Sentenza 5 agosto 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/08/2002, n. 11730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11730 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECON CIVILE PROPRIETA' Composta dagli Ill.ni Sigg. A agi rati17.30 CONFINI REGOLAMENT AN 2010/0002 Dott. Mario SPADONE Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere Cron 29339 Rep. 3100 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere - Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere- Ud.02/05/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BUCCIANTE ConsigliereDott. Ettore UFFICIO COPIE Richiesta estudio ha pronunciato la seguente dal Sig: --------------per diritti € 3.10 SENTENZA 5.AGO. IL CANCELL2002 sul ricorso proposto da: AN AR ES, elettivamente NI RO, domiciliati in ROMA VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO PALENZONA, difesi dall'avvocato MURATORI CASALI, giusta delega in PIER ALESSANDRO atti;
- ricorrenti
contro
TO LI, TO LU, OL LL;
- intimati avverso la sentenza n. 1201/98 della Corte d'Appello 2002 di BOLOGNA, depositata il 14/12/98; 699 udita la relazione della causa svolta nella pubblica " -1- + udienza del 02/05/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore FRAZZINI che ha concluso per Generale Dott. Orazio del ricorso;
in subordine, il suo l'inammissibilità rigetto. + -2- Svolgimento del processo notificato il 28 luglio 1980 LI تع Con atto LL, UI LL e LL LD convenivano UR NI e AR TE NI davanti al Tribunale di Reggio Emilia ed esponevano: -che con atto in data 22 giugno 1976 avevano acquistato un terreno in Castellarano;
-che con 10 stesso atto i convenuti avevano acquistato dallo stesso venditore la residua parte del fondo;
che i due appezzamenti confinavano;
-che nel 1978 i convenuti avevano costruito una • strada lungo l'apparente confine;
-che il confine reale era più a valle rispetto alla strada;
sulla base di tali premesse gli attori chiedevano che venisse accertato l'esatto confine tra le due proprietà, con apposizione di termini e con condanna dei convenuti alla restituzione della R porzione di terreno illegittimamente posseduta. I convenuti, costituitisi, deducevano che la strada era stata costruita senza invadere il terreno degli attori. Con sentenza in data 28 marzo 1996 il Tribunale di 3 Reggio Emilia accoglieva la domanda, determinando il confine tra i due fondi e condannando i convenuti alla restituzione della porzione del fondo degli attori illegittimamente posseduta. UR NI e AR TE NI proponevano appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Bologna con sentenza in data 14 dicembre 1998. I giudici di secondo grado rilevavano: -che con compromesso in data 19 aprile 1975 UR NI, UI LL e LI LL avevano acquistato un terreno pro indiviso, prevedendo che il rogito sarebbe stato stipulato quando la parte venditrice (un beneficio parrocchiale) avesse ottenuto le necessarie autorizzazioni, con immissione del possesso e saldo del prezzo al momento della stipulazione dell'atto pubblico di vendita;
-che con scrittura privata in data 24 maggio 1975 UI LL e LI LL, da un lato, e UR NI, dall'altro, si erano divisi il fondo un due parti di circa mq. 10.330 ciascuna, convenendo と che la divisione veniva eseguita secondo la allegata planimetria dimostrativa, mentre l'esatto frazionamento sarebbe stato compilato alla stesura 4 del rogito con la RE Parrocchiale di Castellarano. Sulla base di tali premesse la Corte di appello di Bologna riteneva che l'atto pubblico in data 22 giugno 1976 non poteva essere ritenuto un mero atto esecutivo degli accordi precedenti, per il suo carattere palesemente innovativo, in quanto non vi era stato un acquisto pro indiviso, ma una vendita di due appezzamenti individuati,ben specificamente individuati catastalmente e con differente estensione. Le parti, in sostanza, con tale atto, adottando nuovi e del tutto diversi accordi, avevano superato sia la pattuizione contenuta nel compromesso in data 19 aprile 1975 che l'atto di divisione del 24 maggio 1975. Il carattere provvisorio di quest'ultimo atto, del resto, emergeva con evidenza dalle stesse espressioni in esso usate, secondo cui la planimetria alla quale le parte si richiamavano for aveva solo carattere dimostrativo, "mentre l'esatto frazionamento verrà compilato alla stesura del rogito con la RE Parrocchiale di Castellarano". Contro tale decisione hanno proposto ricorso per F 5 cassazione UR NI e AR TE NI, con quattro motivi, illustrati de memoria, Motivi della decisione. Con il primo motivo i ricorrenti deducono che la Corte di appello di Bologna avrebbe errato nel considerare l'atto in data 22 giugno 1976 come novativo della vendita in data 19 aprile 1975 e non esecutivo della stessa, senza tenere conto: a) della coincidenza del prezzo di vendita nei due atti;
