Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2003, n. 38944
CASS
Sentenza 18 settembre 2003

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Massime1

L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione non presenta natura di impugnazione, e dunque ad essa non si applica il capoverso dell'art. 582 cod.proc.pen., che consente alle parti private ed ai difensori di depositare l'atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice di pace o del tribunale del luogo in cui si trovano, ovvero presso un agente consolare all'estero. Ne consegue che deve considerarsi tardiva, e dunque inammissibile, la dichiarazione di opposizione depositata tempestivamente presso la cancelleria del luogo in cui si trova la persona offesa, e tuttavia pervenuta nella cancelleria del giudice procedente oltre il termine di dieci giorni indicato al comma terzo dell'art. 408 cod.proc.pen.. (In motivazione la Corte ha anche escluso che, così delimitato il termine, si realizzi una violazione degli artt. 3 e 24 Cost., posto che l'opposizione costituisce una mera forma di "collaborazione" con l'organo pubblico dell'accusa, che si manifesta nella fase iniziale del procedimento, per il cui esercizio il termine di fatto assicurato dalla legge è dunque congruo, ancorché meno cospicuo di quello previsto per atti che, come le impugnazioni, presentano funzione e struttura ben diverse).

Commentario1

  • 1Opposizione alla richiesta di archiviazione: il G.I.P. è tenuto a valutarla anche se tardiva
    Simona Aduasio · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2003, n. 38944
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38944
Data del deposito : 18 settembre 2003

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