Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2013, n. 29725
CASS
Sentenza 23 maggio 2013

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Massime1

Nel reato di violenza sessuale non ha valore scriminante il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca, quando è provato che l'autore, per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei confronti della vittima, abbia la consapevolezza del rifiuto implicito ai congiungimenti carnali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato per avere l'imputato, legato da una relazione sentimentale con la vittima, fatto uso di violenza fisica più volte in precedenza e anche nei momenti immediatamente antecedenti il rapporto sessuale, rendendo, di conseguenza, irrilevante l'atteggiamento passivo di non opposizione della donna al momento del congiungimento carnale).

Commentario1

  • 1Consenso a rapporto sessuale per paura: è violenza (Cass. 3224/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 febbraio 2021

    Integra il reato di violenza sessuale nella forma cd. "per costrizione" qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idoneo ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione, ivi compresa l'intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, a nulla rilevando l'esistenza tra l'agente e il soggetto passivo di un rapporto affettivo, coniugale o paraconiugale, atteso che non esiste all'interno di dette relazioni il potere di imporre od esigere una prestazione sessuale. Il contesto di costante sopraffazione e umiliazione della donna rende del tutto irrilevante l'eventuale apparente accondiscendenza al rapporto prestata da …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2013, n. 29725
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29725
Data del deposito : 23 maggio 2013

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