TRIB
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/08/2025, n. 3097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3097 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
n. 1643/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1643/2025, avente ad oggetto:
Indebito soggettivo - Indebito oggettivo, riservata in decisione all'udienza del
14.7.2025, promossa da:
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Antonio Parte_1 P.IVA_1
Petrarolo (CF: , elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._1
Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 CP_2
(c.f. ) e AVV. (c.f.
[...] C.F._3 CP_3 [...]
), rapp. e difesi dall'avv. Francesco Cerullo (CF: C.F._4 C.F._5
pagina 1 di 7 ), elettivamente domiciliato in Via Tevere, 2 Teverola, presso lo studio del C.F._6
predetto difensore.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc. regolarmente notificato alle controparti, la spa Unipol Ass. conveniva in giudizio , e l'avv. Controparte_1 Controparte_2
dinanzi a questo Tribunale deducendo che con gravame R.G. n. CP_3
9465/2019 proposto innanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione
Civile, Dott.ssa Rita Di Salvo -, avverso la sentenza dell'Ufficio del Giudice di Pace
di Sessa Aurunca n. 1262/2019, veniva dichiarata l'incompetenza per territorio di pagina 2 di 7 quest'ultimo nel giudizio relativo. Deduceva ancora che, nelle more, l'avv. , CP_3
poneva in esecuzione la sentenza di primo grado con n. 3 pignoramenti presso terzi contro la spa inerenti le n. 2 sorti capitali e le competenze Controparte_4
professionali. Deduceva inoltre che la Società ricorrente provvedeva al pagamento delle somme pignorate in favore della corrispondendo € 13.864,73, Controparte_2
in favore di € 17.217,38 nonché in favore dell'Avv. per le Controparte_1 CP_3
sue competenze € 5.308,02. Deduceva infine che, in sede di gravame con sentenza n.
1271/2024, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in accoglimento dell'appello proposto dalla ricorrente, dichiarava la incompetenza per territorio del Giudice di
Pace di Sessa Aurunca, indicando quale Ufficio competente il Giudice di Pace di
Napoli Nord, disponendo altresì termine di 3 mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice competente. Chiedeva, pertanto, la restituzione delle somme corrisposte, previa diffida ai resistenti che, però, non riscontravano l'invito/diffida a loro inviato.
Si costituivano i resistenti che contestavano in fatto ed in diritto l'avversa domanda, esponendo in particolare che la ripetizione dell'indebito presupponeva che il pagamento fosse avvenuto in assenza di un titolo giuridico che lo giustificasse,
mentre nel caso in esame il pagamento era avvenuto in esecuzione di una sentenza di primo grado esecutiva, che aveva riconosciuto il diritto sostanziale della parte appellata vittoriosa nonchè per motivi processuali. Esponeva, inoltre, che il giudizio era stato regolarmente riassunto innanzi il Giudice competente ed era in attesa di pagina 3 di 7 trattazione, fatto per cui la domanda era da considerarsi prematura essendo il diritto fatto valere ancora sub judice e non definitivamente escluso.
Ciò posto in fatto, il ricorso è fondato.
L'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione di sentenza di primo grado successivamente riformata in appello non si inquadra nell'istituto della
condictio indebiti di cui all'art. 2033 del codice civile, ma trova il proprio fondamento direttamente nella riforma della sentenza che, facendo venir meno ex tunc il titolo delle attribuzioni patrimoniali disposte dalla prima pronuncia, impone di rimettere la controparte nella medesima situazione in cui si trovava prima dell'esecuzione. Il
diritto alla restituzione sorge, quindi, automaticamente in conseguenza della riforma della sentenza, senza che sussista alcuna preclusione o decadenza quando la domanda di ripetizione non sia stata proposta in sede di gravame e non si sia formato giudicato su tale specifica pretesa.
La recente Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 901 del 14.1.2025, ha in via definitiva cristallizzato tale principio stabilendo che in tema di restituzione di somme pagate in base a una pronuncia di condanna successivamente caducata, l'azione restitutoria non è riconducibile allo schema della ripetizione dell'indebito, ma si configura come un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente al pagamento. La restituzione delle somme richiede la formazione di un titolo restitutorio che comprende ex lege, senza necessità di una specifica domanda e a prescindere da un'espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens anche di pagina 4 di 7 recuperare gli interessi legali. Tali interessi decorrono automaticamente, ai sensi dell'art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento, in quanto le prestazioni sono state eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. La natura integralmente restitutoria dell'obbligo comporta che chi ha eseguito un pagamento non dovuto per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, comprensiva della restituzione della somma capitale e degli interessi legali. La domanda restitutoria può,
pertanto, ritenersi implicitamente comprensiva della richiesta di corresponsione degli interessi sulla somma da restituire, essendo questi un effetto legale automatico dell'obbligo restitutorio, volto a ripristinare integralmente la situazione patrimoniale antecedente al pagamento non dovuto. Tale principio opera indipendentemente dalla buona o mala fede dell'accipiens e prescinde dalla necessità di una messa in mora o di una domanda espressa volta al riconoscimento degli interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli minimi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti pagina 5 di 7 l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr.
Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1
c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla nei confronti di Parte_2 [...]
, e l'avv. , così provvede: CP_1 Controparte_2 CP_3
- Accoglie la domanda e, per l'effetto condanna i resistenti a restituire a parte ricorrente, rispettivamente le seguenti somme:
a) € 13.864,73, Controparte_2
b) € 17.217,38 Controparte_1
c) l'Avv. € 5.308,02 CP_3
per le causali di cui in parte motiva, con interessi così come determinati;
- Condanna altresì le parti resistenti in via solidale a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compenso professionale ed € 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva come per legge.
pagina 6 di 7 Aversa, 04/08/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1643/2025, avente ad oggetto:
Indebito soggettivo - Indebito oggettivo, riservata in decisione all'udienza del
14.7.2025, promossa da:
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Antonio Parte_1 P.IVA_1
Petrarolo (CF: , elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._1
Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 CP_2
(c.f. ) e AVV. (c.f.
