggetto della doglianza del convenuto in CP_1
questo processo).
I due commenti in questione, con i quali – tra l'altro – il CP_1
veniva definito “poveraccio” dal vanno dunque Parte_1
letti come antecedente logico della pubblicazione di cui qui si duole l'attore, che infatti faceva riferimento ad “insulti” ricevuti dal cui avrebbe risposto in altra sede. Parte_1
Seguivano commenti circa le qualità meramente professionali del ritenuto dal inadeguato rispetto al Parte_1 CP_1
ruolo ricoperto di Direttore Generale, che (a prescindere dai toni utilizzati, aspri ma comunque continenti, specie se posti in relazione agli insulti effettivamente ricevuti nel contesto
Pag. 8 di 13 indicato) devono ritenersi pienamente leciti nell'ambito della critica sportiva di cui il si occupava. CP_1
A tal proposito si osserva che il nucleo essenziale delle valutazioni critiche, rivolte solo agli aspetti professionali presi in considerazione, era il medesimo già espresso con la precedente pubblicazione;
dunque, nel merito delle capacità del pienamente sindacabili nell'ambito della critica Parte_1
sportiva di cui si trattava ed era esperto il , non variava CP_1
il giudizio negativo già legittimamente espresso.
Non vi sono dunque censure da muovere rispetto all'articolo di cui si duole l'attore, posto che il contenuto essenziale dell'articolo era costituito dalla critica alle capacità professionali del assolutamente legittima, e le ulteriori Parte_1
affermazioni oggetto di doglianza non sono altro che una risposta, peraltro assolutamente composta e continente, rispetto ad insulti a sua volta ricevuti dal . CP_1
Non occorre peraltro, perché si configuri il diritto di critica qui ritenuto pienamente esercitato, che la pubblicazione offra la notizia di un fatto nuovo, in tal senso avendo negato l'attore i requisiti della verità e dell'interesse pubblico alla notizia, in quanto nel caso di specie il giornalista – esperto – proponeva la propria legittima valutazione relativa alla adeguatezza specifica del in ordine al ruolo ricoperto e tale valutazione Parte_1
critica era appunto la notizia, di interesse per i tifosi della squadra di calcio interessata;
peraltro, la critica era centrata proprio sul ruolo di direttore generale, mentre veniva riconosciuta l'idoneità dell'attore a svolgere altri e distinti ruoli.
In ogni caso la critica non trasmodava, nonostante gli insulti ricevuti, sino a farsi attacco personale, poiché era
Pag. 9 di 13 effettivamente ed evidentemente riferita solo alle qualità professionali che l'attore si reputava non avere, mentre il riferimento alla conoscenza della lingua italiana era rivolto ai commenti riportati dal convenuto ed oggetto della sua domanda riconvenzionale;
di per sé, tale riferimento può reputarsi costituire un'offesa ben limitata e futile, di consistenza per nulla apprezzabile, comunque provocata dai commenti del e dunque non costituente illecito ai fini che ci Parte_1
occupano.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dal , CP_1
anch'essa risulta destituita di fondamento.
Infatti, di per sé i commenti del sotto un post Parte_1
Facebook della visibile a chi seguiva la pagina, CP_2
risultano avere un tenore oggettivamente offensivo, con insulto alla persona (“poveraccio”, con riferimento alle qualità morali del ). CP_1
Si osserva tuttavia che, come è possibile apprezzare dalla visione degli screenshot depositati dalla parte convenuta, si trattava di commenti inseriti dal (e da questi non Parte_1 negato) sotto un post Facebook interno ad un gruppo di tifosi della squadra di calcio tali commenti, inseriti tra altri, CP_2
risultavano sostanzialmente privi di interazioni (il primo dei due riportati dal convenuto riceveva due soli “likes” e pochissimi ulteriori commenti, ed il secondo – con cui il CP_1
veniva definito “poveraccio” era privo di reazioni).
