Sentenza 12 marzo 2014
Massime • 1
Il reato di violenza sessuale concorre con quello di minaccia, non sussistendo alcun rapporto di assorbimento tra gli stessi, quando la condotta intimidatoria, se anche parzialmente strumentale alla realizzazione del delitto di cui all'art. 609 bis cod. pen., riveste una valenza in parte autonoma, svincolata dal compimento dell'attività sessuale coatta. (Fattispecie in cui sono state ritenute idonee ad integrare il reato di cui all'art. 612 cod. pen. frasi minacciose pronunciate dall'imputato al fine di indurre la vittima a ristabilire la relazione sentimentale oltre che ad avere rapporti sessuali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2014, n. 23898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23898 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2014 |
Testo completo
O S C U R A T A 23 8 98 / 14 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta dai Sigg.ri Magistrati Sent. n. sez. 729 Dott. Alfredo Teresi Presidente - UP 12/03/2014 R.G.N. 29844/2013 Dott. Luigi Marini - Consigliere - Dott. Mariapia Gaetana Savino - Consigliere - Dott. Lorenzo Orilia . Consigliere - - Consigliere Rel.- Dott. Alessio Scarcella In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ha pronunciato la seguente a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto SENTENZA ☐ disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge sul ricorso proposto da: R.A. n. (omissis) avverso la sentenza della Corte d'appello di BOLOGNA in data 14/11/2012; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udite, per la parte civile, le conclusioni dell'Avv. M. Vecchi, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. M. Maresi e dell'Avv. F. Pisciotti, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 6 GIU 2014 IL CANCELLIERE AN EN ら ぱ ん O S C U R A T A RITENUTO IN FATTO 1. R.A. proponeva tempestivi ricorsi, a mezzo dei difensori fiduciari, avverso la sentenza della Corte d'appello di BOLOGNA, emessa in data 14/11/2012, depositata in data 21/11/2012, con cui, in parziale conferma della sentenza emessa dal GUP del tribunale di RIMINI in data 18/05/2009, il medesimo imputato, previo assorbimento del reato di percosse sub b) in quello di violenza privata sub d) e del reato di violenza privata sub g) in quello di violenza sessuale contestato nella seconda parte del capo a), è stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed € 700,00 di multa, per aver, in due distinte occasioni (la prima, verificatasi nella metà del mese di gennaio 2007; la seconda, in data 29/01/2007; querela del 5/02/2007) con la violenza e la minaccia descritte nel capo a) dell'imputazione, costretto la minore B.A., nata il a compiere e subire atti sessuali consistiti in congiunzioni (omissis) carnali complete contro la sua volontà; inoltre, il medesimo è stato condannato per l'originaria imputazione di percosse di cui al capo b) della rubrica (per aver spintonato la B.A. e per averla colpita reiteratamente con calci e pugni senza che (omissis) ritenuta in appello ne derivasse malattia, commesso nel assorbita dall'imputazione di violenza privata di cui al capo d) della rubrica (per aver costretto la B.A. a seguirlo altrimenti l'avrebbe "beccata il giorno dopo a scuola", il tutto anche al fine di costringerla a intrattenere una relazione sentimentale con lo stesso, già in precedenza interrotta); la condanna è stata pronunciata, altresì, per il reato di danneggiamento di cui al capo c) della rubrica (per aver scaraventato a terra il ciclomotore della B.A. per poi colpirlo ripetutamente con una serie di calci danneggiandone la carrozzeria ed il bloccasterzo, commesso nel (omissis) e di cui al capo f) della rubrica (per aver, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, spezzato la chiave all'interno dell'accensione del ciclomotore predetto della B.A. nonché distrutto il cellulare della stessa p.o. scaraventandolo con forza a terra, commesso il miss (omissis) ; infine, per il delitto di violenza privata di cui al capo g), previo assorbimento del medesimo nel reato di violenza sessuale di cui alla seconda parte dell'imputazione sub a) della rubrica (per aver costretto la B.A. a raggiungere un luogo appartato in loc. (omissis) in particolare minacciandola con le parole "adesso ti faccio vedere cosa significa trattarmi così" nonché sollevando di peso la B.A. ponendola contro la sua volontà all'interno della sua autovettura, commesso il (omissis) e per il delitto di ingiurie di cui al 2 be capo h) della rubrica (per aver appellato la B.A. come "stronza, infame e troia", O S C U R A T A commesso il (omissis) e di minaccia di cui al capo i) della rubrica (per aver minacciato la B.A. accompagnando le predette espressioni offensive con le parole "non devi permetterti di trattarmi così, altrimenti vedi cosa ti succede, devi ritornare con me se vuoi che le cose si mettano a posto, ti faccio cambiare città", commesso il (omissis) L'imputato, diversamente, veniva prosciolto per intervenuta estinzione per prescrizione dai reati sub e) ed I), relativi, rispettivamente, al reato di molestie e di porto abusivo di oggetto atto ad offendere.
