Sentenza 29 gennaio 2015
Massime • 1
Nel caso di successione di leggi che incidano sui requisiti e sui presupposti legittimanti i mezzi di ricerca della prova e l'utilizzazione dei relativi elementi, il principio "tempus regit actum" opera in maniera differente qualora siano ontologicamente separati i due momenti di formazione dell'atto e di formale acquisizione dei risultati della ricerca probatoria; ne deriva che nell'ipotesi di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimento diverso da quello in cui sono state disposte, poiché l'utilizzazione è subordinata, da una parte, alla legalità dell'intercettazione nel momento genetico, e, dall'altra, a precise condizioni di assunzione nel diverso processo, i due requisiti, di legalità del mezzo e di legittimità dell'acquisizione, vanno individuati nelle leggi vigenti nei rispettivi momenti, pur se diversamente disciplinati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili in diverso procedimento le intercettazioni per il reato di cui all'art. 609-quater cod. proc. pen., che, solo successivamente, rispetto al momento in cui erano state disposte ed eseguite le attività di captazione, è stato ricompreso tra quelli per i quali l'art. 380 cod. proc. pen. prevede l'arresto obbligatorio in flagranza).
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni: retroattiva la disciplina per i reati di criminalità organizzataAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2015, n. 21451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21451 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2015 |
Testo completo
O S C U R A T A 2 1 45 1 /15 n REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 344 Saverio Felice Mannino - Presidente - sez. Vito Di Nicola 1UP 29/01/2015 Relatore Chiara Graziosi R.G.N. 22204/2014 Alessio Scarcella Enrico Mengoni In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati *dentificativi, ha pronunciato la seguente a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: SENTENZA ☐ disposto d'ufficio ☐ a richiesta di parte ✓ imposto dalla legge sul ricorso proposto da L.B. nato a (omissis) LI ugna IA avverso la sentenza del 18/10/2013 della Corte di appello di Bari;
11. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito per il ricorrente l'avv. Vittoria Bossio, sostituti processuale dell'avv. Francesco Paolo Ferragonio;
O S C U R A T A RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa dal tribunale di Lucera con la quale L.B. è stato condannato alla pena di anni sette di reclusione per il reato previsto dall'art. 609 quater cod. pen. per aver abusato, nella qualità di genitore, della propria figlia dal ossia da quando (omissis) la ragazza aveva ancora tredici anni e sino a quando non ne aveva ancora compiuti sedici. contestato (capo a) di avere compiuto atti In particolare, al ricorrente nata nel (omissis) e quindi non sessuali con la figlia L.M.D. ancora sedicenne, all'interno della vettura Volkswagen Golf targata (omissis) di proprietà della moglie e in uso esclusivo dello stesso L. conducendo la figlia minorenne dal centro abitato di omissis sino alla zona di campagna ubicata in località (omissis) dove fermava il veicolo in zona aperta al pubblico e ven consumava un rapporto sessuale con la medesima figlia, così compiendo atti sessuali con minore infrasedicenne legata dal rapporto di parentela e di convivenza, nonché pure commettendo atti osceni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
fatto commesso in ed inoltre è contestato (omissis) (capo b) di avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, per più volt3 e in diverse occasioni, compiuto atti sessuali con la figlia convivente L.D.M. (omissis) e quindi sin da quando non aveva ancora nata il compiuto 14 anni;
convincendola ad avere rapporti prima con toccamenti sul corpo e poi rapporti sessuali completi, che avvenivano in casa sin dal mese di quindi facendo sesso con la figlia minore e comunque (omissis) infrasedicenne per quasi un anno e mezzo e per circa due volte ogni settimana, anche facendo dei regali e dandole in cambio dei soldi;
così compiendo atti sessuali con minore infrasedicenne legata da rapporto di parentela e di ed (omissis) convivenza. Fatto commesso in Con la recidiva reiterata. accertato il (omissis) 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, L.B. con cinque motivi, qui enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art.544 cod. proc. pen. 546, lettera e), cod. proc. pen. ed in relazione all'art. 192 cod. proc. - pen. in ordine al contenuto ed alla interpretazione degli elementi probatori raccolti nel corso del procedimento, non avendo la Corte territoriale osservato O S C U R A T A l'onere di motivare in maniera rigorosa ed approfondita le ragioni per le quali dovesse ritenersi condivisibile la affermazione di responsabilità espressa dal Giudice di prime cure, avendo erroneamente ritenuto che i motivi d'appello avessero meramente riproposto questioni già affrontate e risolte nel corso del primo giudizio.