Sentenza 5 dicembre 2002
Massime • 1
L'applicazione della causa di non punibilità della ritrattazione, in un procedimento per falsa testimonianza a carico di un avvocato, non impedisce al giudice di appello di comunicare al consiglio dell'ordine di appartenenza dell'imputato l'esito del processo, con la trasmissione della relativa sentenza, in quanto si tratta di un adempimento dovuto di natura procedurale, diretto ad investire il titolare dell'azione disciplinare delle valutazioni in ordine alla rilevanza disciplinare del fatto già oggetto del giudizio penale, dovendosi, pertanto, escludere che una tale comunicazione possa qualificarsi come pena accessoria, non essendo, peraltro, prevista da alcuna norma di legge (la Corte ha anche precisato che la natura non sanzionatoria della comunicazione e la sua funzione strumentale rispetto all'esercizio del potere disciplinare, concorrente con quello giurisdizionale, escludono che l'adempimento informativo possa incidere sul divieto di "reformatio in pejus").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2002, n. 16244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16244 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Raffaele LEONASI Presidente
dott. Adolfo DI VIRGINIO Componente
dott. Saverio Felice MANNINO "
dott. Francesco SERPICO "
dott. Vincenzo ROTUNDO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
- FO UM, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano 2 ottobre 2001 n.4274, con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Milano 15 novembre 2000, è stato dichiarato non punibile in applicazione della causa estintiva dell'art.376 c.p., avendo il concorrente nel reato ritrattato il falso e affermato il vero nella causa civile in cui aveva deposto come testimone - del reato p. e p. dagli artt. 110 e 372 c.p., commesso in Milano il 14 luglio 1998;
Sentita la relazione svolta dal Cons.S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del dr. Mario FAVALLI, il quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. Osserva
IN FATTO E DIRITTO
II Tribunale di Milano con sentenza 15 novembre 2000 dichiarava UM AN non punibile per il reato in epigrafe - a lui contestato per aver concordato con ID OS le dichiarazioni che questi avrebbe dovuto rendere all'Ottava Sezione civile del Tribunale di Milano come testimone nella causa promossa da AN De OS contro il condominio Roby di Parabiago, e che effettivamente rese all'udienza del 14 luglio 1998, dichiarando falsamente di aver accompagnato l'amministratore del condominio, SS RI, in via Cairoli a notificare l'avviso dell'assemblea condominiale alla De TI - in applicazione della causa estintiva dell'art.376 c.p., avendo il concorrente nel reato ritrattato il falso e affermato il vero nella causa civile in cui aveva deposto come testimone del reato ascrittogli. Contro tale decisione proponeva appello il difensore dell'imputato, chiedendone l'assoluzione per non aver commesso il fatto. A seguito del giudizio di appello la Corte d'appello di con sentenza 2 ottobre 2001 n.4274 confermava la decisione di primo grado. Avverso la suddetta ha proposto ricorso per cassazione il Difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1 Illogicità della motivazione (art 606 lett. e) c.p.p.) perché l'avv. Fondana non aveva alcun interesse alla causa e, quindi, alle vicende relative alla prova testimoniale;
2.Illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) perché l'asserzione del Giudice d'appello, secondo la quale a causa della deposizione del OS la testimonianza era stata pregiudicata nella sua valenza probatoria rispetto alle aspettative del RI e del suo difensore, era contraddetta dalla dichiarazione del dr.Confalonieri, peraltro resa dopo la ritrattazione, che la deposizione del OS gli era parsa un pò' artefatta, sicché la sua era solo un'impressione che non incideva sull'efficacia probatoria della deposizione;
3. Illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) perché il OS ha affermato in dibattimento che il luogo della notifica dell'avviso dell'assemblea condominiale era vicino a quello in cui abitava, per cui l'avv. AN non avrebbe potuto immaginare che non conoscesse la località suddetta;
4. Illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) perché la contestazione fatta dall'avv. Fondana al teste non era né una domanda né un rimprovero, ma una semplice constatazione di chi, ritenendo il teste genuino, non comprendeva il motivo della sua esitazione nel rendere la testimonianza e ciò dimostrava la sua buona fede;
5. Illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) perché l'avv. AN non avendo interesse alla causa non aveva motivo d'essere risentito per l'esito della testimonianza, che aveva comunque raggiunto il suo scopo, anche perché vi era un altro testimone che doveva essere escusso;
6. illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) perché è inverosimile che l'avv. AN abbia istruito il testimone sulle date e sui luoghi della causa;