2. Con il primo ricorso, tempestivamente proposto dal difensore fiduciario cassazionista Avv. Francesco Pisciotti, vengono dedotti tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con un primo, articolato, motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. e il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Si duole il ricorrente per avere il giudice d'appello confermato, anzitutto, la responsabilità penale del R. senza un attento vaglio di attendibilità della persona offesa, che renderebbe la decisione carente, contraddittoria ed illogica, con violazione dell'art. 192 c.p.p.; la p.o. appare nel suo narrato inverosimile, contraddittoria e smentita da numerosi contrari elementi, tra l'altro costituitasi parte civile e, quindi, portatrice di interessi economici;
la Corte territoriale avrebbe "glissato" sulle censure proposte nei motivi di appello con cui si eccepiva l'inattendibilità della p.o., attesa anche l'assenza di riscontri al suo narrato, peraltro contraddetto non solo dalle dichiarazioni dell'imputato che aveva sempre negato di aver usato violenza nei suoi confronti, ma anche dalle dichiarazioni rese da alcune persone informate sui fatti, assunte in sede di investigazioni difensive;
al fine di avvalorare tali profili di censura, nel ricorso si ripercorrono le tappe ritenute dalla difesa maggiormente significative (genesi della denuncia;
assenza di certificazioni;
rapporti tra la B.A. e il ricorrente dal (omissis) al (omissis) in ordine all'epoca di interruzione del rapporto sentimentale tra i due giovani;
rapporti con i genitori e rapporti precedenti al (omissis) insussistenza delle condotte di violenza sessuale, sia in ordine al primo che al secondo episodio;
inattendibilità della deposizione resa dal teste dott. B. sul secondo episodio di presunta violenza sessuale;
irrilevanza delle intercettazioni telefoniche;
riflessi dell'inattendibilità della B.A. anche in ordine ai capi di imputazione b, d, g, h, ed i). 3 O S C U R A T A In sintesi, secondo il ricorrente, la motivazione della Corte d'appello sull'attendibilità della persona offesa sarebbe carente, contraddittoria ed illogica e, comunque, violativa dell'art. 192 c.p.p.; la Corte territoriale, in altri termini, nonostante tutte le contraddizioni emerse e le prove di segno contrario, avrebbe ritenuto di confermare la valutazione di attendibilità del narrato della p.o. con una motivazione carente, contradditoria ed illogica;
la Corte avrebbe dovuto, invece, valutare più attentamente il racconto di B.A., considerando i numerosi elementi di contrasto emersi nelle sue dichiarazioni e dal raffronto tra il racconto della p.o. e le molteplici dichiarazioni di soggetti terzi raccolte dagli stessi inquirenti e dalla difesa, procedendo opportunamente al riscontro delle dichiarazioni della giovane con altri elementi, vista anche la veste processuale interessata della stessa, costituitasi parte civile;
l'impugnata sentenza risulterebbe, dunque, viziata dalla violazione di legge ex art. 192 c.p.p. e mancante della motivazione o avente motivazione contraddittoria ed illogica.
2.2. Deduce, con un secondo motivo, la violazione ed erronea applicazione di legge, in particolare, degli artt. 81, 84, 609 bis e 612 c.p., in relazione al mancato assorbimento del reato di cui al capo i), ossia dell'art. 612 c.p., nel delitto contestato al capo a), costituito dall'art. 609 bis c.p. In sintesi, si duole il ricorrente che la sentenza gravata sia affetta dal vizio di violazione di legge nell'aver ritenuto configurabile un concorso tra i delitti di minaccia al capo i) della rubrica con il secondo episodio di abuso sessuale;
le richieste difensive, in tal senso, sarebbero state respinte dalla Corte d'appello, in base all'argomento secondo cui le minacce erano avulse dalla successiva condotta di violenza sessuale, essendo nella sostanza dirette a "convincere", in quel modo, la ragazza a tornare insieme a lui, sicché la condotta sub i) rivestirebbe, secondo la Corte d'appello, una sua autonomia, con riferimento sia al precedente delitto di violenza privata sia a quello successivo di violenza sessuale;
secondo la difesa, diversamente, il capo i) dovrebbe essere assorbito nel capo a), in quanto l'uso della violenza e/o della minaccia non dev'essere necessariamente contestuale al rapporto sessuale, secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, la violazione ed erronea applicazione di legge, in particolare, degli artt. 81, 84, 610 e 612 c.p., in relazione al mancato assorbimento del reato di cui al capo i), ossia dell'art. 612 c.p., nel delitto contestato al capo g), costituito dall'art. 610 c.p. 4 O S C U R A T A In sintesi, si duole il ricorrente che la sentenza gravata sia affetta dal vizio di violazione di legge nell'aver ritenuto configurabile un concorso tra i delitti di minaccia al capo i) della rubrica con il delitto di violenza privata contestato al capo g); nel caso di specie, a giudizio del ricorrente, si verserebbe in un unico contesto (secondo presunto episodio di violenza), sicché risulterebbe evidente, secondo le dichiarazioni della p.o., che le presunte minacce fossero indirizzate, tutte, in senso univoco, a provocare uno stato di condizionamento psicologico della vittima e, pertanto, dovrebbero ritenersi assorbite nel delitto di violenza privata.
3. Con il secondo ricorso, tempestivamente proposto dal difensore fiduciario cassazionista Avv. Moreno Maresi, vengono dedotti due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Deduce, con un primo, articolato, motivo, la violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p., risultante dal testo del provvedimento per illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione, nonché per travisamento della prova, in riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto contestato al capo a). Con argomentazioni già esposte nel primo motivo del ricorso del codifensore Avv. F. Pisciotti, il ricorrente si duole per avere il giudice d'appello confermato la responsabilità penale del R. per il reato ascritto al capo a), senza un rigoroso vaglio di attendibilità della persona offesa, che renderebbe la decisione carente, contraddittoria ed illogica;
anche in relazione a tale motivo di ricorso, il ricorrente passa in rassegna una serie di elementi che, a suo giudizio, renderebbero palese l'errore valutativo posto in essere dai giudici d'appello (rapporti tra il ricorrente e la p.o. nel periodo (omissis) l'irrilevanza delle intercettazioni telefoniche;
l'insussistenza delle violenze sessuali, sia per il primo che per il secondo episodio;
l'inattendibilità della deposizione del teste dott. B. In conclusione, la sentenza impugnata, in modo illogico e travisando gli esiti istruttori, perverrebbe a conclusioni difformi dal dato processuale, anche fornendo una distorta interpretazione delle stesse affermazioni rese sul punto dall'imputato.
