Sentenza 13 maggio 2010
Massime • 1
In tema di reati sessuali, deve escludersi la concedibilità dell'attenuante speciale prevista dall'art. 609 bis, comma terzo, cod. pen. per i casi di minore gravità ove gli abusi perpetrati in danno della vittima si siano protratti nel tempo.
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E' reato indurre un soggetto infraquattordicenne a mandare foto di nudo: irrilevante il consenso, dato che sotto i 14 anni sussiste la presunzione per la quale il minore non è in grado di prestare un valido consenso sessuale. Al fine della definizione di atti sessuali ex art. 609-bis c.p., non è indispensabile il requisito del contatto fisico diretto con il soggetto passivo, bensì è sufficiente che l'atto coinvolga la corporeità sessuale della persona offesa e risulti idoneo a compromettere, quale bene primario, la libertà dell'individuo a fronte del soddisfacimento o eccitamento sessuale. L'attenuante speciale prevista dall'art. 609-bis c.p., comma 3, non può essere concessa quando gli …
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Cass. pen., sez III, ud. 6 giugno 2023 (dep. 13 ottobre 2023), n. 41577 Presidente Di Nicola – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia emessa dal G.u.p. del Tribunale di Brescia all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Brescia, previa riqualificazione del fatto di cui al capo 2) – originariamente contestato come violazione dell'art. 609-quater c.p. – ai sensi dell'art. 609-bis c.p., comma 2, art. 609-ter c.p., riduceva a due anni e dieci mesi di reclusione la pena inflitta a carico di C.A., nel resto confermando la decisione impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabilità …
Leggi di più… - 3. Come va motivata attenuante per danno risarcito? (Cass.46184/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 dicembre 2021
Ai fini della configurabilità dell'attenuante del risarcimento del danno la sufficienza della somma spontaneamente versata dall'imputato per il risarcimento del danno morale cagionato alla persona offesa non può essere esclusa con valutazione sommaria, basata sulla sua esiguità, in quanto il giudice è tenuto ad accertare la gravità del nocumento arrecato e le ripercussioni del fatto lesivo nell'ambito della vita familiare e sociale della vittima. Per escludere l'attenuante del danno risarcito non basta una valutazione sommaria, dovendo il giudice spiegare, in maniera specifica, perché la somma non sia sufficiente per l'integrale ristoro del danno morale patito delle parti civili. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2010, n. 24250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24250 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 13/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 993
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 42991/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di D.S., nato ad
(OMISSIS), D.G., nato a
(OMISSIS); D.D., nato in
(OMISSIS), D.M., nata in (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Roma del 21 luglio del 2009;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. PETTI Ciro;
sentito il Procuratore generale nella persona del Dott. SALZANO Francesco, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile N.S., l'avvocato Geraldine Pagano, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentiti per gli imputati D.S. e D.D.
l'avvocato Antonio Gugliotta, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO
La Corte d'assise d'appello di Roma, con sentenza del 21 luglio del 2009, confermava quella pronunciata dalla Corte d'assise della medesima città il 1 dicembre del 2008, con cui le persone indicate in epigrafe erano state condannate alla pena ritenuta di giustizia, quali responsabili, in concorso tra di loro, del delitto di maltrattamenti in danno di N.I.S. e C.M.
I. ed il D.S. anche di abuso sessuale continuato in danno della moglie N.. In primo grado tutti gli imputati erano stati assolti dal delitto di riduzione in schiavitù per l'insussistenza del fatto.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato, il 23 novembre del 2007, personale della polizia Municipale di Roma, nei pressi di (OMISSIS), sorprese due donne: la minore N.S.I. (nata nel (OMISSIS)) e C.
M.I., le quali si presentavano sporche, trasandate ed in pessime condizioni fisiche. Le stesse fecero intendere di avere bisogno di aiuto. Condotte presso l'ospedale (OMISSIS) del luogo, raccontarono di essere fuggite dal campo nomadi di (OMISSIS) per sottrarsi alle vessazioni dei propri mariti e dei suoceri. Con l'ausilio di un interprete le due donne dichiararono di essere sposate: la N. con D.S. e la C.
con D.G.. In particolare la N. riferì di essere stata pagata seimila Euro e, dopo un primo breve periodo di convivenza matrimoniale tranquilla, i rapporti con il marito si erano deteriorati perché il coniuge pretendeva rapporti sessuali anali ed orali che essa non era disposta a concedere. La C. precisò di essere al secondo matrimonio e di avere generato tre figli con il G.. Entrambe le donne precisarono che i mariti, spalleggiati dai genitori, le avevano costrette, anche con continue percosse, a dedicarsi all'accattonaggio; a subire una serie di vessazioni, quali la privazione della libertà di godere delle aspettative ludiche proprie dei minori;
di ricevere una corretta istruzione e la N. anche di subire rapporti sessuali non graditi. Fatti commessi fino al (OMISSIS).