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 438 cod. proc. pen. - 192 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 544 e 546 cod. proc. pen. non avendo la Corte di appello osservato l'onere di motivare in maniera rigorosa ed approfondita le ragioni per le quali andavano disattese le richieste difensive in ordine alla valutazione della prova e le ragioni per le quali i motivi di appello proposti in via principale non potessero essere accolti. Si assume che la Corte barese, sul rilievo che il dibattimento di prime cure si era svolto e celebrato in maniera assolutamente regolare, aveva erroneamente stigmatizzato il comportamento del difensore che non si era opposto alle va domande del Presidente del Collegio affermando quindi che le doglianze sollevate non potessero trovare accoglimento, perché l' imputato non aveva richiesto che si procedesse con le forme di cui agli artt. 498, comma 4 ovvero comma 4 ter, cod. proc. pen. oppure in quelle di cui all'art.398, comma 5 bis cod. proc. pen., obliterando che il codice di rito pone a carico del Giudice (e non del difensore) l'onere e l'obbligo di valutare la necessità di utilizzare gli strumenti indicati nelle norme richiamate, con la conseguenza che la prova orale era stata assunta in violazione di tutti i criteri che impongono l'audizione protetta del minore per salvaguardarne la genuinità, fortemente compromessa invece dalla violazione delle regole di assunzione della testimonianza, con ricadute anche in tema di utilizzabilità della prova irregolarmente acquisita.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 438 cod. proc. pen. - 192 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 544 e 546 cod. proc. pen. non avendo la Corte distrettuale osservato l'onere di motivare in maniera rigorosa ed approfondita le ragioni per le quali andavano disattese le richieste difensive in ordine alla mancata dichiarazione di inutilizzabilità dei contenuti delle intercettazioni ambientali eseguite nell'ambito di diverso procedimento penale e conseguentemente inutilizzabili nell'ambito del presente procedimento. Il ricorrente precisa che il rilievo si riferisce non a tutte le intercettazioni ma solo ed esclusivamente a quella intercettazione che, a detta del Tribunale e della Corte di appello sarebbe stata utilizzata come mera come notitia criminis e sul cui contenuto gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno testimoniato e riferito, spiegando lo sviluppo delle indagini con riferimento alla loro genesi, laddove invece l'inutilizzabilità genetica dell'acquisizione impediva gli epiloghi cui sono O S C U R A T A giunti i giudici del merito che su di essa e sulle prove orali non utilizzabili per propagazione hanno sostanzialmente fondato illegittimamente la ratio decidendi come si evince dal testo della sentenza impugnata. In altri termini, ad avviso del ricorrente, quelle prove e quegli atti si erano formati contra legem in violazione del disposto degli artt. 270 e 271 cod. proc. pen., conseguendo da ciò anche la violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. sul divieto per i verbalizzanti di testimoniare de relato sul contenuto delle dichiarazioni dell'indagato.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente prospetta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), in relazione all'art. 438 cod. proc. pen. - 192 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 544 e 545 cod. proc. pen., 603 cod. proc. pen., 521 cod. proc. pen. non avendo la Corte de merito osservato l'onere di motivare in maniera rigorosa ed approfondita le ragioni per le quali andavano disattese le richieste difensive in ordine alla mancata esecuzione delle perizie, nonché in ordine alla mancata rinnovazione del dibattimento onde consentire gli vel accertamenti tecnici reclamati. Si afferma che, nel corso del dibattimento, è stata più volte avanzata la richiesta di espletamento di due diverse perizie: la prima di natura ginecologica e la seconda di natura psichiatrica e psicologica motivate e giustificate dal fatto che, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, la madre della minore persona offesa e moglie dell'imputato aveva chiesto ed ottenuto che la minore fosse sottoposta a visita ginecologica e, all'esito di tale visita, era stata attestata la integrità fisica, nelle parti intime ed in particolare dell'imene della minore che all'esito del controllo medico era risultato integro ed intatto. Ne consegue che, a fronte di una contestazione che rimprovera all'imputato di aver tenuto rapporti completi, la motivazione secondo cui il reato sussisterebbe anche in presenza di atti sessuali diversi violerebbe il principio di contestazione, oltre ad incrinare l'attendibilità della vittima. Da qui l'altra esigenza, comunque autonoma in siffatti processi, di stabilire con accertamento peritale la capacità a testimoniare della minore e dunque la necessità di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale parimenti invano richiesta e immotivatamente respinta.