3.2. Deduce, con un secondo motivo, la violazione dell'art. 606, lett. b) e lett. e), c.p.p., in quanto i fatti avrebbero dovuto essere ricondotti nella fattispecie attenuata di cui all'art. 609 bis c.p. 5 O S C U R A T A In sintesi, secondo il ricorrente, i fatti sarebbero stati riconducibili all'ipotesi attenuata della minore gravità; il giudice d'appello non avrebbe correttamente valutato alcune deposizioni (teste M.C. ☐, ivi compresa quella della stessa p.o., che avrebbero consentito di inquadrare i fatti nella previsione del comma terzo dell'art. 609-bis c.p., sia in relazione al primo che al secondo episodio di violenza sessuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per genericità e, comunque, per manifesta infondatezza.
5. La stretta connessione tra alcuni dei motivi dei ricorsi e le censure che questi muovono alla sentenza impugnata (in particolare, il primo motivo del ricorso Avv. Maresi ed il primo motivo del ricorso Avv. Pisciotti, evocano, sotto diversi angoli prospettici, il medesimo vizio motivazionale ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; ambedue i predetti motivi, poi, pur evocando un vizio di violazione della legge processuale, richiamando la norma di cui all'art. 192 c.p.p., riconducono in realtà la rilevanza del vizio al procedimento logico - giuridico con cui la Corte territoriale ha operato la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della p.o., sicché tale asserito vizio non può non riverberarsi sul percorso logico argomentativo espresso nella motivazione della sentenza) ne - consente la loro trattazione congiunta. Autonoma valutazione va fatta, diversamente, quanto ai residui motivi, per i quali, peraltro, va confermata l'inammissibilità.
6. Quale generale premessa in diritto alle più specifiche valutazioni sui motivi di ricorso afferenti i pretesi vizi motivazionali e concernenti le censure valutative dell'attendibilità della p.o., può considerarsi innanzi tutto che come più volte affermato da questa Corte - le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte anche da sole come fonte di prova ove sottoposte ad un vaglio positivo di credibilità oggettiva e soggettiva (ex plurimis: Cass., sez. 4^, 21 giugno 2005, Poggi;
da ultimo, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214). Si è anche precisato come tale controllo, considerato l'interesse di cui la persona offesa è naturalmente portatrice e al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità della deposizione testimoniale, debba essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame particolarmente 6 O S C U R A T A rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente emergenti dagli atti (Cass., sez. 3^, 26 settembre 2006, Gentile). Nel caso in esame, peraltro, non si pongono problemi sulla capacità a testimoniare della p.o., non essendo emersi elementi tali da ritenere che la persona offesa fosse soggetto affetto da patologia mentale;
può, quindi, escludersi e di ciò deve darsi atto alla attenta difesa del ricorrente il rischio che i fatti narrati possano - aver interagito con gli aspetti più intimi della personalità della p.o., sì da scongiurare il rischio di suggestioni, di reazioni emotive, di comportamenti di compiacenza o autoprotettivi, di contaminazioni da c.d. "dichiarazioni a reticolo" in comunità quali la famiglia o, come nella specie, l'ambiente familiare, e quindi di dichiarazioni che, anche inconsapevolmente, non siano corrispondenti a realtà. Ed infatti, posto che la capacità del testimone di rendere dichiarazioni va valutata in concreto, e non in astratto, ne consegue che soltanto quando il giudice disponga di concreti elementi per stabilire che il dichiarante sia assolutamente incapace di rendere dichiarazioni, opera il divieto di assumerne le dichiarazioni;
e ciò, come detto, è da escludersi nel caso in esame. Nel caso qui esaminato, in particolare, siamo in presenza di una persona offesa che, all'epoca dei fatti (gennaio 2007), era sicuramente minorenne (essendo nata il [...], e, dunque, non ancora sedicenne), ma per la quale non v'è traccia che la stessa fosse portatrice di patologie mentali, donde la non necessità di un'indagine psicologica. Del retso, come già è stato affermato da questa stessa Sezione, in tema di valutazione della testimonianza del minore persona offesa del reato di violenza sessuale, non ricorre la necessità di indagine psicologica in relazione alle dichiarazioni di persona adolescente, la cui naturale maturazione è connessa all'età, ove si possa escludere - come nel caso in esame - la presenza di elementi, quali una particolare predisposizione all'elaborazione fantasiosa o alla suggestione, tali da rendere dubbio il narrato (Sez. 3, n. 44971 del 06/11/2007 - dep. 04/12/2007, Saveri, Rv. 238279).
