Sentenza 26 maggio 2009
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La richiesta di revoca "ex tunc" della confisca disposta nel procedimento di prevenzione deve essere esaminata in riferimento alla legge vigente al momento della decisione, sicché, entrato in vigore il D.L. 92 del 2008, conv. dalla L. n. 125 del 2208, il mantenimento della misura patrimoniale è reso legittimo dalla pericolosità generica del soggetto, connessa alla sua appartenenza alle categorie previste dall'art. 1 nn. 1 e 2 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423, ancorché sia stata esclusa la sua pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 1 della L. 31 maggio 1965 n. 575.
Le misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca sono applicabili, a seguito della novella dell'art. 11-ter D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito nella L. 24 luglio 2008 n. 125, a tutti coloro che siano abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.
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La Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, all'udienza del 30 gennaio scorso, ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: «se la previsione contenuta nella legge n. 94 del 2009 che, modificando l'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965, consente al giudice di applicare le misure di prevenzione patrimoniale anche prescindendo dalla verifica di attualità della pericolosità del proposto riguardi le sole fattispecie realizzatesi dopo l'entrata in vigore della modifica o se trovi piuttosto applicazione, anche per la confisca di prevenzione, l'art. 200 c.p. dettato per le misure di sicurezza, così da favorire la retroattività della norma in questione». In attesa del deposito …
Leggi di più… - 2. Responsabilità per danni causati da cose in custodia, cosa si rischia?Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 8 agosto 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2009, n. 26751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26751 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/05/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO AL - Consigliere - N. 1747
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 33713/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AGENZIA DEL DEMANIO;
2) DE EN DO N. IL 10/04/1942;
avverso DECRETO del 23/07/2008 della CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO Massimo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. STABILE Carmine, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice a quo.
RILEVA
1. - Con decreto, privo della indicazione della data della deliberazione, depositato il 23 luglio 2008, la Corte di appello di Roma, in riforma del provvedimento del Tribunale della stessa sede 25 maggio 2006 di rigetto della richiesta formulata il 9 giugno 2005 da De IT AL di revoca della confisca disposta, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, dal medesimo Tribunale il 3 maggio 1996, ha revocato la misura di prevenzione patrimoniale (salvo che per i videopoker dei quali ha ordinato la distruzione). Positivamente risolta, alla stregua dei principi di diritto, fissati da questa Corte a Sezioni Unite, giusta sentenza 8 gennaio 2007, n. 57, Auddino, la questione della ammissibilità, a norma della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, comma 2, della revoca ex tunc del provvedimento di confisca deliberato ai sensi della L. 31 maggio 1975, n. 575, art. 2 ter, comma 3, "allorché sia affetto da invalidità genetica", dopo aver ricapitolato le ragioni poste a fondamento della applicazione della misura di prevenzione (costituite dagli indizi circa la appartenenza del sorvegliato alla associazioni di tipo mafioso denominata banda della Magliana;
quindi alla articolazione di quella consorteria, detta banda del Testaccio;
infine a una propria associazione, pure mafiosa;
e circa la monopolizzazione del settore dei giochi elettronici di azzardo anche mediante estorsioni, violenze e usure), la Corte territoriale ha motivato: i procedimenti instaurati a carico dell'appellante sulla base degli elementi esposti a suo carico nei rapporti giudiziari considerati dal giudice della prevenzione hanno avuto, tutti, epilogo favorevole per l'imputato; in particolare De IT è stato prosciolto in istruttoria dalla imputazione di cui all'art. 416 bis c.p.; il Tribunale di Roma con sentenza 14 dicembre 2004
(irrevocabile dal 28 maggio 2005) lo ha assolto dal delitto di associazione per delinquere in relazione alla gestione dei giochi di azzardo in considerazione della natura meramente contravvenzionale dei reati fine;
il processo per usura si è concluso con l'assoluzione con ampia formula;
nessun delitto di truffa è stato accertato;
tutti i pubblici ufficiali imputati di corruzione sono stati assolti;
in nessuno dei numerosi processi celebrati contro i sodali della banda della Magliana De IT figura imputato in compartecipazione per alcun reato;