2.5. Con il quinto motivo si duole della violazione dell'art. 438 cod. proc. pen. - 192 cod. proc. pen. in 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 544 e 546 cod. proc. pen. non avendo osservato l'onere di motivare in maniera rigorosa ed approfondita le ragioni per le quali andavano disattese le richieste difensive in ordine alla necessità ed indispensabilità di verificare ed accertare con la necessaria e doverosa precisione la assoluta inutilizzabilità della testimonianza della dottoressa la quale è stata M. illegittimamente escussa affinché riferisse il contenuto delle conversazioni e delle confidenze rese dalla minore alla stessa. O S C U R A T A Con detto motivo, oltre a riprendere i temi relativi alle modalità contra legem di assunzione della testimonianza già sviluppati con le precedenti doglianze, il ricorrente sostanzialmente censura l'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della minore che sarebbero state ritrattate nel dibattimento, desumendosi in tal modo il fatto da provare sulla base delle contestazioni dibattimentali che al più avrebbero consentito di ritenere non provato il fatto affermato nel dibattimento e non già di ritenere provati i fatti affermati nel corso delle indagini preliminari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
2. In considerazione della natura delle doglianze, l'esame dei motivi di gravame richiede tuttavia una sintesi dell'epilogo decisorio cui è pervenuto il r e primo giudice, epilogo poi attinto dai motivi di appello dell'imputato e dallo v scrutinio reso dalla Corte territoriale, sul quale fondano i motivi di ricorso.
2.1. Il tribunale di Lucera dopo aver precisato di ritenere inutilizzabile l'intercettazione ambientale eseguita nei confronti del ricorrente con riferimento ad altro procedimento, attribuendo alla captazione e alla conseguente rilevazione fatta dalla polizia giudiziaria la natura di mera notitia criminis ha, in primo - luogo, esaminato le narrazioni degli abusi fatte dalla minore nell'arco temporale dal dicembre 2011 sino al maggio 2012, dapprima nel corso delle sommarie informazioni testimoniali del 30 dicembre 2011 e poi nei colloqui avuti con la signora F.A. e con la dottoressa M.A.E. del centro di assistenza sociale di comissis ed infine nelle comunicazioni telefoniche degli sms scambiati in particolare con il teste M.S. F.A. avesse riferito di2.2. Il tribunale evidenziava come la teste aver avere messo in contatto la minorenne che spesso faceva riferimento nei suoi discorsi agli organi genitali maschili e ai rapporti sessuali uomo/donna, dimostrando una conoscenza molto dettagliata di alcune pratiche sessuali con la dottoressa M. e che, nell'accompagnare la minore ad un colloquio con quest'ultima, D. le aveva spontaneamente raccontato tutta la vicenda che, circa un mese prima, aveva portato all'arresto del padre;
in particolare le aveva raccontato di essere stata interrogata in Questura, di aver avuto pressioni dal padre affinché non raccontasse quanto era avvenuto tra loro (pressioni poi certificate dalla trascrizione delle intercettazioni dei colloqui tra padri e la minore) e di aver raccontato agli inquirenti tutte le vicende relative agli abusi subiti dopo aver ascoltato l'intercettazione ambientale (utilizzata quale notitia criminis). O S C U R A T A In particolare la F. specificava che la ragazza gli aveva riferito in merito all'episodio di abuso avvenuto il specificando che il (omissis) rapporto sessuale con suo padre si era consumato in campagna in località (omissis) e che in occasione di precedenti abusi suo padre le diceva che avrebbe dovuto chiamarlo "amore" e che lei era la sua donna ideale. In un successivo viaggio a omissis) la minore riferiva ancora alla F. di essere preoccupata per un eventuale futuro interrogatorio da parte degli inquirenti e mostrava dispiacere per lo stato di detenzione del padre causato dalle sue dichiarazioni. costituivano un primoSecondo il tribunale le dichiarazioni rese dalla F. importante riscontro della notitia criminis attinente al rapporto sessuale del hissi (omissis) nonché di altri pregressi ed analoghi episodi. M.
