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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 554/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 6494/2018, emessa dal Tribunale di Napoli – XII
Sezione -, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 6532/2014, assunto in decisione il 10.1.2025 all'esito della discussione ai sensi dell'art. 352, 3 co. c.p.c., ante riforma d.lgs. n. 149/2022, pendente
TRA
L' Parte_1
, (C.F.: ), in persona del legale rappresentante reverendo
[...] P.IVA_1
(C.F.: ), (C.F.: Parte_2 C.F._1 Parte_2
) in proprio, rappresentati e difesi dell'avvocato Nicola C.F._1
Ricciuto (C.F.: ) in virtù di procura a margine dell'atto di C.F._2
appello
APPELLANTI
E
n. 53/2016 del Tribunale di Nola, (C.F.: Controparte_1
), in persona del curatore Dott.ssa (C.F.: P.IVA_2 Parte_3
) rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Errichiello C.F._3
(C.F.: ) in virtù di procura a margine della comparsa di C.F._4
costituzione e risposta in appello e del provvedimento di autorizzazione a stare in giudizio del 1.04.2019 reso dal Giudice Delegato al fallimento Dott.ssa Giuseppa
D'Inverno
APPELLATO
Oggetto: contratto di appalto
Conclusioni:
Appellante e appellato si riportano alle difese in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 5.03.2014 la conveniva innanzi al Tribunale CP_1
di Napoli l ” Parte_1
e il sacerdote , esponendo di aver ricevuto incarico da quest'ultimo, Parte_2
quale rappresentante della stessa ed in forza del contratto di appalto stipulato il Pt_1
3.5.2010, di eseguire opere di ristrutturazione per la riqualificazione del centro polifunzionale “ ”, immobile del Comune di Afragola concesso in comodato Parte_1
d'uso all specificava che i lavori appaltati Parte_1
terminavano il 30.09.13 con la sottoscrizione della contabilità finale da parte dei direttori e che la parte committente - rispetto al corrispettivo dovuto di €. 783.028,33
- aveva pagato la somma di €. 448.161,190 restando debitrice di €. 334.866,43; deduceva altresì che, con riferimento ad altro contratto dell'11.03.2014 relativo a lavori regolarmente eseguiti sempre inerenti alla ristrutturazione del centro sociale, la risultava obbligata per il saldo di €. 2.000,00 avendo pagato €. 40.000,00 a Pt_1
fronte della somma complessiva da corrispondere pari ad €. 42.000,00 nonché dell'ulteriore importo di €. 9.240,00 a titolo di IVA;
riferiva quindi di aver formalmente richiesto il pagamento di quanto ad essa spettante e di aver invitato la per la consegna dell'immobile ristrutturato, la quale tuttavia si rifiutava, Pt_1
giudicando la prestazione della società incompiuta riguardo alla sistemazione dei pannelli della controsoffittatura esterna con conseguente pericolo in capo a cose o a persone determinato dal precario stato dei luoghi;
sosteneva, ad ogni modo, di essersi mostrata disponibile all'invocato riassetto dei pannelli reso necessario da una tempesta abbattutasi sulla provincia di Napoli nel novembre '23 così come alla consegna delle chiavi dell'immobile ristrutturato;
precisava che i lavori oggetto di entrambi i menzionati contratti fossero stati eseguiti a regola d'arte, circostanza questa confermata dalla documentazione posta a sostegno della domanda, tra cui quella afferente agli acconti versati in corso d'opera senza significative contestazioni;
pertanto, ritenendo il reverendo solidalmente tenuto per quanto ancora Parte_2
da corrispondere alla società appaltatrice, chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento delle somme di €. 334.866,43 e di €. 11.240,00.
Si costituivano l Parte_1
in persona del legale rappresentante , e quest'ultimo in
[...] Parte_2
proprio, i quali preliminarmente chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in causa di ritenuto amministratore di fatto della Persona_1 CP_1
eccepivano, quindi, il difetto di legittimazione passiva di in proprio;
nel Parte_2
merito, chiedevano il rigetto delle domande proposte e la conseguente statuizione che nulla fosse dovuto dai convenuti alla per le attività eseguite, non essendo, per CP_1
di più, mai stati i lavori verificati e nemmeno sottoscritta l'afferente contabilità finale;
in via riconvenzionale, invocavano l'accertamento che i lavori non fossero stati compiuti a regola d'arte ed, inoltre, la declaratoria di illegittimità dell'aliquota I.V.A. applicata nelle fatture onorate, con condanna della alla restituzione delle CP_1
somme indebitamente ricevute;
pretendevano anche la condanna al pagamento della penale contrattualmente prevista per il ritardo nella consegna dell'opera, ed alla restituzione delle somme corrisposte per i materiali acquistati direttamente da terzi e per la fornitura di energia elettrica sul cantiere;
da ultimo, chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti sia dall
[...]
che dal in proprio. Parte_1 Parte_2
Con ordinanza del 16.06.2014 veniva rigettata la richiesta di chiamata in causa del
[...]
ritenendo il Tribunale che parte attrice fosse una società di capitali e Persona_1 non vi era alcun riscontro documentale circa la dedotta titolarità di fatto da parte del terzo.
Concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c., ammessa ed espletata la c.t.u. tecnica, alla udienza del 30.06.2016 veniva interrotto il processo per effetto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società attrice.
