Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 3833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3833 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPYBBLICABBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 11023 del 2024 avente ad OGGETTO: contributo ex art. 89 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 vertente
TRA rapp.to e difeso dagli Avv.ti Maria Matilde Bidetti e Andrea Circi Parte_1
RICORRENTE
E in persona del ministro p.t. rapto e difeso dall' Avvocatura Controparte_1
Distrettuale di Napoli
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: condanna al pagamento degli importi in cui al ricorso
Controparte_2 difetto di giurisdizione e nel merito rigettoPer la
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10 maggio 2024 il ricorrente in epigrafe indicato agiva dinanzi questo Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"A) Accertare e dichiarare, sulla base di tutti i motivi dedotti, il diritto della parte ricorrente a percepire il contributo previsto dall'art. 89 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, in conformità alla domanda di erogazione [...]
Pt 2 112736-SLDSDV2-00001 inviata al competente CP_1 ;
[...] , in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere al ricorrente il menzionato contributo nella misura prevista dalle disposizioni legali di riferimento, se ritenuto anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale subito;
Con vittoria delle spese di lite”.
A fondamento della domanda rilevava di avere presentato, il 18 luglio 2022, domanda per l'erogazione del contributo di cui all'art. 89 del dl 18 del 2020.
Deduceva di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di dettaglio emanata e, quindi,
"...prevalenza dei redditi desunti da attività nel campo dello spettacolo rispetto a quelli dichiarati complessivamente nell'anno 2019" "...in almeno uno degli anni 2018, 2019 e 2021, non meno di quaranta giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo "disposti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) del citato DM 236/2022.
In diritto rilevava che la normativa primaria non prevedeva limiti per la erogazione dello stesso che erano stati arbitrariamente riferiti ai lavoratori dello spettacolo con lavoro a termine, in violazione della direttiva 99/70/CE, richiedendo una serie di requisiti di carattere contributivo.
Esponeva di essere lavoratore dello spettacolo, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3 del D. Lgs. C.P. S. del 16 luglio 1947, n. 708, e di possedere un reddito rientrante nelle previsioni normative non potendo includersi quello derivante dalla percezione della Naspi. Si costituiva il CP_1 che concludeva chiedendo: "Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, previa declaratoria del proprio difetto di giurisdizione, rigettare l'avverso ricorso siccome inammissibile o comunque infondato in fatto e in diritto. Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari di lite."
Preliminare all'esame del merito sono le eccezioni sollevate dal resistente.
Va esaminata la eccezione di giurisdizione.
Il ricorrente assume che il proprio diritto al contributo si fondi sull'art. 89 del dl 18 del 2020.
L'art 89 del dl 18 del 2020 prevede al primo comma che "Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi da Controparte_3 ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo'
Al secondo comma stabilisce che: "Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del
COVID-19". Sostiene il CP_1 che il contributo concesso trovi, invece, fondamento nell'art. 1 comma 352 della
L. n. 34 del 2021 che così stabiliva: "Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato
Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET », con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento previsto".
Il ricorrente ha partecipato all'avviso pubblico, presentando la relativa domanda, all'esito del quale nella persona del Direttore Generale al termine dell'istruttoria, ha il Controparte_1
,
pubblicato l'elenco degli ammessi cui sono assegnati i contributi, nonché, altro elenco contenente i nominativi dei soggetti la cui domanda è in corso di definizione ed, infine, quelli dei non ammessi trai quali è indicato, appunto, il Parte_1
Tale contributo deriva dal DM 9 giugno 2022, rep. n. 236, recante Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema e dell'audiovisivo, così come modificato dal DM 20 luglio 2022, rep. n. 291. CP_1 ha disposto che i requisiti per ottenere il contributo sono, oltre ad Con il primo DM cit. il essere residenti in Italia:
"a) avere un reddito riferito all'anno 2021 non superiore a 35.000 euro;
b) aver maturato, in almeno uno degli anni 2018, 2019 e 2021, non meno di quaranta giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
c) avere, nell'anno 2021, un reddito prevalente derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
d) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie, dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché percettore dell'indennità di disoccupazione involontaria di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dell'indennità di assicurazione ALAS di cui all'articolo 66, commi da 7 a 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n.26".