2.3. La teste riferiva a sua volta di aver conosciuto D. da quando aveva 10 anni constatando già da allora il vissuto di esclusione e di emarginazione sociale della minore, che aveva grosse difficoltà di inserimento;
ve nei primi mesi del 2011 ebbe modo di rivedere la minore, che aveva chiesto espressamente di incontrarla, e la ragazza le raccontò degli abusi sessuali perpetrati da suo padre, che avevano avuto inizio quando lei aveva appena 13 anni. La psicologa precisava che la minorenne raccontava quegli episodi con molto dolore, ormai libera da un segreto che aveva potuto rivelare ai carabinieri e che l'aveva rivista alcuni giorni prima che fosse sentita in udienza (quindi nel maggio 2012); in tale incontro la ragazza si era mostrata carica di sensi di colpa per avere trascinato suo padre in questa vicenda che lo aveva portato all'arresto, ritenendosi peraltro l'unica in grado di porvi rimedio, ma non aveva mai espressamente ritrattato quando aveva riferito in precedenza. Secondo il tribunale dichiarazioni rese dalla minore alla M. in epoca immediatamente successiva all'arresto di suo padre, confermavano la notizia di reato unitamente alle dichiarazioni rese dalla teste F.
2.4. Passando poi ad analizzare i contenuti delle intercettazioni telefoniche compiute sull'utenza in uso alla minorenne, sia con riferimento alle conversazioni chea i messaggi, il tribunale evidenziava che in data 5 gennaio 2012 la minore aveva inviato un sms all'utenza di madre del suo amico M.S.S.P. ma in uso a costui, scrivendo testualmente "... Mio padre sta in carcere perché mi ha violentata... Se tu non vuoi più stare con me non me la prendo, ma se sei intelligente dovresti capire come sto" e poi chiedeva se non gli facesse senso sapere che la sua ragazza era stata violentata dal padre. laIl 7 gennaio 2012, in un'altra conversazione via sms con il M. minorenne scriveva: "amore, quelle cose che ha fatto mio padre io non dovevo tornare nel mio paese eppure ci torno perché amo te"; il giorno successivo O S C U RATA scriveva sempre all M. "non te la devi prendere con me, se mio padre non faceva sesso con me porta troia questo non succedeva". Il gennaio 2012, al telefono con un ragazzo rimasto ignoto, la minore riferiva piangendo di essere stata usata da suo padre, il quale chiedeva di chiamarlo "PÀ, amore", e che tale situazione si era protratta per un anno e mezzo. Poi, sempre in un altro sms scambiato con il M. il 10 gennaio 2012 scriveva "le porcate che ha fatto mio padre, quel pezzo di merda deve morire in galera".
2.5. Il tribunale, passando ad esaminare gli aspetti oggettivi della narrazione (il linguaggio usato, la sua completezza e spontaneità, l'eventuale presenza di dettagli incongruenti o le conoscenze sessuali compatibili con l'età e le eventuali motivazioni alla menzogna), evidenziava che la ragazza non aveva mai fatto specifico riferimento a pratiche sessuali cui sarebbe stata sottoposta ed aveva sempre reso dichiarazioni spontanee caratterizzate da un elemento va ricorrente, e cioè l'abitudine di suo padre di carpirne il consenso al rapporto utilizzando un linguaggio d'amore e chiedendole di chiamarlo "Amore, PÀ", prospettando un rapporto intimo quale coronamento di una strana relazione sentimentale e quindi introducendo nel racconto un elemento di particolare originalità. Ulteriore elemento di originalità era rappresentato dal riferimento al denaro: sia nelle dichiarazioni rese alla che nella comunicazione M. telefonica del 9 gennaio 2012 la ragazza faceva riferimento a piccole somme di denaro che il padre le consegnava in occasione dei rapporti sessuali. Inoltre, mentre in una prima fase ossia nelle dichiarazioni rese alla F. ed alla M. la ragazza appellava suo padre con epiteti che esprimevano un sentimento di rabbia nei suoi confronti, nella seconda fase, pur non ritrattando mai quanto aveva già confidato alle sue interlocutrici, dimostrava invece il disagio per averlo accusato e un evidente senso di colpa. A tale senso di colpa il tribunale ascriveva la ritrattazione effettuata in dibattimento dalla minore, la cui falsità risultava evidente sia dalla sua reticenza e sia dall'incapacità di spiegare con motivazioni plausibili le ragioni di detta ritrattazione .
