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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/03/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 11155/22 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Lisa Micochero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 11155 del Ruolo Generale dell'anno 2022 introdotto da
, C.F. con l'Avv. MEGGIATO Parte_1 C.F._1
ROBERTO
ATTORE
contro
C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
AZZARINI LEONELLO
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
NEL MERITO Accertate le circostanze di cui in narrativa, la conseguente responsabilità professionale, ed il grave inadempimento dell'avvocato Controparte_1
dichiarare la risoluzione del contratto d'opera professionale intercorso tra la medesima ed il dott. e per l'effetto, come per ogni altra ragione di Pt_1
diritto che emergerà in corso di giudizio:
- condannarsi la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale patito dall'attore nella misura indicata in premessa, e quindi complessivamente €
19.883,64, oltre agli interessi maturati dalla data dei singoli esborsi al saldo;
- condannarsi la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi nella misura minima indicata di € 10.000,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, del caso facendo ricorso al criterio equitativo, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- rigettarsi la domanda riconvenzionale della convenuta e dichiararsi che nulla è dovuto dall'attore all'avvocato a titolo di Controparte_1
competenze professionali;
IN OGNI CASO
Spese, anticipazioni, competenze professionali rifuse, sia per la fase giudiziaria sia per la fase stragiudiziale di negoziazione assistita, oltre al rimborso delle spese forfettarie.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, sesto comma, n. 2 e n. 3, c.p.c., rispettivamente datate
19.06.2023 e 10.07.2023.
Pag. 2 di 11 Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa
Nel merito, in via principale:
1. accertata la piena diligenza dell'Avv. Controparte_1
nell'espletamento del mandato professionale conferito dal Dott. Pt_1
rigettarsi ogni domanda ex adverso e dichiarare che nulla è dovuto.
[...]
Nel merito, in via riconvenzionale:
1. accertato e dichiarato l'inadempimento del Dott. in Parte_1
ordine al pagamento del compenso per l'attività espletata, nell'interesse del medesimo, nei confronti dei sig.ri CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
e condannare l'attore al pagamento dell'importo di € CP_6 CP_7
1.794,00, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato adiva il Tribunale Parte_1
di Venezia esponendo di essersi reso aggiudicatario dell'immobile sito in
Comune di Scorzè, censito al Catasto fabbricati al Foglio 28, mappale 212, cat. C/2, classe 7, p. T-1, superficie mq 207 circa, formalmente trasferito con decreto di data 24.3.2021; di averlo acquistato per trasferirsi ivi con l'anziana madre, previo cambio di destinazione d'uso e ristrutturazione con l'accesso ai vantaggiosi benefici del c.d. superbonus edilizio 110; di aver incontrato delle resistenze da parte dei proprietari dei lotti limitrofi del compendio per l'accesso con mezzi a motore;
di essersi rivolto all'avvocato del Foro di Venezia, che, tentata prima la strada di un Controparte_1
Pag. 3 di 11 accordo bonario con le proprietà limitrofe, gli aveva prospettato la possibilità di esperire un'azione cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. volta ad ottenere il riconoscimento di un passaggio coattivo carrabile in favore del mappale di cui si era reso aggiudicatario, in quanto intercluso;
che il legale aveva depositato un primo ricorso ex art. 700 c.p.c., definito con ordinanza di rigetto di data 4.7.21; che era stato proposto quindi un successivo ricorso ex art. 700 c.p.c., parimenti definito con ordinanza di rigetto del 30.3.2022; che i due ricorsi contenevano una serie di travisamenti ed errate valutazioni ed argomentazioni giuridiche;
che la negligente gestione della vicenda aveva provocato all'esponente un danno patrimoniale e non patrimoniale. Ciò premesso conveniva in giudizio per sentirla: “condannare al risarcimento del danno Controparte_1
patrimoniale patito dall'attore nella misura indicata in premessa, e quindi complessivamente € 19.883,64, oltre agli interessi maturati dalla data dei singoli esborsi al saldo;
condannarsi la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi nella misura minima indicata di €
10.000,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, del caso facendo ricorso al criterio equitativo, oltre interessi dalla domanda al saldo;
dichiararsi che nulla è dovuto dall'attore all'avvocato a Controparte_1
titolo di ulteriori competenze professionali”.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda e in via riconvenzionale il pagamento del compenso ancora dovuto pari a
1.794,00 euro. Rilevava di aver sempre condiviso le proprie scelte con il il quale per primo aveva prospettato l'iniziativa di depositare un Pt_1
ricorso ex art. 700 c.p.c. affermando di avere il consenso alla creazione di un accesso carrabile da parte del proprietario limitrofo non convenuto in
Pag. 4 di 11 giudizio. Rilevava che la strategia processuale era sempre stata condivisa con l'attore che aveva partecipato attivamente anche alle trattative stragiudiziali.
