Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
n. 3682 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 22.2.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
4 Marzo 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 05/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 3682/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Ripetizione di indebito;
T R A
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Parte_1 C.F._1
Accardo e Maria Mazza, in virtù di procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.07.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha impugnato il provvedimento dell' del 02.11.2021 con il quale era stata comunicata la sussistenza di un CP_1 indebito pari ad € 7.596,57 per il periodo dal 01/03/2019 al 31/03/2021 2021 sulla pensione cat. IO
N. 15050433, calcolato in virtù della “rideterminazione” al netto dell'Irpef, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dall'art.150 DL 34/2020 convertito dalla L. 77/2020.
In particolare, precisando di essere divenuto titolare dell'assegno IO a partire dal 01.03.2019 a seguito di domanda presentata, sulla base delle dichiarazioni reddituali, in data 13.02.2019, ha evidenziato di aver ricevuto, in data 26/02/2021, una comunicazione avente ad oggetto la riliquidazione della prestazione previdenziale, ridotta ai sensi della Legge 335/95 in quanto titolare di reddito da lavoro dipendente, da cui emergeva un conguaglio passivo pari ad € 11.110,02.
In seguito a pensionamento per vecchiaia (cat. VO n. 10069070) a decorrere dall'ottobre 2021 era stata successivamente notificata, in data 02.11.2021, la nota comunicativa del recupero di somme indebitamente percepite sulla pensione cat. IO 15050433 (importo complessivo di € 7.596,97)
Presentato ricorso amministrativo in data 18/02/2022, ha eccepito l'irripetibilità dell'indebito CP_ contestato per violazione dell'art 13 della Legge 412/91 essendo l' a conoscenza, alla data della liquidazione dell'assegno di invalidità, dell'importo dei redditi sia perché indicati nella domanda, sia CP_ per via del rapporto di lavoro con l'
Per tali ragioni ha altresì eccepito l'insussistenza del dolo.
Ha concluso chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità della riliquidazione della pensione cat.
IO 15050433 di febbraio del 2021 e l'inammissibilità della contestazione di indebito del novembre CP_ 2021, nonché la condanna dell' alla restituzione delle somme già trattenute. CP_ Si è costituito in giudizio l' che, in via preliminare, oltre ad eccepire l'inammissibilità dell'azione per decadenza ex d.l. 19.9.1992 n.384, convertito in l. n.438/92, ha rilevato l'improcedibilità della domanda ex art. 443 c.p.c.
Nel merito ha rappresentato che per l'indebito, ai fini della riliquidazione a debito, si era tenuto conto del reddito da lavoro dipendente, conseguito da parte ricorrente nell'anno 2019 e certificato dall'Istituto con modello CU emesso in data 31.03.2020, da cui si evinceva il superamento dei limiti reddituali. Ha sottolineato come il reddito dichiarato in sede di richiesta della prestazione assistenziale, in data 13.02.2019, fosse inferiore.
Ha inoltre evidenziato che la missiva del 02.11.2021 era stata notificata entro i termini di cui all'art.13 comma 2 della L.412/91 ossia entro l'anno successivo a quello in cui è stata acquisita l'informazione rilevante (CU del 31.03.2020) e ha concluso chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
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Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. CP_ Oggetto dell'indebito rilevato dall' con il provvedimento del 02.11.2021, impugnato dal ricorrente, è il quantum erogato a titolo di prestazione cat. IO 15050433 che – secondo la prospettazione del resistente – sarebbe stato corrisposto in misura non dovuta a seguito del superamento dei limiti reddituali. CP_ In via preliminare va osservato come non meritino accoglimento le eccezioni sollevate dall' posto che alcuna decadenza si è configurata così come è presente in atti prova del ricorso amministrativo formulato avverso il provvedimento di calcolo dell'indebito.
Ciò chiarito, occorre premettere che ai sensi dell'art. 52 della legge n.88/89: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui alla legge 30 aprile 1969 n.153 art.
26, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”.
Tale disposizione normativa, inoltre, stabilisce che: "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta
a dolo dell'interessato".
L'interpretazione autentica della norma in questione è stata offerta dall'art. 13 della legge n.412/91 secondo cui "Le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base
a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite". Il secondo comma della stessa norma prevede che: “L procede annualmente alla verifica CP_1
delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Dalla lettura congiunta delle predette disposizioni si evince che l'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il CP_1
percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
Sul punto si è espressa in numerose occasioni la giurisprudenza di legittimità (v. ex multis
Cassazione civile sez. lav., 18/04/2023, n.10337) secondo cui “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base
a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c)
l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.”.
