Sentenza 25 ottobre 2001
Massime • 2
In materia di estradizione, qualora il procedimento penale in Italia per lo stesso fatto sia stato archiviato, non ricorrono le preclusioni alla sentenza favorevole all'estradizione, ai sensi dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. in quanto non vi è più procedimento pendente ne' è stata emanata una sentenza irrevocabile nello Stato, non potendosi equiparare a quest'ultima il decreto di archiviazione, ne' dal punto di vista formale ne' sostanziale.
In tema di misure cautelari relative all'estradando, l'emanazione della sentenza favorevole all'estradizione non determina il ripristino della custodia cautelare ne' alcuna altra automatica conseguenza sulla libertà personale, ma consente al Ministro della giustizia di richiedere la custodia in carcere ai sensi dell'art. 704, comma 3, cod. proc. pen. ; tuttavia, la misura non può essere ripristinata se vi sia stata la rimessione in libertà per decorrenza dei termini stabiliti dall'art. 714, comma 4, cod. proc. pen., dovendosi applicare anche al procedimento di estradizione il principio stabilito dall'art. 13 della Costituzione che impone la previsione di limiti massimi alla carcerazione preventiva.
Commentario • 1
- 1. Truffa: la mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'esteroAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima La mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'estero per il reato di truffa in base alla Convenzione europea di estradizione, che non prevede, tra le condizioni richieste perché vi si faccia luogo, il controllo sui presupposti per la procedibilità del reato secondo la legislazione delle Parti contraenti (Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2020, n. 7975). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2020, n. 7975 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 maggio 2019 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2001, n. 40097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40097 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 25/10/2001
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Consigliere - N. 3256
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 21023/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB TH BI, n. in Nigeria il 5.11.1964 (alias AT o TH NC HE, n. in Nigeria il 5.11.1967) avverso la sentenza in data 1^ marzo 2001 della Corte di appello di Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gianfranco Ciani, che ha concluso per il rigetto del ricorso limitatamente alle censure sulla domanda di estradizione e per l'annullamento senza rinvio in ordine al ripristino della custodia cautelare.
Fatto
Con sentenza in data 1^ marzo 2001, la Corte di appello di Roma pronunciava sentenza favorevole alla estradizione a favore del Governo della Repubblica austriaca di MB TH BI, n. in Nigeria il 5.11.1964 (alias AT o TH NC HE, n. in Nigeria il 5.11.1967) a carico del quale pendeva procedimento penale per il reato di concorso in importazione in Austria e messa in circolazione di quantità ingenti di cocaina (dall'agosto all'ottobre 1997).
La Corte di appello emetteva tale sentenza a seguito di rinvio in forza di annullamento da parte della Corte di cassazione (sentenza in data 13 luglio 1999), in punto di accertamento della esistenza di un procedimento penale in Italia per gli stessi fatti a carico dell'estradando, che ove sussistente, avrebbe comportato l'applicabilità della causa di non estradabilità di cui all'art.705 comma 1 c.p.p. Precisava la Suprema Corte che a tal fine valeva come causa impeditiva dell'estradizione anche la mera iscrizione dell'estradando nel registro degli indagati a norma dell'art. 335 c.p.p., accertamento che, implicando un'attività istruttoria, doveva essere svolto dalla Corte di appello, pur considerando che in materia estradizionale alla Corte di cassazione erano riservati dall'art. 706 c.p.p. poteri valutativi attinenti al merito.
Al riguardo, la Corte di appello di Roma, nella riferita sentenza, precisava di avere acquisito copia del decreto di archiviazione emesso in data 17 luglio 2000 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, relativo a una notizia di reato concernente l'importazione in Italia di quantitativi di cocaina a carico del SO;
concludendo, sulla base di tale acquisizione, che doveva escludersi che fosse allo stato pendente un procedimento penale nei confronti del medesimo, dal che derivava che non ricorreva la preclusione alla estradizione di cui all'art. 705 comma 1 c.p.p. Statuiva nella stessa sentenza la Corte di appello che alla pronuncia favorevole alla estradizione conseguiva il ripristino della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'estradando, il quale era stato in precedenza scarcerato a seguito di revoca di analoga misura disposta con sentenza della Corte di cassazione in data 13 agosto 1999. Ricorre per cassazione l'estradando a mezzo del difensore, il quale, con un primo motivo, ha denunciato la nullità della sentenza in relazione all'art. 627 comma 3 e 705 comma 1 c.p.p., osservando che l'accertata iscrizione del SO nel registro degli indagati determinava, come espressamente precisato nella sentenza di annullamento della Corte di cassazione, la pendenza di un procedimento in Italia, fatto ostativo alla estradizione ex art. 705 c.p.p. Tale preclusione non poteva ritenersi superata a seguito del provvedimento di archiviazione, che doveva considerarsi provvedimento equiparabile alla sentenza irrevocabile, trattandosi pur sempre di un giudizio di inconsistenza della ipotesi accusatoria. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia l'abnormità del provvedimento di ripristino della custodia cautelare, essendo stato il SO a suo tempo scarcerato per decorrenza del termine massimo di diciotto mesi di cui all'art. 714 c.p.p., e non essendo in tal caso il ripristino della misura custodiale contemplato da alcuna norma di legge.
Diritto
Il primo motivo di ricorso è infondato.
A norma dell'art. 705 comma 1 c.p.p., la sentenza favorevole alla estradizione non può essere emessa se, per lo stesso fatto "è in corso un procedimento penale" ovvero se "è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato" nei confronti del soggetto del quale è stata richiesta la estradizione.