7. In estrema sintesi si ha che, da una parte, in generale le dichiarazioni della parte offesa di abusi sessuali, che abbia piena capacità di intendere e di volere, possono esse sole fondare la prova della responsabilità dell'autore della condotta ove non sussistano elementi, anche solo indiziari, di segno opposto che possano indurre a dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni;
nel qual caso il giudice di merito è chiamato a valutarli criticamente e ad esprimere la ragione del suo convincimento. D'altra parte, come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere 7 O S C U R A T A legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214, che, peraltro, ha precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi).
8. Altra considerazione di carattere generale necessaria soprattutto tenuto conto del nucleo essenziale delle doglianze difensive, appuntate su un preteso vizio motivazionale è che la verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni rese - dalla persona offesa asseritamente abusata, è rimessa alla prudente valutazione del giudice del merito. In tal caso, i limiti del sindacato di legittimità di questa Corte sono ancor più stringenti in ragione dell'ampio margine di apprezzamento di tali dichiarazioni che ha il giudice di merito, peraltro maggiormente vicino alle fonti di prova e in grado di valutarle. Il procedimento valutativo delle risultanze processuali converge invero pur sempre verso un giudizio di attendibilità del teste;
in questo senso deve sempre ricordarsi in quanto sovente si tende a confondere i due piani valutativi - che - mentre la verifica dell'idoneità mentale del teste, diretta ad accertare se questi sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e sia in grado di riferire sugli stessi, senza che la sua testimonianza possa essere influenzata da eventuali alterazioni psichiche, è demandabile al perito, l'accertamento dell'attendibilità del teste, attraverso l'analisi della condotta dello stesso e dell'esistenza di riscontri esterni, deve formare oggetto del vaglio del giudice (v., tra le tante: Sez. 3, n. 24264 del 27/05/2010 - dep. 24/06/2010, F., Rv. 247703). Il giudizio di legittimità, però, rimane stretto essenzialmente negli angusti limiti del vizio di motivazione essendo deducibile, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), solo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. A questa Corte, cioè, non è rimesso affatto un giudizio sul dissenso, pur motivato, del ricorrente in ordine al risultato del procedimento valutativo operato dal giudice di merito. 8 O S C U RA TA Il ricorrente che argomenti in ordine all'attendibilità o inattendibilità della persona offesa asseritamente abusata, si colloca fuori dallo schema del giudizio di legittimità ed invoca inammissibilmente un ulteriore grado di merito. Oggetto della censura deve essere invece l'iter motivazionale e la connessione logica delle argomentazioni sentenza impugnata. Ciò implica della l'individuazione di un "passaggio motivazionale" - id est la concatenazione di due o più affermazioni · secondo un connettivo di vario genere (d'inferenza, di - conseguenzialità, di analogia, di continenza) che il ricorrente censura perché - a suo avviso illogico o contraddittorio utilizzando a tal fine anche "atti del - processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Come anche l'isolamento di un'affermazione della sentenza impugnata che, in quanto meramente assertiva, risulti non porsi in connessione logica nel tessuto argomentativo della motivazione da adito ad una censura di mancanza di motivazione. Nell'una e nell'altra ipotesi però la censura di vizio di motivazione è tutta focalizzata sul testo della sentenza impugnata e sull'analisi critica della rete di connessioni logiche che legano le affermazioni di cui la motivazione si compone. In proposito questa Corte (Cass., sez. 3^, 18 settembre 2007, Scancarello) in - una vicenda d'ipotizzati abusi sessuali in danno di minori in una scuola materna - ha affermato che il controllo della Cassazione, in presenza di un eccepito vizio motivazionale, ha un orizzonte circoscritto e va confinato alla verifica della esistenza di un apparato argomentativo non contraddittorio né manifestamente illogico del provvedimento impugnato. La novazione legislativa, introdotta con la L. n. 46 del 2006, permette alla Cassazione di valutare la razionalità e coerenza della motivazione avendo come referente anche gli atti processuali segnalati dal ricorrente;
la possibilità di una indagine extra testuale non ha alterato la funzione tipica della Cassazione. La modifica ha attribuito solo alla Corte di legittimità la facoltà di verificare la tenuta logica del provvedimento impugnato, oltre i limiti dello stesso, avendo riguardo agli atti processuali che il ricorrente ritiene arbitrariamente non considerati o male interpretati. -Rimane fermo il divieto per la Cassazione in presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria - di una diversa valutazione delle prove, anche se plausibile. Di conseguenza, non è sufficiente, per invocare il nuovo vizio motivazionale, che alcuni atti del procedimento siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione diversa e più persuasiva di quella operata nel provvedimento impugnato;
occorre che le prove, che il ricorrente segnala a sostegno del suo assunto, siano decisive e dotate di una forza esplicativa tale da 9 O S C U R A T A vanificare l'intero ragionamento svolto dal giudice sì da rendere illogica o contraddittoria la motivazione.
