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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 01/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Lucio Benvegnù, Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli, Consigliere
Dott. Giuliano Berardi, Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 396 del ruolo 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 275/2023 del Tribunale di Gorizia, pubblicata in data 24.10.2023, avente ad oggetto: revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l. fall.; causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Tatafiore per mandato alle liti su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola
[...]
Cannone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trieste per mandato alle liti su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATO * * *
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa riformare la sentenza impugnata nell'unico capo da cui è costituita per l'effetto: dichiarare la non assoggettabilità a revocatoria ex art. 67
l. fall. i pagamenti effettuati alla società convenuta dai terzi pignorati Controparte_2
e Mar S.r.l., Agenzia pratiche doganali, indicati nel prospetto riportato in narrativa,
pag. 4, per complessivi euro 12.214,18; liquidare in favore della parte appellante le spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio. Con tutte le conseguenze di legge rispetto ai compensi professionali del presente giudizio.”
Per l'appellato: “Rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1
infondato; condannare l'appellante alla rifusione dei compensi defensionali e delle spese del grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Controparte_1
- dichiarato con sentenza pubblicata in data 15.3.2019 - aveva proposto
[...]
innanzi al Tribunale di Gorizia azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2,
l. fall., nei confronti della società chiedendo la restituzione Parte_1
del complessivo importo di euro 12.214,18 oltre accessori, che a più riprese la convenuta aveva incamerato in sede esecutiva a seguito dell'assegnazione di crediti pignorati presso terzi debitori in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non opposto, con il quale era stato ingiunto alla
[...]
il pagamento della Controparte_1
complessiva somma di euro 67.401,95.
2 Tale credito derivava dalla appropriazione dei denari che la aveva CP_1 CP_1
ricevuto, quale spedizioniere e rappresentante doganale, da a Parte_1
titolo di pagamento dei dazi e dei diritti doganali, somme che nella fattispecie erano state tuttavia distratte ed utilizzate dalla fallita per poter far fronte alle proprie spese correnti.
La domanda proposta dal riguardava, in particolare, otto pagamenti CP_1
eseguiti nell'ambito del periodo intercorrente dal 27.9.2018 al 12.3.2019, dunque
“entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento” (semestre nella fattispecie intercorrente, a ritroso, dal 15.3.2019, data della dichiarazione di fallimento, al
15.9.2018).
Secondo il la prova della scientia decoctionis poteva essere desunta, oltre CP_1
che dalla genesi del credito, trattandosi di un insoluto originato da una distrazione volta a far fronte alle spese correnti, anche dal fatto che al momento delle assegnazioni la società debitrice era stata collocata in liquidazione e non svolgeva più alcuna attività, dal fatto che nel ricorso monitorio era stata richiesta la concessione della clausola di provvisoria esecuzione, allegando il timore di dispersione delle ragioni di credito, dal fatto che al decreto ingiuntivo non era seguita alcuna opposizione né alcun pagamento spontaneo, dal fatto che la creditrice aveva radicato la procedura di esecuzione presso terzi pignorando le uniche fonti dalle quali la fallita traeva risorse economiche (ovvero il canone periodico dell'azienda affittata e la liquidità giacente sul conto corrente) ed inoltre dal fatto che il contratto di affitto di azienda, dal quale derivava il credito relativo ai canoni sottoposto a pignoramento,
specificava in premessa che l'affitto era funzionale “all'estinzione delle passività e dell'assolvimento delle proprie obbligazioni” nonché della “miglior tutela del ceto
3 creditorio.”
si era costituita contestando la sussistenza del requisito Parte_1
soggettivo e sostenendo, quanto al requisito oggettivo, che non potevano ritenersi revocabili i pagamenti effettuati dai terzi pignorati tramite i quali essa esponente, in qualità di persona offesa del reato, aveva recuperato le somme di cui la fallita si era indebitamente appropriata.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale di Gorizia, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, aveva accolto la domanda dichiarando inefficaci i pagamenti e condannando la società convenuta alla restituzione dell'importo di euro 12.214,18
oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 4, cod. civ. con decorrenza dal giorno della domanda, escludendo i soli interessi anteriori in considerazione della natura costitutiva della sentenza, e compensando per la parziale soccombenza le spese processuali per un quarto.
