Sentenza 29 marzo 2000
Massime • 2
La notifica effettuata a mani della persona offesa, anziché presso il difensore, è valida in quanto idonea a garantire la conoscenza dell'atto. Ciò in conformità alla "ratio" dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen., il quale - disponendo che il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo - ha inteso soddisfare esigenze di speditezza e di economia processuale e non già creare un assetto di garanzie a tutela della persona offesa (che risulterebbe di più ampio spessore rispetto a quello delineato dal legislatore nei confronti dell'imputato) ed in conformità al principio generale elaborato dalla giurisprudenza, in materia di notifiche, in virtù del quale alla certezza legale è pariordinata la certezza storica (Nella fattispecie il GIP presso il Tribunale aveva omesso di prendere in considerazione l'atto di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, in quanto tardivo, ritenendo rituale la notifica della predetta richiesta a mani della stessa persona offesa).
L'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione proposto dalla persona offesa oltre il decimo giorno dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 408, comma 2, cod. proc. pen., è irrimediabilmente tardivo. Legittimamente, pertanto, il gip non lo prende in considerazione e pronuncia decreto "de plano".
Commentario • 1
- 1. Opposizione alla richiesta di archiviazione: il G.I.P. è tenuto a valutarla anche se tardivaSimona Aduasio · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2000, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO FULGENZI Presidente del 29/03/2000
1. Dott. LUCIANO DERIU Consigliere SENTENZA
2. Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere N. 1574
3. Dott. NICOLA MILO rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI Consigliere N. 39746/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da De RO LE, legale rappresentante della s.r.l. A.D.G. Communication, parte offesa nel procedimento contro ignoti per il reato di cui all'art. 340 C.P.;
avverso il decreto di archiviazione 5.6.1999 del GIP della Pretura di Roma;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero nella persona del Dott. Febbraro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
Avverso il decreto 5.6.1999 col quale il GIP della Pretura di Roma disponeva l'archiviazione del procedimento contro ignoti per il reato di cui all'art. 340 C.P., ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, la parte offesa LE De RO, nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. A.D.G. Communication. Ha dedotto la ricorrente la violazione del diritto di difesa, l'erronea applicazione della legge penale, sotto i profili e l'inosservanza di quella processuale, sotto i profili che non era stata presa in considerazione la sua opposizione alla richiesta di archiviazione e che il decreto, nel merito, non era stato motivato. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Ed invero, correttamente il Giudice a quo non ha preso in considerazione l'atto di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, perché proposto ben oltre il decimo giorno (16.4.1999) dalla notifica (9.3.1999) dell'avviso di cui all'art. 408/2^ C.P.P..
La notifica di tale avviso, avvenuta a mani proprie della De RO, deve ritenersi rituale, non potendosi condividere la tesi secondo cui avrebbe dovuto essere eseguita presso il difensore nominato (e ciò a norma dell'art. 33 disp. att. C.P.P.). Il meccanismo di elezione di domicilio "ope legis" previsto dall'art. 33 D. Lgt. 28.7.'89 n. 271, secondo il quale il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo, trova ragione nel soddisfacimento di esigenze di speditezza e di economia processuale, e non già nello scopo di creare un assetto di garanzie, in tema di notifiche, a tutela della persona offesa, che risulterebbe di più ampio spessore rispetto a quello delineato dal legislatore nei confronti dello stesso imputato. Essendo la "ratio" della norma di carattere eminentemente pratico, deve ritenersi che la notifica effettuata a mani della persona offesa, anziché presso il difensore, sia valida, in quanto idonea a garantire la conoscenza dell'atto. D'altro canto, dai principi enucleati dalla giurisprudenza in tema di notifiche può desumersi, induttivamente, quello di carattere generale, secondo il quale alla certezza legale è pariordinata la certezza storica della conoscenza dell'atto (cfr. Cass. Sez. V 7.4.1993 n. 351 rv. 193853). Ciò posto, osserva la Corte che la rinnovazione della notifica dell'avviso ex art. 408/2^ C.P.P. presso il domicilio individuato dall'art. 33 disp. att. C.P.P. ha costituito una indebita rimessione in termine della parte offesa per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, con l'effetto che detta opposizione deve ritenersi irrimediabilmente tardiva e che, quindi, giustamente non è stata presa in esame dal GIP, il quale ha pronunciato decreto "de plano". Tale decreto, peraltro, è congruamente motivato, sia pure con rinvio ricettizio alla richiesta del P.M., nel suo aspetto di merito e, in ogni caso, sotto tale profilo, non è impugnabile, per espressa scelta legislativa.
Di diritto, consegue la condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2000