Le parti convenute, Parte_1
e , depositavano in data 18.10.2016 ricorso per la riassunzione
[...] Parte_2
del giudizio;
fissata l'udienza per la prosecuzione e notificato dai convenuti il relativo ricorso unitamente al decreto reso dal Tribunale, si costituiva la curatela Fallimentare eccependo preliminarmente l'estinzione del giudizio per decadenza della parte riassumente, considerata l'inosservanza del termine di legge previsto per la riassunzione e, nel merito, chiedendo l'accoglimento della domanda attorea proposta dalla in bonis contro i convenuti, oltre al rigetto di quelle in via CP_1
riconvenzionale da questi spiegate. L'eccezione di estinzione veniva respinta con ordinanza del 9.3.2017 e, fissata udienza di precisazione delle conclusioni all'8.03.2018, in tale sede la causa veniva riservata in decisione.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale emetteva la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva:
“1) Dichiara improcedibili le domande riconvenzionali proposte dalle parti convenute;
2) Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti e Controparte_2
, al pagamento in favore della curatela Parte_2 Parte_4
– (fallimento n° 53/2016 dichiarato dal Tribunale di Nola) della somma
[...]
di €.27.689,65, oltre interessi al tasso legale a far data dalla notifica della citazione introduttiva fino al soddisfo;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
4) Provvede alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore del fallimento, ammesso al patrocinio a spese dello Stato”. § 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 2.07.2018, con citazione notificata a mezzo PEC il 29.01.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, l
[...]
in persona del legale rappresentante Parte_1
e lo stesso , in proprio, interponevano appello - iscritto a Parte_2 Parte_2
ruolo il 6.02.2019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di appello adita, - dichiarare che, nel caso specifico, sulla somma di euro 429.876,29 accertata dal ctu, già spettante alla
va applicata l'aliquota agevolata al 10% prevista per gli interventi di CP_1
recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'art. 7 comma 1 legge 488/99 e ai sensi della tabella A, parte III, n. 127 quaterterdecies, D.P.R. 633/72, o dalle norme che la
Corte riterrà disciplinanti la fattispecie secondo il principio iura novit curia,- in considerazione della circostanza che l'appellante ha già versato alla la CP_1
somma di euro 488.161,90 come accertato in sentenza, si chiede di dichiarare la sussistenza in capo alla di un credito pari ad Parte_1
euro 15.297,99, ottenuto sottraendo alla somma di euro 488.161,90 quanto determinato dal ctu (429.876,29) con l'aggiunta dell'iva al 10% (euro 42.987,62) indebitamente corrisposte dalla ed illegittimamente percepite dalla Pt_1 CP_1
ora , fall. 53/2016 del Tribunale di Nola;
- Controparte_3
dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto dagli appellanti al fallimento
[...]
- fall. n° 53/2016 del Tribunale di Nola;
- si chiede, infine, di Controparte_1
rigettare tutte le domande proposte nei confronti degli appellanti
[...]
- e e rev. in Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2
proprio); - con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, spese generali, cpa ed iva, ponendo definitivamente a carico della parte appellata delle spese di ctu, integralmente corrisposte ad oggi dagli appellanti”.
Si costituiva il , resistendo al gravame e Controparte_1
chiedendone il rigetto. Alla prima udienza di comparizione del 10.05.2019 il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni al 12.02.2021, udienza poi rinviata per esigenze di ruolo all'11.06.2021 e, ancora, al 25.03.2022; in data 11.02.2022 veniva registrata la sostituzione del Giudice con assegnazione della causa al Consigliere scrivente.
All'udienza del 25.3.2022, per esigenze di ruolo il Collegio disponeva il rinvio della causa in prosieguo conclusioni all'udienza del 10.11.2023 ed in tale sede concedeva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 21.6.2024 ore 9,30 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni. Mediante decreto del 31.05.2024, veniva nominata quale relatrice della causa un Giudice Ausiliare, così che all'esito della già disposta udienza del 21.06.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 25.09.2024 e memoria di replica il 15.10.2024, mentre parte appellata depositava comparsa conclusionale il
23.09.2024. Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche, stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva riassegnata alla
Consigliera scrivente. A seguito di istanza di discussione orale ex art. 352 c.p.c. presentata dalla difesa degli appellanti, il Presidente del Collegio con decreto del
29.10.2024 fissava l'udienza del 10.01.2025; all'esito della discussione, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto parzialmente le domande proposte dall'odierna appellata e rigettato le domande riconvenzionali avanzate dall
[...]
e da , Parte_1 Parte_2
statuendo in particolare, quanto segue: “… si osserva che la c.t.u., espletata in maniera puntuale ed esauriente, ha accertato e quantificato precisamente l'importo delle opere realizzate, così come l'esistenza di parziali vizi e difetti delle stesse, pervenendo quindi alla determinazione del corrispettivo maturato in favore della società appaltatrice. In particolare, il c.t.u., attraverso un articolato percorso estimativo e valutativo, al quale si rimanda integralmente per ogni aspetto tecnico, ha quantificato, al netto di tutte le detrazioni, il valore delle opere eseguite dalla società , CP_1
determinandolo in complessivi €.429.876,29, oltre IVA.
Il c.t.u. ha appropriatamente confutato ogni osservazione critica espressa dai consulenti tecnici di parte, ed alle valutazioni tecniche dell'ausiliare appare corretto conformarsi.
Resta controverso tra le parti l'importo dell'IVA dovuto sul corrispettivo quantificato dal c.t.u.: infatti, secondo i convenuti troverebbe applicazione l'aliquota ridotta al
10%, mentre secondo parte attrice si applicherebbe l'aliquota ordinaria.