b) dell'esecuzione data alla vendita in data 19 aprile 1975 con la divisione di cui alla scrittura in data 24 maggio 1975; c) della mancata richiesta di confinazione per 13 anni;
d) del pagamento del prezzo in parti uguali;
e) del fatto che le parti nella scrittura privata in data 24 maggio 1975 non si erano riservate e/o impegnate а prestare ulteriori manifestazioni di volontà, avendo esse parti proceduto alla esatta e precisa identificazione dei mappali attribuiti a ciascuna di esse;
f) del carattere complementare ed れ accessorio e non modificativo della già avvenuta . consensuale identificazione del terreno di ciascuno delle pattuizione finale attestante che "l'esatto verrà compilato alla stesura del frazionamento rogito". F 6 Il motivo infondato in base alla semplice considerazione che nessuno degli elementi invocati è in contrasto con la tesi sostenuta dalla Corte di appello di Bologna, secondo la quale, al compromesso in data 19 aprilesuccessivamente 1975 ed alla "divisione" in data 24 maggio 1975, le parti, con l'atto in data 22 giugno 1976, avevano inteso procedere ad una diversa definizione dei loro rapporti. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che la Corte di appello di Bologna ha ignorato e non rispettato il principio fondamentale di autonomia contrattuale attestante la sopravvivenza delle pattuizioni tutte del contratto originario (19/4/75) in forza dell'atto a latere del rogito 22/6/76 di cui al doc. n. 5 prodotto in II grado esponente. In giurisprudenza dettadalla difesa prevalenza del principio dell'autonomia II, contrattuale è stato affermato da Cass. Sez. 44/4/87 n. 3278 (in Giur. It. 1988, I, p. 816) "Le statuizioni del contratto definitivo assorbono quelle del contratto preliminare, salvo l'ipotesi in cui le parti nel contratto definitivo abbiano espressamente previsto che queste sopravvivano alla stipulazione del definitivo". (Idem Cass. 22/12/95 7 n. 13070 in Pescatore, Cod. civ. annotato ed. 1997, p. 2162). Il motivo è infondato. In primo luogo, fuori luogo vengono invocati principi affermati da questa S.C. in ordine ai rapporti tra contratto preliminare e contratto definitivo, dal momento che nella specie si tratta di invidiare i rapporti tra più contratti definitivi succedutisi nel tempo. In secondo luogo, a quanto è dato comprendere, i ricorrenti sembrano invocare una controdichiarazione relativa all'atto in data 22 giugno 1976, dalla quale sarebbe desumibile l'accordo delle parti in ordine al mantenimento in vita delle precedenti pattuizioni. In base al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, però, i ricorrenti avrebbero dovuto, se non trascrivere, quanto meno riportare con precisione il contenuto di tale controdichiarazione e non semplicemente invocarne l'esistenza. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono del mancato 0 sufficiente esame, riscontrabile dalla sentenza impugnata, della documentazione prodotta in II grado costituita: a) -dalla scrittura sottoscritta a latere del rogito in data 22/6/76 8 (doc. n. 5) attestante che "entrambi gli acquirenti (LL da un lato e NI dall'altro lato, n.d.r.) si riconoscono in parti uguali tra loro (e ciò non sarebbe accaduto se le quote di terreno diseguali in forza del rogitofossero divenute BI n. d. r.)