9. Tutto ciò premesso in generale, deve poi considerarsi, con riferimento alla vicenda processuale in esame, che il tratto comune dei motivi di ricorso (limitatamente a quelli tendenti a far rilevare i dedotti vizi motivazionali ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.), avverso l'impugnata sentenza della Corte d'appello di Bologna è, almeno prevalentemente, quello del dissenso in ordine alla valutazione soprattutto delle dichiarazioni della persona offesa e delle altre risultanze processuali;
dissenso peraltro espresso in termini generali, ossia in termini di ritenuta inattendibilità ed inidoneità della narrazione della minore ad offrire la prova di abusi sessuali sofferti. Ma-si ripete non si tratta di giudicare se la valutazione operata dai giudici di merito sia, o no, persuasiva;
ciò non spetta a questa Corte, che non può essere chiamata a svolgere un'ulteriore valutazione di merito. Si tratta invece di verificare se l'impianto argomentativo della motivazione della sentenza impugnata consista, o no, in una rete di connessioni logiche e non contraddittorie. -Certo può notarsi subito sentenze così dettagliate e scrupolose quali quelle della Corte d'appello di Bologna e del GUP del Tribunale di Rimini lasciano poco spazio a censure di vizio di motivazione;
mentre rimangono a margine - come processualmente irrilevanti - il dissenso valutativo del ricorrente, le perplessità di alcune dichiarazioni della persona offesa alla luce della presunta inattendibilità a fronte di elementi asseritamente contraddittori, i dubbi che sono inevitabili in vicende di tal genere di abusi sessuali. Ma occorre pur sempre tener conto che il parametro di valutazione del giudice di merito è quello dell'art. 533 c.p.p., comma 1, come sostituito dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 5: il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli "al di là di ogni ragionevole dubbio". Cfr. Cass., sez. 1^, 8 maggio 2009, Manickam, che ha in generale affermato che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", recata dall'art. 533 c.p.p., comma 1, impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana;
conforme: Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010 - dep. 11/05/2010, Giampà, Rv. 247449. 10 k O S C U R A T A Ed in proposito questa Corte ha più volte sottolineato che nel processo penale vige, in materia probatoria, la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", laddove nel processo civile opera la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non". 10. Può quindi procedersi all'esame dei singoli motivi di ricorso, muovendo anzitutto da quelli che, per priorità logica, investono profili di doglianza di natura processuale. 10.1. Sul punto, in particolare, viene censurata la motivazione dei giudici d'appello per non aver fatto coerente applicazione della regola di valutazione dettata dall'art. 192 c.p.p. in ordine alle dichiarazioni della persona offesa. Il motivo, comune ad entrambi i ricorsi, è inammissibile. Ed invero, è sufficiente a tal proposito ricordare il principio già affermato da questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012 - dep. 20/11/2012, Cimini e altri, Rv. 254274). 11. Può quindi, procedersi all'esame del motivo, anch'esso comune ad entrambi i ricorsi proposti nell'interesse del R. afferente all'esistenza di un presunto vizio motivazionale dell'impugnata sentenza. Le doglianze ruotano tutte attorno alla censurata affermazione conclusiva della sentenza impugnata di raggiungimento della prova degli abusi sessuali contestati all'imputato. Richiamando una serie di elementi emergenti dagli atti, i difensori del ricorrente pervengono alla conclusione che la Corte d'appello, seguendo un coerente percorso logico argomentativo, avrebbe dovuto disconoscere al portato narrativo della persona offesa (ed, in parte, anche di alcuni dei testi assunti) l'efficacia di una valida, significativa ed autonoma fonte di prova idonea a fondare l'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati loro ascritti. 11 ве O S C U R A T A I difensori del ricorrente, però, così argomentando, non fanno altro che esprimere un inammissibile dissenso valutativo delle risultanze processuali;
d'altra parte, le censure difensive non tengono conto che, nel caso in esame, la Corte non predica un'autosufficienza delle dichiarazioni della persona offesa, le quali invece come già sopra rilevato nella premessa in diritto ove - sintomatiche di un abuso sessuale, devono trovare un convincente conforto in altri elementi di conferma, come la Corte emiliana si cura di fare. Quindi correttamente la Corte d'appello e, prima ancora, il GUP del Tribunale, hanno ricercato possibili elementi di riscontro degli abusi sessuali contestati ai due imputati ed hanno proceduto a valutare complessivamente tutte le risultanze processuali. In particolare, la sentenza impugnata non ha mancato di svolgere un attento, dettagliato e scrupoloso esame critico. La Corte d'appello (ed il tribunale, prima, dovendosi valutare e considerare unitariamente le due motivazioni, attesa la natura di doppia conforme, avendo la sentenza di secondo grado dato conto degli specifici motivi di impugnazione che censuravano in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, provvedendo il giudice d'appello ad argomentare altrettanto puntualmente sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi, dovendosi ricordare che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame - come avvenuto nel caso in esame -, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 - dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595) ha ripercorso l'esame delle dichiarazioni della persona offesa, evidenziando come (e chiarendo le ragioni per le quali) il nucleo centrale del racconto dovesse essere ritenuto attendibile e credibile. 