Sentenza 17 settembre 2008
Massime • 1
Le misure patrimoniali di prevenzione del sequestro e della confisca, nei confronti delle persone indiziate di appartenenza ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, sono applicabili anche ai soggetti pericolosi ai sensi dell'art. 1 L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), poiché il rinvio di cui all'art. 19, comma primo, L. 22 maggio 1975 n. 152 (disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) non ha carattere materiale o recettizio, ma formale, nel senso che, in difetto di un'espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell'atto-fonte, in sostituzione, modificazione o integrazione di quelle originarie, e non limitato alle sole misure di carattere personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2008, n. 36748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36748 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2008 |
Testo completo
36748 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
48 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 17/09/2008
SENTENZA
N. 2294/08
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MOCALI PIERO PRESIDENTE
1. Dott.SILVESTRI GIOVANNI CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. VECCHIO MASSIMO N. 002863/2008 IT
3. Dott. ROMBOLA MARCELLO 1г
ic 4.Dott. PIRACCINI PAOLA
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE D'APPELLO di GENOVA
nei confronti di:
N. IL 21/11/1948 1) ZZ MICHELE
avverso ORDINANZA del 05/11/2007
CORTE APPELLO di GENOVA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
SILVESTRI GIOVANNI Santi Consels, il quale lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
l'armillamento con rinvio del dients ulativa la duresło alla misure di prevensione patrimoniale;
mente
che il Procuratore Generale di Genova ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. 19 della l. 152 del 1975, 14 della 1. n. 55 del 1990, 1, comma 1, n. 1 e 2 della 1. n. 1423 del 1956, sull'assunto che, ai fini della confisca prevista dalla 1. n. 575 del 1965, la norma di rinvio contenuta nell'art. 19, comma 1, della 1. n. 152 del 1975 ha equiparato alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o finalizzate al narcotraffico i soggetti pericolosi a norma dell'art. 1 della 1. n. 1423 del 1956; che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
che nella giurisprudenza di questa Corte è stato ripetutamente stabilito che le misure patrimoniali di prevenzione del sequestro e della confisca, previste nei confronti delle persone indiziate di appartenenza ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, sono applicabili anche ai soggetti pericolosi ai sensi dell'art. 1 legge n. 1423 del 1956, poiche' il rinvio di cui all'art. 19, comma primo, legge n. 152 del 1975 non ha carattere materiale o recettizio, ma formale, nel senso che, in difetto di un'espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell'atto-fonte, in sostituzione, modificazione o integrazione di quelle originarie, e non limitato alle sole misure di carattere personale (Cass., Sez. I, 2.2.2006, Fatiga, rv. 234016); che, in una simile prospettiva interpretativa, assume rilevanza l'accertata appartenenza del proposto ad associazione a delinquere ex art. 416 c.p. dedita a lucrosi traffici illeciti in epoca contigua all'acquisto dell'immobile;
che sussiste, dunque, il denunciato vizio di violazione di legge, onde deve м. men in sotto inhit pronunciarsi l'annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte di Appello di
Genova per nuovo esame;
P. Q. M. سلام La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Genova.
Fadre: "limitatamente alla mismamismo patrimonialeрожилотом pe. Così deciso in Roma il 17 settembre 2008.
Il Consigliere estensore
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
25 SET. 2008
IL CANCELLIERE
Stefana Farella
Il Presidente