Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott. Alfonso Pinto Consigliere
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1835/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
nata a [...] il [...] c.f. ; Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] c..f. , CP_1 C.F._2 CP_2
nata a [...] il [...] c.f. ; nato
[...] C.F._3 Controparte_3
a Sciacca il 26.07.1979 c.f. ; nato a [...] il C.F._4 Parte_2
11.03.1959 c.f. nata a [...] il C.F._5 Parte_3
05.09.1962 c.f. ; rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe C.F._6
Picone, presso il cui studio legale in Sciacca nella Via Dante n. 8 sono elettivamente domiciliati;
appellanti contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
avente codice fiscale e partita iva , elettivamente domiciliata in Palermo P.IVA_1
nella Via della Libertà n°103, presso lo studio dell'avv. Filippo Alessi, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Loi;
appellata
Oggetto: responsabilità dell'appaltatore
Conclusioni: per l'appellante: “voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Palermo, Ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta. In accoglimento del presente appello ed
Sciacca, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Valentina Del
Rio, in data 11.10.2022, e depositata in Cancelleria in pari data, notificata telematicamente in data 13.10.2022, non registrata, emessa nel giudizio iscritto al n.
183/2019 R.G.A.C. del Tribunale di Sciacca, voglia così provvedere:
1) rigettare l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 1669 c.c. formulata dalla Società convenuta in quanto il termine di prescrizione è stato validamente interrotto;
2) confermando nelle altre parti la predetta sentenza del Tribunale di Sciacca, condannare la , con sede in Sciacca Via Controparte_5 Controparte_4
Lido n. 5, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pronto pagamento in favore degli attori della complessiva somma di € 19.200,00, così come determinata dal
CTU Ing. perché responsabile dei vizi dallo stesso riscontrati e Persona_1
tenuta allo loro eliminazione ed al relativo risarcimento dei danni, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per le causali di cui in narrativa, il tutto con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio, nonché delle spese di CTU liquidate nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c..”.
Per l'appellata: “voglia l'eccellentissima Corte di Appello, - Rigettare l'appello promosso da , , , , Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3 Parte_2
e . avverso la sentenza iscritta al n°420/2022, emessa dal Tribunale Parte_3
di Sciacca in data 11/10/2022, perché inammissibile e/o improcedibile ed in ogni caso infondato sia in fatto che in diritto, secondo le ragioni tutte illustrate in narrativa. -
Conseguentemente, confermare la sentenza impugnata. - Disattendere ogni contraria domanda, eccezione o istanza.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 430 del 11 ottobre 2022, il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, dichiarò l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 1669 c.c., del diritto di ed altri ad ottenere il risarcimento del danno e, per l'effetto, rigettò la Parte_1
domanda da loro promossa nei confronti della convenuta Controparte_6
[...] nella qualità di costruttore di un edificio- palazzina di civile abitazione sito in Sciacca
Via Quasimodo n. 5/A (identificato in catasto al foglio 134 particella 1516) di cui gli attori avevano acquistato alcune unità immobiliari.
2. Col gravame, proposto con atto di citazione notificato il 3 novembre 2022,
e gli altri proprietari hanno censurato la sentenza del primo giudice, sulla Parte_1
scorta di unico ed articolato motivo con cui hanno criticato l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione da parte del Tribunale.
3, si è costituita, contestando le ragioni del gravame e Controparte_4
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 7 febbraio
2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con unico e, come detto, articolato motivo, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere prescritta la loro pretesa risarcitoria
Evidenzia, sul punto, l'errore compiuto dal Tribunale nel ritenere che il deposito in cancelleria del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., in data 12 febbraio 2018, non fosse idoneo ad interrompere validamente il termine prescrizionale di un anno previsto dall'art. 1669,
2° comma, c.c. (decorrente dal 16 febbraio 2017 che è la data della denunzia dei difetti dell'opera), e nel considerare, invece, quale momento interruttivo quello della notifica del ricorso (con il pedissequo decreto di fissazione di udienza) avvenuta il 2 marzo 2018.
Il Tribunale avrebbe, in tal modo, errato in quanto la litispendenza andava ricondotta al momento del deposito del ricorso e non a quello successivo della sua notifica unitamente al decreto di prima comparizione delle parti, e ciò tanto nel rito del lavoro che in quello sommario.
Ciò in quanto – a loro dire - dopo il deposito del ricorso, il procedimento sarebbe assoggettato ad adempimenti estranei all'iniziativa della parte e, oltre tutto, necessitanti di un certo tempo.
In altri termini, per impedire il maturarsi della prescrizione, sarebbe stato necessario e sufficiente che il diritto fosse stato esercitato nel termine e non anche l'obbligato me venisse a conoscenza.
