Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2003, n. 6475
CASS
Sentenza 22 ottobre 2003

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Massime1

Il rispetto del termine previsto dall'art. 408, comma terzo cod. proc. pen. per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione costituisce per la parte offesa un semplice onere, in quanto il suo mancato rispetto, pur non incidendo sull'ammissibilità dell'atto oppositivo, espone la parte offesa al rischio di investire il giudice a procedimento già definito.

Commentario1

  • 1Opposizione alla richiesta di archiviazione: il G.I.P. è tenuto a valutarla anche se tardiva
    Simona Aduasio · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2003, n. 6475
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6475
Data del deposito : 22 ottobre 2003

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