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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/05/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1758/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGHI Parte_1 C.F._1
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LONGHI GIOVANNA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCOLINI ELENA, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato presso il difensore avv. MACCOLINI ELENA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Dopo avere promosso infruttuosamente il procedimento amministrativo, con ricorso depositato il 13.9.2023 adiva il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, Parte_1 per ottenere l'indennizzo di legge per il danno biologico corrispondente al grado di menomazione accertato in corso di causa, in considerazione dell'infortunio sul lavoro che aveva subito, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria e oltre alle spese processuali. A tale proposito affermava che: 1) era operaio metalmeccanico, dipendente dell'impresa ; 2) nell'espletamento delle sue abituali mansioni lavorative – che Controparte_2 consistevano nel sollevare un nastro di lamiera di circa kg. 200, con un paranco a mano, per il tempo necessario a infilare un imbraco per ampliare lo spazio necessario e sollevare e movimentare il nastro stesso con il carro ponte - il 19.6.2019, a causa dello scivolamento del paranco, aveva effettuato un improvviso movimento in flesso-supinazione del braccio destro che gli aveva procurato dolore alla spalla;
3) poiché il dolore si era temporaneamente ridotto,
pagina 1 di 4 aveva ripreso il lavoro, continuandolo anche nei giorni seguenti;
4) poiché però il dolore lo affliggeva, dapprima si era recato dal proprio medico curante e poi, l'1.7.2022, al Pronto Soccorso del Sant'Orsola Malpighi in cui gli era stata diagnosticata una “rottura del capo lungo del bicipite a destra. Indicazioni terapeutico comportamentali;
esegua ecografia per conferma diagnostica”; 5) il giorno successivo aveva presentato denuncia di infortunio, ma l non aveva ritenuto verosimile la riportata dinamica dell'infortunio e con CP_1 provvedimento del 27.7.2019 aveva negato l'indennizzo per carenza della causa violenta, giudizio confermato anche il 24.3.2021 a seguito di reclamo;
6) la decisione era erronea, sussistendo il nesso causale l'infortunio occorso e la patologia contratta;
il rigetto era quindi ingiustificato e doveva essergli riconosciuta la prestazione richiesta, visto che l'infortunio comportava una sua inabilità, in misura da accertarsi in corso di giudizio. Si costituiva in giudizio l' , in persona del Dirigente Generale - Direttore CP_1
Regionale pro tempore dell'Emilia-Romagna, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Affermava che le mansioni svolte dal ricorrente non comportavano la movimentazione di grossi pesi e dalla documentazione non risultava con certezza la dinamica dell'asserito infortunio. Istruita a mezzo delle prove ammesse con ordinanza del 13.2.2024, all'esito delle quali è stata disposta una CTU medico-legale, all'udienza del 29.4.2025 la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e motivazione riservata. La domanda del ricorrente è infondata e, come tale, deve essere rigettata. L'art. 13, comma 2, D.l.vo n. 38/00 recita: “
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti” e per il grado percentuale di menomazione”.
pagina 2 di 4 Se così è, in tema di inabilità permanente il danno biologico da malattia professionale o da infortunio sul lavoro, è indennizzabile solo se è pari o superiore al 6%, con la conseguenza che un danno percentuale inferiore a tale soglia, sia pure per frazioni di punto, non dà diritto a indennizzo, dovendosi escludere la possibilità di un arrotondamento al punto superiore (Cass. civ., n. 15245/14 e Cass. civ., VI, n. 11057/20). Nel caso in esame, anzitutto le testimonianze non sono risultate concludenti sulla sussistenza della causa violenta. Se infatti il teste , operaio nello stesso reparto in cui Testimone_1 lavorava il ricorrente, ha dichiarato: “... Ero presente il 19.06.2019, ricordo che il ricorrente stava inserendo dei pezzi con il carro ponte all'interno del nastro che trasportava il materiale da lavorare. I pezzi da inserire erano nastri di lamiera. Il ricorrente ha fatto leva con un palanchino e si è procurato uno strappo alla spalla e al braccio, non ricordo se sinistro o destro. Io e il responsabile di reparto siamo andati in suo soccorso e gli abbiamo Tes_2 consigliato di recarsi al Pronto Soccorso ma lui ha preferito continuare a lavorare”, il teste