In subordine deducono che la prescrizione sarebbe stata interrotta dal
3 riconoscimento del diritto da parte della che, in seguito alla propria lettera CP_7 di messa in mora del 16 febbraio 2017, nell'estate del 2017, riconoscendo il proprio diritto, al fine di eliminare le cause dell'infiltrazione di acqua nelle fondazioni dell'edificio, aveva realizzato dei lavori.
Soggiunge che questa circostanza avrebbe dovuto essere provata tramite prove orali che, pur richieste, in primo grado non erano state ammesse.
Così tratteggiatene le argomentazioni che lo sorreggono, l'appello non è fondato e la decisione di primo grado deve essere confermata.
Nessune delle parti ha contestato il regime giuridico che il primo giudice ha ritenuto applicabile alla fattispecie, ossia la responsabilità dell'appaltatore “per rovina e difetti di cose immobili” di cui all' art. 1669 c.c. che, pur collocato in tema di appalto, ha
– per la prevalente giurisprudenza – natura extracontrattuale (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 2238 del 16/02/2012) ed è, quindi, suscettibile di applicazione anche nell'ambito della compravendita immobiliare da parte dell'acquirente.
E ciò ritenne il Tribunale – secondo cui nella vicenda fossero prevalenti i profili del contratto di compravendita - pur a fronte delle ulteriori fattispecie invocate dall'appellata che aveva pure dedotto l'intervenuta decadenza dell'azione ex art. 1495
c.c. (essendo stati i difetti denunziati oltre un anno dalla consegna) nonché l'ulteriore decadenza stabilita dall'art. 1667 c.c. (per essere stati i difetti denunziati oltre 60 giorni dalla scoperta).
Ebbene, secondo la sentenza gravata i vizi costruttivi vennero denunziati entro un anno dalla scoperta (ossia con nota del 16 febbraio 2017) ma l'azione venne proposta oltre un anno dalla denunzia in quanto il ricorso per accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi fu notificato il 2 marzo 2018.
Occorre, anzitutto, affermare che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellata, l'atto indicato dagli appellanti è astrattamente idoneo ad interrompere il termine di prescrizione posto che “la notificazione del ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., in quanto tale procedimento rientra nella categoria dei giudizi conservativi (al pari dell'accertamento ex art. 696 c.p.c.), in quanto funzionale alla raccolta di elementi informativi al fine di propiziare una conciliazione preventiva ovvero di dissuadere dall'intraprendere una lite, e per la sua ammissibilità, peraltro, è necessario che la parte ricorrente evidenzi il rapporto di strumentalità rispetto all'accertamento del credito derivante dalla mancata o inesatta esecuzione di un contratto o da un fatto
4 illecito, ossia l'esistenza della lesione di un diritto, oggetto di accertamento da parte dell'ausiliario del giudice, che si intende tutelare in sede di cognizione in caso di mancata conciliazione” (Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 29643 del 18/11/2024).
E, tuttavia, ciò che preclude, nella fattispecie, l'utilità dell'atto in questione è che lo stesso sia stato notificato il 2 marzo 2018 (previa consegna all'ufficiale giudiziario il 1 marzo 2018) quindi, in ogni caso, oltre l'anno dalla denuncia dei vizi, avvenuta il 12 febbraio 2017.
E', invero, alla data della notifica che occorre fare riferimento per l'individuazione dell'atto interruttivo, in primo luogo, per l'inequivoco tenore letterale dell'art. 2943 c.c.
“…la prescrizione è interrotta della notificazione dell'atto…”.
In secondo luogo è questa l'interpretazione preferibile che si riscontra nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di decreto ingiuntivo, ha rilevato che “Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto …E ciò in quanto “L'art. 2943 cod. civ., nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla «notificazione» dell'atto introduttivo del giudizio, stabilisce una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto invocato” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27944 del
23/09/2022).
In questo senso, giova richiamare l'ulteriore affermazione della Corte di legittimità che, in questione connessa a quella che qui si tratta, ha sostenuto che “la rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed eseguita a mente del disposto dell'art. 291 cod. proc. civ.) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943, comma primo, cod. civ.) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione
5 dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all'art. 291, comma primo, cod. proc. civ., la quale, stabilendo che "la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza", non ha inteso riferirsi all'istituto della prescrizione” (cfr. Cass. n. 15489 del 07/07/2006; Sez. 1, Sentenza n.
11985 del 16/05/2013; Sez. 1 - , Ordinanza n. 18485 del 12/07/2018).
Ed ancora, oltre che in tema di ricorso per decreto ingiuntivo, il principio in questione è stato sostenuto nell'ambito del rito del lavoro in cui “Perché si produca
l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza
(legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicchè tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale.” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4034 del
15/02/2017).
Proprio nell'ambito dell'istituto in esame la Corte di legittimità ha ribadito che
“l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato. Qualora il procedimento si prolunghi oltre tale termine con autorizzazione al successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che la permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 8637 del 07/05/2020).