Con successivo DM si sono apportate delle modiche al precedente così come di seguito riportato:
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 giugno 2022, recante "Riparto di quota parte del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema e dell'audiovisivo", sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), dopo le parole: "Fondo pensione lavoratori dello spettacolo" sono inserite le seguenti: ". Per gli attori cinematografici o di audiovisivi (codice 022), aver maturato, in almeno uno degli anni 2018, 2019 e 2021, non meno di venti giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo";
b) alla lettera c), le parole: "nell'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2019";
c) alla lettera d), le parole: ", dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché percettore dell'indennità di disoccupazione involontaria di cui al decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, dell'indennità di assicurazione ALAS di cui all'articolo 66, commi da 7 a 16 del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni."
In virtù di tali atti amministrativi, e della delega conferita dall'art. 89 cit, il CP_1 ha individuato la categoria dei soggetti beneficiari, indicando i requisiti di ammissione al beneficio, le modalità di presentazione della domanda, oltre a prevedere i quantum dovuti.
La norma citata e sopra riportata nel conferire tale potere alla Pubblica Amministrazione non lo ha regolamentato ma lo ha attribuito lasciando ampia discrezionalità nella scelta dei destinatari e nella individuazione dei requisiti stabilendone il fine: "per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo" e quale unico criterio delimitante detto potere la considerazione "dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19".
I DM citati non possono considerarsi fonte di diritto in quanto privi del duplice connotato della normatività e della giuridicità.
Devono, infatti, escludersi nell'ambito degli atti normativi sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale e del costume) sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa meramente interna (come gli statuti degli enti o i regolamenti interni).
In particolare, alla luce di quanto previsto dalla L. n. 400 del 1998, art. 17, che regola la potestà normativa del Governo, deve escludersi che abbiano carattere normativo - sicché il Giudice non è obbligato a procurarsene la conoscenza i decreti ministeriali che non rientrano nella categoria dei regolamenti (in quanto privi della denominazione di regolamento, non adottati previo parere del
Consiglio di Stato, non sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, né pubblicati sulla Gazzetta ufficiale) (Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.2.2015, n. 2867).
Ne consegue che, nella specie, trattasi di atti amministrativi che non sono fonte di diritti soggettivi e, pertanto, la posizione del ricorrente è da qualificarsi come interesse legittimo.
Quanto affermato trova conferma nella granitica giurisprudenza della Suprema Corte che in più occasioni ha precisato che: "In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra G.A. e G.O. deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione nella quale - salvo che nelle ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa la legge attribuisce alla P.A. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione e, pertanto, la posizione del richiedente
è di interesse legittimo, da quella successiva alla concessione del contributo in cui, salvo il caso di previo annullamento o revoca in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al Giudice Ordinario (Cass. Sez. U. 17 luglio 2018, n. 19042; Cass. Sez. U. 13 ottobre 2011, n. 21062;
Cass. Sez. U. 20 luglio 2011, n. 15867; Cass. Sez. U. 20 febbraio 2007 n. 3848; Cass. Sez. U. 25 luglio 2006, n. 16896).
Il principio, ribadito anche di recente (in tema, non massimate in CED sul punto: Cass. Sez. U. 15 novembre 2023, n. 31738, Cass. Sez. U. 15 novembre 2023, n. 31730 e Cass. Sez. U. 19 settembre
2023, n. 26842) è, del resto, conforme al pensiero espresso sul punto dal Consiglio di Stato, secondo cui il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato, non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva, sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione, mentre, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure, quando,
a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità o contrasta con l'interesse pubblico. Orbene per quanto innanzi riportato, la pubblica amministrazione non ha un mero potere di controllo posto che la legge non ha indicato i criteri per il suo riconoscimento che sono stati discrezionalmente enucleati dalla stessa.
Trattasi, pertanto, di interesse legittimo pretensivo che si sostanzia in una pretesa nei confronti della
Pubblica Amministrazione di esercitare il suo potere attribuendogli un'utilità, od un vantaggio, con possibile estensione della sfera giuridica.
Per quanto innanzi motivato, non sussiste la Giurisdizione del Giudice Ordinario radicandosi quella del Giudice amministrativo.
Le spese del giudizio vanno compensate in ragione della novità della quesitone trattata.
PQM
Definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del TAR territorialmente competente, dinanzi al quale il giudizio va riassunto dalla parte più diligente nel termine di gg 60 dalla comunicazione della sentenza;
2) compensa le spese
Si comunichi.
Napoli, 14 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott. M.R.Lombardi