Tale sentenza era stata gravata da con atto di citazione in Parte_1
appello notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del
1994 in data 27.10.2023; il si era costituito resistendo all'impugnazione; CP_1
radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, al decorso dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante ha censurato la decisione di primo grado esponendo, con il primo motivo, che era stata offerta una lettura meramente formalistica dell'art. 67 l. fall.,
perché non si era tenuto conto del fatto che gli importi sottoposti ad azione revocatoria rappresentavano il profitto di un reato compiuto dall'accomandatario
4 della società fallita in proprio danno. Trattandosi di somme entrate nella disponibilità
materiale dell'accipiens con un preciso vincolo di destinazione, le stesse non potevano di conseguenza ritenersi mai entrate giuridicamente a far parte del patrimonio di quest'ultimo e i pagamenti in questione non potevano, pertanto, essere revocati.
Parte appellante ha inoltre impugnato, con il secondo motivo, il capo relativo all'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, deducendo che nel caso di specie aveva radicato un'unica azione esecutiva e non vi era stato concorso di altri creditori, che non conosceva i contenuti letterali del contratto di affitto di azienda,
che la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo era rivolta a recuperare i propri beni sottratti mediante condotte delittuose, che la messa di liquidazione era irrilevante e che dalla sentenza penale emergeva che la società fallita aveva avuto accesso sino all'anno 2016 al credito bancario, ottenendo ingenti finanziamenti.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto evidenziato che a giustificazione dei rilievi svolti con il primo motivo parte appellante ha richiamato i principi affermati in tema di appropriazione indebita dalle sezioni penali della Corte di Cassazione in base ai quali il denaro o la cosa mobile di cui l'agente si appropria non fanno mai parte ab origine del patrimonio del possessore, trattandosi di denaro o di cose di proprietà diretta od indiretta di altri, poiché “la regola della acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve non opera ai fini della nozione di altruità accolta nell'articolo 646 c.p.” (sent. n. 37954/2011).
Da tali considerazioni dovrebbe quindi dedursi che i pagamenti in questione non
5 potevano essere revocati, anche a prescindere dalla previsione di una specifica ipotesi di esenzione ex art. 67, comma 3, l. fall.
Senonché la regola, operante ai fini civilistici della acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve è cosa diversa dalla nozione di altruità rilevante ai fini della punibilità dell'illecito previsto dall'articolo
646 c.p.; il vincolo di destinazione di scopo impresso al momento della consegna del denaro ha, in altri termini, rilevanza ai soli fini penalistici, ma non vale ad escludere,
quanto al caso di specie, l'operatività del principio generale della acquisizione per confusione delle cose fungibili nel patrimonio del soggetto ricevente, dal quale consegue che il denaro è inevitabilmente destinato a confondersi con il patrimonio di colui al quale viene consegnato, senza alcuna possibilità di configurare, rispetto ad esso, diritti reali di sorta.
Non è pertanto ravvisabile, sulla base degli anzidetti principi, alcuna diversità
ontologica tra la situazione dell'odierna appellante e quella degli altri creditori della fallita, né ricorre alcuna delle ipotesi tipiche di esenzione previste dal comma 3
dell'art. 67 l. fall.
Coglie inoltre nel segno la difesa del nell'evidenziare la posizione di CP_1
terzietà della procedura rispetto ai fatti relativi al reato di appropriazione indebita commesso in danno dell'appellante, con la conseguenza che a beneficiare del ripristino della garanzia patrimoniale, cui è finalizzato il rimedio revocatorio, è la massa dei creditori concorsuali, nel cui ambito è compresa, a seguito di specifica domanda inoltrata mediante insinuazione allo stato passivo, la stessa Parte_1
[...]
Non è poi neppure vero che i pagamenti percepiti con l'ordinanza di assegnazione
6 costituiscano il profitto del reato, in quanto i crediti pignorati si riferivano a somme dovute alla società fallita a diverso titolo, trattandosi di canoni periodici e di disponibilità rinvenute in giacenza sul conto corrente bancario.
Va inoltre ricordato, benché la circostanza non risulti espressamente contestata, che
“il pagamento del terzo pignorato, debitore del debitore, nell'esecuzione forzata è
revocabile nel successivo fallimento del debitore, quando abbia inciso sul patrimonio del fallito, perché eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il solvens obbligato verso il debitore assoggettato ad esecuzione forzata e successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti, suo e del debitore ancora in bonis” (Cass. n. 23652 del 20/12/2012).