11.1. Tanto premesso, può quindi affermarsi, anzitutto, che detto motivo di ricorso è generico, in quanto il ricorrente si limita ad una affermazione sostanzialmente negatoria, asserendo che dagli atti processuali (che si cura, peraltro, di indicare) non sarebbe emerso alcun elemento atto a giustificare la condanna alla luce della contraddizioni in cui la p.o. sarebbe incorsa, e che la sentenza sarebbe dunque priva di motivazione o sarebbe affetta dal vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità in ordine alle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la condanna. 12 O S C U R A T A E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, in particolare quando risultano sia intrinsecamente - come nel caso in esame - indeterminati (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 - dep. 26/06/2013, Sammarco, Rv. 255568), che carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). E, comunque, il motivo di ricorso sul punto è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello da specificamente conto degli elementi di prova su cui è stato fondato il giudizio di responsabilità, essendo stata fornita ampia e condivisibile giustificazione dai giudici emiliani delle ragioni per le quali le dichiarazioni della p.o. ben potevano considerarsi attendibili. 11.2. Ed infatti, la sentenza impugnata si sofferma in maniera puntuale e dettagliata su ogni singola questione (ivi compresa l'attendibilità della p.o.), superando agevolmente la censura inerente le apparenti contraddizioni in cui sarebbe asseritamente incorsa la p.o.; queste ultime, che vengono valorizzate dalla difesa per destituire di fondamento il narrato della p.o. (e, per converso, si appuntano sul percorso logico motivazionale della decisione, censurando - l'esistenza del preteso vizio di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p.), in realtà appaiono espressione di un dissenso, pur se argomentato, sulla valutazione della prova dichiarativa operata dai giudici del merito. Orbene, con particolare riferimento al tema dell'attendibilità delle dichiarazioni della p.o., la Corte territoriale ha ritenuto condivisibili le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado in ordine alla credibilità soggettiva ed oggettiva delle vittima;
ha ricordato come sussistessero alcuni punti fermi, costituenti il nucleo centrale delle dichiarazioni della vittima, in particolare ricordando i tre incontri riferiti dalla p.o. come avvenuti nel nell'arco temporale di una (omissis) ventina di giorni, effettivamente vi furono e, negli ultimi due, la coppia ebbe un rapporto sessuale, con costrizione secondo la p.o. (consensualmente, secondo la difesa). La sentenza, sul punto, ha motivato le ragioni per le quali fosse maggiormente credibile quanto affermato dalla vittima circa la natura costrittiva del rapporto, avendo la stessa trovato il coraggio e la forza di denunciare il ricorrente, suo ex fidanzato, dopo una settimana, ciò facendo perché le pressioni, le minacce e le telefonate dell'uomo, proseguite anche dopo il miss erano divenute intollerabili, al punto tale che la ragazza non (omissis) usciva più da sola e si era resa conto che l'unico modo per tornare ad essere 13 n O S C U R A T A libera era quello di denunciare l'ex fidanzato. La Corte ha, in particolare, motivato le ragioni per le quali ha ritenuto che tali dichiarazioni fossero maggiormente attendibili rispetto a quelle dell'uomo, in particolare sottolineando come le stesse non potessero esser elette con diffidenza alla luce della costituzione di parte civile avvenuta nel processo a distanza di due anni dai fatti;
allo stesso modo ha spiegato perché non potesse essere seguita la tesi difensiva mirante a screditare la p.o., sostenendo che fra i due ragazzi non vi fosse stata rottura e che la relazione fosse proseguita fino alla fine del (omissis) A tal proposito, la Corte evidenzia gli elementi di riscontro del narrato della vittima, individuandoli, anzitutto, nelle dichiarazioni di alcuni testi - sulla cui credibilità non v'è motivo di dubitare secondo i giudici di merito che avevano - corroborato il dichiarato della vittima (il riferimento è, in particolare, alle dichiarazioni della psicologa dott.ssa G.D. che aveva riferito di aver ricevuto le confidenze della p.o. che, ben prima dell'episodio del (omissis) aveva sottolineato che il ricorrente la importunava telefonicamente anche attraverso SMS giungendo a minacciarla se non l'avesse incontrato, aggiungendo anche di aver personalmente chiamato il ricorrente per tentare di allentare le tensione, incontrandolo tre giorni prima dell'ultimo episodio del (omissis) periodo in cui i rapporti erano tutt'altro che sereni, così smentendo la tesi difensiva;
il riferimento è, ancora, alle dichiarazioni dell'amica della p.o., B.F. che smentisce quanto affermato dall'imputato e da altre due testi a discarico, le testi M. ambedue inattendibili anche perché una di esse era stata picchiata dalla p.o., tanto da essere stata dalla teste querelata -, circa la disperazione della ragazza di non poter andare con la teste ad una festa a (omissis) nonché circa un episodio avvenuto una sera al cinema in cui la p.o. ricevette una telefonata dal R. e che, impauritasi, aveva interrotto la visione del film, costretta a raggiungerlo). Ancora, la Corte si prende carico, nella scrupolosa analisi degli elementi di riscontro del dichiarato dalla vittima, di evidenziare, in secondo luogo, la rilevanza delle intercettazioni telefoniche riguardanti i colloqui tra il ricorrente e la vittima (da cui emerge un comportamento aggressivo, minaccioso e possessivo del ricorrente), che denotano anche un'insistenza quasi persecutoria, tant'è che in due settimane (dal risultano centinaia di (omissis) chiamate e di SMS, evidenziandone alcune di notevole significatività (il riferimento è ad una telefonata del (omissis) in cui l'uomo si rivolge alla vittima rivolgendole frasi intimidatorie, quali "io ti posso prendere quando voglio" od ancora "ti potevo prendere chissà quante volte, non lo voglio più fare"; ancora, il riferimento