Da ciò si evince la sostanziale inidoneità a ledere in maniera significativa l'immagine del convenuto/attore in riconvenzione dei commenti stessi.
Ha statuito il costante orientamento della giurisprudenza di
Pag. 10 di 13 legittimità, peraltro, che “la gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone
(art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (criterio sovente utilizzato in materia di lavoro, sent. n. 17208/2002; n. 9266/2005, o disciplinare, S.U. n.
16265/2002)” (così Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008, conformi tra le altre Cass. n. 29206 del 12 novembre 2019, Cass.
n. 33276 del 29 novembre 2023).
L'offesa arrecata con le espressioni sopra riportate non può certamente ritenersi grave, arrecando un pregiudizio assolutamente futile, rimasto peraltro del tutto indimostrato, e nulla di serio potendosi in alcun modo desumere sulla persona del dai termini utilizzati dal CP_1 Parte_1
Le espressioni utilizzate rientrano certamente entro la soglia di tollerabilità, posto che è possibile che durante un diverbio scaturito comprensibilmente da un giudizio seppur
Pag. 11 di 13 legittimamente espresso vengano utilizzati termini offensivi nei confronti dell'interlocutore, peraltro non ripetuti ma circoscritti ad un unico scambio di opinioni.
La domanda, inoltre, non potrebbe nemmeno essere accolta in ordine alle conseguenze risarcitorie del fatto.
“Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di Cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del
2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008).
Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto, allegazione che nel caso di specie è completamente mancata.
Pag. 12 di 13 Infatti, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. (v.
Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte convenuta sono limitate alla propria notorietà ed alla diffusione dei contenuti del social Facebook presso i tifosi della squadra di calcio senza tuttavia specificare in cosa il danno lamentato si CP_2 sarebbe poi effettivamente concretizzato, in specie in virtù della scarsa interazione dei commenti suddetti e della relativa inidoneità ad incidere di fatto sulla reputazione del . CP_1
In virtù della soccombenza reciproca, le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta le domande proposte dalla parte attrice;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma l'11 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Marrone
Pag. 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice
Antonella Marrone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67688 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente:
TRA
(C.F. ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Campli (TE), l'08.10.1959, e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Lombardo (C.F.
e-mail: CodiceFiscale_2
pec: Email_1
fax n. 0697656314), con Email_2
studio sito in Roma, alla Via Giovanni Antonelli n. 4 e con lui elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura Email_2
alle liti in calce all'atto di citazione
- attore/convenuto in riconvenzione -
E
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(ME) il 15.4.1964 e residente a [...], Piazza Armenia n. 16, rappresentato e difeso dalla Parte_2
con sede in Modena (MO), Via Sabbatini n. 13,
[...]
C.F. e P.I. e per essa dagli Avv.ti Domenico P.IVA_1
Beraldi, C.F. e Simone Vaccari, C.F. C.F._4
, congiuntamente e disgiuntamente tra C.F._5
loro, ed elettivamente domiciliata presso la sede di quest'ultima società in Modena (MO), Via G. Sabbatini n. 13, fax 059.4279119
e PEC giusta procura posta in calce alla Email_3
comparsa di costituzione e risposta
- Convenuto/attore in riconvenzione -
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Parte attrice lamenta la portata diffamatoria dell'articolo dal titolo “IL studiava da gd (che non è) e ora insulta via social” pubblicato in data 24.03.2022 sul suo sito internet
; l'articolo, in particolare, si esprimeva come Email_4
segue: “La si è fortunatamente congedata da CP_2 [...] dopo una fallimentare esperienza da direttore generale. Parte_1
Fallimentare per il semplice motivo che mai è stato un direttore generale: ha dovuto improvvisare un ruolo non suo e sono venuti fuori gli enormi limiti. Ora (questo è il livello di alcuni dirigenti Parte_1 italiani) insulta via social, con il suo italiano improbabile, facendo illazioni: non gli rispondiamo in questa sede, magari ce ne sono altre e più opportune. Teniamo comunque a precisare quanto segue: non ha fatto mai il direttore generale a certi livelli, ha Parte_1 lavorato una vita per la Roma, spesso lo vedevamo a Fiumicino con tanto di sciarpa ad accogliere i nuovi acquisti. Ruolo: team manager, importantissimo ma distate anni luce da quello di dg. Il ruolo di
Pag. 2 di 13 direttore generale prevede altro: se non lo sai fare, non lo puoi improvvisare. Non serve sicuramente per parlare di Parte_1 Tes_1
che ha scritto la storia della semplicemente perché non
[...] CP_2
ha la competenza per farlo. L'unica cosa giusta che ha fatto Parte_1 durante la sua avventura a Reggio è stata quella di dare le dimissioni.