Ricorrono per cassazione gli imputati per mezzo del comune difensore deducendo:
1) la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale per l'imputato D.S., in quanto per gli stessi fatti il prevenuto era stato condannato sia per il delitto di maltrattamenti che per la violenza sessuale in danno della moglie;
2) contraddittorietà della motivazione sulla ritenuta attendibilità delle persone offese nonché omessa motivazione sulle circostanze dedotte dalla difesa;
3) inosservanza della legge sul diniego dell'attenuante della minore gravità del fatto relativamente al delitto di violenza sessuale ascritto D.S.;
4) eccessività della pena.
IN DIRITTO
Il ricorso al limite dell'ammissibilità perché si ripetono sostanzialmente censure già disattese dalla corte territoriale, va comunque respinto perché infondato.
Nella fattispecie il delitto di maltrattamenti concorre con quello di violenza sessuale ascritto al solo D.S., poiché è
stato posto in essere anche con atti diversi dagli abusi sessuali reiterati in danno della moglie.
Secondo l'orientamento prevalente presso questa sezione (cfr per tutte Cass n 45459 22/10/2008 - 09/12/2008), il delitto di maltrattamenti è assorbito da quello di violenza sessuale soltanto quando vi sia perfetta coincidenza tra le condotte, ossia quando gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali alla stessa. Invece, in caso di autonomia anche parziale delle condotte, vi è concorso tra il reato di violenza sessuale continuata e quello di maltrattamenti. Nella fattispecie non si è quindi verificata alcuna violazione del principio del ne bis in idem trattandosi di condotte diverse. La qualità di coniuge della parte offesa non rileva ai fini della responsabilità del prevenuto per l'abuso sessuale ascrittogli perché l'esistenza di un rapporto di "coniugio" accompagnato da effettiva convivenza non esclude, di per sè, la configurabilità del reato, dovendo ritenersi, alla luce di quanto stabilito dall'art. 143 c.c. in materia di diritti e doveri dei coniugi, che non sussista un diritto assoluto del coniuge al compimento di atti sessuali come mero sfogo dell'istinto sessuale anche contro la volontà dell'altro coniuge, tanto più in un contesto di sopraffazioni e violenze, ponendosi queste in contrapposizione rispetto ai sentimenti di rispetto, affiatamento e vicendevole aiuto e solidarietà fra le cui espressioni deve ricomprendersi anche il rapporto sessuale(Cass n 36962 del 20073; n 14789 del 2004).
Le deduzioni relative alla presunta inattendibilità delle persone lese sono inammissibili perché si risolvono in censure in fatto in ordine all'apprezzamento delle dichiarazioni delle vittime. La corte ha indicato le ragioni per le quali le due donne sono credibili. In particolare si è sottolineato che sulla persona delle due donne i medici legali avevano riscontrato esiti cicatriziali, alcuni più recenti altri databili alcuni mesi prima della visita. La C. ha confermato che il S. spesso picchiava la moglie e che lei stessa era intervenuta per aiutarla. D'altra parte, come risulta dalla sentenza impugnata, tutti gli imputati hanno ammessola pure con molta reticenza, che le due donne erano state picchiate per motivi assolutamente insussistenti. Lo stesso S. ha ammesso di avere picchiato la moglie quando la stessa non era d'accordo ad avere rapporti sessuali con lui.
Adeguata è anche la motivazione con cui si è esclusa l'attenuante del fatto di minore gravità relativamente al reato sessuale, per la reiterazione dell'abuso. Secondo l'orientamento di questa corte (cfr Cass n 2001 del 2007), in tema di reati sessuali, deve escludersi la concedibilità dell'attenuante speciale prevista dall'art. 609 bis c.p., comma 3, (casi di minore gravità) ove gli abusi perpetrati in danno della vittima si siano protratti nel tempo. In altre parole, poiché ai fini della concedibilità dell'attenuante in questione si deve valutare il fatto nel suo complesso, la reiterazione nel tempo dell'abuso rende l'attenuante in discorso difficilmente compatibile con una valutazione di attenuazione del fatto. In ogni caso la valutazione dei giudici del merito non è censurabile in questa sede perché non si può considerare manifestamente illogica. La determinazione della pena rientra nella valutazione esclusiva del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se la relativa determinazione viene adeguatamente motivata. Quando è contenuta nel minimo edittale o in misura prossima al minimo, come è avvenuto nella fattispecie, il prevenuto non ha neppure interesse a dolersi.
I ricorrenti sono tenuti al pagamento delle spese processuali ed al rimborso di quelle sostenute in questo grado dalla parte civile liquidate come nel dispositivo seguente.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. RIGETTA
Il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute in questo grado dalla parte civile N.I.S., liquidate in complessivi Euro 2500, oltre accessori di legge in favore dello Stato tenuto ad anticiparle.
Così deciso in Roma, il 13 maggio del 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010