Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA IO, ON AO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PROPERZIO 27, presso lo studio dell'avvocato ANNA MOLLE, difesi dall'avvocato MARIO FICA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COND. PRATOLUNGO VIA PRATOLUNGO 46 VAL MONTONE, in persona dell'Amm.re pro tempore Sig. ROSARIO VISONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLUCCI DE CALBOLI 1, presso lo Studio TOSATTI, difeso dall'avvocato EUGENIO BENEDETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 242/00 del Giudice di pace di VELLETRI, depositata il 26/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 09/07/03 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;
udito l'Avvocato BENEDETTI Eugenio difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio con le quali si chiede che la Corte di Cassazione in Camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato TT NT e AO EO, comproprietari di alcuni locali siti al piano terreno dello stabile di via Pratalungo 16 in Valmontone, convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Velletri il Condominio del suddetto edificio chiedendo accertarsi e dichiararsi che essi nulla dovevano a quest'ultimo per il rifacimento della tettoia - scale;
assumevano che l'amministratore del Condominio aveva ripartito la somma complessiva di lire 5.146.000 relativa a tali lavori imputando agli esponenti la somma di lire 1.113.600 che essi ritenevano di non dover corrispondere in quanto, utilizzando ingressi autonomi, non avevano accesso diretto al vano scale. Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda attrice e proponendo domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna delle controparti al pagamento della somma di lire 1.113.600.
Il Giudice di Pace adito con sentenza del 26.9.2000 rigettava la domanda proposta dal NT e della EO ed accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dal Condominio. Avverso tale sentenza il NT e la EO hanno proposto un ricorso per Cassazione articolato in un unico motivo;
il Condominio Pratolungo di Valmontone ha resistito con controricorso.
Il Pubblico Ministero ha chiesto ai sensi dell'art. 375 c.p.c. la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo proposto i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1123 c.c., censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto gli esponenti tenuti al pagamento della somma di lire 1.113.600 sul presupposto che il rifacimento della tettoia riguarderebbe la facciata dell'edificio condominiale e che la sua conservazione in buono stato consentirebbe il rispetto del decoro architettonico dello stabile di cui fanno parte le unità immobiliari degli istanti, con conseguente applicazione delle tabelle millesimali.
I ricorrenti rilevano che erroneamente i giudicante ha applicato il criterio di ripartizione delle spese comuni previsto dall'art. 1123 primo coma c.c., atteso che nella specie la tettoia in questione non aveva alcuna funzione di protezione dell'edificio condominiale, ma soltanto del vano scale, non utilizzato dagli esponenti in quanto proprietari di garages siti al piano terra dotati di ingressi autonomi.
La censura è inammissibile.
Premesso che l'impugnata sentenza è stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. in causa di valore inferiore a lire 2.000.000, deve osservarsi che in tali controversie secondo l'orientamento consolidato di questa Corte la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie); invero il Giudice di Pace, in queste cause, non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ma deve giudicare facendo immediata applicazione di una equità cosiddetta formativa o sostitutiva (e non della cosiddetta equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistica (Cass. S.U. 15.10.1999 n. 716). Nella fattispecie è stata invece denunciata inammissibilmente soltanto la violazione di norme di diritto sostanziale di rango ordinario.
Il ricorso deve quindi essere rigettato per manifesta infondatezza;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di euro 60.00 per spese e di euro 300,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004