E per questo il presidente (che aveva sbagliato scelta) lo ha Per_1 ringraziato. Tutte le altre decisioni (?) hanno creato solo danni e problemi. L'avventura da dg è durata poco più di un mese, ulteriore conferma di quanto non fosse all'altezza. Controprova: quante proposte ha avuto IL da quando la è finalmente CP_2
uscita dall'equivoco? Nessuna dai professionisti, infatti, è ripartito dalla Promozione laziale: gli farà bene, per un bagno di umiltà e per studiare da dirigente, partendo dalle rispettabilissime categorie che ora gli competono”.
La notizia, successivamente anche ripresa da altre fonti, doveva intendersi diffamatoria ai suoi danni in quanto difettavano tutti i presupposti del legittimo esercizio del diritto di critica, non essendovi alcun fatto vero riferito e di pubblico interesse e venendo riportate solo opinioni personali lesive della personalità e della professionalità dell'attore, in assenza di continenza formale ed espositiva nei toni usati (“con il suo italiano improbabile”, “l'unica cosa giusta che ha fatto […] è stata quella di dare le dimissioni”, “tutte le altre decisioni hanno creato solo danni e problemi”).
Ne derivava un danno, ricavabile per presunzioni in base alle circostanze che seguono: l'articolo del 24.03.2022 a firma del sig.
veniva pubblicato sul sito internet di quest'ultimo, CP_1
deputato alla pubblicazione di notizie attinenti esclusivamente al mondo calcistico ed era riportato dal sito
Pag. 3 di 13 “persemprecalcio.com” nel quale il convenuto veniva definito
“giornalista di fama internazionale ed esperto di mercato”;
l'attore, dal canto suo, era un ex giocatore di calcio di squadre di serie A, fra cui la A.S. Roma di cui era stato anche allenatore per due stagioni e poi team manager e Responsabile
Organizzativo (come, peraltro, indicato dallo stesso CP_1 nell'articolo per cui è causa) ed era conosciuto nell'ambiente calcistico su scala nazionale.
Parte attrice rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: accertare e dichiarare il tenore gravemente lesivo e diffamatorio dell'articolo pubblicato in data
24.03.2022, a firma del sig. , sul sito internet CP_1
“ ” dal titolo “IL studiava da gd (che non Email_4
è) e ora insulta via social”; e, per l'effetto, condannare il sig.
[...]
a) al risarcimento del danno non patrimoniale arrecato Parte_3 alla reputazione personale e professionale del sig. Parte_1 pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00), ovvero pari al diverso importo, maggior o minore, che dovesse essere ritenuto equo e di giustizia, nonché b) alla pubblicazione a propria cura e spese della sentenza che l'ill.mo Tribunale adito emetterà a definizione del presente giudizio sul proprio sito internet ”, Email_4 nonché sul sito “ .it”. Email_5
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto, il quale invocava il rigetto della domanda attorea in quanto infondata e formulava a sua volta in via riconvenzionale una domanda risarcitoria nei confronti dell'attore.
