Articolo 3 della Legge 16 marzo 1951, n. 230
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3 maggio 1951
Art. 3.
Ai ruoli organici stabiliti dalle tabelle A e C, annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , e alla legge 24 giugno 1950, n. 465 , sono aggiunti rispettivamente quattro posti di assistente ed un posto di subalterno.
Entrata in vigore il 3 maggio 1951