In proposito deve considerarsi che l'art.7 comma 1 della legge 488/1999 e successive norme applicabili, prevedono l'assoggettamento ad IVA al 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, mentre nella fattispecie si tratta di costruzione ex novo di un immobile privato a destinazione di utilità sociale;
inoltre, assume rilievo decisivo il fatto che le fatture prodotte, emesse dalla società appaltatrice all'epoca della effettiva esecuzione delle opere, sono state predisposte applicando ed indicando
l'aliquota ordinaria (a quel tempo pari al 20%), tranne che in un caso, e che tali fatture non sono mai state contestate dalla committenza, la quale viceversa in buona parte provvedeva anche al pagamento degli importi e dell'IVA ordinaria applicata;
al riguardo mette conto precisare che non può invece tenersi conto del pro-forma di fattura emessa a saldo e priva di data (è indicato solo l'anno 2013) e di numerazione, la quale reca l'indicazione dell'aliquota IVA del 22% sull'importo di
€.157.033,13, appunto perché trattasi di mero pro-forma e non di fattura e dunque la stessa non può ritenersi inserita nella contabilità né può presumersi che in relazione ad essa sia stata computata e versata l'imposta.
Pertanto, all'importo quantificato dal c.t.u. va aggiunta l'IVA al 20%, come applicata nelle fatture regolarmente emesse all'epoca durante l'avanzamento dei lavori ed in proporzione alla loro esecuzione, per cui il dovuto assurge complessivamente ad €.515.851,55.
Essendo incontestato l'avvenuto versamento da parte della committenza dell'importo complessivi di €.488.161,90 (somma riconosciuta dalla stessa appaltatrice e non contestata dalla curatela), ne consegue che la resta debitrice Parte_1
nei confronti del fallimento – Tribunale di Nola n° Controparte_1
53/2016, del residuo importo di €.27.689,65; in relazione a tale somma va quindi disposta la condanna solidale dei convenuti. …”.
§ 4. Con unico motivo di gravame l'appellante si duole della “erronea qualificazione della fattispecie con travisamento del fatto emergente anche dalla contraddittorietà intrinseca della sentenza”, siccome mentre a p. 7 della sentenza impugnata si legge che nel caso specifico si tratta “… di costruzione ex novo di immobile privato a destinazione di utilità sociale”, a p. 2 in maniera contradditoria si discorre di opere
“… di ristrutturazione del centro polifunzionale …”. Sostiene che il Tribunale ha erroneamente qualificato l'oggetto del contratto di appalto quale costruzione ex novo, tenuto conto della documentazione depositata dalla società appaltatrice, ovvero, il contratto di appalto e il relativo computo metrico.
L'appellante si lamenta anche della definizione di immobile “… privato a destinazione pubblica” attribuita dal Tribunale alla struttura interessata dalle opere edilizie in questione, siccome è di proprietà del Comune di Afragola, concessa in comodato ad essa appellante per svolgere un servizio sociale e assistenziale gratuito.
In definitiva, secondo la difesa dell'appellante il Tribunale ha travisato natura e oggetto del rapporto contrattuale e, di conseguenza, ingiustamente individuato l'aliquota I.V.A. da applicare all'importo quantificato dalla ctu, ovvero, quella ordinaria anziché ridotta al 10% secondo la normativa speciale in materia di interventi di ristrutturazione edilizia. Al riguardo, parte appellante richiama il disposto di cui al DPR 633-72, tabella A, parte III, n. 127 quaterdecies che prevede l'applicazione dell'IVA al 10 % per le prestazioni di servizi di contratti di appalto relativi alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 l. 457/1978. Inoltre, l'appellante censura il “rilievo decisivo” attribuito dal Tribunale alla circostanza secondo cui le fatture emesse dalla società appaltatrice fossero state tutte
(tranne che in un caso) predisposte applicando ed indicando l'iva ordinaria, senza contestazione alcuna da parte di essa appellante, assumendo che unico responsabile della correttezza dell'aliquota I.V.A. è il soggetto che emette la fattura a prescindere dalle dichiarazioni o dalle informazioni rese dal cessionario.
Pertanto, conclude parte appellante, secondo la disciplina applicabile in subiecta materia, l'IVA è pari al 10% ed ammonta a € 42.987,63 per un totale di
€ 472.863,92; tale ultima somma è inferiore rispetto a quella già corrisposta pari ad
€ 488.161,90, sicché essa appellante è creditrice del Controparte_1
Il motivo di appello merita accoglimento.
In primo luogo, va evidenziato che, secondo orientamento unanime, il giudice d'appello può dare una qualificazione giuridica ai fatti posti a fondamento della domanda già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo, senza essere vincolato né a quella invocata dall'appellante né a quella statuita dal Tribunale, fermo restando il divieto di introdurre nuovi elementi di fatto (cfr., fra le tante, Cassazione civile sez. VI, 17/01/2019, n.1244).
Ciò posto, la riconducibilità della struttura oggetto del contratto di appalto in questione all'una ovvero all'altra previsione legislativa al fine di individuare l'IVA applicabile è compito del giudicante e sul punto a nulla rileva la norma ritenuta, invece, applicabile dall'odierna parte appellante;
a tal fine va, in primis, precisato che non si tratta di un edificio a destinazione abitativa, come già escluso dal Tribunale, ma trattasi di una struttura con finalità di assistenza sociale, ovvero, di un centro sociale inserito nell'ambito del Rione Salicelle ovvero di un centro abitativo;
tale circostanza è pacifica tra le parti.