Deduceva in particolare il convenuto che: egli era un giornalista
Pag. 4 di 13 sportivo iscritto al relativo Ordine del Lazio dal 18 maggio 1988 nella categoria “professionista”; aveva maturato una lunga esperienza al Corriere dello Sport, durante la quale si era occupato di calcio diventando uno, se non il principale, giornalista esperto di calciomercato;
in data 24 marzo 2022, sulla pagina web https://www.citynow.it (giornale online che raccoglie le notizie e la cronaca di Reggio Calabria), veniva pubblicato un suo articolo intitolato «Pedullà: Il DG alla Reggina?
Il calcio è altra cosa. di un altro pianeta» in cui egli Tes_1 esprimeva una valutazione oggettiva, scevra da giudizi e attacchi personali immotivati, sulla figura del Direttore
Generale della società di calcio Reggina 1914 S.r.l. Antonio
IL; in particolare, le considerazioni critiche del giornalista erano riferite alla scelta dell'ex calciatore
[...] quale Direttore Generale;
l'articolo veniva condiviso Parte_1
sulla pagina Facebook della “ ”, ed a Parte_4 distanza di oltre un anno era ancora visibile;
in tale ambito, in un primo commento offensivo il affermava: «Ma chi Parte_1
è ?? Perché secondo voi gli dà fastidio chi parla bene del CP_1 sottoscritto??? Io non ho pagato nessuno per far parlare bene della mia persona. Sapete lui di chi parla bene?? Di chi gli dà le notizie per farsi fare gli articoli sul giornalino dove scrive lui. Con me cascava male il signorino . »; in un secondo commento, CP_1 Per_2
sempre in data 24 marzo 2022, il in risposta ad un Parte_1 altro utente tifoso della utilizzava nei confronti del CP_2 convenuto parole altrettanto denigratorie quali: « è un CP_1
poveraccio!!! Non parlo sotto l'aspetto economico ma moralmente…»; di tutto ciò depositava screenshot; - il convenuto quindi in data
25 marzo 2022 e in data 13 aprile 2022, a mezzo del proprio
Pag. 5 di 13 legale, contestava la condotta illecita dell'attore, non avente altro fine che insinuare e/o ledere ovvero mettere in pericolo la reputazione del giornalista, che invece aveva agito nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e di critica ed aveva espresso una valutazione oggettiva e di valore sul il quale, al Parte_1
tempo dei fatti, ricopriva un ruolo di rilevanza sociale rappresentato dalla carica di Direttore Generale della Reggina
1914 S.r.l.; la domanda dell'attore, dunque, doveva ritenersi infondata in fatto e in diritto, mentre doveva considerarsi meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno che egli formulava contestualmente in via riconvenzionale nei confronti dell'attore a causa del carattere diffamatorio dei commenti suddetti.
Il convenuto, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, - IN VIA
PRINCIPALE, NEL MERITO: - accertare e dichiarare che l'articolo pubblicato in data 24 marzo 2022 dal giornalista Dott. CP_1
ha esercitato legittimamente il diritto di cronaca e di critica,
[...] nei limiti della verità, interesse e continenza, esprimendo un giudizio di valore senza alcun attacco personale e immotivato al Sig.
[...]
- conseguentemente, rigettare le domande avversarie Parte_1 spiegate nei confronti Dott. per i motivi meglio Controparte_1 riportati in narrativa e comunque in quanto infondato in fatto e in diritto;
- IN VIA RICONVENZIONALE: - accertare e dichiarare che, in data 24 marzo 2023, il Sig. ha offeso, denigrato Parte_1
e diffamato a mezzo Facebook la reputazione del giornalista Dott.
come documentato nella parte motiva;
- Controparte_1
conseguentemente, in via riconvenzionale, condannare il Sig.
[...] al risarcimento del danno non patrimoniale risarcimento Parte_1
Pag. 6 di 13 del danno contenuto all'interno dello scaglione Euro 21.000,00 ad
Euro 30.000,00 stante la gravità della condotta illecita del Sig.
ovvero nella minore somma liquidata dal Giudice Parte_1
in via equitativa;
- ordinare la cancellazione e/o rimozione del post offensivo dell'onore del giornalista Dott. sul social Controparte_1 network Facebook;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso del 15% oltre agli accessori di legge, nonché con maggiorazione del 30% del compenso per la redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis, D.M. 10 marzo 2014, n.