è ad altra conversazione del omissis) in cui, sempre rivolgendo alla 14 O S C U R A T A ragazza, il ricorrente usa un chiaro linguaggio minatorio, dicendole "non hai capito ancora in che situazione ti sei messa...sei piccola e non ci arrivi....io la faccia finita e besta, non è un giochetto....ti dimostrerò che è vero..sono uno psicopatico e egli psicopatici non li arrestano...io farò delle cose...ne farò tante A. .."); analogamente, poi, la Corte territoriale evidenzia come, a fronte delle censure difensive afferenti l'attendibilità della vittima, vi fossero altrettante ragioni per ritenere inattendibili le dichiarazioni del ricorrente, incorso in molteplici contraddizioni (il riferimento, in sentenza, è alle tre diverse versioni fornite nei tre interrogatori circa il motivo per cui, nel (omissis) ebbe a cercare con tanta insistenza la p.o., diversità delle versioni che induce, coerentemente, la Corte territoriale a etichettare come "un cumulo di menzogne" il narrato del ricorrente). La Corte, poi, si sofferma, con ammirevole scrupolo metodologico, ad individuare gli elementi di riscontro al narrato della p.o. quanto al secondo episodio di violenza sessuale subito dalla p.o. (il riferimento è, in particolare, alle dichiarazioni della teste che il (omissis) ebbe a recarsi alS.C. consultorio per farsi prescrivere la "pillola del giorno dopo" dandola poi alla p.o. che le aveva riferito della violenza sessuale subita dal ricorrente;
il riferimento è, ancora, alle dichiarazioni della teste M.C. che, nel riferire le dichiarazioni del ricevute dalla p.o., confermava di aver appreso dalla stessa che l'uomo "le era venuto dentro"; il riferimento, è, poi, alle dichiarazioni della teste B.A. zia della p.o., che confermava di aver telefonato all'utenza del ricorrente, non avendo notizie della nipote, il quale le aveva riferito che non poteva vivere senza A. e che non le permetteva di frequentare suoi coetanei e, parlando poi con la nipote, aveva appreso inizialmente dalla stessa che il ricorrente le aveva rotto il cellulare ed il bloccasterzo dello scooter, poi ricevendo a cinque giorni di distanza le vere confidenze della nipote che le aveva riferito di aver sostanzialmente subito il rapporto sessuale avuto con l'ex fidanzato, rivelandole anche di aver assunto la "pillola" con l'aiuto di due amiche;
ancora, il riferimento è alle dichiarazioni della teste G.D. che confermava di aver appreso dalla stessa A. della violenza subita per mano del ricorrente nel parcheggio di (omissis) e dell'assunzione della pillola, escludendo in particolare che la ragazza fosse stata consenziente al rapporto avendo da lei appreso di aver avuto il rapporto ma che "non voleva"). Stessa attenzione e scrupolo è dedicata dalla Corte territoriale all'analisi delle contraddizioni apparenti denunciate dalla difesa in ordine alle dichiarazioni della vittima, circa ad esempio, la circostanza emersa nel racconto della vittima circa 15 k l'abbigliamento indossato dalla ragazza la sera della violenza (jeans o, piuttosto, O S C U R A T A pantaloni un poco larghi) o, ancora, sulla sostanziale irrilevanza della mancata audizione del teste S.A. ] in fase di indagini preliminari (v. pag. 23 sentenza impugnata); piuttosto, significativi sono i passaggi argomentativi della decisione impugnata, in cui la Corte si sofferma ad analizzare le contraddittorie dichiarazioni del ricorrente circa le ragioni della condotta aggressiva tenuta nei confronti della ragazza, danneggiandole lo scooter e distruggendole il cellulare (v. pag. 24 impugnata sentenza). Soprattutto, però, ben evidenzia la Corte territoriale, come un "formidabile" riscontro alle dichiarazioni della vittima siano le dichiarazioni del medico, dott. B.L. sentito il 17/03/07, sulle quali la difesa evidenziava dubbi circa il rispetto delle regole deontologiche (essendo questi medico sia della vittima che del ricorrente), avendo egli riferito di aver appreso dal R. nel corso di un colloquio medico paziente che il ricorrente aveva avuto un rapporto sessuale con A. inizialmente non consenziente;
condivisibili, e, soprattutto, immuni da vizi logici, sono le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale (v. pagg. 26/27) per destituire di fondamento la tesi difensiva circa il mendacio del B. soprattutto a fronte delle ulteriori considerazioni dei giudici d'appello, circa la versione contraddittoria dell'imputato in merito alla natura, consenziente o meno, del rapporto avuto con la ragazza (il riferimento è a quanto riferito in sede di interrogatorio davanti al GIP 5/04/07, in cui il ricorrente aveva tenuto a ribadire che "il primo" rapporto sessuale fosse stato consenziente, così avvalorando sostanzialmente il dichiarato della vittima nonché, ancora, quanto affermato sempre dal ricorrente che, minacciando la ragazza, aveva usato le espressione "quel lunedì non è niente di quello che io voglio fare questa sera..."; come, ancora, assume indubbia valenza di elemento di riscontro la frase minatoria rivolta dall'uomo alla ragazza "se mi denunci è finita per tutti", in un SMS inviato alla p.o. e che, non a caso, riscontra quanto dichiarato dalla ragazza a proposito delle frasi rivoltele dall'uomo "tu adesso ti calmi, se provi a fare una denuncia, io giuro che ti rovino la vita..."). 