La normativa applicabile, ovvero il DPR 633/72, relativo all'”Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto””, all'art. 16, comma 2, prevede che "l'aliquota è ridotta al dieci per cento per le operazioni che hanno ad oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata Tabella A"; la Tabella A, parte III, al n. 127, tra i beni oggetto all'aliquota del 10 % contempla le opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell' art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, mentre il n. 127- quaterdicies della medesima Tabella contempla, tra i servizi oggetto all'aliquota del 10 %, le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all' art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 [esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, concernenti i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria], relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al n. 127- quinquies , ovvero alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
L'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 contempla, tra le opere di urbanizzazione secondaria, i centri sociali.
Va, altresì, richiamato il Decreto Legge n. 90/1990, il cui art. 3 comma 11, prevede che l'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto deve intendersi applicabile agli interventi di recupero per i corrispettivi di contratti d'appalto aventi per oggetto gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 31 l. 5 agosto 1978 n. 457 effettuati sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
La stessa Agenzia delle Entrate, nel parere espresso n. 229 del 2019, ha affermato che possono, altresì, fruire dell'aliquota IVA del 10 per cento gli interventi di "restauro e risanamento conservativo" (lett. c), di "ristrutturazione edilizia" (lett. d) e di
"ristrutturazione urbanistica" (lett. e) di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, effettuati sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come si evince dalla lettura combinata del n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.
90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165.
Inoltre, la Suprema Corte, con la sentenza n. 9662 del 12/04/2023, nel ritenere applicabile l'aliquota ridotta del 10%, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16, comma 2, agli interventi di recupero edilizio di una scuola in ragione del richiamo da esso operato all'allegata Tabella A, parte III, che contempla, all'art. 127-quinquies, le opere di urbanizzazione, ha expressis verbis affermato che, al fine del riconoscimento della agevolazione, non rileva affatto la funzione abitativa di tali edifici, né il loro accatastamento, dovendosi privilegiare la destinazione dell'immobile secondo le sue caratteristiche intrinseche al momento dell'operazione e che ciò costituisce espressione dell'art. 98 della direttiva Iva, secondo cui gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte (par. 1) alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III (par. 2) (in tal senso, CGUE 6/5/2010,
C-94/09, Commissione/Francia, punto 22), tra le quali sono contemplate anche le cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui è riconosciuto il carattere sociale dagli
Stati membri e che sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociale.
Nella specie, alla luce del computo metrico allegato al contratto di appalto, la struttura in questione ha subito una ristrutturazione integrale, consistita in lavori murari e di impiantistica, sicché non è dubbio che la struttura in questione è stata oggetto d'interventi di recupero edilizio.
In definitiva, sia per la natura della struttura de qua, quale centro sociale, che per i lavori che hanno interessato la struttura medesima, l'Iva applicabile è quella agevolata del 10 %.
Alcun rilievo giuridico può essere riconosciuta alla circostanza che le fatture allegate agli atti siano state emesse applicando l'aliquota IVA al 20%, posto che le stesse sono predisposte dalla società appaltatrice, unica responsabile nei confronti del della CP_4
correttezza dell'aliquota Iva applicata, fatture, peraltro, non tutte pagate dalla società committente. In virtù di tali circostanze non può rinvenirsi un comportamento che possa valere come dichiarazione negoziale, atteso che a tal fine occorre che sussistano fatti non solo concludenti ma pure univoci;
ed invero, la manifestazione tacita di volontà negoziale deve sostanziarsi in un contegno univocamente concludente, tale da assumere, secondo la coscienza sociale, un significato oggettivo, riferibile al soggetto quanto meno a titolo di autoresponsabilità (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, n.26292). L'IVA al 10% sul valore delle opere quantificato dal CTU e non contestato pari €
429.876,29, è pari a € 42.987,63 per un totale di € 472.863,92; stante il pacifico pagamento di complessivi € 488.161,90 da parte dell'odierna appellante, quest'ultima non è debitrice del , sicché la domanda, da questo proposta in primo grado, CP_1
di pagamento di ulteriori importi a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti, va rigettata.
Nessuna domanda di ripetizione di somme ritenute indebite ha proposto l'odierna appellante in primo grado, sicché non può essere accolta, siccome inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., l'istanza di dichiarare la sussistenza in capo alla
[...]
” di un credito pari ad euro 15.297,99. Parte_1
§ 7
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va accolto, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta dal Controparte_1
va integralmente rigettata.
[...]
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, stante il rigetto in toto delle domande proposte dalla società appaltatrice poi fallita e il parziale accoglimento dell'eccezione riconvenzionale proposta dall'odierna appellante e rigetto delle restanti domande, sussistono i presupposti per compensare nella misura di 1/2 le spese processuali di entrambi i gradi, mentre il residuo va posto a carico del . Le spese di CTU, che ha rinvenuto in parte i CP_1
vizi e i difetti dell'opera denunciati dall'odierna appellante, seguono la medesima regolamentazione, ovvero, vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura della metà.
