Sentenza 18 settembre 2003
Massime • 1
L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione non presenta natura di impugnazione, e dunque ad essa non si applica il capoverso dell'art. 582 cod.proc.pen., che consente alle parti private ed ai difensori di depositare l'atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice di pace o del tribunale del luogo in cui si trovano, ovvero presso un agente consolare all'estero. Ne consegue che deve considerarsi tardiva, e dunque inammissibile, la dichiarazione di opposizione depositata tempestivamente presso la cancelleria del luogo in cui si trova la persona offesa, e tuttavia pervenuta nella cancelleria del giudice procedente oltre il termine di dieci giorni indicato al comma terzo dell'art. 408 cod.proc.pen.. (In motivazione la Corte ha anche escluso che, così delimitato il termine, si realizzi una violazione degli artt. 3 e 24 Cost., posto che l'opposizione costituisce una mera forma di "collaborazione" con l'organo pubblico dell'accusa, che si manifesta nella fase iniziale del procedimento, per il cui esercizio il termine di fatto assicurato dalla legge è dunque congruo, ancorché meno cospicuo di quello previsto per atti che, come le impugnazioni, presentano funzione e struttura ben diverse).
Commentario • 1
- 1. Opposizione alla richiesta di archiviazione: il G.I.P. è tenuto a valutarla anche se tardivaSimona Aduasio · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2003, n. 38944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38944 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri:
Dott. Renato ACQUARONE - Presidente -
1. Dott. Raffaele LEONASI - Consigliere -
2. Dott. Giangiulio AMBROSINI - Consigliere -
3. Dott. Saverio F. MANNINO - Consigliere -
4. Dott. Arturo CORTESE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST LV, nato a [...] il [...]
nei confronti di:
1. AR RI, nato a [...] il [...];
2. IN TT, nato a [...] il [...];
3. EL RI RA, nata a [...] il [...];
4. OR DR, nato a [...] il [...];
indagati per i reati di cui agli artt. 323, 328, 379, 319 ter, 416 e 326 c.p.:
5. NA LO, nato a [...] il [...], indagato per i reati di cui agli artt. 323 e 379 c.p.;
avverso il decreto 01/07/02 pronunciato dal GIP del Tribunale di Palermo;
Visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere dott. Arturo Cortese;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
F A T T O
Con esposto 11/08/02 alla Procura della Repubblica di Palermo, ST LV, magistrato amministrativo, formulava a carico del Dr. AR RI, sostituto procuratore presso il Tribunale di Cagliari, del Dr. TT ANTONIMI, Procuratore Generale presso la Corte D'Appello di Cagliari, dei dottori RI RA PELAGATTI, e DR NODO, Sostituti Procuratori Generali presso la Corte D'Appello di Cagliari, addebiti integranti in fatto, secondo l'esposizione e a giudizio del denunciante, ipotesi di vari reati. Con esposto integrativo 13/11/01 lo ST formulava addebiti anche a carico del Dr. LO NA Procuratore della Repubblica di Cagliari. In data 12/03/02 veniva notificato allo ST avviso con il quale si comunicava che per il procedimento di cui sopra il PM aveva richiesto l'archiviazione.
Lo ST proponeva opposizione.
Il GIP provvedeva de plano, con decreto inaudita altera parte in data 1/7/02, disponendo l'archiviazione, sull'assunto che l'opposizione era inammissibile, in quanto intempestiva, che la notizia di reato era infondata e che le ulteriori indagini sarebbero inconducenti e irrilevanti.
Propone ricorso lo ST, deducendo:
A) preliminarmente, la legittimazione del ricorrente, parte offesa, a proporre personalmente il ricorso;
B) in ordine al provvedimento impugnato:
1)-- che la opposizione è tempestiva, in quanto fu prodotta con deposito in data 22/3/02 presso l'Ufficio giudiziario di Cagliari che ne ha poi curato l'invio all'Ufficio di Palermo, dovendosi al riguardo far riferimento, diversamente da quanto ritenuto dal GIP - ed eccependosi altrimenti la incostituzionalità dell'art. 408 comma 3 CPP nella parte in cui assegna un termine di appena dieci giorni per la proposizione della opposizione, per violazione dei parametri di cui agli artt.
3-24 della Costituzione -, al momento in cui l'opposizione viene prodotta e a quello in cui materialmente giunge sul tavolo del GIP;
2)-- che è infondato anche l'assunto che l'opponente non avesse indicato temi e mezzi di indagini pertinenti e rilevanti. Ha prodotto memoria l'Avvocatura dello Stato nell'interesse di NA LO, OR DR e EL RI RA.
