Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2009, n. 8510
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Sentenza 5 febbraio 2009

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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'abrogazione della norma derogatoria di cui all'art. 14 della L. n. 55 del 1990, disposta dall'art. 11- ter D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008, ha determinato la riespansione dell'area di operatività dell'art. 19, comma primo, L. n. 152 del 1975, e, per l'effetto, l'estensione delle disposizioni della L. n. 575 del 1965 (cosiddetta pericolosità "qualificata") alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2, della L. n. 1423 del 1956 (cosiddetta pericolosità "generica"), che siano dedite a traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, senza che rilevi l'elencazione anelastica e restrittiva degli specifici reati indicati dalla disposizione abrogata. (Fattispecie in tema di confisca del patrimonio mobiliare ed immobiliare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2009, n. 8510
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8510
    Data del deposito : 5 febbraio 2009

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