Il primo motivo è pertanto infondato, ed altrettanto è a dirsi quanto al secondo.
Va infatti ricordato che già nel momento in cui l'odierna appellante aveva ottenuto il decreto ingiuntivo la aveva cessato ogni Controparte_1
attività e aveva aperto la liquidazione;
parimenti significativo è poi il dato della modesta liquidità bancaria rinvenuta a seguito del pignoramento, ben inferiore allo stesso credito portato dal decreto ingiuntivo, e dell'unica fonte di attivo rappresentata dai canoni del contratto di affitto di azienda, dato alla cui stregua perde consistenza l'allegazione relative all'assenza di creditori concorrenti, ben altrimenti spiegabile proprio in considerazione della situazione di oggettiva incapienza patrimoniale in cui versava la fallenda.
Le anzidette circostanze, unitamente alle altre allegate in primo grado dalla procedura
– tenuto conto del fatto che nel ricorso monitorio era stata richiesta la concessione della clausola di provvisoria esecuzione in considerazione del timore di dispersione delle ragioni di credito e del fatto che al decreto ingiuntivo non era seguita alcuna
7 opposizione né alcun pagamento spontaneo da parte della debitrice - nel loro insieme consentono, dunque, di ritenere più che ragionevolmente integrata la valutazione di sussistenza effettiva, nel caso concreto, della conoscenza dello stato di insolvenza all'epoca in cui erano state incamerate le somme percepite a seguito dell'ordinanza di assegnazione.
* * *
Sulla base di tali considerazioni l'appello andrà pertanto respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Le spese del grado dovranno, per l'effetto, seguire la soccombenza, ed essere liquidate sulla base dello scaglione di valore corrispondente alla somma attribuita alla parte vincitrice ex art. 5 d.m. n. 5/2014; va inoltre dato atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la Controparte_1
sentenza n. 275/2023 del Tribunale di Gorizia pubblicata in data 24.10.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 4.000,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. di legge;
Dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
8 Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott. Lucio Benvegnù
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Lucio Benvegnù, Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli, Consigliere
Dott. Giuliano Berardi, Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 396 del ruolo 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 275/2023 del Tribunale di Gorizia, pubblicata in data 24.10.2023, avente ad oggetto: revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l. fall.; causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Tatafiore per mandato alle liti su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola
[...]
Cannone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trieste per mandato alle liti su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATO * * *
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa riformare la sentenza impugnata nell'unico capo da cui è costituita per l'effetto: dichiarare la non assoggettabilità a revocatoria ex art. 67
l. fall. i pagamenti effettuati alla società convenuta dai terzi pignorati Controparte_2
e Mar S.r.l., Agenzia pratiche doganali, indicati nel prospetto riportato in narrativa,
pag. 4, per complessivi euro 12.214,18; liquidare in favore della parte appellante le spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio. Con tutte le conseguenze di legge rispetto ai compensi professionali del presente giudizio.”
Per l'appellato: “Rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1
infondato; condannare l'appellante alla rifusione dei compensi defensionali e delle spese del grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Controparte_1
- dichiarato con sentenza pubblicata in data 15.3.2019 - aveva proposto
[...]
innanzi al Tribunale di Gorizia azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2,
l. fall., nei confronti della società chiedendo la restituzione Parte_1
del complessivo importo di euro 12.214,18 oltre accessori, che a più riprese la convenuta aveva incamerato in sede esecutiva a seguito dell'assegnazione di crediti pignorati presso terzi debitori in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non opposto, con il quale era stato ingiunto alla
[...]
il pagamento della Controparte_1
complessiva somma di euro 67.401,95.
2 Tale credito derivava dalla appropriazione dei denari che la aveva CP_1 CP_1
ricevuto, quale spedizioniere e rappresentante doganale, da a Parte_1
titolo di pagamento dei dazi e dei diritti doganali, somme che nella fattispecie erano state tuttavia distratte ed utilizzate dalla fallita per poter far fronte alle proprie spese correnti.
