Sentenza 1 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2003, n. 10368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10368 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
ее 65375 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 REPUBBLICA ITALIANA N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUTARIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE 1.0 368 /03 Composta dagli Ill.m .N.14542/99 Dott. Francesco Dott. Enrico - Consigliere Altieri Cron. 23171 Cons. Rel. Dott. Francesco Ruggiero Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Falcone Ud. 28/01/03 Dott. Guido Raimondi Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 65375 sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.12; ricorrente
contro
SCATOLIFICO REALE di FR RE S.n.c., con sede in Arpino (FR), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Marziale del foro di Napoli, elettivamente domiciliato in Roma, viale dell'Università n.25, presso lo studio legale dell'Avv. Carlo Alessandrini;
- controricorrente -
I'm 1 259 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio-Roma n.241/07/98 del 12-11-98/19-2- 99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/1/2003 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo A seguito di verbale di ispezione documentale e di acquisizione di documentazione, l'Ufficio Distrettuale II. DD. di Sora notificava allo SCATOLIFICIO REALE di FR RE & C. S.n.c. l'avviso di accertamento con cui rettificava induttivamente il reddito dichiarato ai fini ILOR per l'anno 1989, ai sensi dell'art. 39 D.F.R. n.600/73. L'opposizione della società veniva parzialmente accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, con sentenza n. 73/10/98. IL successivo appello della società veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio-Roma, con la sentenza in epigrafe. Questa decisione veniva notificata in data 2-4-99 2 all'Ufficio Imposte Dirette di Sora. Il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 9-7-99, con l'articolazione di un solo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art.39 D.P.R. n.600/73. La società si è costituita con controricorso, notificato il 24-9-99, nel quale, in via preliminare, ha sollevato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività ed, inoltre, ha rilevato altre ragioni di inammissibilità del ricorso, oltre а dedurre questioni di infondatezza. Motivi della decisione 1 L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione è fondata e la relativa delibazione assorbe ogni altra questione. In tema di contenzioso tributario, a seguito della sentenza n.525 del 2000 della Corte Costituzionale contenente pronuncia di parziale illegittimità costituzionale dell'art.21 co.1° L. n.133 del 13-5-1999 sono idonee a determinare la decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di secondo grado delle Commissioni Tributarie, le notificazioni delle stesse pronunc esequite entro il 17 maggio 1999 nei confronti degli Uffici tributari che hanno emesso l'atto impugnato e 3 che hanno esercitato la facoltà di farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado, ai sensi dell'art.10 co.4° D.Lgs. n.546/92. Successivamente a detta data e, quindi, dal 18-5-99, invece, devono ritenersi idonee ai medesimi fini le sole notificazioni delle sentenze, eseguite ai sensi dell'art.21 CO. 1° L. n. 133/99, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato territorialmnte competente (ex plurimis, Cass. Sez. Trib. 19-4-2001, n.5797; 3-5-2001, n.6200; 4-5-2001, n.6248; n.12790/2001). 2 Nella fattispecie, come si evince ex actis, nel giudizio di secondo grado davanti alla Commissione Tributaria Regionale l'Ufficio II. DD. di Sora non si faceva assistere dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. In particolare, dall'allegata copia autentica della sentenza impugnata emerge che erano "presenti in udienza", "per l'Ufficio il Dott. Carmine Volante". Sempre dalla richiamata copia autentica si ricava che la sentenza veniva notificata, il 2-4-99, nei confronti dell'Ufficio Imposte Dirette di Sora, con consegna а mani del Direttore. Quindi, in applicazione del citato orientamento (antecedente al giurisprudenziale, tale notificazione fin 17 maggio 1999) era idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione. ** Tuttavia, avversO la sentenza si ripete notificata il 2-4-99, questo ricorso veniva notificato il 9-7-99, ben oltre la scadenza del termine di sessanta giorni (1-6-99). Per le svolte considerazioni il ricorso esaminato deve essere dichiarato inammissibile. Le spese della presente fase possono essere equamente compensate, in quanto all'epoca non era ancora intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese della presente fase. Così deciso in Roma, il 28-1-2003, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria delle Suprema Corte di Cassazione. Il Relatore Il Presidente Dott. Francesco Ruggiero Dott. Francesco Cristarella ремиюWin Orestano выпри Ом ы IL CANCELLIERE C DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi _ - 1 LUG 2003 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 5