55.”
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc, l'attore prendeva specifica posizione sulla domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita con deposito di memorie ex art. 183 comma 6 cpc e documenti;
all'esito, il Giudice rinviava per precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione.
L'udienza veniva anticipata al 7 gennaio 2025 in relazione alla organizzazione del ruolo del Giudice nuovo assegnatario, che concedeva i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, effettivamente poi depositate nei termini.
***
Tanto la domanda attorea quanto la domanda riconvenzionale sono infondate e devono essere rigettate.
Per ciò che attiene alla prima, l'attore (ex calciatore professionista e Direttore Generale della Reggina 1914 S.r.l.) si duole della pubblicazione dell'articolo surriportato sulla
Pag. 7 di 13 pagina personale del giornalista , il quale esprimeva CP_1
commenti non positivi in ordine alle sue qualità.
Ebbene, si rileva che la pubblicazione del cui contenuto si duole l'attore deve ritenersi pienamente inquadrabile nel suo diritto di critica sportiva, cui infatti era dedicata la pagina su cui l'articolo stesso veniva pubblicato.
Si osserva innanzitutto che, come provato dal convenuto in sede di sua costituzione in giudizio, la pubblicazione in questione faceva seguito ad altra, di pari data, in cui lo stesso già esprimeva, con toni oggettivamente critici, pareri CP_1
sulla professionalità ed adeguatezza del rispetto al Parte_1 ruolo di Direttore Generale della dunque, come CP_2
provato dalle pubblicazioni in atti (e non smentito in punto di paternità dei commenti da parte dell'attore nei suoi scritti successivi), tale primo articolo – non oggetto di doglianza nella presente sede – veniva pubblicato sulla pagina facebook della e, tra i commenti, ne comparivano due del CP_2 Parte_1
diretti al (ed oggetto della doglianza del convenuto in CP_1
questo processo).
I due commenti in questione, con i quali – tra l'altro – il CP_1
veniva definito “poveraccio” dal vanno dunque Parte_1
letti come antecedente logico della pubblicazione di cui qui si duole l'attore, che infatti faceva riferimento ad “insulti” ricevuti dal cui avrebbe risposto in altra sede. Parte_1
Seguivano commenti circa le qualità meramente professionali del ritenuto dal inadeguato rispetto al Parte_1 CP_1
ruolo ricoperto di Direttore Generale, che (a prescindere dai toni utilizzati, aspri ma comunque continenti, specie se posti in relazione agli insulti effettivamente ricevuti nel contesto
Pag. 8 di 13 indicato) devono ritenersi pienamente leciti nell'ambito della critica sportiva di cui il si occupava. CP_1
A tal proposito si osserva che il nucleo essenziale delle valutazioni critiche, rivolte solo agli aspetti professionali presi in considerazione, era il medesimo già espresso con la precedente pubblicazione;
dunque, nel merito delle capacità del pienamente sindacabili nell'ambito della critica Parte_1
sportiva di cui si trattava ed era esperto il , non variava CP_1
il giudizio negativo già legittimamente espresso.
Non vi sono dunque censure da muovere rispetto all'articolo di cui si duole l'attore, posto che il contenuto essenziale dell'articolo era costituito dalla critica alle capacità professionali del assolutamente legittima, e le ulteriori Parte_1
affermazioni oggetto di doglianza non sono altro che una risposta, peraltro assolutamente composta e continente, rispetto ad insulti a sua volta ricevuti dal . CP_1
Non occorre peraltro, perché si configuri il diritto di critica qui ritenuto pienamente esercitato, che la pubblicazione offra la notizia di un fatto nuovo, in tal senso avendo negato l'attore i requisiti della verità e dell'interesse pubblico alla notizia, in quanto nel caso di specie il giornalista – esperto – proponeva la propria legittima valutazione relativa alla adeguatezza specifica del in ordine al ruolo ricoperto e tale valutazione Parte_1
critica era appunto la notizia, di interesse per i tifosi della squadra di calcio interessata;
peraltro, la critica era centrata proprio sul ruolo di direttore generale, mentre veniva riconosciuta l'idoneità dell'attore a svolgere altri e distinti ruoli.
