Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2014, n. 23898
CASS
Sentenza 12 marzo 2014

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Il reato di violenza sessuale concorre con quello di minaccia, non sussistendo alcun rapporto di assorbimento tra gli stessi, quando la condotta intimidatoria, se anche parzialmente strumentale alla realizzazione del delitto di cui all'art. 609 bis cod. pen., riveste una valenza in parte autonoma, svincolata dal compimento dell'attività sessuale coatta. (Fattispecie in cui sono state ritenute idonee ad integrare il reato di cui all'art. 612 cod. pen. frasi minacciose pronunciate dall'imputato al fine di indurre la vittima a ristabilire la relazione sentimentale oltre che ad avere rapporti sessuali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2014, n. 23898
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23898
    Data del deposito : 12 marzo 2014

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