La domanda proposta dal riguardava, in particolare, otto pagamenti CP_1
eseguiti nell'ambito del periodo intercorrente dal 27.9.2018 al 12.3.2019, dunque
“entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento” (semestre nella fattispecie intercorrente, a ritroso, dal 15.3.2019, data della dichiarazione di fallimento, al
15.9.2018).
Secondo il la prova della scientia decoctionis poteva essere desunta, oltre CP_1
che dalla genesi del credito, trattandosi di un insoluto originato da una distrazione volta a far fronte alle spese correnti, anche dal fatto che al momento delle assegnazioni la società debitrice era stata collocata in liquidazione e non svolgeva più alcuna attività, dal fatto che nel ricorso monitorio era stata richiesta la concessione della clausola di provvisoria esecuzione, allegando il timore di dispersione delle ragioni di credito, dal fatto che al decreto ingiuntivo non era seguita alcuna opposizione né alcun pagamento spontaneo, dal fatto che la creditrice aveva radicato la procedura di esecuzione presso terzi pignorando le uniche fonti dalle quali la fallita traeva risorse economiche (ovvero il canone periodico dell'azienda affittata e la liquidità giacente sul conto corrente) ed inoltre dal fatto che il contratto di affitto di azienda, dal quale derivava il credito relativo ai canoni sottoposto a pignoramento,
specificava in premessa che l'affitto era funzionale “all'estinzione delle passività e dell'assolvimento delle proprie obbligazioni” nonché della “miglior tutela del ceto
3 creditorio.”
si era costituita contestando la sussistenza del requisito Parte_1
soggettivo e sostenendo, quanto al requisito oggettivo, che non potevano ritenersi revocabili i pagamenti effettuati dai terzi pignorati tramite i quali essa esponente, in qualità di persona offesa del reato, aveva recuperato le somme di cui la fallita si era indebitamente appropriata.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale di Gorizia, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, aveva accolto la domanda dichiarando inefficaci i pagamenti e condannando la società convenuta alla restituzione dell'importo di euro 12.214,18
oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 4, cod. civ. con decorrenza dal giorno della domanda, escludendo i soli interessi anteriori in considerazione della natura costitutiva della sentenza, e compensando per la parziale soccombenza le spese processuali per un quarto.
Tale sentenza era stata gravata da con atto di citazione in Parte_1
appello notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del
1994 in data 27.10.2023; il si era costituito resistendo all'impugnazione; CP_1
radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, al decorso dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante ha censurato la decisione di primo grado esponendo, con il primo motivo, che era stata offerta una lettura meramente formalistica dell'art. 67 l. fall.,
perché non si era tenuto conto del fatto che gli importi sottoposti ad azione revocatoria rappresentavano il profitto di un reato compiuto dall'accomandatario
4 della società fallita in proprio danno. Trattandosi di somme entrate nella disponibilità
materiale dell'accipiens con un preciso vincolo di destinazione, le stesse non potevano di conseguenza ritenersi mai entrate giuridicamente a far parte del patrimonio di quest'ultimo e i pagamenti in questione non potevano, pertanto, essere revocati.
Parte appellante ha inoltre impugnato, con il secondo motivo, il capo relativo all'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, deducendo che nel caso di specie aveva radicato un'unica azione esecutiva e non vi era stato concorso di altri creditori, che non conosceva i contenuti letterali del contratto di affitto di azienda,
che la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo era rivolta a recuperare i propri beni sottratti mediante condotte delittuose, che la messa di liquidazione era irrilevante e che dalla sentenza penale emergeva che la società fallita aveva avuto accesso sino all'anno 2016 al credito bancario, ottenendo ingenti finanziamenti.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto evidenziato che a giustificazione dei rilievi svolti con il primo motivo parte appellante ha richiamato i principi affermati in tema di appropriazione indebita dalle sezioni penali della Corte di Cassazione in base ai quali il denaro o la cosa mobile di cui l'agente si appropria non fanno mai parte ab origine del patrimonio del possessore, trattandosi di denaro o di cose di proprietà diretta od indiretta di altri, poiché “la regola della acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve non opera ai fini della nozione di altruità accolta nell'articolo 646 c.p.” (sent. n. 37954/2011).
Da tali considerazioni dovrebbe quindi dedursi che i pagamenti in questione non
5 potevano essere revocati, anche a prescindere dalla previsione di una specifica ipotesi di esenzione ex art. 67, comma 3, l. fall.