11.3. A fronte di un sì granitico quadro probatorio, ricostruito dalla Corte territoriale, le doglianze difensive espresse in entrambi i ricorsi, all'evidenza, costituiscono censure che tradiscono il dissenso sulla valutazione della prova dichiarativa operata dalla Corte territoriale, non consentita in questa sede di legittimità, ove si consideri che il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso ritenuti giusti e rilevanti ai fini della decisione, purché - come avvenuto nel caso in esame ne fornisca un'adeguata motivazione. A ciò, del resto, si aggiunga 16 O S C U R A T A che, in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013 - dep. 08/10/2013, Terrusa, Rv. 257241). Analogamente, poi, non rileva in questa sede la tesi del consenso della vittima all'atto sessuale, a fronte della prova dell'atteggiamento minatorio e dell'opposizione inizialmente manifestata dalla stessa a consumare il rapporto con il ricorrente: nel reato di violenza sessuale non ha, infatti, valore scriminante il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca, quando è provato che l'autore, per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei confronti della vittima, abbia la consapevolezza del rifiuto implicito ai congiungimenti carnali (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato per avere l'imputato, legato da una relazione sentimentale con la vittima, fatto uso di violenza fisica più volte in precedenza e anche nei momenti immediatamente antecedenti il rapporto sessuale, rendendo, di conseguenza, irrilevante l'atteggiamento passivo di non opposizione della donna al momento del congiungimento carnale: Sez. 3, n. 29725 del 23/05/2013 dep. - 11/07/2013, M., Rv. 256823). Né è conducente la tesi, sostenuta dalla difesa, secondo cui in realtà tale consenso vi fosse alla luce di una lettura alternativa del narrato, operata però attraverso la demolizione dell'attendibilità della teste: più volte, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità (v., tra le tante: Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006 - dep. 03/11/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Infine, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Ne discende, pertanto, anche la manifesta infondatezza di ambedue i primi motivi dei due ricorsi proposti dalla difesa del ricorrente. 12. Passando, quindi, all'esame del secondo motivo di ricorso Avv. Pisciotti, il Collegio è dell'avviso che non sussista alcuna violazione dell'art. 84 cod. pen.; la Corte territoriale, infatti, motiva puntualmente circa le ragioni per le quali il reato di cui al capo i) non poteva ritenersi assorbito dal capo a). Si legge, condivisibilmente, a pag. 32 dell'impugnata sentenza, che la condotta contestata 17 O S C U R A T A al capo i) rivestisse una sua autonomia, con riferimento sia al precedente delitto di violenza privata che a quello successivo di violenza sessuale (in sentenza si chiarisce, infatti, che, oltre al momento della consumaizone del rapporto, altre frasi gravemente intimidatorie furono dal ricorrente profferite lungo il tragitto in autovettura e, in quel momento, le minacce erano anche avulse dalla succesisva condotta di violenza sessuale, essendo nella sostanza dirette a convincere, in quel modo, la ragazza a tornare insieme a lui). Perdono, quindi, di spessore argomentativo le (pur corrette in astratto) censure difensive circa la configurabilità del concorso tra l'art. 609 bis c.p. e l'art. 612 c.p., atteso che in realtà le minacce indicate nel capo i) non erano esclusivamente preordinate alla consumazione del rapporto sessuale, ma, come emerge dal loro stesso tenore, rivestivano una valenza parzialmente autonoma (come si legge nel capo di imputazione, infatti, l'uomo si doleva del modo in cui era trattato dalla ragazza, rivolgendosi alla stessa dicendole che sarebbe dovuta tornare con lui se avesse voluto che le cose si rimettessero a posto). Può, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: «Il reato di violenza sessuale concorre con il delitto di minaccia, quando quest'ultimo, pur se in parte strumentale rispetto alla condotta criminosa del primo, rivesta una valenza parzialmente autonoma slegata dal compimento dell'attività sessuale coatta». 13. Ad analoga conclusione deve, poi, pervenirsi quanto al terzo motivo di ricorso Avv. Pisciotti. Anche in tal caso, il Collegio è dell'avviso che non sussista alcuna violazione dell'art. 84 cod. pen.; la Corte territoriale, infatti, motiva puntualmente circa le ragioni per le quali il reato di cui al capo i) non poteva ritenersi assorbito dal capo g). Si ribadisce come, condivisibilmente, a pag. 32 dell'impugnata sentenza, i giudici emiliani ritengano che la condotta contestata al capo i) rivestisse una sua autonomia, con riferimento sia al precedente delitto di violenza privata che a quello successivo di violenza sessuale. Del resto, come già affermato da questa Corte, il reato di violenza privata si distingue dal reato di minaccia per la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto, ovvero per la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Ne consegue che i due reati, pur promossi da un comune atteggiamento minatorio, dando luogo ad eventi giuridici di diversa natura e valenza, concorrono tra loro (Sez. 6, n. 14 del 09/10/2008 - dep. 02/01/2009, Gabellini, Rv. 243185). 18 O S C U R A T A 14. Quanto, infine, al secondo motivo di ricorso Avv. Maresi (con cui il ricorrente si duole della mancata sussunzione del fatto nell'ipotesi attenuata del comma terzo dell'art. 609 bis c.p.), lo stesso è, da un lato, inammissibile ex art. 606, comma terzo, c.p.p., perché con esso si deduce una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello;
in ogni caso, ad escluderne comunque la fondatezza, è sufficiente in questa sede ricordare che, in tema di reati sessuali, deve escludersi la concedibilità dell'attenuante speciale prevista dall'art. 609 bis, comma terzo, cod. pen. per i casi di minore gravità ove gli abusi perpetrati in danno della vittima si siano come nel caso in esame - protratti nel tempo (Sez. - 3, n. 24250 del 13/05/2010 - dep. 24/06/2010, D. e altri, Rv. 247286). 15. I ricorsi devono essere, dunque, dichiarati inammissibili. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00). Le spese di costituzione e difesa della parte civile devono essere, infine, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in € 2.500,00 altre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2014 Il Consiglierest Il Presidente Alredo Teresi { 96, Dispone, a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza. Il Presidente Alfredo Teresi Rad 19