Sentenza 23 maggio 2013
Massime • 1
Nel reato di violenza sessuale non ha valore scriminante il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca, quando è provato che l'autore, per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei confronti della vittima, abbia la consapevolezza del rifiuto implicito ai congiungimenti carnali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato per avere l'imputato, legato da una relazione sentimentale con la vittima, fatto uso di violenza fisica più volte in precedenza e anche nei momenti immediatamente antecedenti il rapporto sessuale, rendendo, di conseguenza, irrilevante l'atteggiamento passivo di non opposizione della donna al momento del congiungimento carnale).
Commentario • 1
- 1. Consenso a rapporto sessuale per paura: è violenza (Cass. 3224/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 febbraio 2021
Integra il reato di violenza sessuale nella forma cd. "per costrizione" qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idoneo ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione, ivi compresa l'intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, a nulla rilevando l'esistenza tra l'agente e il soggetto passivo di un rapporto affettivo, coniugale o paraconiugale, atteso che non esiste all'interno di dette relazioni il potere di imporre od esigere una prestazione sessuale. Il contesto di costante sopraffazione e umiliazione della donna rende del tutto irrilevante l'eventuale apparente accondiscendenza al rapporto prestata da …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2013, n. 29725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29725 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 23/05/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - N. 1602
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 36990/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) M.G. nato il (omesso) ;
avverso la sentenza dell'11.4.2012 della Corte di Appello di Palermo;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P. G., Dott. Lettieri Nicola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito il difensore di parte civile, avv. Martorano Ignazio, che ha concluso per la inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avv. Graziano Antonino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 11.4.2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento del 20.4.2009, con la quale M.G. , previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, era stato condannato alla pena di anni 5 e mesi 3 di reclusione per i reati di cui all'art. 582 c.p., art. 61 c.p., n. 1 e artt. 609 bis, 582, 585 in relazione all'art. 576 c.p. e art. 61 c.p., n. 2, art. 609 ter c.p., n. 4, in danno di S.C. , escludeva la circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., n. 4, rideterminando la pena in anni 3 e mesi 7 di reclusione e confermando nel resto l'Impugnata sentenza.
Richiamava la Corte territoriale la ricostruzione, effettuata dal Tribunale, della tormentata relazione sentimentale dell'imputato e della parte offesa, contrassegnata dal primo episodio violento dell'8.4.2006, con le lesioni personali riportate nell'occasione da C..S. , il viaggio in Germania della predetta, il rientro in Italia e la riappacificazione;
il nuovo episodio di violenza del 24.4.2006 sfociato nella violenza sessuale come rubricata nel capo di imputazione.
Secondo la versione dei fatti fornita dalla p.o. in tale ultima occasione, dopo essersi incontrati, vi era stata una discussione, poi degenerata in pesanti minacce;
l'Imputato si era diretto allora con l'auto in aperta campagna;
la ragazza spaventata dalle minacce era scesa dal veicolo tentando di allontanarsi, ma era stata inseguita e picchiata ferocemente e trascinata fino all'auto, dove il M. l'aveva costretta ad un rapporto sessuale orale e poi ad un rapporto vaginale.
Tanto premesso, riteneva la Corte pienamente attendibili le dichiarazioni della p.o. che aveva reiterato le accuse nonostante i tentativi dei familiari dell'imputato di farla desistere. Per contro contraddittoria ed incongrua era la versione alternativa dei fatti data dall'imputato il quale aveva sostenuto che quella sera C. aveva litigato violentemente con lui per gelosia e che si era diretto in aperta campagna per farla calmare ed evitare scenate in pubblico;
qui C. aveva detto di voler rientrare in paese, scendendo dall'auto e, correndo, era caduta in un burrone;
nel tentativo di soccorrerla le aveva strappato la maglietta, colpendola per calmarla con due ginocchiate. La ragazza si era allora calmata ed una volta rientrati nell'auto si erano riappacificati, avendo due rapporti sessuali.
Rilevava la Corte territoriale che tale inverosimile ricostruzione era smentita dalle risultanze del referto medico. Quanto al presunto consenso della ragazza, l'eventuale passività della stessa era riferibile alla pregressa azione pesantemente violenta e minacciosa, per cui non poteva certamente parlarsi di un consenso della medesima. Nè erano rilevanti i non ricordo sulle posizioni assunte per consumare i rapporti sessuali o la lunga durata dell'arco temporale trascorso insieme quella sera.
Le dichiarazioni della S. erano peraltro riscontrate dalla deposizione testimoniale di E..F. , la quale aveva avuto una relazione sentimentale, in precedenza, con l'imputato e che aveva raccontato dei comportamenti violenti dell'uomo e dalla conversazione registrata il 16.5.2006 tra la ragazza ed il padre del M. , il quale aveva cercato di indurre la ragazza a ritrattare le accuse. Confusa e contraddittoria era invece la testimonianza di padre N..C. , per cui correttamente il Tribunale ne aveva ritenuto la inattendibilità.
