Sentenza 27 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10282 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
1 028 2 20 1 REPUBBLICA ITALIANA POL ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 422/99 Presidente Dott. Angelo GIULIANO Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere TRIFONE Rel. Consigliere Cron.22895 Dott. Francesco Consigliere Rep. 3453 Dott. Giovanni Battista PETTI AMATUCCI Consigliere Ud. 15/03/01 Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L o CC AL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL CANCELLIERE GALILEI 45, presso 10 studio dell'avvocato MAGNANO DI SAN 40 GIOVANNI, che la difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente -
contro
CONDOMINIO DELLO STABILE SITO IN ROMA VIA GUIDO DE RUGGIERO 71, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMAGNA 14, presso lo studio dell'avvocato BUZZI ALBERTO, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 2619/98 della Corte d'Appello di 520 ROMA, SEZIONE III CIVILE emessa il 10/7/1998, и з depositata il 23/07/98; RG.3181/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato GIOVANNI MAGNANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 13.11.1987 AM IC conve- niva in giudizio innanzi al tribunale di Roma il condo- minio di via Guido de Ruggiero n. 71 della medesima città per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni sofferti in data 30.3.1987, allorchè, mentre а piedi percorreva uno dei viali del giardino del com- plesso immobiliare condominiale, inciampando in una piccola buca del terreno ricoperta di acqua e di aghi di pino, era caduta rovinosamente ed aveva riportato lesioni. L'adito tribunale, con sentenza depositata il 12.7.1995, condannava il costituito condominio a pagare ad AM IC la complessiva somma di lire 45.360.000, con gli interessi e le spese del giudizio. Sulla impugnazione del condominio la Corte di ap- pello di Roma, con sentenza depositata il 23.7.1998, ил 2 з decidendo anche la impugnazione incidentale di AM IC, dichiarava che l'evento dannoso si era veri- ficato per la colpa concorrente, in ragione della metà, della parte danneggiata, a favore della quale riduceva com-in proporzione la somma dovuta per risarcimento, pensando le spese di entrambi i gradi nella misura del- la metà, ferme le altre statuizioni della sentenza di primo grado. I giudici di appello, ai fini che ancora interessa- no, consideravano che la IC, condomina dello sta- bile cui era noto lo stato dei luoghi, avrebbe dovuto diligenza usare una maggiore cautela e resi scivolosi condominiali nell'attraversare i viali dalla pioggia, per cui tale sua condotta diminuiva, ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, cod. civ. la responsabi- lità ex art. 2051 stesso codice del condominio;
ritene- vano adeguata la liquidazione del danno biologico ef- fettuata dal tribunale;
ravvisavano i giusti motivi della parziale compensazione delle spese processuali nell'esito complessivo della lite. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- SO AM IC, che affida la impugnazione a tre mezzi di doglianza, cui resiste con controricorso il condominio dello stabile. Le parti hanno presentato memoria. 3 zu MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denunciando, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia- lamenta che la Corte di merito, pur con- cordando con il giudice di primo grado in ordine alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del condominio per il fatto che esso non aveva adottato alcun accorgimento idoneo per eliminare ○ ridurre la estrema scivolosità del piano calpestabile del vialetto comune, aveva, tut- tavia, riconosciuto il concorso di colpa, ex art. 1227, stesso codice, nella misura della metà, di1° comma, es- Sa istante in virtù della semplice sua qualità di con- domina dello stabile, rilevando soltanto che la danneg- giata "avrebbe potuto usare una maggiore cautela e di- ligenza nell'attraversare i viali condominiali resi scivolosi dalla pioggia", ma senza indicare anche le ragioni per le quali la stessa danneggiata avrebbe do- vuto conoscere lo stato della particolare pericolosità del terreno bagnato, quando altri incidenti simili mai si erano verificati né, comunque, di essi era stata da- ta la prova. Il motivo non è fondato. In tema di responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia, nella ipotesi regolata dall'art. 2051 cod.civ., la conoscenza che il terzo, che si avvalga della cosa, abbia del difetto strutturale о funzionale di essa e, quindi, della