Sentenza 18 aprile 2011
Massime • 1
Non è configurabile il reato di omessa comunicazione al nucleo di polizia tributaria delle variazioni patrimoniali da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione (artt. 30 e 31della legge n. 646 del 1982), nei confronti di soggetti sottoposti a misura di prevenzione (nella specie sorveglianza speciale) ai sensi della legge n. 1423 del 1956, in quanto detto reato concerne solo i soggetti condannati in via definitiva per il reato ex art. 416 "bis" cod. pen. o sottoposti in via definitiva a misura di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965, in quanto indiziati di appartenere alle associazioni mafiose, e non i soggetti sottoposti a misura di prevenzione dovuta a "pericolosità non qualificata", ai sensi della predetta legge n. 1423 del 1956.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2011, n. 24947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24947 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 18/04/2011
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 621
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 8708/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI COSENZA;
nei confronti di:
1) IN AN N. IL 03/04/1970 C/;
avverso l'ordinanza n. 169/2010 TRIB. LIBERTÀ di COSENZA, del 12/01/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. GERACI Vincenzo:
annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Cosenza avverso la ordinanza del Tribunale del riesame locale in data 12 gennaio 2011 con la quale è stato annullato il decreto di sequestro preventivo di due terreni e un fabbricato rurale, emesso dal Gip nei confronti di NO RE.
Il decreto era stato emesso in relazione al reato di cui alla L. n.646 del 1982, artt. 30 e 31 per avere l'indagato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, omesso di comunicare al competente nucleo di Polizia Tributaria l'acquisto dei detti beni.
Il Tribunale del riesame aveva preso le mosse dal testo dell'art. 30 citato e rilevato che il reato in esso previsto riguarda i soggetti sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della L. n. 575 del 1965 in quanto indiziati di appartenere alle associazioni previste dall'art. 1 della stessa legge.
Ed ha rilevato che l'indagato non è sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della citata legge ma a quella prevista dalla L. n. 1423 del 1956. In più, dal reato associativo era stato assolto.
Ha escluso in conclusione che fosse raffigurabile il fumus del reato evocato.
Deduce il PM la violazione di legge.
Infatti la lettura dell'art. 30 da parte del Tribunale sarebbe stata meramente "formale" laddove la costante giurisprudenza della Cassazione ha evidenziato la completa equiparazione anche in riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali tra i soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose e soggetti pericolosi in quanto dediti abitualmente a traffici delittuosi o ad attività delittuose da cui traggono i mezzi di vita.
Cita al riguardo Cass. N. 15038 del 2006, evidenziando che la detta equiparazione è frutto di una precisa disposizione normativa: la L. n. 152 del 1975, art. 19.
In data 5 aprile 2011 la difesa di NO ha presentato una memoria chiedendo il rigetto del ricorso o la rimessione del ricorso alle Sezioni unite.
Il ricorso è infondato.
Non è qui in discussione il principio di diritto evocato dal PM impugnante, peraltro di recente ribadito anche dalle Sezioni unite di questa Corte.
E cioè quello, enunciato più volte anche dalle Sezioni semplici,secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'abrogazione della norma derogatoria di cui alla L. n. 55 del 1990, art. 14, disposta dal D.L. n. 92 del 2008, art. 11 - ter, conv. in L. n. 125 del 2008, ha determinato la riespansione dell'area di operatività della L. n. 152 del 1975, art. 19, comma 1, e, per l'effetto, l'estensione delle disposizioni della L. n. 575 del 1965 (cosiddetta pericolosità "qualificata") alle persone indicate nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2, (cosiddetta pericolosità "generica"), che siano dedite a traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, senza che rilevi l'elencazione anelastica e restrittiva degli specifici reati indicati dalla disposizione abrogata (Sez. 1, Sentenza n. 8510 del 05/02/2009 Cc. (dep. 25/02/2009) Rv. 244399;
conf. Rv. 245251; Rv. 244789). Anche le Sezioni unite, come detto hanno rimarcato che il rinvio enunciato dall'art. 19, comma primo, della L. n. 152 del 1975 (disposizioni a tutela dell'ordine pubblico)
non ha carattere materiale o recettizio, ma è di ordine formale nel senso che, in difetto di una espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell'atto-fonte, in sostituzione, modificazione o integrazione di quelle originarie;
ne consegue che, accanto alle misure di prevenzione personali, pure quelle patrimoniali del sequestro e della confisca possono essere applicate nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi perché abitualmente dediti a traffici delittuosi, o perché vivono abitualmente - anche solo in parte - con i proventi di attività delittuose, a prescindere dalla tipologia dei reati in riferimento (Sez. U, Sentenza n. 13426 del 25/03/2010 Cc. (dep. 09/04/2010) Rv. 246272).
Si legge, invero, nella relativa motivazione, volta ad interpretare il senso del rinvio contenuto nella L. 22 maggio 1975, n. 152, art.19, comma 1, - secondo cui, cioè, le disposizioni di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nella
L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, nn. 1 e 2) - che per effetto di tale norma sussiste una completa equiparazione, in materia di misure di prevenzione personali, tra soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad esse corrispondenti (pericolosità cosiddetta "qualificata" ai sensi della L. n. 575 del 1965) e soggetti pericolosi in quanto abitualmente dediti a traffici delittuosi ovvero ad attività delittuose da cui, almeno in parte, traggano i mezzi di vita (pericolosità cosiddetta "generica", ai sensi della legge "base" L. n. 1423 del 1956). La conclusione raggiunta dalle Sezioni unite è stata quella che lo scrutinio di pericolosità "generica" legittima la applicazione delle conseguenti misure di prevenzione personali.
Le Sezioni unite hanno anche evidenziato che anche dopo le modifiche introdotte dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, perdura la validità del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il rinvio enunciato dalla citata L. n. 152 del 1975, art. 19, comma 1, non ha carattere materiale o recettizio, ma è di ordine formale, nel senso che, in difetto di una espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell'atto-fonte, in sostituzione, modificazione o integrazione di quelle originarie.
Donde la conclusione che, accanto alle misure di prevenzione personali, già pacificamente applicabili, a seguito della novella introdotta dal D.L. n. 92 del 2008, pure le misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca possono essere applicate nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi in quanto abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, a prescindere dalla tipologia dei reati in riferimento (cosiddetta pericolosità "generica") (Sez. 1A, 17 settembre 2008, n. 36748; Sez. 1A, 5 febbraio 2009, n. 8510; Sez. 1A, 26 maggio 2009, n. 26751; Sez. 2A, 14 maggio 2009, n. 33597). Peraltro non può non notarsi come i principi appena ricordati non possano comportare la validazione della tesi del ricorrente perché non direttamente conferenti al tema di immediato rilievo. Il nucleo fondante del ragionamento del Tribunale del riesame è che la norma della L. n. 646 del 1982, art. 30, introduttiva di disposizioni integrative della L. n. 1423 del 1956 e della L. n. 575 del 1965, ed in particolare, per quanto qui di interesse,
dell'obbligo - sanzionato penalmente - di comunicare le variazioni patrimoniali, riguarda soltanto o i condannati per il reato ex art.416 bis c.p. ovvero coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione ai sensi della L. n. 575 del 1965 "in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'art. 1 della stessa legge".
Qualifiche non riscontrate in capo all'indagato il quale, oltre ad essere stato assolto dal reato associativo, è stato sottoposto ad una misura di prevenzione dovuta a "pericolosità non qualificata" ai sensi della L. del 1956.
In altri termini, non si discute qui se il prevenuto, raggiunto da misura di prevenzione personale del genere appena detto, sia suscettibile di subire anche le misure di prevenzione patrimoniali di cui alla legge del 1965 per la "completa equiparazione", a tali effetti, di cui sopra si è fatta menzione.
Il punto è che il rinvio contenuto nella L. n. 152 del 1975, art. 19 non si ritiene possa valere anche ai fini auspicati dal PM. L'art. 19 dispone infatti che "le disposizioni di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575 si applicano anche alle persone indicate nella L.27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, nn. 1 e 2" e tale rinvio vale ad estendere la applicabilità delle misure di prevenzione personali e patrimoniali risultanti dalla L. del 1965 come interpolata, anche ai soggetti pericolosi diversi dagli indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa, che, diversamente, ne sarebbero andati esenti. Ma la previsione del reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali introdotta con la L. del 1982 costituisce un corpo di norme sanzionatrici ontologicamente distinto e non può certo dirsi che l'art. 30 di tale legge sia da annoverare automaticamente e in via diretta tra quelle che hanno modificato o riplasmato le norme cui l'art. 19 aveva fatto rinvio.
La applicabilità delle misure di prevenzione personali e patrimoniali (oggetto appunto delle norme cui l'art. 19 ha fatto richiamo) è infatti materia diversa ed autonoma rispetto alla previsione di ipotesi di reato che il sottoposto a misura di prevenzione possa commettere in base ad espressa previsione legislativa.
E l'art. 30 citato fa riferimento soltanto alle categorie di soggetti sopra specificati, da intendersi tassativa.
Se così non fosse, si legittimerebbe una interpretazione estensiva o addirittura analogica del precetto penale a carico di soggetti in esso non espressamente inclusi, interpretazione evidentemente vietata dal l'art. 14 preleggi oltre che dal principio di stretta legalità in materia penale.
E che la L. n. 646 del 1982, artt. 30 e 31 debbano intendersi riferiti proprio e solo ai soggetti in esse indicati (ossia i condannati in via definitiva ai sensi dell'art. 416 bis ed ai sottoposti in via definitiva ad una misura di prevenzione ex L. n.575 del 1965, in quanto indiziati di appartenere alle associazioni previste dall'art. 1 di tale legge) è dimostrato dal fatto che tale indicazione dei soggetti presi in considerazione ai fini della condotta di rilievo penale è stata da ultimo introdotta con L. n. 55 del 1990 (antecedentemente il teso di L. del 1982 faceva riferimento ai condannati ex art. 416 bis c.p. e ai sottoposti, anche non via definitiva, alle misure di prevenzione ex L. n. 575 del 1965, senza la puntualizzazione dell'"in quanto...").
Ebbene, posto che la L. n. 55 del 1990 con l'art. 14 aveva ridisegnato, in parte estendendola in parte puntualizzandola, l'area dei soggetti sottoponigli a misura di prevenzione patrimoniale, deve ritenersi che quando, nel contempo, ha riformulato l'art. 30, abbia inteso centrare il reato in questione su un perimetro ristretto del più ampio novero dei soggetti da quel momento destinatari di misura di prevenzione patrimoniale, e cioè quelli indicati appunto negli artt. 30 e 31.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011