2.6. Il tribunale passava poi ad esaminare i riscontri esterni. (omissis) sottolineava In primo luogo, relativamente all'episodio del che gli inquirenti dopo aver appreso la notizia di reato del presunto abuso sessuale e utilizzando l'apposito sistema GPS, che aveva un margine di errore massimo di un metro si erano recati sul posto nei giorni immediatamente successivi e, grazie anche ai precisi rumori captati nel corso dell'intercettazione, avevano individuato esattamente il punto dove l'auto si era fermata ed i vi O S C U RATA rinvennero pezzi di carta, uno dei quali intriso verosimilmente di sperma ormai secco è l'altro di sangue. Il secondo riscontro fondamentale era rappresentato dalle intercettazioni ambientali avvenute all'interno dell'autovettura del ricorrente quando la mattina del (omissis) (in cui la minore avrebbe reso lunghe e dettagliate dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti), egli era in compagnia di sua figlia e la stava accompagnando negli uffici degli inquirenti. In tale intercettazione egli diceva alla figlia: "hai visto? Per qualsiasi cosa capì? Hai capito, zitta D. se non poi mi arrestano, hai capì? Se dicono "cosa hai fatto con tuo padre? Senti e basta". Questa conversazione rappresentava, secondo i primi Giudici, il riscontro oggettivo dell'esistenza di un segreto tra il padre e la figlia e, considerato che il racconto era stato reso a pochi giorni di distanza dall'episodio del (omissis) omissis ne conseguiva che tale segreto aveva ad oggetto proprio la consumazione dei rapporti sessuali. س لام ی Un ulteriore riscontro fornivano le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del suo esame;
egli, infatti, ammetteva che i (omissis) si trovava in auto con sua figlia ma non sapeva dare spiegazioni plausibili né delle ragioni della presenza della minorenne con lui di sera, in luoghi appartati e lontani dal centro abitato, né del contenuto delle intercettazioni ambientali dalle quali emergeva che in auto era stato consumato un rapporto sessuale. Infine S.A. moglie dell'imputato, confermava che la Golf in questione era in uso esclusivo a suo marito e che sua figlia rimaneva spesso sola in casa con lui, specie quando egli era agli arresti domiciliari;
riferiva altresì che un giorno D. le aveva chiesto "mamma, se ti dovessi dire che PÀ mi ha toccata, tu mi credi?" e che ciò aveva provocato una sua risposta negativa. Tuttavia la donna, nonostante avesse fatto riferimento alla frequentazione della minore con la dottoressa aveva omesso di riferire un particolareM. determinante che ne incrinava notevolmente la credibilità. M.M.E. infatti, aveva raccontato che nel maggio del 2011, su richiesta proprio della S. aveva scritto una relazione clinica conclusiva relativa ai suoi incontri con la minore nella quale si dava atto anche delle confidenze relative agli abusi sessuali da lei subiti ad opera del padre, e tuttavia la teste aveva omesso di farvi riferimento. Il tribunale negava la rilevanza, ai fini pronosticati dalla difesa, della certificazione medica del 22 giugno 2012 a firma della dottoressa D.A. attestante che la parte offesa non presentava segni di deflorazione, e ciò perché in nessuna delle deposizioni, né nelle intercettazioni, emergeva una dettagliata descrizione della tipologia dei rapporti sessuali intercorsi tra padre e figlia, né che tali rapporti fossero completi. O S C U RATA Tale rilievo rendeva di dubbia valenza l'accertamento compiuto dalla difesa perché le condizioni ginecologiche della minore e la genericità della certificazione non erano incompatibili con altre tipologie di rapporti sessuali diversi dalla penetrazione vaginale completa, non escludendo il compimento di atti sessuali nella forma del tentativo di penetrazione;
di conseguenza l'eventuale perizia ginecologica ad eseguirsi nel corso del dibattimento si rivelava a priori superflua, specie per la possibilità che nelle more la minore avesse avuto rapporti sessuali vaginali completi (sicché un simile accertamento non avrebbe avuto valenza accusatoria decisiva neppure nei confronti del L.