Il giudice con ordinanza di data 14.3.24 non ammetteva la prova per testimoni dedotta e fissava udienza di precisazione delle conclusioni in cui tratteneva in decisione la causa.
Va osservato che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. n. 28903/24;
Cass. n. 2638/13).
Nel caso di specie vengono imputate all'avv.to i seguenti CP_1
comportamenti asseritamente negligenti, sostanzialmente per entrambi i ricorsi d'urgenza proposti: a) l'aver qualificato il fondo come intercluso;
b) non aver evocato in giudizio anche la proprietaria del mappale 123; c) nell'aver prospettato quale periculum in mora un pregiudizio di natura patrimoniale come la perdita del c.d. “superbonus”.
Ora il primo ricorso è stato proposto nei confronti della signora CP_8
proprietaria del mappale n. 30, sull'assunto della interclusione del fondo in quanto fornito solo di due accessi pedonali, affermando che la resistente
Pag. 5 di 11 avrebbe opposto il suo rifiuto al passaggio. In ordine al periculum si affermava la necessità ed urgenza di poter accedere con mezzi a motore
“per potervi svolgere gli importanti interventi di ristrutturazione da far rientrare nel c.d. bonus 110% di cui al Decreto Rilancio D.L. n. 34/2020, che come noto debbono essere conclusi entro giugno 2022”. Con ordinanza di rigetto il giudice evidenziava che: “tra il fondo di proprietà del ricorrente e la pubblica via si frappone non soltanto il fondo della resistente ma anche il fondo identificato a mezzo mappale n. 123, in comproprietà tra altri soggetti”, per cui la tutela richiesta, anche se fosse stata concessa sarebbe stata inutiliter data in quanto non si sarebbe creato un accesso alla pubblica via.
Con il secondo ricorso l'avvocato agiva anche nei confronti CP_1
della signora comproprietaria assieme alla signora del Per_1 CP_8
mappale n. 30, deducendo le medesime circostanze e allegando, quale elemento di novità, la documentazione catastale rinvenuta successivamente da cui sarebbe emersa l'esistenza di una servitù di passaggio a favore dell'unità immobiliare del L'ordinanza di rigetto evidenziava che: Pt_1
“non emerge con chiarezza ed evidenza che le servitù ivi indicate siano costituite a favore del mappale n. 212 (già n. 66) di sua proprietà, bensì in favore di diversi mappali;
rispetto all'asserita esistenza del diritto ad ottenere la costituzione di una servitù ex artt. 1051 e 1052 c.c. continuano a sussistere le ragioni ostative già indicate nell'ordinanza del 5.7.2021, a cui si ritiene di dover aggiungere che effettivamente il non pare avere Pt_1
alcun diritto sul mappale n. 123, alla luce del contenuto del decreto di trasferimento (cfr. doc. n. 1 ricorrente e doc. nn. 9 e 13 resistente);
Pag. 6 di 11 considerato, inoltre, che non appare nemmeno sufficientemente sussistente il presupposto del periculum in mora”.
Va evidenziato che, in caso di fondo intercluso, come affermato da costante giurisprudenza, l'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi, la domanda va respinta perché inidonea ad ottenere il bene della vita (accesso alla pubblica via), senza che, tuttavia, il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto precluda la proponibilità di una nuova domanda nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti (per tutte Cass. n. 17368/23).
Quindi anche con il ricorso ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere una tutela prodromica del diritto sancito dell'art. 1051 c.c., l'avv.to CP_1
avrebbe dovuto effettivamente verificare se il percorso toccava anche altri mappali di proprietà di terzi ed evocarli in giudizio. Tale adempimento avrebbe dovuto essere svolto, a maggior ragione, stante quanto evidenziato dal primo giudice adito, nel secondo ricorso d'urgenza azionato, comunque respinto anche per la mancanza di un elemento di novità ai sensi dell'art. 669-septies c.p.c..
Può quindi essere affermato che l'avv.to abbia agito con CP_1
negligenza nell'evocare in giudizio solo uno dei proprietari dei fondi su cui avrebbe dovuto essere costituito, seppur in via cautelare, la futura servitù coattiva di passaggio.
