Sentenza 14 dicembre 1994
Massime • 1
La fauna selvatica oggetto di tutela da parte della legge n. 157 del 1992, purché appartenente al patrimonio dello Stato, è costituita esclusivamente da quelle specie di animali (mammiferi e uccelli) delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, e ciò fino a quando tale vincolo permanga, perché, cessato questo, non si rende ulteriormente esercitabile il dominio, per essere la cosa uscita dalla sfera di appartenenza dello Stato stesso. Ne consegue che il divieto di commercializzazione o di detenzione a fini di commercio previsto dall'art. 21 lett. bb) - della citata legge n. 157 del 1992 si riferisce esclusivamente agli uccelli, loro parti o prodotti, cacciati o catturati nel territorio nazionale e non anche a quelli importati dall'estero. (Fattispecie relativa all'importazione di passeri morti provenienti dalla Cina).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/12/1994, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1994 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. : SENT. N. 25
1. Dr. Ferdinando Zucconi Galli Fonseca Presidente
2. Dr. Gaetano Lo Coco Componente
3. Dr. Guido Guasco Componente
4. Dr. Giuseppe Consoli Componente
5. Dr. Fortunato Pisanti Componente
6. Dr. Vincenzo Valente Componente
7. Dr. Francesco Morelli Componente
8. Dr. Paolino Dell'Anno Componente
9. Dr. Giorgio Lattanzi Componente
all'udienza in Camera di consiglio del 14 dicembre 1994
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN WA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 7 maggio 1994 dal giudice per le indagini preliminari della pretura di Gorizia;
Letta la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere Paolino dell'Anno;
udite le richieste del procuratore generale, nella persona dell'avvocato generale dottor Giovanni Gazzara, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
uditi i difensori dell'imputato, avvocati Paolo Appella e Innocenzo Gorlani;
Osserva:
1. In data 19 novembre 1993, in Mossa, ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti al Comando dei Carabinieri di antisofisticazione e sanità di Udine procedettero al sequestro, presso lo stabilimento di lavorazione e commercio di carni della società per azioni "IN WA",, di oltre un milione di passeri spiumati congelati, provenienti dalla Repubblica popolare cinese, appartenenti alla sottospecie del passer montanus saturatus non vivente in Italia e non rientrante tra le specie in via di estinzione.
Gli animali erano stati introdotti accompagnati da regolari documenti di importazione e avevano positivamente superato il prescritto controllo all'ufficio doganale di ingresso. Il procuratore della Repubblica presso la pretura di Gorizia convalidò il sequestro e, con decreto del 21 marzo 1994, rigettò la richiesta di IN WA di restituzione delle cose, argomentando che esse, costituendo corpo del reato previsto dal disposto degli articoli 21 - comma 1, lettera bb) - e 30 - comma 1, lettera 1) - della legge 11 febbraio 1992 numero 157, erano suscettibili di confisca.
Con ordinanza del 7 maggio 1994 il giudice per le indagini preliminari della pretura respinse l'opposizione proposta dall'interessato ritenendo la infondatezza della tesi difensiva avanzata, secondo la quale la legge sulla protezione della fauna selvatica tutelerebbe esclusivamente la fauna vivente in stato di libertà nel territorio nazionale, obiettando che, viceversa, oggetto della protezione sarebbe la fauna selvatica in generale, ovunque esistente.
2. Avverso il provvedimento ha interposto ricorso, a mezzo del suo difensore, il IN.
Con il relativo atto si denuncia lo stesso, sotto i profili della erronea interpretazione della legge e della illogicità della motivazione, nella parte nella quale si è ritenuta la astratta corrispondenza della condotta della quale si fa carico all'agente con la previsione astratta descritta dalla norma incriminatrice.
3. La terza sezione penale di questa Corte, con ordinanza assunta all'udienza di camera di consiglio del 6 ottobre scorso, ha disposto, ai sensi dell'articolo 618 del codice di rito penale, la rimessione degli atti alle sezioni unite, avendo rilevato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto della configurabilità, nel fatto di detenzione a fini di vendita di uccelli spiumati provenienti dall'estero, della ipotesi di rato addebitata all'indagato.