3. Ciò posto il primo motivo è manifestamente infondato non avendo la ratio decidendi avuto in parte qua alcuna influenza sull'esito del giudizio. Infatti la Corte territoriale, pur avendo affermato che le questioni poste dall'appellante erano state affrontate e risolte dal primo giudice, si è confrontato con i motivi di gravame motivatamente rigettandoli. en v 4. Il secondo motivo è, allo stesso modo, manifestamente infondato. Questa Corte ha infatti affermato che è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato che deduce la violazione delle norme che prescrivono particolari cautele per l'assunzione della prova testimoniale del minore, trattandosi di modalità previste nell'esclusivo interesse di quest'ultimo (Sez. 3, n. 42899 del 30/09/2009, R., Rv. 245376). Quanto poi alla questione circa la violazione del divieto di porre domande suggestive di cui all'art. 499 cod. proc. pen., alcuna sanzione processuale è espressamente prevista sul punto e comunque il divieto di porre domande suggestive nell'esame testimoniale, secondo la compatta giurisprudenza di questa Corte, non opera con riguardo al giudice, il quale può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle nocive, in relazione alle quali la relativa eccezione deve essere proposta nel corso dell'acquisizione dell'atto istruttorio e non può essere sollevata per la prima volta con l'atto d'impugnazione (Sez. 1, n. 44223 del 17/09/2014, Iozza, Rv. 260899).
5. Il terzo motivo è infondato. Occorre premettere come sia pacifico, oltre che logico, ritenere che il giudice dell'impugnazione non sia tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione. Nel caso di specie, i Giudici del merito hanno ritenuto che l'intercettazione ambientale del 13 dicembre 2011, in quanto disposta in altro procedimento, non fosse utilizzabile a fini di prova nel procedimento, come quello attuale, avente ad O S C U R A T A oggetto l'accertamento di delitti per i quali non era obbligatorio l'arresto in flagranza, fermo restando che i dati conoscitivi appresi nel diverso procedimento potessero valere come mera acquisizione di una notizia di reato. Nel pervenire a tale conclusione, i Giudici del merito si sono attenuti al principio affermato da questa Corte secondo il quale l'eventuale inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni telefoniche, come elemento di prova per l'affermazione di responsabilità o come indizio ai fini dell'adozione di una misura cautelare, non vieta che lo stesso possa valere come notizia di reato dando impulso ad indagini ulteriori (Sez. 6, n. 9689 del 04/02/2003, Hazbardhi, Rv. 225367), che comportino autonome e legittime acquisizioni probatorie sulla base delle quali il giudice fondi poi la sua convinzione. Peraltro, va osservato (e del resto la questione è pacifica in atti) che il reato per il quale si procede nel diverso procedimento (ossia l'art. 609 quater, commi 1 e 2, cod. pen.) non era ricompreso, allorquando fu disposta ed eseguita l'intercettazione ambientale nel diverso procedimento, nel novero dei reati per i va quali l'art. 380 cod. proc. pen. prevedeva l'arresto obbligatorio in flagranza. Tuttavia l'art. 5 della legge 1 ottobre 2012 n. 172 (in G.U. n. 235 dell'8 ottobre 2012 e quindi in vigore dal 23 ottobre 2012) ha inserito nell'art. 380 cod. proc. pen. la lettera "d-ter" con la quale il reato previsto dall'art. 609 quater, commi 1 e 2, cod. pen. è stato incluso nella lista di quelli per i quali l'arresto in flagranza è obbligatorio. Questa Corte ha affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo il quale l'individuazione dei requisiti e dei presupposti legittimanti i mezzi di ricerca della prova e l'utilizzazione dei relativi elementi è regolata dal principio "tempus regit actum" e, quindi, dalla regola della immediata operatività delle norme processuali. Tuttavia il fenomeno della successione delle leggi processuali si atteggia in modo particolare qualora siano ontologicamente separati i due momenti di formazione dell'atto e di formale acquisizione dei risultati della ricerca probatoria, come nell'ipotesi, nella specie ricorrente, di utilizzazione delle intercettazioni ambientali in procedimento diverso da quello in cui sono state disposte. Siccome l'utilizzazione è subordinata, da una parte, alla legalità dell'intercettazione, nel momento genetico, e, dall'altra, a precise condizioni di assunzione nel diverso processo, i due requisiti, di legalità del mezzo e di legittimità dell'acquisizione, vanno individuati nelle leggi vigenti nei rispettivi momenti, pur se diversamente disciplinati (Sez. 5, n. 4408 del 22/01/1998, Esposito E. ed altro, Rv. 211040). Secondo il disposto degli artt. 270 e 271 cod. proc. pen., l'utilizzazione in diverso procedimento richiede che le intercettazioni telefoniche non siano state eseguite contra legem nonché la necessità dell'acquisizione del risultato investigativo per l'accertamento di un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in O S C U R A T A flagranza, cosicché, nella fattispecie, nei limiti della questione devoluta, ricorrono entrambe le condizioni richieste: 1) la legalità delle intercettazioni, nel momento genetico, secondo le norme vigenti ex art. 267 ss. cod. proc. pen., ora come allora, in quanto ritualmente disposte in altro procedimento, nel corso di indagini relative ai delitti relativi al traffico delle sostanze stupefacenti (reato per il quale si procedeva nei confronti del L. per quanto risulta dagli atti); e 2) la legittimità della successiva acquisizione (la sentenza di primo grado è del 17 gennaio 2013, con la conseguenza che il procedimento probatorio era ancora in fieri alla data della modifica normativa), nell'attuale procedimento per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza (artt. 270 e 380, comma 2, lett. d-ter) cod. proc. pen. Tuttavia, a parte l'affermazione del suesposto principio ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen., non deve procedersi all'annullamento della sentenza per verificarne l'impatto sull'esito del procedimento quando, come nella specie, la struttura argomentativa della motivazione è connotata dalla presenza di altre va prove di per sé sufficienti a giustificare l'identico convincimento al quale si perverrebbe con la prova non utilizzata.