Pag. 7 di 11 Va ora valutato se la condotta non diligente dell'avv.to abbia CP_1
avuto efficienza causale sul mancato riconoscimento in via interinale del diritto al passaggio in favore del Pt_1
In realtà, ove fosse stato integrato correttamente il contraddittorio ed evocati in giudizio tutti i proprietari dei fondi su cui avrebbe dovuto insistere il passaggio, il primo ricorso, a fronte della mancata prova dell'esistenza di un valido periculum, non avrebbero potuto trovare verosimilmente accoglimento.
Va ricordato che i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. presuppongono il pericolo di una situazione attuale di danno, derivante dall'attesa del giudizio, e mirano a scongiurarla con l'anticipazione dei suoi effetti per cui è necessaria una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze - legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare - attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere, in termini di piena oggettività, la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte.
Nel caso di specie il pregiudizio allegato dall'avv.to avente sola CP_1
natura economica, era legato al mancato conseguimento di un determinato beneficio fiscale (c.d. superbonus 110) che non ineriva alla attuazione del diritto vantato, ma ne era solo una mera conseguenza.
Quanto al secondo ricorso, oltre a mancare l'elemento di novità, in ogni caso non avrebbe potuto essere accolto, sempre per carenza dell'elemento del periculum, nonostante la nuova allegazione relativa alla necessità di adibire l'edificio ad abitazione anche della madre invalida del Non Pt_1
era stata infatti allegata una stringente necessità di creare velocemente un
Pag. 8 di 11 accesso carrabile all'edificio per ospitare adeguatamente la madre del affetta da disabilità motoria (circostanza questa solo accennata con la Pt_1
produzione del certificato di invalidità al 100%), per essere la stessa priva di un'adeguata soluzione abitativa. Inoltre tale allegazione sarebbe stata comunque incompatibile con lo stato dell'immobile che abbisognava di ampi lavori di ristrutturazione, come si poteva evincersi dalla documentazione fotografica relativa dimessa in atti. Ne consegue che i ricorsi sarebbero stati comunque respinti per assenza di periculum.
Dunque non può riconoscersi la responsabilità dell'avv.to per il CP_1
mancato accoglimento dei due ricorsi ex art. 700 c.p.c. proposti, con conseguente rigetto della domanda attorea.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta, va osservato sul punto che parte attrice, in sede di prima udienza ha affermato: “il carattere unitario del rapporto professionale estrinsecato nella duplice vicenda procedimentale cautelare, devi intendersi compresa nella domanda di risoluzione svolta con conseguente non spettanza di qualunque compenso professionale atteso l'esito dei procedimenti”. L'attore quindi ritiene non dovuto l'importo richiesto trattandosi di un compenso unitario, sia per la fase processuale che quella stragiudiziale, già corrisposto.
A fronte di tali argomentazioni difensive parte convenuta ha affermato:
“l'attività stragiudiziale verso i contitolari del mappale n. 123, come analiticamente ricostruita, mirava dapprima ad ottenere una definizione bonaria della vicenda e poi a frenare, con il passare dei mesi, le iniziative temerarie del Dott. che indipendentemente dallo sviluppo della Pt_1
vicenda giudiziale assumeva comportamenti dannosi per sé e per la
Pag. 9 di 11 reputazione professionale della convenuta. Si è all'evidenza trattato di incarichi distinti, con interlocutori e finalità diverse”.
In realtà non risulta dimostrato che la fattura inerisca ad attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle già contemplate nelle fatture già emesse, in quanto nel preavviso di parcella dimesso si fa riferimento ai colloqui tenuti con i proprietari del mappale n. 123, su cui doveva passare la servitù di passaggio coattiva in favore del fondo del per cui essi inerivano alla Pt_1
medesima attività professionale (giudiziale e stragiudiziale) svolta in favore del volta alla realizzazione della servitù di passaggio. Pt_1
Ne consegue che anche la domanda riconvenzionale svolta non può trovare accoglimento.