ma, soprattutto, è stato escluso, sentenza pronunciata della Corte di appello di Roma, su rinvio della Cassazione, 6 ottobre 2000 il carattere mafioso della banda della Magliana e delle sue articolazioni, compresa quella del Testaccio;
difetta, pertanto, "il presupposto giuridico" per l'applicazione della misura di prevenzione qualificata;
ne' la confisca può trovare titolo nella pericolosità generica del sorvegliato, che non è discussione (v. p. 4 del provvedimento); la L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 14, limita, infatti, la possibilità della adozione della misura patrimoniale a carico dei soggetti indicati nella L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, comma 1, nn. 1 e 2, ai proventi dei soli delitti tassativamente ivi indicati;
ma da nessuno dei reati anzidetti è dato supporre derivassero le risorse investite dall'appellante nell'acquisito dei beni confiscati. 2. - Ricorrono per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, mediante atto recante la data del 17 novembre 2008, l'Agenzia del demanio, in persona del direttore pro tempore, col ministero della Avvocatura generale dello Stato, mediante atto recante la data del 14 agosto 2008. 2.1 - Il Procuratore generale dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali, in relazione agli art. 630 c.p.p., L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, comma 2, e L.31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 3, nonché
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente, dopo aver ricapitolato la vicenda processuale, oppone:
la Corte territoriale ha illegittimamente rivalutato situazioni ormai precluse per effetto del rigetto del ricorso proposto contro il provvedimento di conferma in parte de qua della confisca, giusta sentenza della Corte di cassazione 13 gennaio 2000; peraltro la misura fu applicata non già sul presupposto esclusivo della appartenenza del sorvegliato alla banda della Magliana, ma, comunque, anche in considerazione della "continuità affaristica" con quel gruppo, dato questo assolutamente accertato e mai confutato;
De IT, inoltre, ha riportato condanna per delitto fiscale in relazione ad evasione "di rilevantissimo ammontare", giusta sentenza del 16 dicembre 1986; "può, pertanto, legittimamente ritenersi che ai sensi della L 19 marzo 1990, n. 55, art. 14, l'attività illecita da cui sono derivati i proventi confiscati sia inquadratile anche nella fattispecie delittuosa di cui all'art. 648 ter c.p.". 2.2 - L'Avvocatura generale dello Stato sviluppa sei motivi con i quali dichiara di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. "b)" ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, comma 2, (primo, secondo e terzo motivo), in relazione alla L. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 1, 2 e 2 ter (quarto motivo), in relazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 1 e 2, L. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 1 e 2
ter e L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 19 (quinto motivo), e in relazione alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter (sesto motivo), nonché promiscuamente mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (quarto e sesto motivo). 2.2.1 - Con il primo motivo, in punto di ammissibilità della revoca della confisca, la ricorrente sollecita la revisione dell'indirizzo fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte, obiettando che la revoca non è prevista da alcuna norma;
che la mancata previsione si correla alla volontà del legislatore di non consentire il rimedio;
che la ritenuta ammissibilità è "frutto di una ... forzatura del dato testuale" della norma.
2.2.2 - Con il secondo motivo la Avvocatura, in via gradata, censura, mediante testuali citazioni del provvedimento impugnato, che la Corte territoriale ha riesaminato criticamente fatti e circostanze, già accertati e valutati dal giudice che dispose la misura di prevenzione e, pertanto, preclusi al sindacato del giudice della revoca, secondo il principio, peraltro, ribadito dalle Sezioni Unite con l'arresto in parola.
2.2.3 - Il terzo motivo investe le considerazioni del giudice a quo circa la condotta di De IT, successiva alla applicazione della misura di prevenzione, e ne argomenta l'assoluta irrilevanza in relazione alla revoca della confisca, che è insensibile alle vicende successive che comportano la modificazione o la cessazione, ex nunc, della pericolosità del sorvegliato.
2.2.4 - Con il quarto motivo la difesa demaniale lamenta che, a dispetto del principio pur riconosciuto della autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale, la Corte di appello, contraddicendo la premessa, ha attribuito rilevanza alle assoluzioni ottenute dal sorvegliato, laddove la applicazione della misura di prevenzione prescinde dall'accertamento del reato e della colpevolezza. Deduce ancora che la natura mafiosa delle associazioni di cui aveva fatto parte De IT era stata accertata "in via definitiva" nel procedimento di prevenzione, laddove il giudizio penale che aveva escluso la natura mafiosa della associazione non aveva interessato De IT.
2.2.5 - Con il quinto motivo la ricorrente deduce che ai sensi della L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 19 le disposizioni della L. 31 maggio 1965, n. 575 sia applicano anche alle persone indicate nella L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, nn. 1 e 2 in modo indiscriminato,
senza che sia "ammissibile alcun distinguo all'interno della categoria delle attività illecite".
Aggiunge, in proposito, la Avvocatura: la gestione dei giochi di azzardo era sicuramente illegittima e illecita;
la stessa Corte ha disposto la distruzione dei congegni;
la organizzazione di detta attività, per numero delle installazioni, per ampiezza delle zone interessate, per "il metodo di intimidazione" presupponeva "il supporto di una organizzazione che, comunque, denominata, ha agito con metodi propri e/o corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".
2.2.6 - Con il sesto motivo la Agenzia del demanio oppone che l'ingente patrimonio confiscato (quarantanove immobili, diciotto società, dodici autoveicoli e diversi depositi bancari) era "notevolmente sproporzionato alle modestissime risultanze reddituali denunziate dal De IT nell'arco temporale di riferimento". 3. - Il Comune di Pomezia, ente contro interessato, in quanto assegnatario di uno degli immobili confiscati, in persona del sindaco in carica pro tempore, col ministero dei difensori avvocati DI BATTISTA Giovanni e FRASCAROLI Ruggero, mediante atto recante la data del 21 gennaio 2009, argomenta a sostegno del ricorso del Procuratore generale: la questione della definizione giuridica della compagine associativa, denominata Banda della Magliana, era già stata esaminata dal giudice della prevenzione;
la diversa valutazione successivamente operata nel giudizio a carico di alcuni componenti non rappresenta un elemento sopravvenuto, idoneo a superare la preclusione;
ne' rileva la assoluzione dal reato associativo di De IT;
fuori discussione sono, infatti, la pericolosità del soggetto, la disponibilità dei beni confiscati, la mancata dimostrazione della loro legittima provenienza;
De IT li acquistò "anche reimpiegando le ingenti somme derivanti dal delitto di evasione fiscale", per il quale aveva riportato condanna il 16 dicembre 1986; sicché, ricorrendo la "fattispecie delittuosa di cui all'art. 648 ter c.p.", la confisca trova titolo anche nella previsione della L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 14, comma 1, numero 3. 4. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 18 marzo 2009, rileva: "le misure patrimoniali previste dalla legislazione antimafia sono applicabili ai soggetti pericolosi, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 1, in forza del rinvio ... formale di cui alla L. n. 152 del 1975, art. 19, comma 1" e in tale categoria rientra De IT.
5. - L'interessato resiste ai ricorsi mediante memorie redatte dai difensori di fiducia, il 16 febbraio 2009 dall'avvocato LONGO Ugo e il 23 aprile 2009 dall'avvocata NATALE Francesca Renata, depositate, rispettivamente, il 19 febbraio 2009 e il 24 aprile 2009. I difensori, ripercorrendo la trama del tessuto argomentativo del decreto impugnato, ribadiscono le considerazioni della Corte territoriale e obiettano: irrilevante è la condanna per evasione fiscale;
il reato presuppone il pregresso accumulo del reddito oggetto del tributo evaso;
inammissibile è il riferimento alla ipotesi delittuosa di cui all'art. 648 ter c.p.; si tratta di mera congettura, mai in precedenza formulata;
i profili di ritenuta contraddittorietà e illogicità del provvedimento impugnato si sottraggono al sindacato di legittimità, ammesso solo per violazione di legge;
la Corte di appello ha legittimamente valutato "retrospettivamente la situazione iniziale" alla stregua dei nuovi elementi sopravvenuti;
e ha accertato che non sussistevano ex tunc presupposti e condizioni per la confisca;
la misura di prevenzione, pur nella autonomia dei procedimenti, non può essere sorretta "da indizi smentiti in sede di accertamento penale"; ne', infine, giova il richiamo alla L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 19, in quanto la norma era già stata derogata dalla L. 19 marzo 1990, n. 55; e, in tal senso, si è recentemente pronunciata la giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 6841/2008). 6. - Alla camera di consiglio del 14 maggio 2009 questa Corte ha riservato la decisione.
7. - I ricorsi sono, nei termini che seguono, fondati. 7.1 - Giova premettere, in relazione al primo motivo del ricorso della Agenzia del demanio, che non è dato apprezzare plausibili motivi per riesaminare l'indirizzo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la citata sentenza 19 dicembre 2006 n. 57/2007, ric. Auddino, circa la ammissibilità della revoca, con effetto ex tunc e in funzione di revisione, delle misure di prevenzione. Il principio di diritto fissato si informa alla ermeneutica costituzionalmente orientata della disposizione contenuta nella L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7 e, superando la interpretazione fondata sul mero rilievo del dato puramente letterale, restrittivamente inteso, assicura la ricostruzione del reale contenuto normativo sulla base della considerazione sistematica della inserzione della disposizione de qua nell' ordinamento, nella correlazione con i relativi principi e, soprattutto, alla luce del diritto costituzionale di difesa.
7.2 - Assorbente è l'esame del quinto motivo di ricorso della Agenzia delle Entrate, col richiamo operato all'art. 19 L. 22 maggio 1975, n. 152. La Corte territoriale ha fondato la revoca della confisca sulla base della duplice considerazione:
a) della esclusione del presupposto giuridico della esistenza della associazione di tipo mafioso (nella specie: la banda della Magliana) in esito alla sopravvenuta sentenza della Corte di assise di appello di Roma 6 ottobre 2000, che aveva diversamente qualificato la associazione criminale in relazione alla quale il resistente era stato indiziato di appartenenza;
b) della impossibilità di circondurre ad alcuna delle attività delittuose, tassativamente indicate dalla L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 14, comma 1, la provvista delle disponibilità finanziarie per l'acquisto dei beni confiscati.
Se non che la L. 24 luglio 2008, n. 125, art. 11 ter, ha abrogato la anzidetta disposizione della L. 19 marzo 1990, art. 14. L'abrogazione ha comportato l'effetto della espansione dell'ambito di operatività della norma generale - di collegamento e richiamo - della L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 19 (positivamente passata al vaglio dello scrutinio di costituzionalità, v. sentenza 9 giungo 1988, n. 152), in virtù della quale le misure di prevenzione patrimoniali previste dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, sono nuovamente applicabili, senza alcuna limitazione, a tutti i soggetti compresi nelle categorie delle persone pericolose, contemplate dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, nn. 1 e 2 (Cass., Sez. 1^, 4 febbraio 2009, n. 6000, Ausilio, secondo la quale, appunto, "il venir meno della norma speciale fa rivivere nella sua pienezza ... la norma generale che non è stata mai modificata o abrogata"). Restano, pertanto, superati iure superveniente entrambi i motivi posti dalla Corte territoriale a fondamento della riforma della decisione del Tribunale di rigetto della richiesta di revoca della confisca.
Infatti non forma oggetto della richiesta di revoca - ed è fuori discussione - la (intervenuta applicazione della) misura di prevenzione personale.
Sicché, se una volta esclusa (e solo incidenter ai fini della confisca) la pericolosità qualificata - ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art.
1 - dell'instante, ciò non di meno la pericolosità generica, per l'appartenenza dell'ex sorvegliato alle categorie di previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, nn. 1 e 2, rende legittimo, nel concorso delle altre condizioni a suo tempo accertate, il mantenimento della misura di prevenzione patrimoniale. Nè rileva la circostanza che la modifica normativa sia sopravvenuta. In materia di confisca di prevenzione trova applicazione il principio della applicazione della legge attuale, fissato dall'art. 200 c.p. in relazione alle misure di sicurezza.
Sicché in materia di revoca ex tunc della confisca - ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7 e alla luce del principio di diritto fissato dal citato arresto delle Sezioni Unite - se per la peculiarità dello scrutino di revisione la verifica dell'accertamento della pericolosità resta ancorata al riferimento temporale costituito dalla data di originaria applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, tuttavia - sul piano normativo - deve aversi riguardo alla legge vigente al momento della decisione sulla richiesta di revoca.
7.3 - Consegue l'annullamento, senza rinvio, del decreto impugnato con la conseguente conferma del provvedimento del Tribunale.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, il decreto impugnato.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2009