6. Anche il quarto motivo è infondato. La Corte territoriale ha chiarito, con logica ed adeguata motivazione, come fosse non necessario procedere all'espletamento della perizia ginecologica e di quella psicologica per essere entrambe superflue: la prima perché il Tribunale aveva dato un'ampia e condivisibile motivazione, sottolineando che la documentazione medica prodotta dalla difesa, che attestava che non vi era stata deflorazione imenale della ragazza, non era incompatibile con rapporti sessuali incompleti e comunque di altro tipo e la seconda perché lo stesso tribunale aveva attribuito piena valenza agli elementi di prova diversi dalle dichiarazioni rese dalla minore agli inquirenti, con la conseguenza che le dichiarazioni della vittima erano state state correttamente utilizzate solo per le contestazioni al fine di escludere la credibilità della ritrattazione operata in dibattimento. Peraltro, come pure la Corte di appello ha rilevato, la prova richiesta non può annoverarsi tra quelle decisive sul rilievo, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che la perizia è mezzo di prova neutro ed è sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze. La sua assunzione è pertanto rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducibile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art 606 lett. d) cod. proc. pen. e, in quanto giudizio di fatto, se assistito, come nella specie, da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, anche ai sensi dell'art 606 lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12027 O S C U R A T A del 06/04/1999, Mandalà G., Rv. 214873; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto ed altri, Rv. 253707). Il ricorrente obietta, con una questione peraltro nuova e perciò inammissibile, che la motivazione della Corte d'appello sarebbe censurabile, laddove avrebbe giustificato la motivazione del primo giudice circa la superfluità della perizia ginecologica in base alla circostanza che, se anche fosse stata accertata l'assenza di rapporti sessuali completi, sarebbero comunque residuati atti sessuali di altra natura, perché all'imputato era stato rimproverato di aver avuto per l'appunto rapporti completi con la figlia e quindi ogni contraria affermazione contenuta nella motivazione violerebbe il principio della correlazione tra accusa e sentenza. Tuttavia, al di là della novità del tema, la contestazione reca, con tutta evidenza, anche riferimento ad atti sessuali non completi ("toccamenti per il corpo", atti sessuali tout court) sicché la doglianza sarebbe comunque infondata, tenuto anche conto del fatto che l'imputato ha avuto comunque modo di difendersi sull'accusa di aver compiuto atti sessuali con la figlia minorenne. n ve E corretta deve ritenersi anche la motivazione circa la superfluità della rinnovazione del dibattimento in appello per l'escussione delle prove orali richieste e, in particolare, dell'altra figlia, P. la cui audizione secondo - l'argomentazione, priva di qualsiasi illogicità, resa dalla Corte di appello sarebbe totalmente priva di rilievo probatorio atteso, che il tribunale non ha minimamente accennato, quale elemento posto a base del suo convincimento in ordine alla responsabilità dell'imputato, alle sue ipotetiche "attenzioni" sessuali nei confronti dell'altra figlia P. o di altri familiari che avrebbero dovuto rispondere solo su circostanze di contenuto negativo (del tipo: vero che tra padre e figlia non sono mai stati consumati rapporti sessuali?") a fronte di prove di accusa plurime, concordanti e concludenti. Del pari la circostanza che la minore abbia potuto visionare su internet filmati a contenuto pornografico, ove anche provata, non avrebbe automaticamente escluso, secondo la Corte territoriale, che ella fosse stata oggetto comunque delle attenzioni sessuali di suo padre.