Le spese di lite del grado, in considerazione della reciproca soccombenza, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa proposta da nei confronti di nonché sulla domanda Parte_1 Controparte_1
riconvenzionale svolta da quest'ultima, così decide:
• Rigetta la domanda svolta da e quella riconvenzionale Parte_1
svolta da Controparte_1
• Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Venezia, 20 febbraio 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 10 di 11 Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 11155/22 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Lisa Micochero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 11155 del Ruolo Generale dell'anno 2022 introdotto da
, C.F. con l'Avv. MEGGIATO Parte_1 C.F._1
ROBERTO
ATTORE
contro
C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
AZZARINI LEONELLO
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
NEL MERITO Accertate le circostanze di cui in narrativa, la conseguente responsabilità professionale, ed il grave inadempimento dell'avvocato Controparte_1
dichiarare la risoluzione del contratto d'opera professionale intercorso tra la medesima ed il dott. e per l'effetto, come per ogni altra ragione di Pt_1
diritto che emergerà in corso di giudizio:
- condannarsi la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale patito dall'attore nella misura indicata in premessa, e quindi complessivamente €
19.883,64, oltre agli interessi maturati dalla data dei singoli esborsi al saldo;
- condannarsi la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi nella misura minima indicata di € 10.000,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, del caso facendo ricorso al criterio equitativo, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- rigettarsi la domanda riconvenzionale della convenuta e dichiararsi che nulla è dovuto dall'attore all'avvocato a titolo di Controparte_1
competenze professionali;
IN OGNI CASO
Spese, anticipazioni, competenze professionali rifuse, sia per la fase giudiziaria sia per la fase stragiudiziale di negoziazione assistita, oltre al rimborso delle spese forfettarie.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, sesto comma, n. 2 e n. 3, c.p.c., rispettivamente datate
19.06.2023 e 10.07.2023.
Pag. 2 di 11 Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa
Nel merito, in via principale:
1. accertata la piena diligenza dell'Avv. Controparte_1
nell'espletamento del mandato professionale conferito dal Dott. Pt_1
rigettarsi ogni domanda ex adverso e dichiarare che nulla è dovuto.
[...]
Nel merito, in via riconvenzionale:
1. accertato e dichiarato l'inadempimento del Dott. in Parte_1
ordine al pagamento del compenso per l'attività espletata, nell'interesse del medesimo, nei confronti dei sig.ri CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
e condannare l'attore al pagamento dell'importo di € CP_6 CP_7
1.794,00, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato adiva il Tribunale Parte_1
di Venezia esponendo di essersi reso aggiudicatario dell'immobile sito in
Comune di Scorzè, censito al Catasto fabbricati al Foglio 28, mappale 212, cat. C/2, classe 7, p. T-1, superficie mq 207 circa, formalmente trasferito con decreto di data 24.3.2021; di averlo acquistato per trasferirsi ivi con l'anziana madre, previo cambio di destinazione d'uso e ristrutturazione con l'accesso ai vantaggiosi benefici del c.d. superbonus edilizio 110; di aver incontrato delle resistenze da parte dei proprietari dei lotti limitrofi del compendio per l'accesso con mezzi a motore;
di essersi rivolto all'avvocato del Foro di Venezia, che, tentata prima la strada di un Controparte_1
Pag. 3 di 11 accordo bonario con le proprietà limitrofe, gli aveva prospettato la possibilità di esperire un'azione cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. volta ad ottenere il riconoscimento di un passaggio coattivo carrabile in favore del mappale di cui si era reso aggiudicatario, in quanto intercluso;
che il legale aveva depositato un primo ricorso ex art. 700 c.p.c., definito con ordinanza di rigetto di data 4.7.21; che era stato proposto quindi un successivo ricorso ex art. 700 c.p.c., parimenti definito con ordinanza di rigetto del 30.3.2022; che i due ricorsi contenevano una serie di travisamenti ed errate valutazioni ed argomentazioni giuridiche;
che la negligente gestione della vicenda aveva provocato all'esponente un danno patrimoniale e non patrimoniale. Ciò premesso conveniva in giudizio per sentirla: “condannare al risarcimento del danno Controparte_1
patrimoniale patito dall'attore nella misura indicata in premessa, e quindi complessivamente € 19.883,64, oltre agli interessi maturati dalla data dei singoli esborsi al saldo;
condannarsi la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi nella misura minima indicata di €
10.000,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, del caso facendo ricorso al criterio equitativo, oltre interessi dalla domanda al saldo;
dichiararsi che nulla è dovuto dall'attore all'avvocato a Controparte_1
titolo di ulteriori competenze professionali”.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda e in via riconvenzionale il pagamento del compenso ancora dovuto pari a
1.794,00 euro. Rilevava di aver sempre condiviso le proprie scelte con il il quale per primo aveva prospettato l'iniziativa di depositare un Pt_1
ricorso ex art. 700 c.p.c. affermando di avere il consenso alla creazione di un accesso carrabile da parte del proprietario limitrofo non convenuto in
Pag. 4 di 11 giudizio. Rilevava che la strategia processuale era sempre stata condivisa con l'attore che aveva partecipato attivamente anche alle trattative stragiudiziali.
