Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente rel.
2. dr. Francesca Tritto Consigliere
3. avv. Mauro Casale G.O.A. ha pronunciato in grado di appello, in data 13 gennaio 2025, a seguito di camera di consiglio ex art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 109/2022 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Filomena Parte_1
Fasano e dall'Avv. Edmondo Palmieri con domicilio eletto in Salerno, alla Via
Rocco Cocchia n. 93
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Antonio CP_1
D'Orio, con domicilio eletto in Salerno alla via San Leonardo, n.159
PARTE APPELLATA
Oggetto: riconoscimento spettanze
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 137/2022 pubblicata in data 28 gennaio 2022, il Tribunale di
Salerno, in funzione di G.L., ha respinto, con condanna della soccombente al
1
aprile 2018 nei confronti di , in persona del tutore giudiziario CP_1
, avente ad oggetto l'accertamento della natura subordinata Controparte_2
del rapporto di lavoro domestico intercorso tra le suddette parti dal 1^ maggio
2019 al 31 dicembre 2013 e conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, della tredicesima mensilità e del
TFR, voci asseritamente non corrisposte, per il complessivo importo di
€14.738,48.
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che “ Non è emerso che la abbia lavorato per l'ampio orario Pt_1
indicato in ricorso. La prova testimoniale espletata consente di ritenere sicuramente e ragionevolmente un impegno full-time della ricorrente che ben può fissarsi in 54 ore settimanali. (…) Orbene, nel caso in esame, anzitutto appare inverosimile una collaborazione protratta dodici/tredici ore al giorno tutti i giorni tutti gli anni senza peraltro che siano manco evidenziate particolari deficienze e necessità di assistenza per la . (…) Generiche sono poi le deposizioni CP_1
delle testi e le quali si limitano a Testimone_1 Testimone_2
confermare la costante attività di assistenza della in favore della Pt_1 CP_1
(anche in estate) e il regime di convivenza ma nulla riferiscono sull'esatto orario in concreto osservato che comunque – come sopra osservato – a dispetto del part- time di sole 30 ore settimanali previsto nel contratto del 18.5.2010 è da riconoscere come pieno. (…) Ecco allora che – anche a voler ritenere sussistente tra le parti oggi in causa un rapporto di lavoro subordinato (e tanto per l'intero periodo rivendicato, sin da maggio 2009 fino al 2013, e con mansioni riconducibili all'inquadramento invocato, il BS,) – in ogni caso, tenendo presente, appunto, che non è emerso l'ampio orario straordinario indicato in ricorso ma più limitatamente un full-time, risulta che la abbia ricevuto tutto quanto spettantole. ”. Pt_1
3. Avverso tale sentenza la parte soccombente ha proposto appello con ricorso depositato telematicamente in data 22 marzo 2022, dolendosi del rigetto della domanda e concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento della stessa, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2 Riepilogate le vicende di causa, ha dedotto:
- “ Violazione art. 92 cpc i° comma e 94 stesso codice. La inutilita' totale delle perizia psichiatrica appare evidente non solo ex actis e per la materia del contendere, per quanto e' lo stesso gul a non utilizzarla in sentenza ”;
- “ Violazione artt. 112 – 113 e 116 cpc (…) Questo Giudice si è letteralmente appiattito su una aporia dedotta dal convenuto … – SENZA VALUTARE né la prova orale offerta alla in questa fase, e tantomeno quella offerta nel primo Pt_1
giudizio di cui pur gli si esibivano le copie autentiche, nonostante nel fascicolo di ufficio fosse presente, anche quella prova. (…) che l'importo di Euro 1.100,00 mensili fosse stato inteso dalle parti come retribuzione voluta ed accettata, lo si rileva da tutte le ricevute fatte sottoscrivere alla ed esibite in atti. Ma quella Pt_1
era retribuzione non una sommatoria di paga, ratei indennità e ratei T.F.R. come ipotizza il Gul. Infatti l'assistenza e i servizi di collaboratrice domestica venivano eseguiti, inizialmente, sia in favore dell'anziana madre, che della figlia CP_1
”;
[...]
- “ Violazione dell'art. 36 della costituzione in relazione alla duplice mansione svolta, violazione del principio della domanda art. 99 cpc e 414 stesso codice. ”
4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria con la quale ha resistito al gravame e ne ha chiesto come in atti il disattendimento con vittoria di spese, eccependo:
- la nullità ex art.428 c.c. del contratto di lavoro stipulato tra l'appellante e
[...]
, sia per la mala fede dell'appellante che per le condizioni di salute CP_1 dell'appellata;
- che per il periodo dal 1^ maggio 2009 al 18 maggio 2010 “ nulla è dovuto alla controparte, in quanto l'attuale appellante è stata chiamata in causa in proprio e non anche in qualità di erede della defunta madre ”, quest'ultima asserita datrice di lavoro di per detto periodo di tempo. Parte_1
5. Disposto in sostituzione dell'udienza il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e lette le conclusioni e la c.t.u. depositate, rispettivamente, dalle parti e dall'Ausiliare, all'esito dell'odierna camera di consiglio la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
6. L'appello risulta fondato per le ragioni di seguito esposte.
3 7. In via preliminare, è necessario pronunciarsi sull'eccezione di nullità ( rectius annullabilità) ex art. 428 c.c. del contratto di lavoro domestico intercorso tra le parti ed oggetto di verifica nel presente giudizio, non vagliata dal giudice di prime cure. Il legislatore ha previsto con tale norma la possibilità di annullare tutti “ gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti … su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa ” al ricorrere, però, di determinati presupposti in tal modo individuati: “ l'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace
d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente ”.
Orbene, nel caso di specie la situazione di diritto non consente di annullare il contratto in questione, per l'assenza dei presupposti di cui al citato articolo.
Invero, pacifica l'alterata condizione psichica di già durante lo CP_1
svolgimento del rapporto lavorativo ( si vedano in merito le conclusioni rassegnate dal C.t.u nella relazione medico legale disposta in primo grado ), parte appellante non ha fornito alcuna prova del pregiudizio eventualmente sofferto da quest'ultima a causa della stipula del contratto di lavoro con , Parte_1 tantomeno la “ malafede ” della controparte contrattuale. Al contrario, dal complesso dell'istruttoria, in particolare dalle prove orali espletate (cfr. testimonianza resa da all'udienza del 10 dicembre 2021 Testimone_1
“ negli anni che ho sopra riferito non ho mai assistito a nessun episodio di trascuratezza della ricorrente nei confronti della ”) e dalla mancata CP_1 contestazione di parte resistente sul punto, si evince che l'appellante ha svolto il proprio lavoro con cura e diligenza, apparendo assente qualsivoglia indice di approfittamento della condizione di fragilità in cui versava . CP_1
D'altronde, dalla ricostruzione dei fatti di causa, si evince che il rapporto lavorativo era inizialmente supervisionato dalla madre della , CP_1 Per_1
e, successivamente, da suo zio nominato tutore
[...] Persona_2
giudiziario, tanto che appare ragionevole presumere la loro prontezza nel segnalare ipotetiche condotte anomale poste in essere dalla lavoratrice, e comunque neppure prospettate..
4 8. Proseguendo nell'esame della controversia, relativa alle richieste differenze a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, tredicesima mensilità e T.F.R., l'odierna appellante ha lamentato l'erroneità e l'incoerenza delle argomentazioni poste a base del convincimento del primo giudice, con specifico riferimento sia alle deduzioni attoree che alle risultanze di causa documentali e orali, oltre a ad aver censurato la superfluità ed il mancato utilizzo da parte del Giudice di prime cure dell'esperita c.t.u..
La ricostruzione dei fatti di causa effettuata da può in tal modo Parte_1
essere esposta:
- era stata “ fattivamente “( ved. ricorso di primo grado) assunta Parte_1
come collaboratrice domestica dalla signora , anziana madre della Persona_1 odierna convenuta , sin dal 1^ maggio 2009, per l'assistenza e CP_1
l'accudimento di entrambe;
tale rapporto lavorativo era stato regolarizzato tra e nel 2012, quando quest'ultima versava già in uno Parte_1 CP_1
stato psichico alterato, sebbene non grave, ed era giunto al termine in data 31 dicembre 2013. Nell'anno 2012, aveva “ avviato le pratiche “ per Persona_1
ottenere la dichiarazione di interdizione della figlia , poi CP_1 pronunciata con sentenza del Tribunale di Salerno del 2013, tramite l'assistenza del fratello , nominato tutore giudiziario dell'interdetta al Persona_2
momento del decesso della madre avvenuto proprio nel 2012;
- durante il periodo lavorativo dedotto, ovverosia dal 1^ maggio 2009 al 31 dicembre 2013, aveva prestato la propria attività lavorativa in Parte_1
regime di convivenza a tempo pieno dal lunedì alla domenica;
- la retribuzione mensile percepita era stata sempre di €1.100,00 mensili a fronte di 12 ore di lavoro e, nel corso dell'intero rapporto lavorativo la ricorrente non aveva mai goduto né del riposo settimanale né dei periodi di ferie, non aveva percepito il rateo di 13^ mensilità e, dalla data del licenziamento intimato a mezzo raccomandata il 31 dicembre 2013, la ricorrente non aveva percepito nulla a titolo di T.F.R. né di indennità di fine rapporto, sicchè residuavano a suo credito le somme come domandate.
9. Alla luce degli atti di causa e della complessiva istruttoria espletata, deve osservarsi che:
5 a) quanto alla sussistenza e durata del rapporto
Nulla quaestio sulla sussistenza e qualificazione del rapporto di lavoro
Con riguardo alla durata del rapporto lavorativo, in particolare rispetto alla decorrenza iniziale, deve ritenersi accertato che lo stesso fosse iniziato nel maggio 2009 come dedotto dalla ricorrente;
tanto in ragione:
- della prova scritta versata in atti, relativa alla lettera di assunzione formalmente sottoscritta da e in data 18 maggio CP_1 Parte_1
2010 ed alle ricevute di pagamento della retribuzione in favore della medesima lavoratrice, sottoscritte da;
la prima in ordine cronologico tra CP_1
queste risulta datata 16 settembre 2009 ed attesta il rapporto lavorativo “ fino al
9 settembre 2009 ”, pertanto appare presumibile che il rapporto lavorativo avesse effettivamente avuto inizio pochi mesi addietro e, sin dal principio, con e non con la di lei madre come diversamente eccepito da parte CP_1
appellata;
- della prova orale espletata in primo grado, in particolare il teste Tes_1
, all'udienza del 10 dicembre 2021, affermava “ Per 4/5 anni
[...]
Per_ precisamente dal 2009 al 2013 ho visto la signora accudire CP_1
che viveva con la madre ma aveva comunque bisogno di assistenza, in quanto affetta da problemi a livello mentale ” e dal teste “ Il tutto è Testimone_2
avvenuto nei seguenti anni : 2009-2013 ”;
- della mancata specifica contestazione di parte appellata con riferimento al periodo dal mese di maggio al mese di agosto 2009.
Il rapporto lavorativo risulta poi cessato, peraltro pacificamente, in data 31 dicembre 2013.
b) quanto alla qualifica ed alle mansioni svolte.
In ragione del primo inquadramento risultante dalla lettera di assunzione del 18 maggio 2010 sottoscritta dalle parti e delle attività effettivamente svolte dalla lavoratrice come accertate in corso di causa ( pulizia e riassetto della casa, preparazione dei pasti, cura della persona assistita ), l'inquadramento può essere confermato nel livello BS convivente con conseguente applicazione del CCNL sulla
6 disciplina del lavoro domestico. La prova documentale è altresì riscontrata dalla prova testi ( cfr. testi e ). Testimone_1 Testimone_2
c) quanto all'orario di lavoro
Con riferimento all'orario di lavoro, risulta riconosciuto dal Giudice di prime cure e incontestato dalle parti un contratto di lavoro full-time di 54 ore settimanali e, seppure non possa riconoscersi l'effettuazione di lavoro straordinario, che richiede una prova particolarmente rigorosa (cfr. Cass. 28 settembre 1988 n. 5269; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668; Cass. 22 dicembre 1999 n.
14460; Cass. S.L. n. 1389/2003 e, più di recente, Cass., Sez. Lav., Sentenza n.
12434 del 25/05/2006 e Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 3714 del 16/02/2009) e del resto non essendo state richieste differenze a tale titolo, può comunque ritenersi che – stante la necessità di una particolare cura e attenzione dovuta alla condizione di ,che non può essere negata anche in ragione della CP_1 disposta c.t.u. - la prestazione lavorativa non fosse rimasta confinata nell'ordinario orario lavorativo ma fosse stata complessivamente svolta con modalità più impegnative e soggetta ad estendersi per tutto il tempo occorrente, tra l'altro essendo incontestato che la lavoratrice, anche dopo la morte di , Persona_1 fosse l'unica a prendersi cura sia di che della casa. In tal senso CP_1
univoche sono state le deposizioni, dei testi e Testimone_2 Tes_1
Per_
“ prendeva giorni liberi solo per andare dal dottore e/o per
[...] svagare ” e che hanno riferito di modalità lavorative estese anche ai mesi estivi “
Anche in estate la ricorrente se andava a mare portava con sé la è capitato CP_1 che uscissimo tutti e tre insieme ”, “ Io vedevo uscire la ricorrente e la CP_1 anche nel periodo estivo ”.
In ragione di quanto sopra e delle suddette attività svolte da , Parte_1
indirizzate almeno nei primi anni del rapporto lavorativo anche in favore della anziana madre e non solo nei confronti di , Persona_1 CP_1
appare ragionevole ritenere che l'aumento della retribuzione versata in favore di
, rispetto a quella spettante in base alla contrattazione collettiva, Parte_1
fosse stata riconosciuto dal datore di lavoro come trattamento di miglior favore.
Afferma in termini il S.C. “ La corresponsione, in favore del lavoratore subordinato, di una retribuzione maggiore di quella dovutagli in forza della
7 contrattazione collettiva, costituisce trattamento di miglior favore, giustificato anche in considerazione di specifiche particolarità del caso, salva la dimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di un errore non imputabile ad esso e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore. ” (Cass. sez.
L, Sentenza n. 19923 del 22/09/2014);
Per completezza va rilevato che un decisivo riscontro di segno contrario non è stato addotto dalla resistente, la quale non ha fornito prova documentale , attraverso il deposito di buste paga, di una diversa imputazione dei pagamenti corrisposti alla , né ha allegato la prova del pagamento brevi manu delle Pt_1
voci richieste a titolo di 13^ mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e TFR.
10. Dovendo quindi ritenersi, per le suesposte considerazioni, che Parte_1
abbia svolto la suddetta attività lavorativa senza variazioni sia in termini di orario complessivo che in termini di impegno, la Corte ha disposto c.t.u. contabile al fine di accertare “ le somme in ipotesi dovute ex art. 36 Cost. all'appellante a titolo di :
T.F.R. Indennità sostitutiva ferie XIII In relazione al periodo di lavoro 1^ maggio
2009 al 31 dicembre per l'orario ordinario di lavoro settimanale Con riferimento alle mansioni di BS convivente del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico
Detratto quanto percepito pari ad €1.100 mensili nette ” come documentato in atti o comunque riconosciuto dalla parte attrice.
11. All'esito dell'espletata c.t.u., il Collegio ha ritenuto di potere fare parametrico riferimento equitativo alle risultanze ottenute, le quali risultano tecnicamente e proceduralmente corrette e nemmeno specificamente o comunque convincentemente contestate dalle parti.
12. Secondo le predette risultanze spettano dunque all'attrice, dedotto quanto percepito dalla stessa, differenze da ritenersi congrue secondo una valutazione equitativa ex art. 36 Cost. (cfr. anche Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 6646 del
13/06/1995), per un totale di €.11.240,05 al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di cui : €3.730,00 a titolo di 13^ mensilità, €3.730,00 a titolo di indennità sostitutiva ferie ed €3780,05 a titolo di T.F.R., oltre accessori come per legge dalla data di maturazione dei singoli crediti all'integrale soddisfo.
8 13. Per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello è fondato e va quindi accolto nei suddetti termini, con condanna della parte appellata al pagamento in favore dell'attrice delle suddette somme.
14. Le spese processuali del doppio grado, liquidate per l'intero in dispositivo ex
D.M. n. 55/2014 seguono la soccombenza, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Filomena Fasano.
15. Le spese relative alla c.t.u. di primo grado come liquidate dal Tribunale e le spese di ctu del presente grado così come liquidate in atti sono poste a definitivo carico della parte appellata soccombente che vi ha dato causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
il 22 marzo 2022, avverso la sentenza del Tribunale g.l. di Salerno CP_1
nr. 137/2022 in data 28/31 gennaio 2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna
[...]
come rappresentata al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1
seguenti somme: euro 3.780,05 a titolo di T.F.R. oltre accessori dalla cessazione del rapporto di lavoro al soddisfo;
euro 3.730,00 a titolo di indennità sostitutiva ferie oltre accessori dalla cessazione del rapporto di lavoro al soddisfo;
euro 3.730,00 a titolo di tredicesima mensilità oltre accessori dal dicembre 2013 al soddisfo;
condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite che liquida in:
per il primo grado in complessivi €2.694,00 oltre IVA CPA e RF e spese vive come per legge;
per il secondo grado in complessivi €2.904,50 oltre IVA CPA e RF e spese vive come per legge, attribuisce tali spese all'avv. Filomena Fasano per dichiarato anticipo
Pone a carico di parte appellata le spese di ctu di primo grado come liquidate dal
Tribunale e le spese di ctu del presente grado così come liquidate in atti.
Salerno, 13 gennaio 2025
Il presidente M. Stassano
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