7. Anche il quinto motivo non ha fondamento. Posto che i Giudici del merito non hanno utilizzato le sommarie informazioni della minore e posto che hanno fondato il proprio convincimento su elementi di prova diversi dalle predette dichiarazioni (testimonianze indirette, accertamenti di polizia giudiziaria, seguito dell'acquisizione della notitia criminis, sul luogo del fatto, esiti di intercettazioni ritualmente disposte nel presente procedimento, contenuto di sms, ulteriori argomenti di prova logica), non ha giuridico fondamento contestare il patrimonio conoscitivo riversato nel processo dai O S C U R AT A testimoni indiretti, con riferimento ai quali i Giudici del merito, con debita motivazione, hanno sciolto ogni riserva circa la loro attendibilità ritenendo provato, in relazione ai facta probanda, che quanto conosciuto dalle fonti indirette sia stato da loro appreso dalla fonte diretta, e ritenendo provato il contenuto delle dichiarazioni che è stato perciò posto a fondamento del giudizio di colpevolezza. Lo stesso ricorrente enuncia condivisibili principi di grammatica probatoria quando afferma che l'articolo 195 cod. proc. pen. nulla dispone in ordine al valore probatorio della testimonianza de relato, che va pertanto concretamente apprezzato dal giudice secondo il principio generale del libero convincimento adeguatamente motivato, così come codificato nell'articolo 192, comma 1, cod. proc. pen., e che, trattandosi di una prova del tutto particolare, soprattutto quando è utilizzata senza il concorso della testimonianza di riferimento, deve essere valutata con maggiore prudenza e cautela. Tanto che questa particolarità della prova, tuttavia, non la degrada al rango di semplice indizio, che necessita ven di altri elementi indiziari ai sensi dell'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen. perché l'inizio consiste nella rappresentazione di un fatto diverso da quello da provare, dal quale si deduce logicamente il fatto oggetto di prova;
mentre la testimonianza indiretta è una vera e propria rappresentazione del fatto da provare, sia pure mediata dal racconto ricevuto dal teste de relato. Ma proprio queste considerazioni avrebbero dovuto indurre il ricorrente a concordare con l'epilogo cui sono giunti Giudici del merito che hanno indicato una serie di riscontri esterni alle prove dichiarative proprio per dare adeguata dimostrazione del loro convincimento. Egli invece obietta che, nel caso di specie, la testimonianza indiretta della M. e della si inserisce in un contesto assolutamente particolare F. F. che la caratterizzato dalle modalità di acquisizione della notizia (sia la M. vengono a sapere del presunto abuso solo in epoca successiva all'arresto dell'imputato, e mai prima e questo sfasamento temporale incide sulla spontaneità del ricordo e del racconto stesso) sia in ordine alla circostanza che la minore non è stata seguita da uno psicologo, che ne abbia valutato la attitudine a testimoniare e la capacità a testimoniare e che abbia valutato in concreto che il racconto reso dalla minore al pubblico ministero sia in ordine alla attendibilità del racconto la minore ha reso alla F. (oltre che nei ed alla M. messaggi che si scambiava con i presunti fidanzati), racconto assolutamente privo di particolari e di riferimenti temporali certi. In altri termini, il ricorrente non mette in dubbio che la minore abbia avuto rapporti e contatti con la F. M. e che abbia con loro colloquiato, quanto piuttosto che ciò abbia e la raccontato la minore alla F. e alla non fosse rispondente a M. verità. O S C U R A T A Il rilievo non tiene perciò conto del fatto decisivo che i Giudici del merito hanno anche compiuto una valutazione complessiva del materiale probatorio a loro disposizione (e non hanno neppure valutato, potendolo fare, il contenuto dell'intercettazione ambientale), tant'è che il ricorrente neppure si confronta con una parte importante di esso (v. contenuto intercettazioni ed sms riportate da sub 2.1. a 2.6. del considerato in diritto), e sono giunti all'affermazione di responsabilità non soltanto per quello che la minore ha dichiarato alla F. ed ma anche sulla di altre significative circostanze probatorie alla M. ampiamente indicative degli abusi sessuali commessi in danno della minore, fornendo in proposito una motivazione logica adeguata, come tale, sottratta al controllo di legittimità.
8. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 29/01/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Saverio Felice Mannino befaling hito di viene DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 2 MAG 2015 لے IL CANCELLERE Luana Martant