4. Secondo un primo indirizzo (Sez. III, 26 ottobre 1992, n. 1810, Miolo;
sez. III, 29 aprile 1993, n. 1013 Corsaro), presupposto imprescindibile per la tutela accordata alla fauna selvatica sarebbe, stante la inequivoca formulazione del primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge in questione, il requisito della "nazionalità", intesa come relazione degli animali con il territorio italiano in quanto catturati in questo mentre vi dimorino stabilmente o per migrazione, determinando la mancanza di tale requisito - nel caso cioè in cui gli stessi vengano introdotti nel territorio attraverso la importazione commerciale - la non operatività dei divieti di commercializzazione imposti con la legge stessa, potendo eventualmente valere la diversa normativa dettata dalla legge numero 150 dello stesso anno in applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione, e ciò nella ipotesi che la condotta abbia come oggetto taluno degli esemplari indicati negli allegati al decreto ministeriale del 31 dicembre 1983, o da altri provvedimenti normativi voluti a protezione di particolari specie faunistiche.
5. Diverso orientamento è stato invece espresso con sei sentenze, pronunciati, sempre dalla terza sezione, in data 18 febbraio 1994 (in procedimenti LU, ON, BO, OL, NT e BE) e con altra del 4 marzo 1994 (in procedimento IN), essendosi con esse affermato che in ogni caso la detenzione, a scopo di vendita, di uccelli vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica, anche se importati dall'estero, sarebbe vietata ai sensi dell'articolo 21 - lettera bb) - della legge numero 157 del 1992. A questa conclusione si è pervenuti attraverso le seguenti argomentazioni:
a) Numerosi altri testi normativi introdotti nell'ordinamento nazionale in attuazione di obblighi assunti dallo Stato a livello internazionale inducono a escludere che il concetto di fauna selvatica possa essere delimitato dal "principio di territorialità", dal quale anzi il legislatore nettamente prescinde, tanto che l'articolo 1 della legge avverte che la tutela della fauna va attuata, oltre che nell'interesse interno, in quello internazionale.
b) Sia in questi che nella legge numero 157 del 1992 si fa sempre citazione delle specie e non dei singoli esemplari, solo per taluni casi richiamandosi l'habitat di riferimento, con ciò dimostrandosi che la protezione è accordata all'intera specie e non alla parte di essa vivente nel territorio nazionale.
c) Mentre l'articolo 1 della legge numero 968 del 1977 espressamente indicava nella fauna selvatica italiana quella costituente patrimonio indisponibile dello Stato e finalizzava la tutela al solo interesse nazionale, nella corrispondente disposizione della legge numero 157 del 1992 è stato significativamente eliminato l'aggettivo limitativo e all'interesse nazionale si è aggiunto quello internazionale.
d) La circostanza che tra le specie protette siano state incluse anche quelle dei TA e dello SC TO è indicativa che la tutela non è limitata alle sole popolazioni viventi nel territorio nazionale, non essendo in questo presenti queste specie di animali.
e) Ad analoga conclusione induce l'inclusione tra le specie protette di tutte quelle indicate nelle direttive comunitarie e nelle convenzioni internazionali (articoli 1, comma 4, e 2, comma 1 lettera c).
d) La disposizione dettata dall'articolo 21 - lettera bb) -, che impone lo specifico divieto di commercializzazione di uccelli appartenenti alla fauna selvatica non distingue circa la provenienza degli stessi e sanziona non solo la condotta avente come oggetto animali vivi ma anche morti sicché perde di validità la tesi che vuole limitare la tutela agli esemplari viventi.
Tutto ciò porterebbe a concludere nel senso che il riferimento che si rinviene nel comma 1 dell'articolo 2 alle "popolazioni viventi .... nel territorio nazionale" si dovrebbe a un difetto di formulazione letterale e, in ogni caso, dovrebbe riguardare la sola condotta venatoria.
5. Punto fermo di partenza per la soluzione della questione sottoposta alle sezioni unite non può essere la individuazione del bene giuridico tutelato dalle norme contenute nella legge 11 febbraio 1992 numero 157, bene che va identificato, secondo quanto recita la rubrica stessa del testo, analogamente alla previsione della legge del 1977 alla quale si sostituì, nella "fauna selvatica", ricevendo la sua giustificazione, questa particolare protezione, dalla espressa inclusione, per il disposto del comma 1 dell'articolo 1 della legge, della fauna stessa nel patrimonio indisponibile dello Stato, la cui tutela si è voluta assicurare "nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale". Questa prima indicazione tende a sottolineare che il legislatore ha inequivocabilmente distinto tra oggetto della tutele e scopo di questa, il primo identificandosi nella fauna selvatica di appartenenza del patrimonio pubblico e il secondo nel perché di una tale acquisizione di imperio della disponibilità, da parte dello Stato, di cose che pure non essendo concretamente ed esattamente definite, in quanto, per la loro stessa natura, sconosciute nella loro individualità e consistenza numerica, erratiche per la loro estrema mobilità, spesso eventuali e temporanee, non fisicamente possedibili senza sacrificarne la selvaticità, si è voluto tuttavia fare rientrare nella categoria dei beni indicati nell'articolo 826 del codice civile, facenti parte, se appartenenti allo Stato, del patrimonio non disponibile dello stesso, senza che possa ipotizzarsi su esse per la loro peculiarità, così come concordemente ritenuto dalla più qualificata dottrina, un diritto di proprietà - intesa nel senso tecnico-giuridico - del secondo sulle prime, riconducendosi piuttosto una tale relazione alla più generale nozione di signoria o sovranità, limitativa della disponibilità da parte di terzi, signoria o sovranità che è evidentemente ipotizzabile ed esercitabile esclusivamente se la cosa si trovi nella sfera territoriale in cui il dominus sia in grado di farla valere e se, d'altra parte, non confligga con diritti da altri legittimamente acquisiti.
E a conferma della possibilità del verificarsi di ipotesi di appartenenza a terzi di cose che pure potrebbero astrattamente ricomprendersi tra quelle in questione, si è avuto modo di affermare, proprio nella specifica materia, che non costituisce esercizio della caccia, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1977 numero 968, l'atto diretto all'abbattimento o alla cattura di animali che facciano parte di allevamenti privati a scopo alimentare o amatoriale regolarmente autorizzati (art. 19 della stessa legge), atteso che tali animali, essendo allevati in cattività, non possono essere ricompensati tra la selvaggina ne' tra la fauna selvatica, le quali presuppongono entrambe lo stato di libertà degli animali, e inoltre non appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato (Cass. civ., sez. I, 13 giugno 1991 n. 6709, Giust. Civ. Mass. 1991, fasc. 6; Riv. dir. sport. 1991, 77;
Foro it. 1991, I, 2035).
Da qui la necessità di chiarire che cosa debba intendersi per fauna selvatica appartenente allo Stato e tutelata quindi dalla legge, al che si è provveduto con il precetto cui al comma 1 dell'articolo 2, identico, nella sua letterale formulazione, alla analoga previsione della legge abrogata.
Indubbiamente, la eliminazione dell'aggettivo limitativo, che restringeva a quella "italiana" il concetto di fauna selvatica fornito dall'articolo 1 della legge 1977, amplia la portata del concetto stesso, ampliamento voluto al fine di evitare un suo ingiustificato restringimento come si era invece verificato nella vigenza della legge abrogata, essendosi talora rilevato che l'espresso riferimento alla sola fauna nazione impedisse l'estensione della tutela alle specie migratorie (C. app. Milano, 17 giugno 1981, Forlani, in Riv. it. dir. proc. pen. 1981, 1599).
6. La ragione che ha indotto il legislatore alla emanazione della normativa, di doversi cioè soddisfare all'interesse anche della comunità internazionale, non può certamente avere il significato, che invece si pretenderebbe, dall'apprestamento di una tutela in via indirette, per quanto almeno si riferisce alla sua messa in commercio, della fauna selvatica ovunque essa si trovi al momento della cattura, ma quello diverso, di cui è fatta esplicita menzione nel comma 4 dell'articolo 1, che proprio a causa di questo preminente e riconosciuto interesse, attraverso la normativa stessa, si è voluto integralmente recepire e attuare la direttiva comunitaria numero 409 del 2 aprile 1979 (modificata con quelle successive 85/411 e 91/244) e le Convenzioni di Parigi del 18 ottobre e di Berna del 19 settembre 1979.
In particolare, e relativamente alla direttiva comunitaria - diretta alla conservazione degli uccelli selvatici viventi nel territorio europeo degli Stati membri, e quindi anche qui con chiaro riferimento al principio di territorialità -, si è ritenuto, pur imponendosi la stessa direttamente nel territorio dello Stato, di dovere dettare, per la sua piena applicazione, norme per la disciplina dei tempi e delle modalità della attività venatoria, norme sanzionatorie e altre di adeguamento.
Quanto poi alle due Convenzioni, quella di Parigi - diretta alla protezione degli uccelli durante il periodo di loro produzione - e quella di Berna - relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale limitatamente al territorio europeo - il legislatore ha inteso fornire disposizioni di esecuzione per quelle proposizioni in esse contenute ma rimaste ancora a titolo di mero indirizzo o di indicazioni di principio.
Non può perciò dedursi, dall'una e dalle altre, un principio di universalità, normativamente sancito, di tutela della fauna selvatica, come invece si è espressamente fatto con la Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, sul commercio internazionale delle specie animali in via di estinzione, e con quella di Canberra del 20 maggio 1980, sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide, rese esecutive in Italia rispettivamente con le leggi numero 874 del 19 dicembre 1975 e 17 del 2 gennaio 1989. 7. Ne deriva quindi che la inequivoca formulazione normativa e la stessa sua ragione giuridica giustificativa impongono di concludere nel senso che la fauna selvatica oggetto di tutela da parte della legge numero 157 del 1992, perché appartenente al patrimonio dello Stato, è costituita esclusivamente da quelle specie di animali (mammiferi e uccelli) delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, e ciò fino a quando tale vincolo permanga, perché, cessato questo, non si rende ulteriormente esercitabile il dominio per essere la cosa uscita dalla sfera di appartenenza dello Stato stesso.
Particolare tutela è poi prevista per alcune particolari specie facenti peraltro sempre parte delle prime, come si evince dalla elencazione di cui alle lettere a) e b) della stessa disposizione, trattandosi di animali tutti viventi nel territorio italiano. Nè può valere l'obiezione che si oppone attinente alla inclusione, tra queste, di animali non viventi in Italia, quali lo SC TO e i TA, nonché di tutte le altre che siano indicate, da direttive comunitarie o da convenzioni internazionali o da decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, come minacciate di estinzione.
E invero, quanto alle prime due specie, si trascura di tenere conto del fatto che entrambe non sono affatto estranee al territorio nazionale, dimorando lo SC TO, tra le altre zone, nei Balcani e in particolare nella Dalmazia, e appartenendo all'ordine dei TA i delfini certamente presenti nei mari territoriali. Relativamente poi alle altre, appare evidente come, attraverso la apposita previsione, si sia inteso porre una indicazione di chiusura che consenta l'automatico inserimento, tra le specie particolarmente protette, di quelle, già normalmente protette nel territorio nazionale, per le quali dovesse ravvisarsi il pericolo di una loro estinzione.
Circa poi l'ulteriore rilievo secondo il quale, essendosi fatto ricorso al termine di "specie di mammiferi e di uccelli", il legislatore avrebbe inteso indicare le categorie generali, e quindi, per il caso dei passeri, tutti i passeri e non solo quelli appartenenti a popolazioni viventi in Italia, deve osservarsi che esso è contraddetto dalla stessa lettera del testo normativo nel quale si indicano le singole specie, conformemente del resto alla classificazione adottata dalla scienza zoologica, per individuarle all'interno delle classi, o ordini, di appartenenza (si confronti, proprio per i passeri, la disposizione di cui all'articolo 18, prendendosi in considerazione della stessa non la specie dei passeri in generale, che altrimenti il riferimento si sarebbe dovuto fare all'ordine dei passeracei, ma esclusivamente le tre specie di questi uccelli viventi nel territorio nazionale).
8. È incontestabile che la legge tende essenzialmente a proteggere la incolumità della fauna vivente, criminalizzando il suo abbattimento o la sua cattura, che consente esclusivamente, con il rispetto di particolari condizioni e con l'esclusione di determinati esemplari, ai fini venatori.
Ma ulteriormente si è voluta rafforzare una tale tutela prescrivendosi il divieto, la cui violazione si è autonomamente sanzionata, di speculare commercialmente sulla gran parte della fauna avicola protetta, anche se lecitamente acquisita, e ciò al fine di limitare lo stesso esercizio venatorio ai soli fini sportivi e di ridurre, di conseguenza, il numero degli esemplari sacrificabili, criminalizzando invece il comportamento di colui che, una volta abbattuti o catturati gli animali, li ponga in vendita e di colui che li riceva, configurando per quest'ultima condotta una sostanziale ipotesi di "ricettazione" di cose delle quali la comunità internazionale non consente l'abbattimento o la cattura. Ma in quest'ultima ipotesi la condotta sarà perseguibile a condizione che essa abbia come oggetto quelle cose che il legislatore ha inteso espressamente tutelare.
Vero è che la disposizione di cui alla lettera bb) dell'articolo 21 in questione non fa espresso riferimento alla provenienza degli uccelli che si detengano per la vendita. Ma a tale proposito deve, peraltro, marcarsi che la stessa disposizione richiede che essi appartengano alla "fauna selvatica", concetto per la cui e per la cui delimitazione non può non operare il rinvio al comma 1 dell'articolo 2 sopra richiamato.
Che questa sia l'unica interpretazione del comando normativo, conforme del resto, oltre che alla lettera, all'intendimento del legislatore, deriva, da un lato, dalla assenza, come illecite, delle ipotesi della esportazione e della importazione, ipotesi delle quali si fa invece menzione espressa nelle disposizioni contenute in quei testi legislativi diversi, aventi a oggetto, per ben individuate ragione, la protezione di fauna anche non dimorante nel territorio nazionale (si confronti la legge numero 150 del 1992) e, dall'altro, dal fatto che le uniche eccezioni al divieto di commercializzazione, eccezioni che sono contenute nella stessa norma, riguardano esclusivamente, tutte esse, specie appartenenti sempre alla fauna interna, indicandosi così, anche sotto tali profili, che è solo quest'ulima ad essere assunta in considerazione.
Una diversa soluzione interpretativa, limitando l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito della libertà di commercio, espressione del più generale principio della libertà di iniziativa economica privata, non potrebbe andare esente da sospetti di contrasto con il dettato dall'articolo 41 della Costituzione, nessuna norma prevedendo, ne' espressamente ne' implicitamente, un generalizzato divieto di commercializzazione di animali vivi o morti provenienti dall'estero, importazione e commercializzazione alle quali non ostino accertati, e ben individuati, motivi di conflitto con finalità di utilità sociale o con preminenti ragioni di pubblico interesse.
Infine, e per concludere, va rammentato che, proprio nella specifica materia della importazione di uccelli dall'estero, la Corte di giustizia delle Comunità europee, con la sentenza del 23 maggio 1990, resa nella causa C - 169/89 su quesito posto dallo Hoge Raad del Nederlanden nel procedimento penale
contro
Gourmetterie Van del Burg, ha avuto modo di affermare che la direttiva 79/409 fu ispirata dall'intento di attribuire protezione alla fauna costituente patrimonio comune della Comunità, e che mentre per le specie particolarmente protette gli Stati membri sono autorizzati, in forza dell'articolo 14 della direttiva stessa, ad adottare misure anche più rigorose, in uguale maniera non possono disporre per tutte le altre "salvo per quanto concerne le specie viventi nel loro territorio", confermandosi così anche da quell'organo di giustizia, che tra gli animali assoggettabili a tutela e la possibilità di imposizione di questa da parte dello Stato debba intercorrere una relazione di territorialità.
9. Va quindi affermato il principio che il divieto posto dall'articolo 21 - lettera bb) - della legge 11 febbraio 1992 numero 157 si riferisce esclusivamente agli uccelli, loro parti o prodotti,
cacciati o catturati nel territorio nazionale e non anche a quelli importati dall'estero.
P.Q.M.
Visti gli articoli 611, 620 e 626 c.p.p.;
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto del 20 novembre 1993 del procuratore della Repubblica presso la pretura di Gorizia di convalida del sequestro.
dichiara cessata la relativa misura cautelare reale;
manda, per i provvedimenti di sua competenza, al procuratore generale presso questa Corte.
Roma, 14 dicembre 1994.