In ogni caso la critica non trasmodava, nonostante gli insulti ricevuti, sino a farsi attacco personale, poiché era
Pag. 9 di 13 effettivamente ed evidentemente riferita solo alle qualità professionali che l'attore si reputava non avere, mentre il riferimento alla conoscenza della lingua italiana era rivolto ai commenti riportati dal convenuto ed oggetto della sua domanda riconvenzionale;
di per sé, tale riferimento può reputarsi costituire un'offesa ben limitata e futile, di consistenza per nulla apprezzabile, comunque provocata dai commenti del e dunque non costituente illecito ai fini che ci Parte_1
occupano.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dal , CP_1
anch'essa risulta destituita di fondamento.
Infatti, di per sé i commenti del sotto un post Parte_1
Facebook della visibile a chi seguiva la pagina, CP_2
risultano avere un tenore oggettivamente offensivo, con insulto alla persona (“poveraccio”, con riferimento alle qualità morali del ). CP_1
Si osserva tuttavia che, come è possibile apprezzare dalla visione degli screenshot depositati dalla parte convenuta, si trattava di commenti inseriti dal (e da questi non Parte_1 negato) sotto un post Facebook interno ad un gruppo di tifosi della squadra di calcio tali commenti, inseriti tra altri, CP_2
risultavano sostanzialmente privi di interazioni (il primo dei due riportati dal convenuto riceveva due soli “likes” e pochissimi ulteriori commenti, ed il secondo – con cui il CP_1
veniva definito “poveraccio” era privo di reazioni).
Da ciò si evince la sostanziale inidoneità a ledere in maniera significativa l'immagine del convenuto/attore in riconvenzione dei commenti stessi.
Ha statuito il costante orientamento della giurisprudenza di
Pag. 10 di 13 legittimità, peraltro, che “la gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone
(art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (criterio sovente utilizzato in materia di lavoro, sent. n. 17208/2002; n. 9266/2005, o disciplinare, S.U. n.
16265/2002)” (così Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008, conformi tra le altre Cass. n. 29206 del 12 novembre 2019, Cass.
n. 33276 del 29 novembre 2023).
L'offesa arrecata con le espressioni sopra riportate non può certamente ritenersi grave, arrecando un pregiudizio assolutamente futile, rimasto peraltro del tutto indimostrato, e nulla di serio potendosi in alcun modo desumere sulla persona del dai termini utilizzati dal CP_1 Parte_1
Le espressioni utilizzate rientrano certamente entro la soglia di tollerabilità, posto che è possibile che durante un diverbio scaturito comprensibilmente da un giudizio seppur
Pag. 11 di 13 legittimamente espresso vengano utilizzati termini offensivi nei confronti dell'interlocutore, peraltro non ripetuti ma circoscritti ad un unico scambio di opinioni.
La domanda, inoltre, non potrebbe nemmeno essere accolta in ordine alle conseguenze risarcitorie del fatto.
“Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di Cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del
2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008).
Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto, allegazione che nel caso di specie è completamente mancata.
Pag. 12 di 13 Infatti, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. (v.
Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte convenuta sono limitate alla propria notorietà ed alla diffusione dei contenuti del social Facebook presso i tifosi della squadra di calcio senza tuttavia specificare in cosa il danno lamentato si CP_2 sarebbe poi effettivamente concretizzato, in specie in virtù della scarsa interazione dei commenti suddetti e della relativa inidoneità ad incidere di fatto sulla reputazione del . CP_1
In virtù della soccombenza reciproca, le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta le domande proposte dalla parte attrice;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma l'11 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Marrone
Pag. 13 di 13