A conclusioni diverse non è dato pervenire sulla scorta del precedente giurisprudenziale indicato dall'appellante per cui “in caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il termine di prescrizione è validamente interrotto dal deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, atteso, per un verso, che nell'instaurazione del rapporto processuale (rilevante ai fini della individuazione del giudice previamente adìto in caso di litispendenza: art.39, ult. comma,
c.p.c.) deve individuarsi l'espressione della volontà dell'attore di interrompere la condizione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto per prescrizione, e considerato, per altro verso, che il dato letterale secondo cui, ai fini dell'effetto
6 interruttivo della prescrizione, rileva la "notificazione" dell'atto con cui si inizia il giudizio (art.2943 c.c.), deve essere inteso come corrispondente al binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio, avuto riguardo alla circostanza che nell'impianto originario del codice di rito civile predominava il modello del processo ordinario instaurato con citazione, sicché la notificazione dell'atto con cui esso era introdotto costituiva la modalità "naturale" di proporre la domanda” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
24891 del 15/09/2021).
Ed invero la Corte di legittimità, successivamente intervenuta, ha sottolineato che si tratta di un precedente non consolidato e, anzi, minoritario (cfr. Cass. n. 29744 del
2022) ed ha pure rilevato che non si attaglia alla fattispecie in quanto, a differenza dell'azione revocatoria (e delle altre azioni costitutive) in cui la prescrizione non può che essere interrotta dalla proposizione della relativa azione, invece nell'ambito della vasta gamma dei diritti di credito lo stesso effetto può essere agevolmente perseguito con la costituzione in mora stragiudiziale (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27944 del 23/09/2022).
Con il gravame gli appellanti hanno pure dedotto che il termine di prescrizione sarebbe stato, in ogni caso, interrotto, ai sensi dell'art. 2944 c.c., dal “riconoscimento del diritto” da parte dell'appellata.
Secondo gli appellanti, invero, la , in seguito alla lettera di messa CP_7 in mora del 16 febbraio del 2017, nell'estate del 2017, riconoscendo il diritto dei proprietari, al fine di eliminare le cause dell'infiltrazione di acqua nelle fondazioni dell'edificio, aveva realizzato un vespaio, circostanza che avrebbe dovuto essere provata tramite le prove orali che però in primo grado non furono ammesse.
Anche questo assunto non è fondato.
Si rileva, in primo luogo, che questa parte dell'appello è inammissibile in quanto l'appellante non ha articolato uno specifico motivo di gravame sulla mancata ammissione dei mezzi di prova di cui ha sollecitato soltanto l'ammissione in questo grado.
Va, quindi, ricordato che “allorché il giudice di primo grado abbia rigettato
l'ammissione di una deduzione istruttoria, ritenendola irrilevante in quanto attinente ad un fatto incontroverso, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese in primo grado” (Cass. Sez. 2
7 - , Ordinanza n. 1532 del 22/01/2018; negli stessi termini cfr. Sez. L, Sentenza n. 4717 del 27/02/2014).
In ogni caso e, nel merito, non sarebbe possibile attribuire la valenza indicata all'attività che la parte appellante avrebbe voluto dimostrare essere stata compiuta dalla
Controparte_4
Va, infatti, ricordato che il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Ed ancora “perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso” (Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
13897 del 06/07/2020).
Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cassazione civile sez. VI, 27/03/2017, n. 7820).
Restando, allora, nell'ambito della affine tematica del pagamento parziale, deve pure escludersi che allo stesso sia collegabile efficacia interruttiva ove sia effettuato a titolo di saldo e non di acconto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3371 del 12/02/2010).
Ne consegue, quindi, che, perché la sollecitata prova potesse essere rilevante ai fini della decisione avrebbe dovuto essere dedotta negli articolati l'ulteriore circostanza che l'esecuzione della opera fosse conseguente ad una, ancorché implicita, ammissione di responsabilità dell'appellante e rientrasse nell'ambito di una più ampia rivisitazione dei lavori commissionati, al fine di eliminare i pregiudizi denunciati, e – invece – sia stata solo in parte eseguita.
Mancando tale essenziale aspetto negli articolati delle chieste prove, non sarebbe possibile, nella esecuzione di questi interventi, riconoscere alcun effetto interruttivo del termine di prescrizione, mancando “anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 22948 del 20/08/2024)
8 6. Infondati essendo, dunque, tutti i motivi che lo sorreggono l'appello va rigettato con statuizione secondo soccombenza delle spese di lite del grado
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede: conferma la sentenza del Tribunale di Sciacca n. 430 del 11 ottobre 2022 appellata da ed altri, con atto di citazione notificato il 3 novembre 2022, Parte_1
condanna gli appellanti in solio a rifondere all'appellata le spese di lite di questo grado, liquidate nella complessiva somma di € 3397,00 oltre accessori come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
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