Il giudice con ordinanza di data 14.3.24 non ammetteva la prova per testimoni dedotta e fissava udienza di precisazione delle conclusioni in cui tratteneva in decisione la causa.
Va osservato che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. n. 28903/24;
Cass. n. 2638/13).
Nel caso di specie vengono imputate all'avv.to i seguenti CP_1
comportamenti asseritamente negligenti, sostanzialmente per entrambi i ricorsi d'urgenza proposti: a) l'aver qualificato il fondo come intercluso;
b) non aver evocato in giudizio anche la proprietaria del mappale 123; c) nell'aver prospettato quale periculum in mora un pregiudizio di natura patrimoniale come la perdita del c.d. “superbonus”.
Ora il primo ricorso è stato proposto nei confronti della signora CP_8
proprietaria del mappale n. 30, sull'assunto della interclusione del fondo in quanto fornito solo di due accessi pedonali, affermando che la resistente
Pag. 5 di 11 avrebbe opposto il suo rifiuto al passaggio. In ordine al periculum si affermava la necessità ed urgenza di poter accedere con mezzi a motore
“per potervi svolgere gli importanti interventi di ristrutturazione da far rientrare nel c.d. bonus 110% di cui al Decreto Rilancio D.L. n. 34/2020, che come noto debbono essere conclusi entro giugno 2022”. Con ordinanza di rigetto il giudice evidenziava che: “tra il fondo di proprietà del ricorrente e la pubblica via si frappone non soltanto il fondo della resistente ma anche il fondo identificato a mezzo mappale n. 123, in comproprietà tra altri soggetti”, per cui la tutela richiesta, anche se fosse stata concessa sarebbe stata inutiliter data in quanto non si sarebbe creato un accesso alla pubblica via.
Con il secondo ricorso l'avvocato agiva anche nei confronti CP_1
della signora comproprietaria assieme alla signora del Per_1 CP_8
mappale n. 30, deducendo le medesime circostanze e allegando, quale elemento di novità, la documentazione catastale rinvenuta successivamente da cui sarebbe emersa l'esistenza di una servitù di passaggio a favore dell'unità immobiliare del L'ordinanza di rigetto evidenziava che: Pt_1
“non emerge con chiarezza ed evidenza che le servitù ivi indicate siano costituite a favore del mappale n. 212 (già n. 66) di sua proprietà, bensì in favore di diversi mappali;
rispetto all'asserita esistenza del diritto ad ottenere la costituzione di una servitù ex artt. 1051 e 1052 c.c. continuano a sussistere le ragioni ostative già indicate nell'ordinanza del 5.7.2021, a cui si ritiene di dover aggiungere che effettivamente il non pare avere Pt_1
alcun diritto sul mappale n. 123, alla luce del contenuto del decreto di trasferimento (cfr. doc. n. 1 ricorrente e doc. nn. 9 e 13 resistente);
Pag. 6 di 11 considerato, inoltre, che non appare nemmeno sufficientemente sussistente il presupposto del periculum in mora”.
Va evidenziato che, in caso di fondo intercluso, come affermato da costante giurisprudenza, l'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi, la domanda va respinta perché inidonea ad ottenere il bene della vita (accesso alla pubblica via), senza che, tuttavia, il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto precluda la proponibilità di una nuova domanda nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti (per tutte Cass. n. 17368/23).
Quindi anche con il ricorso ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere una tutela prodromica del diritto sancito dell'art. 1051 c.c., l'avv.to CP_1
avrebbe dovuto effettivamente verificare se il percorso toccava anche altri mappali di proprietà di terzi ed evocarli in giudizio. Tale adempimento avrebbe dovuto essere svolto, a maggior ragione, stante quanto evidenziato dal primo giudice adito, nel secondo ricorso d'urgenza azionato, comunque respinto anche per la mancanza di un elemento di novità ai sensi dell'art. 669-septies c.p.c..
Può quindi essere affermato che l'avv.to abbia agito con CP_1
negligenza nell'evocare in giudizio solo uno dei proprietari dei fondi su cui avrebbe dovuto essere costituito, seppur in via cautelare, la futura servitù coattiva di passaggio.
