Articolo 1 della Legge 9 febbraio 1963, n. 124
Versione
16 marzo 1963
Art. 1. Articolo unico.

A favore degli ex dipendenti delle disciolte Organizzazioni sindacali e degli Enti pubblici soppressi con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 , che siano stati assunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato anteriormente all'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1950, n. 1079 , e' ammesso a riscatto ai fini del trattamento di quiescenza il periodo di effettivo servizio prestato presso gli Enti di provenienza.
Per il riscatto di detto periodo valgono le modalita' di cui all' articolo 6 della legge 15 febbraio 1958, numero 46 , in quanto applicabili.

Entrata in vigore il 16 marzo 1963