Senonché la regola, operante ai fini civilistici della acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve è cosa diversa dalla nozione di altruità rilevante ai fini della punibilità dell'illecito previsto dall'articolo
646 c.p.; il vincolo di destinazione di scopo impresso al momento della consegna del denaro ha, in altri termini, rilevanza ai soli fini penalistici, ma non vale ad escludere,
quanto al caso di specie, l'operatività del principio generale della acquisizione per confusione delle cose fungibili nel patrimonio del soggetto ricevente, dal quale consegue che il denaro è inevitabilmente destinato a confondersi con il patrimonio di colui al quale viene consegnato, senza alcuna possibilità di configurare, rispetto ad esso, diritti reali di sorta.
Non è pertanto ravvisabile, sulla base degli anzidetti principi, alcuna diversità
ontologica tra la situazione dell'odierna appellante e quella degli altri creditori della fallita, né ricorre alcuna delle ipotesi tipiche di esenzione previste dal comma 3
dell'art. 67 l. fall.
Coglie inoltre nel segno la difesa del nell'evidenziare la posizione di CP_1
terzietà della procedura rispetto ai fatti relativi al reato di appropriazione indebita commesso in danno dell'appellante, con la conseguenza che a beneficiare del ripristino della garanzia patrimoniale, cui è finalizzato il rimedio revocatorio, è la massa dei creditori concorsuali, nel cui ambito è compresa, a seguito di specifica domanda inoltrata mediante insinuazione allo stato passivo, la stessa Parte_1
[...]
Non è poi neppure vero che i pagamenti percepiti con l'ordinanza di assegnazione
6 costituiscano il profitto del reato, in quanto i crediti pignorati si riferivano a somme dovute alla società fallita a diverso titolo, trattandosi di canoni periodici e di disponibilità rinvenute in giacenza sul conto corrente bancario.
Va inoltre ricordato, benché la circostanza non risulti espressamente contestata, che
“il pagamento del terzo pignorato, debitore del debitore, nell'esecuzione forzata è
revocabile nel successivo fallimento del debitore, quando abbia inciso sul patrimonio del fallito, perché eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il solvens obbligato verso il debitore assoggettato ad esecuzione forzata e successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti, suo e del debitore ancora in bonis” (Cass. n. 23652 del 20/12/2012).
Il primo motivo è pertanto infondato, ed altrettanto è a dirsi quanto al secondo.
Va infatti ricordato che già nel momento in cui l'odierna appellante aveva ottenuto il decreto ingiuntivo la aveva cessato ogni Controparte_1
attività e aveva aperto la liquidazione;
parimenti significativo è poi il dato della modesta liquidità bancaria rinvenuta a seguito del pignoramento, ben inferiore allo stesso credito portato dal decreto ingiuntivo, e dell'unica fonte di attivo rappresentata dai canoni del contratto di affitto di azienda, dato alla cui stregua perde consistenza l'allegazione relative all'assenza di creditori concorrenti, ben altrimenti spiegabile proprio in considerazione della situazione di oggettiva incapienza patrimoniale in cui versava la fallenda.
Le anzidette circostanze, unitamente alle altre allegate in primo grado dalla procedura
– tenuto conto del fatto che nel ricorso monitorio era stata richiesta la concessione della clausola di provvisoria esecuzione in considerazione del timore di dispersione delle ragioni di credito e del fatto che al decreto ingiuntivo non era seguita alcuna
7 opposizione né alcun pagamento spontaneo da parte della debitrice - nel loro insieme consentono, dunque, di ritenere più che ragionevolmente integrata la valutazione di sussistenza effettiva, nel caso concreto, della conoscenza dello stato di insolvenza all'epoca in cui erano state incamerate le somme percepite a seguito dell'ordinanza di assegnazione.
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Sulla base di tali considerazioni l'appello andrà pertanto respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Le spese del grado dovranno, per l'effetto, seguire la soccombenza, ed essere liquidate sulla base dello scaglione di valore corrispondente alla somma attribuita alla parte vincitrice ex art. 5 d.m. n. 5/2014; va inoltre dato atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la Controparte_1
sentenza n. 275/2023 del Tribunale di Gorizia pubblicata in data 24.10.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 4.000,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. di legge;
Dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
8 Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott. Lucio Benvegnù
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