Pag. 7 di 11 Va ora valutato se la condotta non diligente dell'avv.to abbia CP_1
avuto efficienza causale sul mancato riconoscimento in via interinale del diritto al passaggio in favore del Pt_1
In realtà, ove fosse stato integrato correttamente il contraddittorio ed evocati in giudizio tutti i proprietari dei fondi su cui avrebbe dovuto insistere il passaggio, il primo ricorso, a fronte della mancata prova dell'esistenza di un valido periculum, non avrebbero potuto trovare verosimilmente accoglimento.
Va ricordato che i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. presuppongono il pericolo di una situazione attuale di danno, derivante dall'attesa del giudizio, e mirano a scongiurarla con l'anticipazione dei suoi effetti per cui è necessaria una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze - legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare - attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere, in termini di piena oggettività, la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte.
Nel caso di specie il pregiudizio allegato dall'avv.to avente sola CP_1
natura economica, era legato al mancato conseguimento di un determinato beneficio fiscale (c.d. superbonus 110) che non ineriva alla attuazione del diritto vantato, ma ne era solo una mera conseguenza.
Quanto al secondo ricorso, oltre a mancare l'elemento di novità, in ogni caso non avrebbe potuto essere accolto, sempre per carenza dell'elemento del periculum, nonostante la nuova allegazione relativa alla necessità di adibire l'edificio ad abitazione anche della madre invalida del Non Pt_1
era stata infatti allegata una stringente necessità di creare velocemente un
Pag. 8 di 11 accesso carrabile all'edificio per ospitare adeguatamente la madre del affetta da disabilità motoria (circostanza questa solo accennata con la Pt_1
produzione del certificato di invalidità al 100%), per essere la stessa priva di un'adeguata soluzione abitativa. Inoltre tale allegazione sarebbe stata comunque incompatibile con lo stato dell'immobile che abbisognava di ampi lavori di ristrutturazione, come si poteva evincersi dalla documentazione fotografica relativa dimessa in atti. Ne consegue che i ricorsi sarebbero stati comunque respinti per assenza di periculum.
Dunque non può riconoscersi la responsabilità dell'avv.to per il CP_1
mancato accoglimento dei due ricorsi ex art. 700 c.p.c. proposti, con conseguente rigetto della domanda attorea.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta, va osservato sul punto che parte attrice, in sede di prima udienza ha affermato: “il carattere unitario del rapporto professionale estrinsecato nella duplice vicenda procedimentale cautelare, devi intendersi compresa nella domanda di risoluzione svolta con conseguente non spettanza di qualunque compenso professionale atteso l'esito dei procedimenti”. L'attore quindi ritiene non dovuto l'importo richiesto trattandosi di un compenso unitario, sia per la fase processuale che quella stragiudiziale, già corrisposto.
A fronte di tali argomentazioni difensive parte convenuta ha affermato:
“l'attività stragiudiziale verso i contitolari del mappale n. 123, come analiticamente ricostruita, mirava dapprima ad ottenere una definizione bonaria della vicenda e poi a frenare, con il passare dei mesi, le iniziative temerarie del Dott. che indipendentemente dallo sviluppo della Pt_1
vicenda giudiziale assumeva comportamenti dannosi per sé e per la
Pag. 9 di 11 reputazione professionale della convenuta. Si è all'evidenza trattato di incarichi distinti, con interlocutori e finalità diverse”.
In realtà non risulta dimostrato che la fattura inerisca ad attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle già contemplate nelle fatture già emesse, in quanto nel preavviso di parcella dimesso si fa riferimento ai colloqui tenuti con i proprietari del mappale n. 123, su cui doveva passare la servitù di passaggio coattiva in favore del fondo del per cui essi inerivano alla Pt_1
medesima attività professionale (giudiziale e stragiudiziale) svolta in favore del volta alla realizzazione della servitù di passaggio. Pt_1
Ne consegue che anche la domanda riconvenzionale svolta non può trovare accoglimento.
Le spese di lite del grado, in considerazione della reciproca soccombenza, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa proposta da nei confronti di nonché sulla domanda Parte_1 Controparte_1
riconvenzionale svolta da quest'ultima, così decide:
• Rigetta la domanda svolta da e quella riconvenzionale Parte_1
svolta da Controparte_1
• Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Venezia, 20 febbraio 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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