[...] C.F._3 CP_3 [...]
), rapp. e difesi dall'avv. Francesco Cerullo (CF: C.F._4 C.F._5
pagina 1 di 7 ), elettivamente domiciliato in Via Tevere, 2 Teverola, presso lo studio del C.F._6
predetto difensore.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc. regolarmente notificato alle controparti, la spa Unipol Ass. conveniva in giudizio , e l'avv. Controparte_1 Controparte_2
dinanzi a questo Tribunale deducendo che con gravame R.G. n. CP_3
9465/2019 proposto innanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione
Civile, Dott.ssa Rita Di Salvo -, avverso la sentenza dell'Ufficio del Giudice di Pace
di Sessa Aurunca n. 1262/2019, veniva dichiarata l'incompetenza per territorio di pagina 2 di 7 quest'ultimo nel giudizio relativo. Deduceva ancora che, nelle more, l'avv. , CP_3
poneva in esecuzione la sentenza di primo grado con n. 3 pignoramenti presso terzi contro la spa inerenti le n. 2 sorti capitali e le competenze Controparte_4
professionali. Deduceva inoltre che la Società ricorrente provvedeva al pagamento delle somme pignorate in favore della corrispondendo € 13.864,73, Controparte_2
in favore di € 17.217,38 nonché in favore dell'Avv. per le Controparte_1 CP_3
sue competenze € 5.308,02. Deduceva infine che, in sede di gravame con sentenza n.
1271/2024, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in accoglimento dell'appello proposto dalla ricorrente, dichiarava la incompetenza per territorio del Giudice di
Pace di Sessa Aurunca, indicando quale Ufficio competente il Giudice di Pace di
Napoli Nord, disponendo altresì termine di 3 mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice competente. Chiedeva, pertanto, la restituzione delle somme corrisposte, previa diffida ai resistenti che, però, non riscontravano l'invito/diffida a loro inviato.
Si costituivano i resistenti che contestavano in fatto ed in diritto l'avversa domanda, esponendo in particolare che la ripetizione dell'indebito presupponeva che il pagamento fosse avvenuto in assenza di un titolo giuridico che lo giustificasse,
mentre nel caso in esame il pagamento era avvenuto in esecuzione di una sentenza di primo grado esecutiva, che aveva riconosciuto il diritto sostanziale della parte appellata vittoriosa nonchè per motivi processuali. Esponeva, inoltre, che il giudizio era stato regolarmente riassunto innanzi il Giudice competente ed era in attesa di pagina 3 di 7 trattazione, fatto per cui la domanda era da considerarsi prematura essendo il diritto fatto valere ancora sub judice e non definitivamente escluso.
Ciò posto in fatto, il ricorso è fondato.
L'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione di sentenza di primo grado successivamente riformata in appello non si inquadra nell'istituto della
condictio indebiti di cui all'art. 2033 del codice civile, ma trova il proprio fondamento direttamente nella riforma della sentenza che, facendo venir meno ex tunc il titolo delle attribuzioni patrimoniali disposte dalla prima pronuncia, impone di rimettere la controparte nella medesima situazione in cui si trovava prima dell'esecuzione. Il
diritto alla restituzione sorge, quindi, automaticamente in conseguenza della riforma della sentenza, senza che sussista alcuna preclusione o decadenza quando la domanda di ripetizione non sia stata proposta in sede di gravame e non si sia formato giudicato su tale specifica pretesa.
La recente Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 901 del 14.1.2025, ha in via definitiva cristallizzato tale principio stabilendo che in tema di restituzione di somme pagate in base a una pronuncia di condanna successivamente caducata, l'azione restitutoria non è riconducibile allo schema della ripetizione dell'indebito, ma si configura come un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente al pagamento. La restituzione delle somme richiede la formazione di un titolo restitutorio che comprende ex lege, senza necessità di una specifica domanda e a prescindere da un'espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens anche di pagina 4 di 7 recuperare gli interessi legali. Tali interessi decorrono automaticamente, ai sensi dell'art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento, in quanto le prestazioni sono state eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. La natura integralmente restitutoria dell'obbligo comporta che chi ha eseguito un pagamento non dovuto per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, comprensiva della restituzione della somma capitale e degli interessi legali. La domanda restitutoria può,
pertanto, ritenersi implicitamente comprensiva della richiesta di corresponsione degli interessi sulla somma da restituire, essendo questi un effetto legale automatico dell'obbligo restitutorio, volto a ripristinare integralmente la situazione patrimoniale antecedente al pagamento non dovuto. Tale principio opera indipendentemente dalla buona o mala fede dell'accipiens e prescinde dalla necessità di una messa in mora o di una domanda espressa volta al riconoscimento degli interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli minimi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti pagina 5 di 7 l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr.
Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1
c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla nei confronti di Parte_2 [...]
, e l'avv. , così provvede: CP_1 Controparte_2 CP_3
- Accoglie la domanda e, per l'effetto condanna i resistenti a restituire a parte ricorrente, rispettivamente le seguenti somme:
a) € 13.864,73, Controparte_2
b) € 17.217,38 Controparte_1
c) l'Avv. € 5.308,02 CP_3
per le causali di cui in parte motiva, con interessi così come determinati;
- Condanna altresì le parti resistenti in via solidale a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compenso professionale ed € 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva come per legge.
pagina 6 di 7 Aversa, 04/08/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 7 di 7