Articolo 6 della Legge 5 ottobre 2001, n. 367
Articolo 5Articolo 7
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9 ottobre 2001
Art. 6. 1. Gli atti compiuti congiuntamente con l'autorita' straniera o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno efficacia processuale se compiuti con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale .
2. Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 gli atti compiuti sono soggetti alle sanzioni processuali previste dal codice di procedura penale .
Entrata in vigore il 9 ottobre 2001