Sentenza 5 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'abrogazione della norma derogatoria di cui all'art. 14 della L. n. 55 del 1990, disposta dall'art. 11- ter D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008, ha determinato la riespansione dell'area di operatività dell'art. 19, comma primo, L. n. 152 del 1975, e, per l'effetto, l'estensione delle disposizioni della L. n. 575 del 1965 (cosiddetta pericolosità "qualificata") alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2, della L. n. 1423 del 1956 (cosiddetta pericolosità "generica"), che siano dedite a traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, senza che rilevi l'elencazione anelastica e restrittiva degli specifici reati indicati dalla disposizione abrogata. (Fattispecie in tema di confisca del patrimonio mobiliare ed immobiliare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2009, n. 8510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8510 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/02/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 514
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 036255/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI GE N. IL 06/07/1970;
2) DI RG ST N. IL 14/01/1976;
avverso ORDINANZA del 01/09/2008 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. IZZO G., che ha chiesto che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- La Corte d'appello di L'Aquila con decreto del 27/6/2008 confermava quello del Tribunale di Teramo, con il quale era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno per anni tre ai coniugi RI AS e Di GI IN, nonché ordinata la confisca di due unità immobiliari (di cui una, quella sita in Mosciano, formalmente ceduta alla sorella del RI nel 2001 ma destinata senza soluzione di continuità all'abitazione dei due coniugi), di due autovetture e di altri beni.
La Corte distrettuale sottolineava, da un lato, il quadro complessivo degli elementi di segno positivo a sostegno del giudizio di pericolosità sociale, desumibile dalla spiccata biografia delinquenziale di entrambi i prevenuti, gravati da numerosi precedenti penali e giudiziali per delitti contro il patrimonio e la persona e in materia di stupefacenti, e, dall'altro, l'assenza di attività lavorativa e di autonome fonti di reddito di lecita provenienza, a fronte del tenore di vita sproporzionato e della ingiustificata disponibilità dei beni immobili e mobili dei quali si era disposta la confisca, siccome ritenuti provento di attività delittuosa, pure a prescindere dalla pendenza di due autonomi procedimenti penali per il reato di cui alla art. L. n. 356 del 1992, art. 12 quater in ordine alle suindicate unità immobiliari.
I difensori del RI e della Di GI hanno impugnato il suddetto decreto deducendo, anche con motivi aggiunti, l'incongrua valutazione probatoria degli elementi di fatto ritenuti determinanti sia per il giudizio di attuale pericolosità qualificata, sia per l'applicazione della misura patrimoniale, asseritamente fondata solo su sospetti e presunzioni.
Ritiene il Collegio che i motivi di gravame risultano infondati per le ragioni di seguito indicate.
2.- La Corte distrettuale ha, innanzi tutto, adeguatamente apprezzato tutti i dati fattuali, dirimenti ai fini della prognosi di pericolosità sociale dei proposti, ancorandola a specifiche circostanze, sicché, essendo il provvedimento de quo ricorribile solo per "violazione di legge" L. n. 1423 del 1956, ex art. 4, comma 11 (C. Cost., sent. n. 321 del 2004), le argomentate e logiche conclusioni del giudice di merito risultano insindacabili, per questo profilo, in sede di legittimità.
3.- Quanto al tema della confisca del patrimonio mobiliare e immobiliare, va premesso che la sopravvenuta abrogazione della norma derogatoria di cui alla L. n. 55 del 1990, art. 14 espressamente disposta dal D.L. n. 92 del 2008, art. 11 ter conv. in L. n. 125 del 2008, ha determinato la contemporanea riespansione dell'area di operatività della L. n. 152 del 1975, art. 19, comma 1 e, per l'effetto, l'estensione generalizzata delle disposizioni della L. n.575 del 1965 (c.d. pericolosità "qualificata") "alle persone indicate nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2" (c.d. pericolosità "generica"), che siano dedite a traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, senza che rilevi ulteriormente l'elencazione anelastica e restrittiva (v., in tal senso, Cass., Sez. 1^, 5/2/2008 n. 6841, P.G. in proc. Chiruzzi, rv. 238635) degli specifici reati indicati dalla disposizione abrogata.
Nel merito delle relative doglianze, osserva il Collegio che è ben vero che il giudice ha l'obbligo di spiegare adeguatamente le ragioni dell'affermazione per cui i proposti vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi fattuali che si connotano di gravità, precisione e concordanza, sì da costituire altresì prova dell'assunto del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene. E però, nel caso in esame, il giudice della prevenzione ha puntualmente assolto l'obbligo di individuare gli elementi dimostrativi dell'assunto accusatorio, mediante il riferimento a specifici e convergenti elementi fattuali (con particolare riguardo, circa l'illecita accumulazione nell'acquisto di beni, al dato, fortemente significativo, costituito dal mancato svolgimento di attività lavorativa e dall'assenza di ulteriori proventi leciti o di altre disponibilità economiche, idonei a giustificare, secondo l'ordinario criterio di proporzione, le rilevanti acquisizioni patrimoniali), dai quali ha tratto le conclusioni sul difetto di sufficiente autonomia finanziaria dei coniugi RI - Di GI e, per contro, sulla concreta ed effettiva disponibilità, diretta o indiretta, dei beni in questione.
Conclusioni, queste, che, siccome sorrette da puntuale e logico apparato argomentativo, si rivelano insindacabili in sede di legittimità, ove - come si è detto - il ricorso è ammesso, in subiecta materia, solo per "violazione di legge" L. n. 1423 del 1956, ex art. 4, comma 11. D'altra parte, nessun rilievo assume, attesa l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello di cognizione, la dedotta circostanza della pendenza innanzi al Tribunale di Teramo, in ordine alle suindicate unità immobiliari, di due procedimenti penali per il reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quater (disposizione, quest'ultima, peraltro abrogata dalla L. n. 146 del 2006, art. 9, comma 11, lett. b).
I ricorsi vanno pertanto rigettati con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2009