La quantificazione delle spese del presente grado di giudizio viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 520.000,00, nel quale risulta compreso il disputatum, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50 % di quelli tabellari per il presente grado in ragione delle questione discusse e dell'attività espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da dall Parte_5
in proprio con citazione notificata il 29.01.2019, avverso la sentenza in
[...]
epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, rigetta la domanda proposta dal;
Controparte_1
b) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura della metà e condanna il al pagamento del residuo, Controparte_1
che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in € 11.228,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 402,00 per esborsi ed euro 5.030,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
c) Pone le spese di CTU, liquidate in primo grado, a carico di entrambe le parti nella misura della metà.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10.1.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 554/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 6494/2018, emessa dal Tribunale di Napoli – XII
Sezione -, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 6532/2014, assunto in decisione il 10.1.2025 all'esito della discussione ai sensi dell'art. 352, 3 co. c.p.c., ante riforma d.lgs. n. 149/2022, pendente
TRA
L' Parte_1
, (C.F.: ), in persona del legale rappresentante reverendo
[...] P.IVA_1
(C.F.: ), (C.F.: Parte_2 C.F._1 Parte_2
) in proprio, rappresentati e difesi dell'avvocato Nicola C.F._1
Ricciuto (C.F.: ) in virtù di procura a margine dell'atto di C.F._2
appello
APPELLANTI
E
n. 53/2016 del Tribunale di Nola, (C.F.: Controparte_1
), in persona del curatore Dott.ssa (C.F.: P.IVA_2 Parte_3
) rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Errichiello C.F._3
(C.F.: ) in virtù di procura a margine della comparsa di C.F._4
costituzione e risposta in appello e del provvedimento di autorizzazione a stare in giudizio del 1.04.2019 reso dal Giudice Delegato al fallimento Dott.ssa Giuseppa
D'Inverno
APPELLATO
Oggetto: contratto di appalto
Conclusioni:
Appellante e appellato si riportano alle difese in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 5.03.2014 la conveniva innanzi al Tribunale CP_1
di Napoli l ” Parte_1
e il sacerdote , esponendo di aver ricevuto incarico da quest'ultimo, Parte_2
quale rappresentante della stessa ed in forza del contratto di appalto stipulato il Pt_1
3.5.2010, di eseguire opere di ristrutturazione per la riqualificazione del centro polifunzionale “ ”, immobile del Comune di Afragola concesso in comodato Parte_1
d'uso all specificava che i lavori appaltati Parte_1
terminavano il 30.09.13 con la sottoscrizione della contabilità finale da parte dei direttori e che la parte committente - rispetto al corrispettivo dovuto di €. 783.028,33
- aveva pagato la somma di €. 448.161,190 restando debitrice di €. 334.866,43; deduceva altresì che, con riferimento ad altro contratto dell'11.03.2014 relativo a lavori regolarmente eseguiti sempre inerenti alla ristrutturazione del centro sociale, la risultava obbligata per il saldo di €. 2.000,00 avendo pagato €. 40.000,00 a Pt_1
fronte della somma complessiva da corrispondere pari ad €. 42.000,00 nonché dell'ulteriore importo di €. 9.240,00 a titolo di IVA;
riferiva quindi di aver formalmente richiesto il pagamento di quanto ad essa spettante e di aver invitato la per la consegna dell'immobile ristrutturato, la quale tuttavia si rifiutava, Pt_1
giudicando la prestazione della società incompiuta riguardo alla sistemazione dei pannelli della controsoffittatura esterna con conseguente pericolo in capo a cose o a persone determinato dal precario stato dei luoghi;
sosteneva, ad ogni modo, di essersi mostrata disponibile all'invocato riassetto dei pannelli reso necessario da una tempesta abbattutasi sulla provincia di Napoli nel novembre '23 così come alla consegna delle chiavi dell'immobile ristrutturato;
precisava che i lavori oggetto di entrambi i menzionati contratti fossero stati eseguiti a regola d'arte, circostanza questa confermata dalla documentazione posta a sostegno della domanda, tra cui quella afferente agli acconti versati in corso d'opera senza significative contestazioni;
pertanto, ritenendo il reverendo solidalmente tenuto per quanto ancora Parte_2
da corrispondere alla società appaltatrice, chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento delle somme di €. 334.866,43 e di €. 11.240,00.
Si costituivano l Parte_1
in persona del legale rappresentante , e quest'ultimo in
[...] Parte_2
proprio, i quali preliminarmente chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in causa di ritenuto amministratore di fatto della Persona_1 CP_1
eccepivano, quindi, il difetto di legittimazione passiva di in proprio;
nel Parte_2
merito, chiedevano il rigetto delle domande proposte e la conseguente statuizione che nulla fosse dovuto dai convenuti alla per le attività eseguite, non essendo, per CP_1
di più, mai stati i lavori verificati e nemmeno sottoscritta l'afferente contabilità finale;
in via riconvenzionale, invocavano l'accertamento che i lavori non fossero stati compiuti a regola d'arte ed, inoltre, la declaratoria di illegittimità dell'aliquota I.V.A. applicata nelle fatture onorate, con condanna della alla restituzione delle CP_1
somme indebitamente ricevute;
pretendevano anche la condanna al pagamento della penale contrattualmente prevista per il ritardo nella consegna dell'opera, ed alla restituzione delle somme corrisposte per i materiali acquistati direttamente da terzi e per la fornitura di energia elettrica sul cantiere;
da ultimo, chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti sia dall
[...]
che dal in proprio. Parte_1 Parte_2
Con ordinanza del 16.06.2014 veniva rigettata la richiesta di chiamata in causa del
[...]
ritenendo il Tribunale che parte attrice fosse una società di capitali e Persona_1 non vi era alcun riscontro documentale circa la dedotta titolarità di fatto da parte del terzo.
Concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c., ammessa ed espletata la c.t.u. tecnica, alla udienza del 30.06.2016 veniva interrotto il processo per effetto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società attrice.
