Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2000, n. 1574
CASS
Sentenza 29 marzo 2000

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La notifica effettuata a mani della persona offesa, anziché presso il difensore, è valida in quanto idonea a garantire la conoscenza dell'atto. Ciò in conformità alla "ratio" dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen., il quale - disponendo che il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo - ha inteso soddisfare esigenze di speditezza e di economia processuale e non già creare un assetto di garanzie a tutela della persona offesa (che risulterebbe di più ampio spessore rispetto a quello delineato dal legislatore nei confronti dell'imputato) ed in conformità al principio generale elaborato dalla giurisprudenza, in materia di notifiche, in virtù del quale alla certezza legale è pariordinata la certezza storica (Nella fattispecie il GIP presso il Tribunale aveva omesso di prendere in considerazione l'atto di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, in quanto tardivo, ritenendo rituale la notifica della predetta richiesta a mani della stessa persona offesa).

L'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione proposto dalla persona offesa oltre il decimo giorno dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 408, comma 2, cod. proc. pen., è irrimediabilmente tardivo. Legittimamente, pertanto, il gip non lo prende in considerazione e pronuncia decreto "de plano".

Commentario1

  • 1Opposizione alla richiesta di archiviazione: il G.I.P. è tenuto a valutarla anche se tardiva
    Simona Aduasio · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2000, n. 1574
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1574
Data del deposito : 29 marzo 2000

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