Lo ST ha inviato un fax con cui chiede udienza pubblica a sensi dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo o comunque il contraddittorio a sensi del comma 2 dell'art. 111 Cost. D I R I T T O
Preliminarmente, in ordine all'applicazione in questa sede del rito camerale non partecipato ex art. 611 cpp., si osserva che la regola del contraddittorio, costituente il cardine del "giusto processo", secondo la solenne proclamazione del comma 2 del novellato art. 111 Cost., può avere, una volta garantito il suo contenuto minimo
(della parità fra le parti e del diritto a interloquire), diverse modalità e gradi di espansione, in relazione alle tipologie e alle fasi dei procedimenti. Ciò si evince del resto dallo stesso cit. art. 111, che prevede espressamente per il processo penale (ai commi 3 e 4) una più pregnante tutela in tema di formazione della prova e specifiche prerogative in favore dell'imputato.
Valutando in tale ottica la previsione del rito camerale ex art. 611 cpp. per la trattazione del ricorso proposto dalla persona offesa avverso un provvedimento di archiviazione, non può che ritenersene la piena legittimità, considerato che un contraddittorio cartolare, quale quello assicurato dal rito in esame, appare sicuramente adeguato a garantire il diritto alla verifica, da parte della persona offesa, della regolarità formale, a sensi del comma 6 dell'art. 409 cpp., dell'adozione del provvedimento suddetto. È evidente infatti che, in conformità alla ratio dello jus ad loquendum riconosciuto alla persona offesa nel procedimento di archiviazione (consistente essenzialmente nel consentire una cooperazione privata" alla funzione di controllo che il giudice è chiamato a esercitare a salvaguardia del principio di obbligatorietà dell'azione penale e dei valori di legalità e uguaglianza che esso coinvolge) e ai correlati limiti di ricorribilità avverso il relativo provvedimento del GIP, non sono qui in gioco questioni di formazione della prova o di tutela dell'imputato, ne' situazioni comunque suscettibili di pregiudicare definitivamente posizioni sostanziali di parte.
Le considerazioni che precedono valgono anche a escludere qualsiasi contrasto del rito in esame con le garanzie contemplate dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che, come ha avuto occasione di chiarire la Corte di Strasburgo (sent. 24.11.1993, Imboscia c. Svizzera), devono essere rispettate, prima del giudizio di merito, se e nella misura in cui la loro violazione rischi di compromettere gravemente l'equità complessiva del processo prescritta dalla norma suddetta.
Ciò premesso, rilevasi che il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo di ricorso, esso è inammissibile per difetto di interesse, posto che il ricorso è stato firmato anche dal difensore della persona offesa.
Per quanto concerne il problema della tardività della opposizione - premesso in fatto che l'avviso ex art. 408 co 3 cp.p.p. fu notificato in data 12.3.2002 alla persona offesa, che questa depositò l'opposizione in data 22.03.2002 presso la Cancelleria del Tribunale di Cagliari, e che l'atto poi pervenne alla segreteria del PM di Palermo in data 29.3.2002 e fu trasmesso ex art. 126 disp. att c.p.p. al locale GIP in data 29.4.2002 - rilevasi che il problema stesso si profila nei seguenti termini: se l'art. 582, comma 2, c.p.p si applichi anche all'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, e se il termine di dieci giorni di cui all'art. 408 cpp. sia a pena di decadenza.
A tali quesiti questa Suprema Corte ha già dato precise soluzioni, da cui non vi è motivo di discostarsi, nel senso che:
-- l'opposizione alla richiesta di archiviazione non rientra tra le impugnazioni, in quanto non ha a oggetto il riesame di un provvedimento (che non esiste ancora), ma tende a impedire che venga emesso il provvedimento di archiviazione, e ad essa non è, di conseguenza, applicabile l'art. 582 capoverso cod. proc. pen. (sent. 1623 del 12/04/1999, Magi, relativa all'analoga fattispecie di controversa applicabilità del cpv. art. 583 cpp.);
-- l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione proposto dalla persona offesa oltre il decimo giorno dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 408, comma 2, cod. proc. pen., è irrimediabilmente tardivo, onde legittimamente il gip non lo prende in considerazione e pronuncia decreto "de plano" (sent. 1574 del 29/03/2000, De Gennaro). Circa la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 408 comma 3 CPP nella parte in cui assegna un termine di soli dieci giorni per la proposizione della opposizione, per violazione dei parametri di cui agli artt.
3-24 della Costituzione, se ne rileva la manifesta infondatezza, posto che, in relazione allo stadio (iniziale) del procedimento in cui la facoltà difensiva "de qua" si colloca e alla particolare natura (di forma "collaborativa" dell'accusa "privata" con la accusa pubblica) che essa riveste, la misura del termine in questione, quale stabilita dal legislatore, non appare incongrua in riferimento alla tutela garantita dall'art.24 Cost., ne' irragionevolmente diversa rispetto a quella (più
ampia) prevista per l'esercizio di altre facoltà di difesa, che da essa si differenziano per struttura, legittimazione e "ratio".
P.Q.M.
visto l'art. 615 c.p.p., rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 OTTOBRE 2003.