Le parti convenute, Parte_1
e , depositavano in data 18.10.2016 ricorso per la riassunzione
[...] Parte_2
del giudizio;
fissata l'udienza per la prosecuzione e notificato dai convenuti il relativo ricorso unitamente al decreto reso dal Tribunale, si costituiva la curatela Fallimentare eccependo preliminarmente l'estinzione del giudizio per decadenza della parte riassumente, considerata l'inosservanza del termine di legge previsto per la riassunzione e, nel merito, chiedendo l'accoglimento della domanda attorea proposta dalla in bonis contro i convenuti, oltre al rigetto di quelle in via CP_1
riconvenzionale da questi spiegate. L'eccezione di estinzione veniva respinta con ordinanza del 9.3.2017 e, fissata udienza di precisazione delle conclusioni all'8.03.2018, in tale sede la causa veniva riservata in decisione.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale emetteva la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva:
“1) Dichiara improcedibili le domande riconvenzionali proposte dalle parti convenute;
2) Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti e Controparte_2
, al pagamento in favore della curatela Parte_2 Parte_4
– (fallimento n° 53/2016 dichiarato dal Tribunale di Nola) della somma
[...]
di €.27.689,65, oltre interessi al tasso legale a far data dalla notifica della citazione introduttiva fino al soddisfo;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
4) Provvede alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore del fallimento, ammesso al patrocinio a spese dello Stato”. § 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 2.07.2018, con citazione notificata a mezzo PEC il 29.01.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, l
[...]
in persona del legale rappresentante Parte_1
e lo stesso , in proprio, interponevano appello - iscritto a Parte_2 Parte_2
ruolo il 6.02.2019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di appello adita, - dichiarare che, nel caso specifico, sulla somma di euro 429.876,29 accertata dal ctu, già spettante alla
va applicata l'aliquota agevolata al 10% prevista per gli interventi di CP_1
recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'art. 7 comma 1 legge 488/99 e ai sensi della tabella A, parte III, n. 127 quaterterdecies, D.P.R. 633/72, o dalle norme che la
Corte riterrà disciplinanti la fattispecie secondo il principio iura novit curia,- in considerazione della circostanza che l'appellante ha già versato alla la CP_1
somma di euro 488.161,90 come accertato in sentenza, si chiede di dichiarare la sussistenza in capo alla di un credito pari ad Parte_1
euro 15.297,99, ottenuto sottraendo alla somma di euro 488.161,90 quanto determinato dal ctu (429.876,29) con l'aggiunta dell'iva al 10% (euro 42.987,62) indebitamente corrisposte dalla ed illegittimamente percepite dalla Pt_1 CP_1
ora , fall. 53/2016 del Tribunale di Nola;
- Controparte_3
dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto dagli appellanti al fallimento
[...]
- fall. n° 53/2016 del Tribunale di Nola;
- si chiede, infine, di Controparte_1
rigettare tutte le domande proposte nei confronti degli appellanti
[...]
- e e rev. in Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2
proprio); - con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, spese generali, cpa ed iva, ponendo definitivamente a carico della parte appellata delle spese di ctu, integralmente corrisposte ad oggi dagli appellanti”.
Si costituiva il , resistendo al gravame e Controparte_1
chiedendone il rigetto. Alla prima udienza di comparizione del 10.05.2019 il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni al 12.02.2021, udienza poi rinviata per esigenze di ruolo all'11.06.2021 e, ancora, al 25.03.2022; in data 11.02.2022 veniva registrata la sostituzione del Giudice con assegnazione della causa al Consigliere scrivente.
All'udienza del 25.3.2022, per esigenze di ruolo il Collegio disponeva il rinvio della causa in prosieguo conclusioni all'udienza del 10.11.2023 ed in tale sede concedeva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 21.6.2024 ore 9,30 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni. Mediante decreto del 31.05.2024, veniva nominata quale relatrice della causa un Giudice Ausiliare, così che all'esito della già disposta udienza del 21.06.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 25.09.2024 e memoria di replica il 15.10.2024, mentre parte appellata depositava comparsa conclusionale il
23.09.2024. Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche, stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva riassegnata alla
Consigliera scrivente. A seguito di istanza di discussione orale ex art. 352 c.p.c. presentata dalla difesa degli appellanti, il Presidente del Collegio con decreto del
29.10.2024 fissava l'udienza del 10.01.2025; all'esito della discussione, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto parzialmente le domande proposte dall'odierna appellata e rigettato le domande riconvenzionali avanzate dall
[...]
e da , Parte_1 Parte_2
statuendo in particolare, quanto segue: “… si osserva che la c.t.u., espletata in maniera puntuale ed esauriente, ha accertato e quantificato precisamente l'importo delle opere realizzate, così come l'esistenza di parziali vizi e difetti delle stesse, pervenendo quindi alla determinazione del corrispettivo maturato in favore della società appaltatrice. In particolare, il c.t.u., attraverso un articolato percorso estimativo e valutativo, al quale si rimanda integralmente per ogni aspetto tecnico, ha quantificato, al netto di tutte le detrazioni, il valore delle opere eseguite dalla società , CP_1
determinandolo in complessivi €.429.876,29, oltre IVA.
Il c.t.u. ha appropriatamente confutato ogni osservazione critica espressa dai consulenti tecnici di parte, ed alle valutazioni tecniche dell'ausiliare appare corretto conformarsi.
Resta controverso tra le parti l'importo dell'IVA dovuto sul corrispettivo quantificato dal c.t.u.: infatti, secondo i convenuti troverebbe applicazione l'aliquota ridotta al
10%, mentre secondo parte attrice si applicherebbe l'aliquota ordinaria.