- anche dopo che gli NI risultavano avere solo formalmente, con il suddetto rogito, ricevuto solo mq. 81,86 invece di mq. 101,40 - debitori della venditrice RE di una parte residua (lire 3.000.000) del prezzo di lire 12.000.000; b)-dalle 4 matrici degli assegni per complessive lire 6.170.000 a firma NI della Cassa di Risparmio di R.E. ed in particolare assegno n. 4082725 di lire 3.000.000 del 19/4/75 (doc.n. 1 ricorrenti prodotto in II grado) attestante il pagamento del I acconto (vedasi pag. 2 compromesso), assegno n. 4082740 di lire 1.670.000 del 22/6/76 (data del rogito) con scritto "pagato terra e spese" (doc. n. 2 ricorrenti prodotto in II grado, assegno n. 4110526 di lire (doc. n. 3 prodotto come1.000.000 del 29/1076 sopra) attestante il pagamento della rata in scadenza al 31/12/76, di cui al doc. n. 5 (prodotto come sopra), assegno n. 4110539 di lire 500.000 del 28/7/77 (doc. n. 4 prodotto come sopra) nella 9 scrittura a latere 22/6/76. (Va precisato che i suddetti pagamenti per complessive lire 6.170.000 riguardano l'importo di lire 6.000.000, quale quota al 50% (pagata dagli NI, n.d.r.) del prezzo di lire 12.000.000 e lire 170.000, pagate il 22/6/76 per le spese notarili del rogito BI). Tutto ciò perché con la divisione pattizia del 24/5/75 gli attuali contendenti LL e NI avevano già proceduto alla spartizione dell'appezzamento di terreno (doc. n. 2 del fasc. I grado NI) acquistato dalla RE con la compravendita 19/4/75 in parti uguali tra loro (doc. n. 1 fasc. I grado NI). : Il motivo è infondato, in base alla semplice considerazione che non viene spiegato come dalla documentazione invocata sarebbe desumibile che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello di Bologna, il rogito in data 22 giugno 1976 non poteva aveva carattere novativo rispetto agli accordi intervenuti in precedenza tra le parti. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono testualmente che la Corte Bolognese ha errato per essersi limitata ad affermare (e quindi con riscontrabile carenza assoluta di motivazione), che 10 "da quanto esposto in ordine agli accordi intervenuti tra le parti ne emerge l'infondatezza" e per non avere preso in esame e rilevato: a) -che il tipo di frazionamento n. 35/75 di cui al rogito BI ha per oggetto e riguarda solo i nuovi mappali 11.315 di are 22.60 e 11316 di are 36.20 e complessiva non di mq. cioè di una superficie 8.185, come scritto da rogito, ma di are 58.80; b) - che il C. T.U. nella determinazione del confine per cui è causa e nell'accertare lo "sconfinamento " di ben 770 mq. a carico degli NI non aveva misurato e/o controllato se detto confine l'estensione e/o la superficie rispettava ○ meno dei fondi delle così come risultante parti, dall'estratto di mappa, unito al tipo di frazionamento n. 35/75 e costituente parte integrante del rogito BI (vedasi al riguardo Cass. Sez. II. 24/4/95 n. 3434; c) -che in particolare il C.T.U. di I grado si è limitato a "leggere" il tipo di frazionamento (n. 35/75) esclusivamente sotto la voce "risultato del frazionamento" senza controllare la superficie dei fondi e soprattutto senza accorgersi e rilevare che l'estratto di mappa appare ictu oculi attestare graficamente e cartolarmente un'estensione in capo 11 agli NI di are 1.03.30 (e non di are 81,85, n. d. r.) presentandosi quale "fotocopia" della planimetria dimostrativa allegata (doc. n. prodotto in II grado) alla "divisione" 24/5/75. Il motivo è infondato. A quanto è dato comprendere, con esso si sostiene che, anche volendosi attenere al rogito in data 22 giugno 1976 ed al frazionamento allo stesso allegato, i giudici di merito avrebbero dovuto escludere lo sconfinamento dedotto dagli attori. Si tratta di una questione nuova, come tale inammissibile in sede di legittimità (non venendo denunciato un omesso esame di punto decisivo), a prescindere dal fatto che essa è in contrasto con la linea difensiva sostenuta nel giudizio di merito dagli attuali ricorrenti (non coincidenza della linea difensiva risultante dall'atto in data 22 giugno 1976 con quella effettivamente pattuita tra le parti). In definitiva, il ricorso va rigettato. Non avendo LI LL, UI LL, LL LD svolto attività difensiva in questa sede, nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese.
P.Q.M.
12 la Corte rigetta il ricorso. Roma, 2 maggio 2002 Paket Pela IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 5 AGD 2002 IL CANCERE IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania : AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in gate. AGO...200 4 657. versate € 200,.43 A cento/43 Area Servizi # Mada Grazia Pi FILIPPO) mabile Serviziotti Giudiziar (MRACOCHIN) 13 358 Spadore 109T 129,11 456T 41,32 TOT. 170,43 So. 8067 5 019 0 2 h is D A A R T N E