Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
L'adeguatezza della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori (nella specie, radiazione) non è censurabile in sede di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, essendo riservato agli organi disciplinari il potere di determinare la sanzione più rispondente alla gravità e alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/04/1999, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN AR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 31, presso lo studio dell'avvocato FALVO D'URSO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S.MARIA MEDIATRICE 1, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 37/95 del Consiglio nazionale forense di Roma - Sezione Disciplinare, depositata il 20/03/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma l'ing. Maurizio Abate segnalava che su indicazione di certo ND TI, nel maggio 1992, egli aveva dato mandato all'avv. Carlo NN ed a tale Gabriella NI per l'acquisto di un appartamento sottoposto a pignoramento immobiliare, ed aveva all'uopo versato a detto avvocato la somma di L. 318.000.000.= nonché depositato presso un notaio la somma di L. 212.000.000.=, e ciò per consentirgli di procedere al pagamento dei creditori. Sennonché era venuto ad apprendere che il rogito non poteva essere stipulato perché l'immobile restava sottoposto all'esecuzione con asta già fissata, e che l'avv. NN non era in grado di restituire il denaro ricevuto per l'operazione.
Al Consiglio dell'Ordine perveniva successivamente altro esposto contro l'avv. NN da parte dei signori Paolo SC, GI CA e IZ IO. Questi segnalavano di essere stati messi in contatto con detto legale dal medesimo TI al fine di acquistare un appartamento sottoposto ad esecuzione forzata e di aver dato il relativo mandato al NN ed alla NI, versando al primo di questi la somma di L. 62.000.000.= ed a certa Domenica Berton, presentata dal medesimo avvocato, la somma di L. 70.000.000.=. Sennonché essi erano venuti a sapere dalla stessa proprietaria dell'immobile che questo non era mai stato assoggettato ad esecuzione;
inoltre, nei tre mesi successivi, non erano riusciti a recuperare le somme versate.
Apertosi il procedimento disciplinare in ordine a tali fatti il 3 giugno 1993, il Consiglio dell'Ordine infliggeva all'incolpato la sanzione della radiazione.
Avverso tale decisione l'avv. NN proponeva ricorso, chiedendo l'inflizione di meno grave provvedimento sanzionatorio. Il Consiglio Nazionale Forense rigettava il ricorso, osservando quanto segue.
La responsabilità dell'avv. NN è ampiamente provata dalla deposizioni rese dagli esponenti e dalla stessa attività riparatoria dell'incolpato dimostrata dalla documentazione prodotta nel corso del dibattimento. D'altra parte, nello stesso ricorso non si contesta la responsabilità dell'avvocato, ma solo si sostiene che la sua condotta non avrebbe compromesso la dignità della classe forense e, quindi, non avrebbe dovuto comportare la sanzione della radiazione. Tale assunto, peraltro, è del tutto infondato, in quanto risulta che il professionista fu la mente, il garante e l'elemento operativo più pregnante di una sorta di associazione delittuosa finalizzata ad attività fraudolente contro il patrimonio, poste in essere grazie ad una preordinata e reiterata strumentalizzazione del ruolo dell'avvocato, con conseguente compromissione , oltre che della reputazione della sua stessa persona, anche, e ben gravemente, dell'immagine, del prestigio e della dignità dell'Avvocatura. Si configura, pertanto, pienamente l'ipotesi prevista dall'art. 41 della legge professionale, che comporta l'applicazione della pena della radiazione, risultando prive di influenza al riguardo le restituzioni tardivamente compiute.
Avverso questa decisione l'avv. NN ha proposto ricorso per cassazione, cui resiste con "deduzioni" il consiglio dell'Ordine di Roma, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti e dei motivi.
Motivi della decisione
L'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata. L'esposizione dei fatti e dei motivi è certamente non perspicua, ma, in relazione ai limiti del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 56 RDL 27 novembre 1933 n. 1578, essa appare idonea a consentire la valutazione delle censure in questa sede rilevanti, sicché il ricorso deve ritenersi ammissibile. Esso è peraltro del tutto infondato.
Assume il ricorrente che la decisione è viziata da eccesso di potere e violazione di legge.
Osserva al riguardo che l'art. 41 RDL n. 1578 del 1933 prevede la sanzione della radiazione soltanto quando il comportamento del professionista compromette la dignità della classe forense. Lamenta pertanto che il Consiglio Nazionale non abbia rilevato come il comportamento dell'avv. NN non sia stato idoneo a detta compromissione, non avendo egli ricevuto le somme versate alla NI, ed avendo solamente prestato idonea garanzia per quest'ultima, senza subire alcun procedimento penale per i fatti oggetto dell'incolpazione. Detto Consiglio avrebbe quindi dovuto ritenere verificata la meno grave fattispecie comportante la cancellazione dall'albo.
Orbene, ritiene la Corte che tali deduzioni comportino una valutazione dei fatti e, quindi, un'attività che è prettamente di merito, inammissibile in questa sede.
Non è pertanto sindacabile, anche perché motivata,
l'affermazione secondo la quale i fatti accertati a carico dell'incolpato hanno determinato compromissione della dignità della classe forense.
D'altra parte, sfugge al sindacato di questa Corte anche la scelta operata dal Consiglio Nazionale in ordine alla sanzione applicata, posto che l'adeguatezza della sanzione inflitta all'incolpato è la risultante di una valutazione riservata agli organi disciplinari, cui è demandato in via esclusiva il potere di determinare la sanzione più rispondente alla gravità e alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale (Cass. SU 10 febbraio 1998 n. 1342; 13 aprile 1995 n. 4209; 28 luglio 1962 n.
1878). Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Nulla può disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, peraltro espressamente rivendicate dal Consiglio dell'Ordine nelle "deduzioni" prodotte in questa sede, in quanto tali "deduzioni" sono contenute in un atto che non può essere qualificato controricorso, siccome non notificato al ricorrente. Nè, d'altra parte, la redazione e produzione di tale atto può qualificarsi attività difensiva idonea a consentire la pronuncia sulle spese a carico del soccombente, non risultando valida la procura speciale rilasciata in calce all'atto in questione, privo della natura di controricorso o di atto notarile, e, quindi, non potendosi considerare presente in questo giudizio di legittimità il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999