Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/12/1994, n. 25
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Sentenza 14 dicembre 1994

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La fauna selvatica oggetto di tutela da parte della legge n. 157 del 1992, purché appartenente al patrimonio dello Stato, è costituita esclusivamente da quelle specie di animali (mammiferi e uccelli) delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, e ciò fino a quando tale vincolo permanga, perché, cessato questo, non si rende ulteriormente esercitabile il dominio, per essere la cosa uscita dalla sfera di appartenenza dello Stato stesso. Ne consegue che il divieto di commercializzazione o di detenzione a fini di commercio previsto dall'art. 21 lett. bb) - della citata legge n. 157 del 1992 si riferisce esclusivamente agli uccelli, loro parti o prodotti, cacciati o catturati nel territorio nazionale e non anche a quelli importati dall'estero. (Fattispecie relativa all'importazione di passeri morti provenienti dalla Cina).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/12/1994, n. 25
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25
    Data del deposito : 14 dicembre 1994

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