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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 4380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4380 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/10/2025 innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa EL HI, chiamato il procedimento iscritto al n. 6234/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
- Controparte_1
sono presenti l'avv. LI VIGNI FRANCESCO per parte ricorrente nonché l'avv. RAGUSA
IL in sostituzione dell'avv. CERNIGLIARO DELIA per la parte resistente
I procuratori delle parti dichiarano che la prestazione è stata pagata pertanto chiedono la cessata materia del contendere rispettivamente con vittoria e compensazione delle spese del giudizio.
L'avv. Li Vigni insiste nella distrazione delle spese
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.32, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.ssa EL HI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6234 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nato a [...] il [...], C.F.( ), ivi residente in Parte_1 C.F._1
piazza Cascino Antonino rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Li Vigni per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il CP_1
Grande 21, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana 59, rappresentato e difeso dall'avv.
DE ER per mandato in atti.
Resistente conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17/10/2025
DISPOSITIVO
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in Euro 1280,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di pare ricorrente, dichiaratosi antistatario. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.4.2025, l'odierno istante premettendo di avere presentato domanda al Fondo di Garanzia per il pagamento della somma di €. 7.632,63 a titolo di TFR maturato alla dipendenza della società fino al 30.06.2016 e che la domanda veniva rigettata Parte_2
dall' per il mancato invio della documentazione richiesta, conveniva in giudizio l' CP_1 CP_1
chiedendo di “1) riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente all'intervento del Fondo di
CP_ Garanzia dell per il pagamento della somma a lui dovuta a titolo di TFR per il rapporto
lavorativo svolto alle dipendenza della liquidazione pari ad € 7.632,63 già determinata Parte_3
al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ovvero a quella somma maggiore e/o minore che
risulterà nel corso del giudizio;
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) per I 'effetto, condannare
CP_ L' al pagamento della somma pari ad € 7.632,63 già determinata al netto delle ritenute
previdenziali ed assistenziali ovvero a quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre
interessi e rivalutazione monetaria maturandi al soddisfo;
3) Con vittoria di spese, competenze ed
onorari, da distrarsi da distrarsi ex at. 93 cp.e in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara
_di averle anticipate senza alcuna riscossione”
L' , costituitosi in giudizio, contestava la domanda chiedendone il rigetto per carenza di prova CP_1
dei requisiti di legge e di relativa documentazione, nonché dell'avvenuto esperimento di una procedura esecutiva mobiliare ai danni della propria parte datoriale, contravvenendo alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 297.1982.
Con note del 29.9.2025 l' ha dichiarato di avere esaminato la documentazione offerta dalla CP_1
controparte soltanto con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ha adottato, in via di autotutela, un provvedimento di annullamento della reiezione, nonché il provvedimento di liquidazione della prestazione che allegava agli atti.
All'odierna udienza le parti hanno dichiarato che la prestazione è stata pagata e pur chiedendo,
concordemente, la cessazione della materia del contendere, hanno concluso, rispettivamente, per la condanna e la compensazione delle spese processuali. Ciò premesso, sulla base delle allegazioni e dei documenti versati in atti, risulta che la prestazione,
oggetto della domanda, è stata riconosciuta, pertanto, va dichiarata la cessata la materia del contendere.
Rilevato che il pagamento da parte dell'Istituto previdenziale dell'importo dovuto al ricorrente è
avvenuto soltanto dopo il deposito del ricorso giudiziario, già esaustivamente corredato da probante allegazione documentale, l' in virtù del principio della soccombenza virtuale, deve essere CP_1
condannato al pagamento delle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 17.10.2025.
Il Giudice Onorario
EL HI