2. Ricorre per cassazione M.G. , a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la mancanza o manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati contestati. La Corte territoriale ha fatta propria la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio operata dal Tribunale, senza fornire alcuna risposta adeguata e logica ai rilievi ed alle specifiche censure prospettati con i motivi di appello. La motivazione della sentenza impugnata è assolutamente carente e contraddittoria in relazione alla riconosciuta attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa, non avendo valutato adeguatamente le incongruenze, le inverosimiglianze e le illogicità di quel racconto In ordine alle cause che avevano scatenato la lite, alla scelta di allontanarsi dal paese, agli orari degli spostamenti, alla durata dell'incontro, alle modalità del rapporto ed alle posizioni assunte, all'esito della consulenza ostetrico ginecologica (che non aveva riscontrato lesioni).
Nè può certamente parlarsi di riscontro (definito addirittura formidabile dalla Corte territoriale) con riferimento alle dichiarazione di E..F. , trattandosi di fatti non oggetto del processo e comunque mai denunciati.
Infine la Corte territoriale non prende in considerazione i contatti telefonici e gli sms tra l'Imputato e la p.o. nella notte tra il 24 ed il 25 aprile 2006, che escludevano rapporti violenti, e la testimonianza della madre della ragazza che, al rientro a casa della figlia, non riscontrava alcun segno particolare, e la fase immediatamente successiva alla denuncia, caratterizzata da comportamenti lineari e corretti e non certo prevaricatori. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione, nella massima estensione, delle circostanze attenuanti generiche.
3. Con memoria depositata in cancelleria la parte civile assume che con il ricorso sono state sollevate soltanto questioni di fatto, che non possono essere valutate in sede di legittimità, per cui chiede che ne venga dichiarata l'Inammissibilità o, in subordine, che venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. È assolutamente pacifico che le dichiarazioni della persona offesa dal reato possano essere assunte quali fonti del convincimento senza necessità di riscontri esterni. Il giudice, tuttavia, non può sottrarsi ad un esame dell'attendibilità del dichiarante, che deve essere particolarmente rigoroso quando siano carenti dati oggettivi emergenti dagli atti, che confortino l'assunto accusatorio. È quindi necessario, stante l'interesse che ha la parte offesa verso l'esito del giudizio, vagliare le sue dichiarazioni con ogni cautela, compiendo un esame particolarmente rigoroso anche attraverso una conferma di altri elementi probatori.
I giudici di merito si sono attenuti a tali consolidati principi, adottando pronuncia di condanna dopo aver esaminato, approfonditamente, l'attendibilità intrinseca della parte offesa (le cui dichiarazioni sono risultate prive di eclatanti contraddizioni e vizi di precisione, nonché precise e coerenti) ed hanno poi indicato ed esaminato i numerosi elementi esterni che confermavano, senza ombra di dubbio, la veridicità di dette dichiarazioni e quindi l'assunto accusatorio. La Corte territoriale, dopo aver richiamato la sentenza di primo grado che aveva effettuato una valutazione approfondita e critica del materiale probatorio, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha argomentato In ordine a tutti i rilievi sollevati con l'atto di appello, evidenziando che essi non erano idonei a scardinare il giudizio di piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
3. Con i motivi di ricorso vengono proposte censure attinenti al merito della decisione impugnata, che si risolvono in una diversa ricostruzione del fatto ed in una diversa valutazione delle risultanze processuali.
Tali censure non tengono conto, però, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni risultanti dagli atti del processo. È necessario cioè accertare se nell'interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove medesime, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
La Corte territoriale ha, Invero, dopo aver esaminato comparativamente la versione dei fatti della parte offesa e quella dell'imputato, fornito spiegazioni logicamente plausibili delle ragioni che inducevano a privilegiare l'ipotesi accusatoria e a ritenere, per contro, assolutamente incongrua, inverosimile e contraddittoria la tesi difensiva (pag.6,7 sent). Nè certamente le dichiarazioni della S. potevano essere inficiate dai "non ricordo" in ordine alle posizioni dei rapporti sessuali consumati o dalle indicazioni approssimative in relazione al lasso temporale;
ed in proposito ha argomentato adeguatamente e senza alcuna illogicità (pag. 10 sent.).
La Corte di merito, poi, pur potendo le dichiarazioni della persona offesa, sorreggere, come si è visto, anche da sole (a differenza della chiamata in correità) un'affermazione di responsabilità, ha esaminato i numerosi elementi esterni che confermava l'attendibilità di quelle dichiarazioni.