In proposito deve considerarsi che l'art.7 comma 1 della legge 488/1999 e successive norme applicabili, prevedono l'assoggettamento ad IVA al 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, mentre nella fattispecie si tratta di costruzione ex novo di un immobile privato a destinazione di utilità sociale;
inoltre, assume rilievo decisivo il fatto che le fatture prodotte, emesse dalla società appaltatrice all'epoca della effettiva esecuzione delle opere, sono state predisposte applicando ed indicando
l'aliquota ordinaria (a quel tempo pari al 20%), tranne che in un caso, e che tali fatture non sono mai state contestate dalla committenza, la quale viceversa in buona parte provvedeva anche al pagamento degli importi e dell'IVA ordinaria applicata;
al riguardo mette conto precisare che non può invece tenersi conto del pro-forma di fattura emessa a saldo e priva di data (è indicato solo l'anno 2013) e di numerazione, la quale reca l'indicazione dell'aliquota IVA del 22% sull'importo di
€.157.033,13, appunto perché trattasi di mero pro-forma e non di fattura e dunque la stessa non può ritenersi inserita nella contabilità né può presumersi che in relazione ad essa sia stata computata e versata l'imposta.
Pertanto, all'importo quantificato dal c.t.u. va aggiunta l'IVA al 20%, come applicata nelle fatture regolarmente emesse all'epoca durante l'avanzamento dei lavori ed in proporzione alla loro esecuzione, per cui il dovuto assurge complessivamente ad €.515.851,55.
Essendo incontestato l'avvenuto versamento da parte della committenza dell'importo complessivi di €.488.161,90 (somma riconosciuta dalla stessa appaltatrice e non contestata dalla curatela), ne consegue che la resta debitrice Parte_1
nei confronti del fallimento – Tribunale di Nola n° Controparte_1
53/2016, del residuo importo di €.27.689,65; in relazione a tale somma va quindi disposta la condanna solidale dei convenuti. …”.
§ 4. Con unico motivo di gravame l'appellante si duole della “erronea qualificazione della fattispecie con travisamento del fatto emergente anche dalla contraddittorietà intrinseca della sentenza”, siccome mentre a p. 7 della sentenza impugnata si legge che nel caso specifico si tratta “… di costruzione ex novo di immobile privato a destinazione di utilità sociale”, a p. 2 in maniera contradditoria si discorre di opere
“… di ristrutturazione del centro polifunzionale …”. Sostiene che il Tribunale ha erroneamente qualificato l'oggetto del contratto di appalto quale costruzione ex novo, tenuto conto della documentazione depositata dalla società appaltatrice, ovvero, il contratto di appalto e il relativo computo metrico.
L'appellante si lamenta anche della definizione di immobile “… privato a destinazione pubblica” attribuita dal Tribunale alla struttura interessata dalle opere edilizie in questione, siccome è di proprietà del Comune di Afragola, concessa in comodato ad essa appellante per svolgere un servizio sociale e assistenziale gratuito.
In definitiva, secondo la difesa dell'appellante il Tribunale ha travisato natura e oggetto del rapporto contrattuale e, di conseguenza, ingiustamente individuato l'aliquota I.V.A. da applicare all'importo quantificato dalla ctu, ovvero, quella ordinaria anziché ridotta al 10% secondo la normativa speciale in materia di interventi di ristrutturazione edilizia. Al riguardo, parte appellante richiama il disposto di cui al DPR 633-72, tabella A, parte III, n. 127 quaterdecies che prevede l'applicazione dell'IVA al 10 % per le prestazioni di servizi di contratti di appalto relativi alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 l. 457/1978. Inoltre, l'appellante censura il “rilievo decisivo” attribuito dal Tribunale alla circostanza secondo cui le fatture emesse dalla società appaltatrice fossero state tutte
(tranne che in un caso) predisposte applicando ed indicando l'iva ordinaria, senza contestazione alcuna da parte di essa appellante, assumendo che unico responsabile della correttezza dell'aliquota I.V.A. è il soggetto che emette la fattura a prescindere dalle dichiarazioni o dalle informazioni rese dal cessionario.
Pertanto, conclude parte appellante, secondo la disciplina applicabile in subiecta materia, l'IVA è pari al 10% ed ammonta a € 42.987,63 per un totale di
€ 472.863,92; tale ultima somma è inferiore rispetto a quella già corrisposta pari ad
€ 488.161,90, sicché essa appellante è creditrice del Controparte_1
Il motivo di appello merita accoglimento.
In primo luogo, va evidenziato che, secondo orientamento unanime, il giudice d'appello può dare una qualificazione giuridica ai fatti posti a fondamento della domanda già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo, senza essere vincolato né a quella invocata dall'appellante né a quella statuita dal Tribunale, fermo restando il divieto di introdurre nuovi elementi di fatto (cfr., fra le tante, Cassazione civile sez. VI, 17/01/2019, n.1244).
Ciò posto, la riconducibilità della struttura oggetto del contratto di appalto in questione all'una ovvero all'altra previsione legislativa al fine di individuare l'IVA applicabile è compito del giudicante e sul punto a nulla rileva la norma ritenuta, invece, applicabile dall'odierna parte appellante;
a tal fine va, in primis, precisato che non si tratta di un edificio a destinazione abitativa, come già escluso dal Tribunale, ma trattasi di una struttura con finalità di assistenza sociale, ovvero, di un centro sociale inserito nell'ambito del Rione Salicelle ovvero di un centro abitativo;
tale circostanza è pacifica tra le parti.
