Sentenza 22 ottobre 2003
Massime • 1
Il rispetto del termine previsto dall'art. 408, comma terzo cod. proc. pen. per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione costituisce per la parte offesa un semplice onere, in quanto il suo mancato rispetto, pur non incidendo sull'ammissibilità dell'atto oppositivo, espone la parte offesa al rischio di investire il giudice a procedimento già definito.
Commentario • 1
- 1. Opposizione alla richiesta di archiviazione: il G.I.P. è tenuto a valutarla anche se tardivaSimona Aduasio · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2003, n. 6475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6475 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 22/10/2003
1. Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1697
3. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 046666/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DERI EL;
persona offesa nel procedimento penale a carico di:
ZZ NI;
IA ON;
VA AU;
De GI ER;
GO PE;
RA IN;
avverso il decreto 20/3/02 del Gip del Tribunale di Caltanissetta;
Visti gli atti, il decreto denunziato e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dr. Iacoviello F.M., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Il Gip del Tribunale di Caltanissetta, con decreto 20/3/2002, dopo avere ritenuto manifestamente infondata la sollevata questione di costituzionalità degli art. 408/3^ e 410 c.p.p. e avere dichiarato inammissibile l'opposizione della persona offesa, EL DERI, disponeva, su conforme richiesta del P.M., l'archiviazione del procedimento penale a carico dei magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo, NI ZZ, ON IA, AU VA, ER De GI, del giornalista PE GO e dell'imprenditore IN RA, indagati in ordine ai reati di cui agli art. 323 e 326 c.p.. Ha proposto ricorso per Cassazione il DERI, deducendo la violazione dell'art. 409/1^-2^-6^ c.p.p., per mancato rispetto del principio del contraddittorio sul presupposto dell'illegittima declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta d'archiviazione, e riproponendo, in via subordinata, la questione di costituzionalità circa la brevità del termine di legge previsto, non prorogabile, per proporre l'opposizione ex art. 410 c.p.p.. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, datata 1/10/2003, con la quale, confutando la requisitoria del P.G. presso questa Corte, ha insistito per l'accoglimento del gravame.
Il ricorso, poiché manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile.
Ed invero, l'opposizione alla richiesta di archiviazione può ritenersi idonea a legittimare l'intervento nel procedimento della persona offesa dal reato, e quindi ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito camerale, soltanto se contenga quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall'art. 410/1^ c.p.p., consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza (intesa come inerenza rispetto alla notizia di reato) e la rilevanza (intesa come incidenza concreta sulle risultanze delle espletate indagini preliminari). La mancanza di tali condizioni paralizza il diritto della persona offesa all'instaurazione del contraddittorio e legittima il giudice alla decisione de plano (cfr. Sez. Un. 14/2/1996, Testa). Nel caso in esame, il Gip, preso atto dell'opposizione proposta dalla persona offesa, ha correttamente rilevato che i sollecitati accertamenti suppletivi erano superflui e comunque inidonei ad incidere, prescindendo da qualunque giudizio prognostico circa l'esito, sulla notizia criminis o sull'attività già svolta dal P.M..
Superflua l'acquisizione di alcuni documenti, quali la sentenza d'incompetenza territoriale emessa il 14/2/01 dal Gup del Tribunale di Palermo, l'ordinanza di custodia cautelare, la richiesta e il decreto di rinvio a giudizio emessi nell'ambito del procedimento a carico di FE e FA, già esistenti in atti.
Assolutamente irrilevanti l'acquisizione dell'indice degli atti trasmessi dalla Procura di Palermo alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, a sostegno della richiesta di custodia cautelare nei confronti del DERI, nonché l'acquisizione dell'istanza difensiva con la quale si era sollecitata la Procura a richiedere l'archiviazione del procedimento a carico del DERI per il reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico. Sul primo punto, finalizzato a dimostrare che era stata pretermessa la testimonianza di tale Paolini, favorevole alla tesi difensiva, il Gip ha dato puntualmente atto che di tale emergenza v'era traccia a pag. 159 del provvedimento custodiale a carico del DERI, ma alla stessa non era stato allegato, per implicito, alcun significato dirimente, dato il notevole spessore dell'intero impianto accusatorio, costituito da una molteplicità di diversificati elementi indiziari, che sostanzialmente rendevano minimale la valenza asseritamene favorevole della citata testimonianza;
ha aggiunto, inoltre, il giudice a quo che, in ogni caso, la condotta procedimentale tenuta dai magistrati della Procura di Palermo, in relazione a questo specifico aspetto, non poteva "essere caricata di peculiari significati, tali da rilevare in punto di dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 323 c.p.". Sul secondo punto, il Gip ha evidenziato che, pure a volere dare per scontato il ritardo col quale la Procura di Palermo richiese l'archiviazione del procedimento a carico del DERI per il reato di cui all'art. 74 dpr n. 309/90, ciò è, al più, indicativo di una scarsa attenzione verso lo specifico caso e non già di una deliberata volontà dei magistrati di danneggiare il predetto DERI.
La sollevata questione di costituzionalità degli art. 408/3^ e 410 c.p.p., con riferimento al termine legale per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, è priva di rilevanza. Il ricorrente, invero, ha contestato come costituzionalmente corretta l'interpretazione del terzo comma dell'art. 408 c.p.p., secondo la quale il termine ivi previsto, pur in assenza di un'espressa sanzione di decadenza, avrebbe natura perentoria, e ha sottolineato l'irragionevolezza e l'incompatibilità di tale interpretazione con il diritto di difesa, che risulterebbe, nella sostanza, data la brevità del termine, mortificato (artt. 3 e 24 Cost.). Osserva, innanzi tutto, la Corte che la corretta interpretazione del richiamato art. 408/3^ c.p.p. induce ad escludere che il termine ivi previsto abbia natura perentoria, con l'effetto che il suo mancato rispetto non può incidere sull'ammissibilità dell'atto oppositivo. Il disposto dell'art. 126 disp. att. c.p.p. chiarisce, infatti, che siffatta prescrizione temporale ha effetti soltanto dilatori per il P.M. e per il Gip, i quali sono vincolati ad ottemperarne la scadenza rispettivamente prima di trasmettere gli atti e prima di disporre l'archiviazione. Per la persona offesa, il rispetto di detto termine costituisce un semplice onere, che, se adempiuto, assicura efficacia alla opposizione, la quale altrimenti sarebbe esposta al rischio di pervenire alla cognizione del giudice a procedimento già definito. Va, poi, considerato che il legislatore, nel riconoscere alla persona offesa il diritto d'interloquire sulla scelta abdicativa operata dal P.M., ha contemperato le opposte esigenze della medesima persona offesa, interessata ad offrire il proprio contributo teso ad integrare eventualmente le indagini svolte dal P.M., e dell'indagato, interessato alla pronta definizione del procedimento, e a tal fine, operando una scelta discrezionale non irragionevole, ha fissato il termine di giorni dieci, non perentorio, per l'eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione.
In ogni caso, nella specie, considerato che la persona offesa ha proposto articolata opposizione nel termine di legge e che il Gip ha avuto modo di esaminare la stessa e di valutarne l'ammissibilità prima di adottare il provvedimento di archiviazione, è evidente che il diritto di difesa è stato concretamente esercitato, con l'effetto che la prospettata questione di costituzionalità, anche a volerle dare astratta dignità, si appalesa irrilevante. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che stimasi equa, di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara non rilevante la sollevata questione di legittimità costituzionale.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004