E tali elementi non debbono essere certo dimostrativi del fatto (anche per la chiamata in correità si ritiene pacificamente che possono essere di qualsiasi tipo e natura).
In tal senso il richiamo della testimonianza di E..F. , pur non riguardando fatti oggetto del processo, era dimostrativo della personalità violenta dell'imputato, il quale anche in analoga vicenda (con la precedente fidanzata) non aveva esitato ad ottenere rapporti sessuali anche contro la volontà della donna. L'azione violenta ed intimidatoria posta in essere dal prevenuto la sera dei fatti era confermata indiscutibilmente dalle lesioni e dai vistosi lividi presenti sul corpo della S. , dai vestiti strappati e sporchi di fango e dal ritrovamento sul luogo dei fatti della maglietta strappata.
Assume il ricorrente che tali "segni" sul corpo della p.o. sarebbero dimostrativi solo delle lesioni e non certo della contestata violenza sessuale (della quale la visita ginecologica non aveva trovato alcun riscontro).
Ma anche sul punto la Corte territoriale ha ampiamente argomentato, avendo evidenziato che l'azione violenta ed intimidatrice in precedenza posta in essere aveva come paralizzato la ragazza, che, temendo più gravi conseguenze, non aveva opposto alcuna resistenza, subendo passivamente il rapporto sessuale, (pag. 7 sent.). E, ineccepibilmente, la Corte territoriale ha ritenuto che fosse ugualmente configurabile il reato di cui all'art. 609 bis c.p. come contestato.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte "In tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nell'intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o, comunque prevenendone la manifestazione di dissenso" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 6945 del 27.1.2004). Non ha, invero, valore scriminante il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca "quando è provato che l'autore, per le violenze e minacce precedenti poste ripetutamente in essere nei confronti della vittima, aveva la consapevolezza del rifiuto implicito della stessa agli atti sessuali (cfr. Cass. sez. 3 n. 16292 del 7.3.2006). Nè, ha sottolineato la Corte di merito, l'imputato poteva ritenere che il "consenso" prestato dalla ragazza fosse libero (come gesto di sopravvenuta riappacificazione) e non determinato dalla condotta estremamente violenta posta in essere in precedenza, dal momento che "..la pretesa di consumare un rapporto sessuale era stata avanzata dal M. con tono arrogante e di disprezzo.." (pag. 8 sent.). Ha poi esaminato la Corte territoriale gli sms e la conversazione telefonica tra la S. ed il padre dell'imputato, che confermavano ulteriormente la tesi della p.o. e smentivano clamorosamente, invece, quella dell'imputato.
Il ricorrente continua ad affermare che i messaggi scambiatisi escludevano l'ipotizzata violenza sessuale. Non tiene conto però che i Giudici di merito, con precisi riferimenti alle emergenze processuali, hanno evidenziato che l'imputato nei giorni successivi alla violenza si era profuso in "scuse, affermazioni di pentimento e promesse di amore incondizionato" e che la ragazza aveva risposto solo in data 3 maggio 2006 con un messaggio, ribadendo tutta la sua delusione e l'amarezza per l'accaduto e comunicando che il loro rapporto era definitivamente concluso.
Opportunamente e significativamente ha evidenziato in proposito la Corte che "se i due giovani si fossero chiariti e riappacificati dopo le percosse, tanto da consumare due rapporti consensuali prima di separarsi la notte del 26 aprile 2006, il tenore del messaggi di M. ed il silenzio di C. non si spiegherebbero).
Infine, il carattere certamente non consensuale del rapporto sessuale (subito passivamente, come si è visto) era definitivamente confermato da un elemento di prova fornito dalla stessa difesa dell'imputato. Nel corso della conversazione telefonica registrata il 16.5.2006 la S. ribadiva al padre del M. che si era "data" perché spaventata e perché veniva picchiata (pag. 11 sent.). Nè è ravvisabile alcuna contraddizione con la esclusione della circostanza aggravante, avendo la Corte territoriale, ancora una volta, ribadito che, pur non risultando che la ragazza era stata rinchiusa all'interno del veicolo o ivi trattenuta a forza, aveva subito la violenza, accondiscendendo alle pretese sessuali dell'imputato, per lo stato di gravissima intimidazione in cui era venuta a trovarsi (pag.14 sent).
4. Incomprensibile, oltre che generico, è poi il secondo motivo di ricorso in ordine al trattamento sanzionatorio.
La Corte territoriale, dopo aver escluso la circostanza aggravante, ha ridotto per le circostanze attenuanti generiche di un terzo (e quindi per la massima estensione) la pena base (determinata nel minimo edittale di anni cinque di reclusione), applicando poi un aumento assolutamente contenuto (mesi 3)per la continuazione.
5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p., nonché alla rifusione delle spese sostenute in questa fase dalla costituita parte civile e che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00 ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00,oltre IVA ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2013