pericolosità dell'uso in rela- zione al suo stato permanente о temporaneo, anche non apparente, deve essere valutata dal giudice di merito, sia in relazione ai mezzi di prova forniti, sia in re- lazione a strumenti presuntivi quali le sue nozioni di cultura e la sua concreta esperienza di vita, al fine di stabilire se ed in quale misura la mancata adozione di cautele possa venire in rilievo come comportamento, addebitabile a colpa del danneggiato, che diminuisce la responsabilità del custode ai sensi degli artt. 2056 e 1227, 1°, cod. civ. (ex plurimis: Cass. n. 3416/88). Più in particolare, quando il difetto funzionale o strumentale riguarda le pertinenze e le cose accessorie di un edificio condominiale, il cui uso si rende peri- coloso in dipendenza di eventi atmosferici, non è cen- surabile la valutazione del giudice di merito secondo la quale è certamente logico e ragionevole ammettere che il condomini dello stabile, che in esso peraltro abita, conosca lo stato dei luoghi, che normalmente percorre per raggiungere la sua dimora o allontanarvi- si, e sia, perciò, in grado di rilevarne lo stato di maggiore o minore pericolosità che ne deriva in situa- r u 5 f zioni precipue e ricorrenti. Nel caso di specie, pertanto, la motivazione della Corte di merito -che ha tratto la sicura conoscenza dello stato dei luoghi da parte della ricorrente dalla sola sua qualità di condomina dell'edificio, servito da un vialetto che la pioggia e la caduta di aghi di pino rendeva particolarmente scivoloso- è congrua e convin- cente, basata com'è sulla norma di comune esperienza, secondo cui chi abitualmente abita un immobile ne cono- sca bene il reale stato di agibilità e sappia, all'evenienza, prevenire gli effetti delle situazioni di pericolo, che eventualmente possono derivarne, con l'adozione delle cautele idonee. La infondatezza del motivo relativo al preteso vi- zio di motivazione circa il concorso colposo del dan- neggiato e la insindacabilità in questa sede, della mi- - sura del grado di colpa della ricorrente comportano l'assorbimento del secondo mezzo di doglianza, relativo al difetto di motivazione sulle conseguenti statuizioni della liquidazione degli interessi in rapporto all'importo liquidato dei danni in ragion della metà di quelli complessivamente patiti nonché della attribuzio- ne delle spese, compensate in ragione pure della metà per la ridotta responsabilità risarcitoria del condomi- nio. jur Con il terzo motivo di impugnazione -deducendo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., il difetto di moti- vazione su un punto decisivo della controversia- la ri- corrente assume che la Corte di merito non avrebbe esposto adeguata argomentazione a sostegno della pro- nuncia di rigetto del suo appello incidentale, con il quale essa istante reclamava a titolo di danno biologi- CO un importo maggiore di quello determinato dal tribu- nale in relazione alla sua qualità di dirigente di azienda. Il motivo non è fondato. La Corte territoriale che nell'esame dell'appello incidentale della IC pure ha tenuto conto delle ragioni che la stessa esponeva a sostegno della richie- sta di un maggior danno rispetto a quello riconosciuto dal giudice di primo grado (qualità di dirigente d'azienda; invalidità permanente del 15%; incapacità lavorativa temporanea di cento giorni)- ha sul punto motivato espressamente, ribadendo le osservazioni già fatte in precedenza "circa l'adeguatezza della liquida- zione del danno biologico effettuata dai primi giudi- ci", in tal modo recependo "in toto" le compiute argo- mentazioni svolte dal tribunale. Alle quali, comunque, con l'appello incidentale la ricorrente non aveva con- trapposto rilievi specifici e mirate censure in ordine 7 zuu ai criteri di liquidazione adottati, essendosi la stes- sa limitata soltanto a reclamare un importo superiore per complessive lire 50.000.000, oltre rivalutazione ed interessi;
sicché la genericità del motivo della impu- gnazione incidentale non comportava da parte del giudi- ce di appello la necessità di analitica esposizione di argomenti diversi da quelli indicati dal tribunale. 109T 250.000. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 4567 10000 Ricorrono giusti motivi per compensare interamente TOT 290.000 tra le parti le spese del giudizio di legittimità. P.T.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 15 marzo 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. fum IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, li 27 LUG 2001 A M E IL CANCELLIERE C1 R P U Giovanni Giambattista S 8