Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2015, n. 21451
CASS
Sentenza 29 gennaio 2015

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Nel caso di successione di leggi che incidano sui requisiti e sui presupposti legittimanti i mezzi di ricerca della prova e l'utilizzazione dei relativi elementi, il principio "tempus regit actum" opera in maniera differente qualora siano ontologicamente separati i due momenti di formazione dell'atto e di formale acquisizione dei risultati della ricerca probatoria; ne deriva che nell'ipotesi di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimento diverso da quello in cui sono state disposte, poiché l'utilizzazione è subordinata, da una parte, alla legalità dell'intercettazione nel momento genetico, e, dall'altra, a precise condizioni di assunzione nel diverso processo, i due requisiti, di legalità del mezzo e di legittimità dell'acquisizione, vanno individuati nelle leggi vigenti nei rispettivi momenti, pur se diversamente disciplinati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili in diverso procedimento le intercettazioni per il reato di cui all'art. 609-quater cod. proc. pen., che, solo successivamente, rispetto al momento in cui erano state disposte ed eseguite le attività di captazione, è stato ricompreso tra quelli per i quali l'art. 380 cod. proc. pen. prevede l'arresto obbligatorio in flagranza).

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  • 1Intercettazioni: retroattiva la disciplina per i reati di criminalità organizzataAccesso limitato
    Luigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2015, n. 21451
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21451
Data del deposito : 29 gennaio 2015

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