, responsabile del servizio prevenzione e protezione, ha Testimone_3 dichiarato: “… Dopo il 01.07.2019 avuta la notizia ho effettuato una verifica nella quale ho simulato l'attività svolta dal sig. e per quantificare lo sforzo ho utilizzato un Pt_1 dinamometro che ha registrato uno sforzo di 150 Newton all'incirca 15 kg. Dopo questa verifica non sono state cambiate le procedure di lavoro non essendo stata rilevata alcuna anomalia essendo lo sforzo minimo” e il teste ha aggiunto: “Il 19.06.2019 non Testimone_4 mi è stato segnalato nulla … se non ricordo male nei due giorni successivi il sig. ha Pt_1 lavorato in diverso reparto, quello di verniciatura all'aggancio dei pezzi, attività che comporta l'uso delle braccia. Neppure nei due giorni successivi il sig. ha segnalato alcunché al Pt_1 capo di quel reparto il sig. ”. Parte_2
Dalle testimonianze non è emerso con chiarezza il peso del paranco che avrebbe causato al ricorrente la rottura del capo lungo del bicipite a destra e, quindi, la causa violenta dell'infortunio subito. A fronte di tale incertezza, il consulente tecnico ha inoltre sostanzialmente negato la sussistenza del nesso causale, non rinvenendola con sufficiente certezza dalle certificazioni mediche prodotte. A tal proposito ha affermato che “Se da un lato quindi, per come descritto e riferito, l'evento traumatico lavorativo del 19/6/2019 potrebbe risultare idoneo e valido a soddisfare i criteri causali dell'efficienza lesiva, della adeguatezza modale, e topografico, ciò non può affermarsi sotto il profilo documentale, del nesso cronologico, della continuità fenomenica e dell'esclusione di altre cause, non avendo elementi che consentano di avvalorarne il nesso”. Né risultano dirimenti le osservazioni svolte dal ricorrente relative alle modalità di verificazione dell'infortunio e alla sussistenza della causa violenta, poiché ciò che il consulente tecnico ha revocato in dubbio è proprio la sussistenza del nesso di causalità, in ragione del tempo trascorso fra l'evento e la sua denuncia che non consente di escludere altre cause e che quindi impedisce di ritenere che sia stato proprio quell'evento denunciato a causare la patologia accertata. Del resto, è il ricorrente a essere onerato della prova della causa violenta e del nesso di causalità fra infortunio e inabilità, non essendo uno dei casi in cui esso può essere presunto. Sotto altro profilo, con riferimento alla rendita, lo stesso consulente tecnico ritiene che l'inabilità sia pari al 5%: “Posto quanto sopra, ove siano verificati ulteriori elementi in altre
pagina 3 di 4 sedi che consentano all'Ill.mo Sig. Giudice di avvalorare la riconducibilità causale dell'evento traumatico di rottura del CLB all'occasione lavorativa, si ritiene di fornire una indicazione sotto il profilo valutativo, affermando che il quadro menomativo attuale, per come riscontrato clinicamente, nonché per i riflessi antalgici alla spalla destra, consenta di evidenziare un danno biologico permanente del 5% (cinque) secondo le tabelle di riferimento, ritenendo come in tal caso il periodo di inabilità temporanea dallo 1/7/2019 al 31/7/2019 ricada in tutela
”. CP_1
Considerando quindi il quadro clinico rilevato, alla luce della criteriologia valutativa comunemente utilizzata per la stima del danno, il danno biologico conseguente al lamentato infortunio sarebbe comunque in misura del 5%. Del resto, gli accertamenti e le valutazioni compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, in relazione all'evoluzione clinica delle patologie e alla misura della loro gravità, appaiono immuni da vizi logici e coerentemente motivati e, pertanto, possono essere fatti propri da questo giudice.
Per tale assorbente ragione la domanda deve essere rigettata, non essendovi prova certa del nesso causale e non raggiungendo comunque la patologia, in ogni caso, la soglia dell'indennizzabilità ex art. 13, comma 2, lett. a), D.l.vo n. 38/00. La particolarità della questione affrontata consente di compensare interamente fra le parti le spese processuali;
sono definitivamente poste a carico del ricorrente quelle della CTU, liquidate come da separato decreto, in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1758/23 R.G. LAV. promossa da Parte_1 contro l' , in persona del Direttore regionale pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e CP_1 respinta, così provvede:
- rigetta le domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, in atti. Bologna, 29.4.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1758/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGHI Parte_1 C.F._1
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LONGHI GIOVANNA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCOLINI ELENA, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato presso il difensore avv. MACCOLINI ELENA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Dopo avere promosso infruttuosamente il procedimento amministrativo, con ricorso depositato il 13.9.2023 adiva il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, Parte_1 per ottenere l'indennizzo di legge per il danno biologico corrispondente al grado di menomazione accertato in corso di causa, in considerazione dell'infortunio sul lavoro che aveva subito, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria e oltre alle spese processuali. A tale proposito affermava che: 1) era operaio metalmeccanico, dipendente dell'impresa ; 2) nell'espletamento delle sue abituali mansioni lavorative – che Controparte_2 consistevano nel sollevare un nastro di lamiera di circa kg. 200, con un paranco a mano, per il tempo necessario a infilare un imbraco per ampliare lo spazio necessario e sollevare e movimentare il nastro stesso con il carro ponte - il 19.6.2019, a causa dello scivolamento del paranco, aveva effettuato un improvviso movimento in flesso-supinazione del braccio destro che gli aveva procurato dolore alla spalla;
3) poiché il dolore si era temporaneamente ridotto,
pagina 1 di 4 aveva ripreso il lavoro, continuandolo anche nei giorni seguenti;
4) poiché però il dolore lo affliggeva, dapprima si era recato dal proprio medico curante e poi, l'1.7.2022, al Pronto Soccorso del Sant'Orsola Malpighi in cui gli era stata diagnosticata una “rottura del capo lungo del bicipite a destra. Indicazioni terapeutico comportamentali;
esegua ecografia per conferma diagnostica”; 5) il giorno successivo aveva presentato denuncia di infortunio, ma l non aveva ritenuto verosimile la riportata dinamica dell'infortunio e con CP_1 provvedimento del 27.7.2019 aveva negato l'indennizzo per carenza della causa violenta, giudizio confermato anche il 24.3.2021 a seguito di reclamo;
6) la decisione era erronea, sussistendo il nesso causale l'infortunio occorso e la patologia contratta;
il rigetto era quindi ingiustificato e doveva essergli riconosciuta la prestazione richiesta, visto che l'infortunio comportava una sua inabilità, in misura da accertarsi in corso di giudizio. Si costituiva in giudizio l' , in persona del Dirigente Generale - Direttore CP_1
Regionale pro tempore dell'Emilia-Romagna, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Affermava che le mansioni svolte dal ricorrente non comportavano la movimentazione di grossi pesi e dalla documentazione non risultava con certezza la dinamica dell'asserito infortunio. Istruita a mezzo delle prove ammesse con ordinanza del 13.2.2024, all'esito delle quali è stata disposta una CTU medico-legale, all'udienza del 29.4.2025 la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e motivazione riservata. La domanda del ricorrente è infondata e, come tale, deve essere rigettata. L'art. 13, comma 2, D.l.vo n. 38/00 recita: “
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti” e per il grado percentuale di menomazione”.
pagina 2 di 4 Se così è, in tema di inabilità permanente il danno biologico da malattia professionale o da infortunio sul lavoro, è indennizzabile solo se è pari o superiore al 6%, con la conseguenza che un danno percentuale inferiore a tale soglia, sia pure per frazioni di punto, non dà diritto a indennizzo, dovendosi escludere la possibilità di un arrotondamento al punto superiore (Cass. civ., n. 15245/14 e Cass. civ., VI, n. 11057/20). Nel caso in esame, anzitutto le testimonianze non sono risultate concludenti sulla sussistenza della causa violenta. Se infatti il teste , operaio nello stesso reparto in cui Testimone_1 lavorava il ricorrente, ha dichiarato: “... Ero presente il 19.06.2019, ricordo che il ricorrente stava inserendo dei pezzi con il carro ponte all'interno del nastro che trasportava il materiale da lavorare. I pezzi da inserire erano nastri di lamiera. Il ricorrente ha fatto leva con un palanchino e si è procurato uno strappo alla spalla e al braccio, non ricordo se sinistro o destro. Io e il responsabile di reparto siamo andati in suo soccorso e gli abbiamo Tes_2 consigliato di recarsi al Pronto Soccorso ma lui ha preferito continuare a lavorare”, il teste