quanto alle date, perché è pacifico che il OS abitava nello stesso stabile cui si riferisce il condominio tant'è che ha dichiarato nella causa promossa da AN De OS contro il condominio Roby di Parabiago, e che effettivamente rese all'udienza del 14 luglio 1998, dichiarando falsamente di aver accompagnato l'amministratore del condominio, SS RI, in via Cairoli a notificare l'avviso dell'assemblea condominiale alla De TI - in applicazione della causa estintiva dell'art.376 c.p., avendo il concorrente nel reato ritrattato il falso e affermato il vero nella causa civile in cui aveva deposto come testimone del reato ascrittogli. Contro tale decisione proponeva appello il difensore dell'imputato, chiedendone l'assoluzione per non aver commesso il fatto. A seguito del giudizio di appello la Corte d'appello di con sentenza 2 ottobre 2001 n.4274 confermava la decisione di primo grado. Avverso la suddetta ha proposto ricorso per cassazione il Difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1 Illogicità della motivazione (art 606 lett. e) c.p.p.) perché l'avv. Fondana non aveva alcun interesse alla causa e, quindi, alle vicende relative alla prova testimoniale;
2. Illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) perché l'asserzione del Giudice d'appello, secondo la quale a causa della deposizione del OS la testimonianza era stata pregiudicata nella sua valenza probatoria rispetto alle aspettative del RI e del suo difensore, era contraddetta dalla dichiarazione del dr.Confalonieri, peraltro resa dopo la ritrattazione, che la deposizione del OS gli era parsa un pò' artefatta, sicché la sua era solo un'impressione che non incideva sull'efficacia probatoria della deposizione;
3. Illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) perché il OS ha affermato in dibattimento che il luogo della notifica dell'avviso dell'assemblea condominiale era vicino a quello in cui abitava, per cui l'avv. AN non avrebbe potuto immaginare che non conoscesse la località suddetta;
4. Illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) perché la contestazione fatta dall'avv. Fondana al teste non era né una domanda né un rimprovero, ma una semplice constatazione di chi, ritenendo il teste genuino, non comprendeva il motivo della sua esitazione nel rendere la testimonianza e ciò dimostrava la sua buona fede;
5. Illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) perché l'avv. AN non avendo interesse alla causa non aveva motivo d'essere risentito per l'esito della testimonianza, che aveva comunque raggiunto il suo scopo, anche perché vi era un altro testimone che doveva essere escusso;
6. illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) perché è inverosimile che l'avv. Fondana abbia istruito il testimone sulle date e sui luoghi della causa;
quanto alle date, perché è pacifico che il OS abitava nello stesso stabile cui si riferisce il condominio tant'è che ha dichiarato (Cass., Sez.U^. 2 luglio 1997 n.6402, ric. Dessimone;
Sez.3^, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric.Suini; Sez.3^ 14 luglio 1999 n., ric.Paone; Id., 12 novembre 1999 n.3560, ric. Drigo). Per quanto riguarda il secondo motivo appare palesemente insussistente l'illogicità della motivazione dedotta sotto il profilo di un presunto contrasto con la testimonianza dell'avv. Tullio Gonfalonieri.
Questi, infatti, ha riferito di aver colto dopo l'udienza una conversazione fra ID OS e SS RI, rispettivamente teste e convenuto nella causa civile intentata contro quest'ultimo da AN De AG, col difensore del convenuto avv. UM AN, e il contenuto di questa conversazione costituisce la prova a sostegno della denuncia della falsa testimonianza del OS, per cui la percezione del difensore dell'attrice di tale falsità già sin dal momento dell'assunzione del teste costituisce un elemento di conferma del tenore della conversazione da lui ascoltata. Pertanto la contraddittorietà denunciata con questo motivo appare radicalmente esclusa. Il decimo motivo è manifestamente infondato nella prima parte, principalmente perché l'accusa nei confronti dell'avv. AN non nasce dalla chiamata di correo del OS, bensì dalla testimonianza dell'avv. Gonfalonieri. La chiamata di correo, fatta dal OS all'atto della sua confessione costituisce quindi un riscontro, e ne è a sua volta riscontrata, della deposizione testimoniale resa da quest'ultimo.
La sentenza impugnata ha valutato questa circostanza ed ha altresì proceduto ad un'analitica valutazione del contenuto della dichiarazione del OS, giungendo a conclusione validamente riscontrata.
Per le ragioni suddette anche questo motivo è, pertanto inammissibile.
Infine, i due ultimi motivi di ricorso (undicesimo e dodicesimo) sono del tutto privi di fondamento. In regime di riserva di legge (artt.25 Cost. e 1 c.p.) la comunicazione dell'esistenza e degli esiti del processo penale e la trasmissione della relativa sentenza al consiglio dell'ordine di appartenenza dell'imputato non può qualificarsi come pena accessoria, non prevista come tale da alcuna norma di legge, ma dev'essere considerata semplicemente come un adempimento dovuto di natura procedurale, rivolto a investire il titolare dell'azione disciplinare delle valutazioni di sua competenza in ordine alla rilevanza disciplinare della vicenda giudiziaria già oggetto del giudizio penale, benché questo sia stato definito con applicazione della causa di non punibilità (ritrattazione) propria del concorrente nel reato di falsa testimonianza). La natura non sanzionatoria del suddetto adempimento e la sua funzione puramente strumentale riguardo all'esercizio di poteri disciplinari concorrenti con quelli giurisdizionali esclude che esso possa incidere sul divieto della reformatio in pejus e costituirne violazione. Pure questi motivi sono perciò inammissibili.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di E. 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 APRILE 2003.