Articolo 1 della Legge 8 luglio 1956, n. 697
Versione
5 agosto 1956
Art. 1. Articolo unico.

Alle operazioni effettuate dal Credito industriale sardo, anche con fondi previsti da leggi regionali, a favore delle imprese artigiane, nonche' a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le garanzie ed i privilegi di cui all' art. 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e le agevolazioni fiscali previste dall'art. 41 della medesima legge.

Entrata in vigore il 5 agosto 1956