, responsabile del servizio prevenzione e protezione, ha Testimone_3 dichiarato: “… Dopo il 01.07.2019 avuta la notizia ho effettuato una verifica nella quale ho simulato l'attività svolta dal sig. e per quantificare lo sforzo ho utilizzato un Pt_1 dinamometro che ha registrato uno sforzo di 150 Newton all'incirca 15 kg. Dopo questa verifica non sono state cambiate le procedure di lavoro non essendo stata rilevata alcuna anomalia essendo lo sforzo minimo” e il teste ha aggiunto: “Il 19.06.2019 non Testimone_4 mi è stato segnalato nulla … se non ricordo male nei due giorni successivi il sig. ha Pt_1 lavorato in diverso reparto, quello di verniciatura all'aggancio dei pezzi, attività che comporta l'uso delle braccia. Neppure nei due giorni successivi il sig. ha segnalato alcunché al Pt_1 capo di quel reparto il sig. ”. Parte_2
Dalle testimonianze non è emerso con chiarezza il peso del paranco che avrebbe causato al ricorrente la rottura del capo lungo del bicipite a destra e, quindi, la causa violenta dell'infortunio subito. A fronte di tale incertezza, il consulente tecnico ha inoltre sostanzialmente negato la sussistenza del nesso causale, non rinvenendola con sufficiente certezza dalle certificazioni mediche prodotte. A tal proposito ha affermato che “Se da un lato quindi, per come descritto e riferito, l'evento traumatico lavorativo del 19/6/2019 potrebbe risultare idoneo e valido a soddisfare i criteri causali dell'efficienza lesiva, della adeguatezza modale, e topografico, ciò non può affermarsi sotto il profilo documentale, del nesso cronologico, della continuità fenomenica e dell'esclusione di altre cause, non avendo elementi che consentano di avvalorarne il nesso”. Né risultano dirimenti le osservazioni svolte dal ricorrente relative alle modalità di verificazione dell'infortunio e alla sussistenza della causa violenta, poiché ciò che il consulente tecnico ha revocato in dubbio è proprio la sussistenza del nesso di causalità, in ragione del tempo trascorso fra l'evento e la sua denuncia che non consente di escludere altre cause e che quindi impedisce di ritenere che sia stato proprio quell'evento denunciato a causare la patologia accertata. Del resto, è il ricorrente a essere onerato della prova della causa violenta e del nesso di causalità fra infortunio e inabilità, non essendo uno dei casi in cui esso può essere presunto. Sotto altro profilo, con riferimento alla rendita, lo stesso consulente tecnico ritiene che l'inabilità sia pari al 5%: “Posto quanto sopra, ove siano verificati ulteriori elementi in altre
pagina 3 di 4 sedi che consentano all'Ill.mo Sig. Giudice di avvalorare la riconducibilità causale dell'evento traumatico di rottura del CLB all'occasione lavorativa, si ritiene di fornire una indicazione sotto il profilo valutativo, affermando che il quadro menomativo attuale, per come riscontrato clinicamente, nonché per i riflessi antalgici alla spalla destra, consenta di evidenziare un danno biologico permanente del 5% (cinque) secondo le tabelle di riferimento, ritenendo come in tal caso il periodo di inabilità temporanea dallo 1/7/2019 al 31/7/2019 ricada in tutela
”. CP_1
Considerando quindi il quadro clinico rilevato, alla luce della criteriologia valutativa comunemente utilizzata per la stima del danno, il danno biologico conseguente al lamentato infortunio sarebbe comunque in misura del 5%. Del resto, gli accertamenti e le valutazioni compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, in relazione all'evoluzione clinica delle patologie e alla misura della loro gravità, appaiono immuni da vizi logici e coerentemente motivati e, pertanto, possono essere fatti propri da questo giudice.
Per tale assorbente ragione la domanda deve essere rigettata, non essendovi prova certa del nesso causale e non raggiungendo comunque la patologia, in ogni caso, la soglia dell'indennizzabilità ex art. 13, comma 2, lett. a), D.l.vo n. 38/00. La particolarità della questione affrontata consente di compensare interamente fra le parti le spese processuali;
sono definitivamente poste a carico del ricorrente quelle della CTU, liquidate come da separato decreto, in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1758/23 R.G. LAV. promossa da Parte_1 contro l' , in persona del Direttore regionale pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e CP_1 respinta, così provvede:
- rigetta le domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, in atti. Bologna, 29.4.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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