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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/12/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1684/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1684/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. DE AMICIS DANIELA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DE AMICIS DANIELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/09/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 09/07/2005 avevano contratto matrimonio con rito
[...] civile, in CATIGNANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
15/12/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
, provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in CATIGNANO il
09/07/2005, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di CATIGNANO, nell'anno 2005 atto numero 2 parte I, serie -, alle pagina 2 di 4 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 02/12/2025:
CONDIZIONI inerenti alla prole
a) La figlia maggiorenne ma non autosufficiente, appena diplomata resta a Per_1 vivere con la madre;
b) La casa coniugale sita in Catignano, alla C.da Paludi, n.44 di proprietà esclusiva della moglie, a lei assegnata rimane nella esclusiva proprietà e disponibilità della signora La stessa continuerà a pagare le utenze a lei intestate e le rate di Pt_1 mutuo ipotecario che attualmente fanno capo solo alla stessa, essendo stato liberato il coniuge da ogni pagamento in merito;
Controparte_1
c) I coniugi dichiarano di mantenere definitivamente ed esclusivamente le rispettive proprietà e disponibilità delle autovetture la Lancia Y tg CW572TE che appartiene alla signora mentre la Yaris Toyota tg.CP230HH è del signor di Parte_1
per cui ciascun intestatario ne rimarrà proprietario esclusivo;
Controparte_1
d) Ciascun coniuge provvede personalmente al proprio mantenimento in quanto entrambi titolari di redditi propri da lavoro dipendente e dunque entrambi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco;
e) La figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente rimane Per_1 collocata presso la madre. Entrambi provvedono al mantenimento della stessa in proporzione alle rispettive sostanze. A tal proposito il sig. versa Controparte_1 la somma di €.250,00 per il mantenimento della figlia entro il 13 di ogni mese, direttamente alla figlia, somma che sarà rivalutata secondo l'indice ISTAT;
f) I genitori divideranno tra loro al 50% le spese straordinarie, comprese quelle sanitarie non coperte da SSN, scolastiche e sportive e comunque ogni spesa necessaria all'istruzione e all' educazione secondo le inclinazioni e le aspirazioni della figlia come da Protocollo del Tribunale di Pescara che qui abbiansi per riportato e trascritto, già a conoscenza dei rispettivi coniugi per averne preso visione.
pagina 3 di 4 g) Gli stessi stabiliscono che la somma relativa all' assegno Unico è richiesta direttamente all'Istituto Previdenziale dalla madre di e la relativa erogazione Per_1 proseguirà in suo favore essendo la ragazza collocata presso la madre.
h) I coniugi dichiarano che sono già stati divisi i beni comuni pertanto dichiarano vicendevolmente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall' altro e si rilasciano ampia liberatoria in merito.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CATIGNANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 18/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1684/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. DE AMICIS DANIELA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DE AMICIS DANIELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/09/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 09/07/2005 avevano contratto matrimonio con rito
[...] civile, in CATIGNANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
15/12/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
, provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in CATIGNANO il
09/07/2005, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di CATIGNANO, nell'anno 2005 atto numero 2 parte I, serie -, alle pagina 2 di 4 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 02/12/2025:
CONDIZIONI inerenti alla prole
a) La figlia maggiorenne ma non autosufficiente, appena diplomata resta a Per_1 vivere con la madre;
b) La casa coniugale sita in Catignano, alla C.da Paludi, n.44 di proprietà esclusiva della moglie, a lei assegnata rimane nella esclusiva proprietà e disponibilità della signora La stessa continuerà a pagare le utenze a lei intestate e le rate di Pt_1 mutuo ipotecario che attualmente fanno capo solo alla stessa, essendo stato liberato il coniuge da ogni pagamento in merito;
Controparte_1
c) I coniugi dichiarano di mantenere definitivamente ed esclusivamente le rispettive proprietà e disponibilità delle autovetture la Lancia Y tg CW572TE che appartiene alla signora mentre la Yaris Toyota tg.CP230HH è del signor di Parte_1
per cui ciascun intestatario ne rimarrà proprietario esclusivo;
Controparte_1
d) Ciascun coniuge provvede personalmente al proprio mantenimento in quanto entrambi titolari di redditi propri da lavoro dipendente e dunque entrambi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco;
e) La figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente rimane Per_1 collocata presso la madre. Entrambi provvedono al mantenimento della stessa in proporzione alle rispettive sostanze. A tal proposito il sig. versa Controparte_1 la somma di €.250,00 per il mantenimento della figlia entro il 13 di ogni mese, direttamente alla figlia, somma che sarà rivalutata secondo l'indice ISTAT;
f) I genitori divideranno tra loro al 50% le spese straordinarie, comprese quelle sanitarie non coperte da SSN, scolastiche e sportive e comunque ogni spesa necessaria all'istruzione e all' educazione secondo le inclinazioni e le aspirazioni della figlia come da Protocollo del Tribunale di Pescara che qui abbiansi per riportato e trascritto, già a conoscenza dei rispettivi coniugi per averne preso visione.
pagina 3 di 4 g) Gli stessi stabiliscono che la somma relativa all' assegno Unico è richiesta direttamente all'Istituto Previdenziale dalla madre di e la relativa erogazione Per_1 proseguirà in suo favore essendo la ragazza collocata presso la madre.
h) I coniugi dichiarano che sono già stati divisi i beni comuni pertanto dichiarano vicendevolmente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall' altro e si rilasciano ampia liberatoria in merito.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CATIGNANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 18/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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