Versione
7 maggio 1968
7 maggio 1968
>
Versione
23 giugno 1969
23 giugno 1969
Art. 19. (Direzione didattica)
E' posta a disposizione di ogni direzione didattica una segreteria scelta tra le insegnanti di ruolo della scuola materna statale, che abbiano seguito un corso di qualificazione giuridico-amministrativo.
La direttrice si avvale dell'opera di una assistente sociale designata dal provveditore agli studi; per l'opera di prevenzione sanitaria si avvale del servizio medico scolastico con i suoi servizi specialistici. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza del 8 - 16 giugno 1983, n. 173 (in G.U. 1a s.s. 22/6/1983, n. 170) ha dichiarato ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 8, 10, 11, secondo comma, 18, terzo comma, 19, 20, 28 della citata legge n. 444 del 1968 nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi.
E' posta a disposizione di ogni direzione didattica una segreteria scelta tra le insegnanti di ruolo della scuola materna statale, che abbiano seguito un corso di qualificazione giuridico-amministrativo.
La direttrice si avvale dell'opera di una assistente sociale designata dal provveditore agli studi; per l'opera di prevenzione sanitaria si avvale del servizio medico scolastico con i suoi servizi specialistici. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza del 8 - 16 giugno 1983, n. 173 (in G.U. 1a s.s. 22/6/1983, n. 170) ha dichiarato ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 8, 10, 11, secondo comma, 18, terzo comma, 19, 20, 28 della citata legge n. 444 del 1968 nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 16/06/1983, n. 173Provvedimento: N. 173 SENTENZA 8 GIUGNO 1983 Deposito in cancelleria: 16 giugno 1983. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 170 del 22 giugno 1983. Pres. ELIA - Rel. LA RG LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. OP ELIA, Presidente - Dott. IC AN - Prof. IN DE TE - Prof. LI EH - Avv. ZO AL - Dott. UN EL CI - Avv. ER GI - Prof. IV IN - Dott. AR CC - Prof. NT LA RG - Prof. IL IO - Prof. EP RI - Dott. SC SA - Prof. GI CO - Prof. TO GALLO, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 41 del R.D. 5 febbraio 1928, n. 577 (Testo Unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 …Leggi di più...
- legge 9 dicembre 1977, n. 903·
- retroattivita'·
- illegittimita' costituzionale conseguenziale in "parte qua".·
- scuole materne statali·
- alunni e candidati privatisti di sesso maschile·
- illegittimita' costituzionale.·
- disposizioni concernenti il personale docente·
- abrogazione di disposizioni incompatibili·
- sent. 173/83 b. parita' tra uomini e donne in materia di lavoro·
- efficacia anche in favore del lavoratore maschio.·
- sent. 173/83 d. istruzione pubblica·
- illegittimita' costituzionale·
- scuola magistrale del grado preparatorio·
- sent. 173/83 c. istruzione pubblica·
- frequenza ed esami di abilitazione