Tali due situazioni (pendenza di procedimento in Italia per lo stesso fatto e giudicato) corrispondono alle previsioni degli artt. 8 (Procedimenti in corso per gli stessi fatti) e 9 (Non bis in idem) della Convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1963, operativa sia per il nostro paese sia per l'Austria; nonché, limitatamente al principio del ne bis in idem, all'art. 54 della convenzione di Shengen, ratificata con legge 30 settembre 1993, n.388. Ora, nel caso in esame, quanto alla preclusione derivante dalla pendenza di un procedimento in Italia, essa è venuta meno a seguito del decreto di archiviazione acquisito nell'ambito del giudizio di rinvio dalla Corte di appello;
quanto al ne bis in idem, esso non si è prodotto, posto che il decreto di archiviazione non è una "sentenza irrevocabile", ne' dal punto di visto formale (trattandosi di un provvedimento avente natura meramente procedimentale) ne' dal punto di visto sostanziale (perché, non esprime un accertamento definitivo sul merito dell'azione penale): sicché non si rientra in alcuna delle ipotesi considerate dall'art. 705 comma 1 c.p.p. Inoltre, stando alle acquisizioni della Corte di appello, che peraltro questo Collegio può valutare nel merito, a norma dell'art.706 c.p.p., non vi è una completa identità tra il fatto per il quale pende procedimento nella Repubblica austriaca e quello per il quale è stato emesso decreto di archiviazione in Italia. Infatti dagli elementi acquisiti sembrerebbe che la droga, prima di essere materialmente importata in Italia dall'Austria (da complici del SO) era stata importata in Austria dal Brasile (con il concorso dei medesimi complici); sicché, almeno per la parte interessante il territorio austriaco, non si vede quale effetto preclusivo potrebbe spiegare, in via di mera ipotesi, un provvedimento di archiviazione che ha riguardato il solo fatto di importazione in Italia.
Va invece accolta la seconda censura.
Lo SO era stato scarcerato per decorrenza del termine massimo di diciotto mesi di cui all'art. 714 comma 4 c.p.p. con la citata sentenza della Corte di cassazione del 13 agosto 1999. Contrariamente a quanto ritenuto, sia pure laconicamente, dalla Corte di appello, l'intervenuta definizione del giudizio di rinvio in senso favorevole alla estradizione non giustifica la riemissione della misura, non essendo tale evenienza contemplata da alcuna norma. La sentenza favorevole alla estradizione emessa dalla Corte di appello non determina di per sè alcuna automatica conseguenza sulla libertà personale dell'estradando. Essa, per il vero, abilita il Ministro della giustizia a richiedere la custodia in carcere, ex art.704 comma 3 c.p.p., potendosi al riguardo discutere - ma il tema non rileva in questa sede - se si tratti di richiesta vincolante (così Cass., sez. 6^, c.c. 24 febbraio 1999, Nunez Reyes) o se valgano anche in questa ipotesi i presupposti applicativi indicati in via generale dall'art. 714 comma 2 c.p.p. (in quest'ultimo più plausibile senso, adeguato all'art. 13 secondo comma Cost., Cass., sez. 6^, c.c. 4 marzo 1991, Alexandridis), rimanendo l'aspetto specializzante della disposizione confinato nella deroga al criterio di adeguatezza con riferimento alla species della misura, qui inderogabilmente individuata in quella carceraria. Ma, nel caso in esame, in primo luogo, non risulta che una simile richiesta sia stata proposta;
e, comunque, ove anche in ipotesi esistesse, essa non potrebbe comportare il ripristino della custodia cautelare dopo che l'estradando, come avvenuto nella specie, sia stato rimesso in libertà per decorrenza dei termini fissati dall'art. 714 comma 4 c.p.p. (contra, Cass. sez. 6^, c.c. 17 novembre 1993, Mamone); se non altro perché una diversa lettura della norma contrasterebbe palesemente con l'art. 13 quinto comma della Costituzione, che impone, per ogni individuo soggetto alla giurisdizione penale, e quindi anche per l'estradando, limiti massimi alla "carcerazione preventiva".
D'altro canto, fermo restando che l'art. 706 comma 2 c.p.p., relativo al giudizio di cassazione, rinvia alle disposizioni dell'art. 704, neppure il presente giudicato, che rende definitiva la decisione favorevole alla estradizione, determina di per sè la riemissione della misura, salvo quanto strettamente conseguente in termini esecutivi, in punto d i limitazione della libertà personale, alle eventuali determinazioni del Ministro di consegna dell'estradando a norma dell'art. 708 c.p.p.; e ciò in quanto una tale pronuncia irrevocabile non implica necessariamente l'adozione di cautele personali, potendo l'estradando essere consegnato all'autorità richiedente, sempre che il Ministro ritenga di così disporre ex art. 705 c.p.p., anche qualora si trovi in condizioni di libertà nel territorio dello stato richiesto (v. Cass., sez. 6^, c.c. 7 gennaio 2000, Suleymankulova;
cfr. inoltre Cass., sez. 6^, c.c. 18 novembre 1997, Madero;
Cass., sez. 6^, c.c. 28 settembre 1995, Matasic).
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio sul punto del ripristino della custodia in carcere. Non va disposta la liberazione dell'estradando poiché esso risulta non catturato. Va data comunque comunicazione del presente provvedimento, ex art. 28 reg. esec. c.p.p. al Procuratore generale territoriale. Il ricorso, per quanto sopra detto, va nel resto rigettato, con conseguente applicazione dell'art. 203 disp. att., a cura della cancelleria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'emissione della misura della custodia in carcere a carico di MB TH BI (alias MA NC HE), mandando alla cancelleria per la trasmissione al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma dell'estratto della presente sentenza a norma dell'art. 28 comma 1 reg. esec. c.p.p.
Rigetta nel resto il ricorso.
Manda altresì alla cancelleria per la comunicazione al Ministro della giustizia a norma dell'art. 203 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2001