Orbene, in ordine all'obbligo di verifica delle situazioni reddituali, giurisprudenza pacifica di legittimità (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953; Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n.
18551) è giunta alla conclusione che: "L'obbligo dell di procedere annualmente alla verifica CP_1
dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo".
Da ciò consegue che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi CP_1
alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma entro un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, co.
2. citato.
Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica sulla permanenza dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an e il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (sul punto, vedi Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166, che incidentalmente ha contribuito all'interpretazione delle norme in esame), data dai tempi tecnici necessari perché i dati disponibili all'Istituto siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Costituzionale cit.). Tempi sui quali “si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico (Cass. civ. n. 3802/2019)”.
I giudici di legittimità hanno quindi concluso che: "Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale - ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n.412/1991 - non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva CP_1
soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell rispetto alla comunicazione, da parte CP_1
del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico (Cass. Sez. Lav. n. 15039 del 31/5/2019)”.
Quindi l'assenza di dolo in capo alla ricorrente non ha alcuna rilevanza ai fini del decidere, essendo CP_ invece determinante stabilire se l' abbia agito tempestivamente.
In questa prospettiva, alla luce delle argomentazioni esposte, oltre che della sua lettura testuale
(che utilizza l'espressione "entro l'anno successivo" per indicare il termine entro cui debba avvenire il recupero, non già "entro un anno" dalla verifica) l'art. 13, co. 2 citato, va interpretato nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che “entro
l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero, senza che, in tal caso, venga in alcun modo in considerazione la mancanza del dolo del pensionato (Cassazione civile sez. lav. 20.5.2021, n.13918)”.
Ha ancora precisato la Suprema Corte che: “La legge n. 412 del 1991, art. 13, comma 2, laddove prevede che l' provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente CP_1
pagato in eccedenza, va inteso nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta CP_1
di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato (sempre, Cassazione civ. sez. lav. 20.5.2021,
n.13918)”.
Siffatte disposizioni normative vanno interpretate tenendo conto che a partire dal 2010, per effetto dell'art.13 comma 6 lett. c) del Decreto-legge n.78/2010 conv. nella Legge n.122/2010) i titolari di prestazioni collegate al reddito sono stati esonerati dall'obbligo di inviare il modello Red all' (contenente i dati reddituali), qualora siano tenuti a comunicare la situazione Controparte_2
reddituale all'amministrazione finanziaria (Mod.730 o Unico); in tal caso, infatti, per effetto della comunicabilità delle banche dati nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, l' ha sempre la CP_1
possibilità di conoscere i dati reddituali dichiarati dai contribuenti ai fini fiscali.
Nel dettaglio l'art. 13, comma 1 del Decreto legge n. 78 del 2010, ha previsto l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, CP_1 dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Infatti il comma 10 della norma menzionata dispone: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
Se ne inferisce che l' – qualora mancasse la comunicazione dei dati reddituali agli enti CP_1
previdenziali – è nelle condizioni di verificare la situazione reddituale del percettore di prestazione previdenziale (al più presto e salvi i casi di comunicazione da parte di quest'ultimo) nell'anno successivo a quello cui si riferiscono le stesse prestazioni: è infatti con la dichiarazione dei redditi - presentata per legge nell'anno successivo a quello in cui si realizza il reddito - che si avverano le condizioni di conoscibilità dei redditi complessivi del titolare di trattamento previdenziale.
Di conseguenza, l'ente previdenziale può agire per recuperare l'indebito entro l'ulteriore anno successivo ovvero entro due anni civili da quello in cui sono state effettuate le erogazioni indebite di emolumenti.
CP_ Così ricostruito il quadro normativo, nel caso di specie l'azione di recupero dell' risulta tempestiva risalendo al 2019 i redditi sulla scorta dei quali l'indebito è stato calcolato e comunicato CP_ nel 2021, come sostenuto dall' secondo cui “Ai fini della riliquidazione a debito si è tenuto conto del reddito da lavoro dipendente, pari ad € 41.860,00, conseguito da parte ricorrente nell'anno 2019, consolidato e certificato dall'Istituto con modello CU emesso in data 31.03.2020.
Alla luce delle esposte argomentazioni il ricorso non merita accoglimento.
Alla luce del frastagliato quadro normativo e giurisprudenziale sopra illustrato, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 05/03/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo