Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2009, n. 26751
CASS
Sentenza 26 maggio 2009

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La richiesta di revoca "ex tunc" della confisca disposta nel procedimento di prevenzione deve essere esaminata in riferimento alla legge vigente al momento della decisione, sicché, entrato in vigore il D.L. 92 del 2008, conv. dalla L. n. 125 del 2208, il mantenimento della misura patrimoniale è reso legittimo dalla pericolosità generica del soggetto, connessa alla sua appartenenza alle categorie previste dall'art. 1 nn. 1 e 2 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423, ancorché sia stata esclusa la sua pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 1 della L. 31 maggio 1965 n. 575.

Le misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca sono applicabili, a seguito della novella dell'art. 11-ter D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito nella L. 24 luglio 2008 n. 125, a tutti coloro che siano abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2009, n. 26751
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26751
Data del deposito : 26 maggio 2009

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