La normativa applicabile, ovvero il DPR 633/72, relativo all'”Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto””, all'art. 16, comma 2, prevede che "l'aliquota è ridotta al dieci per cento per le operazioni che hanno ad oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata Tabella A"; la Tabella A, parte III, al n. 127, tra i beni oggetto all'aliquota del 10 % contempla le opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell' art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, mentre il n. 127- quaterdicies della medesima Tabella contempla, tra i servizi oggetto all'aliquota del 10 %, le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all' art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 [esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, concernenti i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria], relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al n. 127- quinquies , ovvero alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
L'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 contempla, tra le opere di urbanizzazione secondaria, i centri sociali.
Va, altresì, richiamato il Decreto Legge n. 90/1990, il cui art. 3 comma 11, prevede che l'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto deve intendersi applicabile agli interventi di recupero per i corrispettivi di contratti d'appalto aventi per oggetto gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 31 l. 5 agosto 1978 n. 457 effettuati sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
La stessa Agenzia delle Entrate, nel parere espresso n. 229 del 2019, ha affermato che possono, altresì, fruire dell'aliquota IVA del 10 per cento gli interventi di "restauro e risanamento conservativo" (lett. c), di "ristrutturazione edilizia" (lett. d) e di
"ristrutturazione urbanistica" (lett. e) di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, effettuati sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come si evince dalla lettura combinata del n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.
90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165.
Inoltre, la Suprema Corte, con la sentenza n. 9662 del 12/04/2023, nel ritenere applicabile l'aliquota ridotta del 10%, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16, comma 2, agli interventi di recupero edilizio di una scuola in ragione del richiamo da esso operato all'allegata Tabella A, parte III, che contempla, all'art. 127-quinquies, le opere di urbanizzazione, ha expressis verbis affermato che, al fine del riconoscimento della agevolazione, non rileva affatto la funzione abitativa di tali edifici, né il loro accatastamento, dovendosi privilegiare la destinazione dell'immobile secondo le sue caratteristiche intrinseche al momento dell'operazione e che ciò costituisce espressione dell'art. 98 della direttiva Iva, secondo cui gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte (par. 1) alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III (par. 2) (in tal senso, CGUE 6/5/2010,
C-94/09, Commissione/Francia, punto 22), tra le quali sono contemplate anche le cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui è riconosciuto il carattere sociale dagli
Stati membri e che sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociale.
Nella specie, alla luce del computo metrico allegato al contratto di appalto, la struttura in questione ha subito una ristrutturazione integrale, consistita in lavori murari e di impiantistica, sicché non è dubbio che la struttura in questione è stata oggetto d'interventi di recupero edilizio.
In definitiva, sia per la natura della struttura de qua, quale centro sociale, che per i lavori che hanno interessato la struttura medesima, l'Iva applicabile è quella agevolata del 10 %.
Alcun rilievo giuridico può essere riconosciuta alla circostanza che le fatture allegate agli atti siano state emesse applicando l'aliquota IVA al 20%, posto che le stesse sono predisposte dalla società appaltatrice, unica responsabile nei confronti del della CP_4
correttezza dell'aliquota Iva applicata, fatture, peraltro, non tutte pagate dalla società committente. In virtù di tali circostanze non può rinvenirsi un comportamento che possa valere come dichiarazione negoziale, atteso che a tal fine occorre che sussistano fatti non solo concludenti ma pure univoci;
ed invero, la manifestazione tacita di volontà negoziale deve sostanziarsi in un contegno univocamente concludente, tale da assumere, secondo la coscienza sociale, un significato oggettivo, riferibile al soggetto quanto meno a titolo di autoresponsabilità (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, n.26292). L'IVA al 10% sul valore delle opere quantificato dal CTU e non contestato pari €
429.876,29, è pari a € 42.987,63 per un totale di € 472.863,92; stante il pacifico pagamento di complessivi € 488.161,90 da parte dell'odierna appellante, quest'ultima non è debitrice del , sicché la domanda, da questo proposta in primo grado, CP_1
di pagamento di ulteriori importi a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti, va rigettata.
Nessuna domanda di ripetizione di somme ritenute indebite ha proposto l'odierna appellante in primo grado, sicché non può essere accolta, siccome inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., l'istanza di dichiarare la sussistenza in capo alla
[...]
” di un credito pari ad euro 15.297,99. Parte_1
§ 7
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va accolto, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta dal Controparte_1
va integralmente rigettata.
[...]
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, stante il rigetto in toto delle domande proposte dalla società appaltatrice poi fallita e il parziale accoglimento dell'eccezione riconvenzionale proposta dall'odierna appellante e rigetto delle restanti domande, sussistono i presupposti per compensare nella misura di 1/2 le spese processuali di entrambi i gradi, mentre il residuo va posto a carico del . Le spese di CTU, che ha rinvenuto in parte i CP_1
vizi e i difetti dell'opera denunciati dall'odierna appellante, seguono la medesima regolamentazione, ovvero, vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura della metà.
La quantificazione delle spese del presente grado di giudizio viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 520.000,00, nel quale risulta compreso il disputatum, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50 % di quelli tabellari per il presente grado in ragione delle questione discusse e dell'attività espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da dall Parte_5
in proprio con citazione notificata il 29.01.2019, avverso la sentenza in
[...]
epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, rigetta la domanda proposta dal;
Controparte_1
b) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura della metà e condanna il al pagamento del residuo, Controparte_1
che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in € 11.228,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 402,00 per esborsi ed euro 5.030,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
c) Pone le spese di CTU, liquidate in primo grado, a carico di entrambe le parti nella misura della metà.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10.1.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente