Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 11/04/2025, n. 3057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3057 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03057/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05561/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5561 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.p.A. (di seguito -OMISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B0B52A17D9, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Nerone e Domenico Pignetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli Via Cesario Console n. 3.
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Saggese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del verbale del 4.10.2024, comunicato a mezzo Me.Pa. in pari data, nell’ambito del quale la Commissione preposta per la verifica di congruità, unitamente al RUP, si preordinava per l’esclusione della società ricorrente per asserita anomalia dell’offerta presentata nell’ambito della procedura aperta indetta dal Comune di Aversa per l’affidamento del servizio di “ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA CANONE UNICO PATRIMONIALE NONCHE’ RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SEGUENTI ENTRATE COMUNALI: ENTRATE TRIBUTARIE (DPA/ICP/TOSAP/CUP, IMU, TARI), ENTRATE PATRIMONIALI: CANONI IDRICI, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA; CIMITERIALI, CANONI DI LOCAZIONE, CANONI MERCATO ORTOFRUTTICOLO, FIERA SETTIMANALE, CANONI USO IMPIANTI SPORTIVI E/O PALESTRE SCOLASTICHE CIG: B0B52A17D9”; della nota del Rup trasmessa a mezzo pec e recante prot. n. 45255 del 4.9.2024 di avvio del procedimento di verifica della anomalia nei confronti della -OMISSIS- S.p.A., collocata al primo posto della graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice; in esito della verifica della anomalia, del verbale del RUP di verifica Pec Prot. 52965 del 8.10.2024, di cui si ignorano gli esatti contenuti, con il quale si è provveduto alla esclusione della -OMISSIS- S.p.A.; della determinazione n. 484 del 17.10.2024, trasmessa a mezzo Me.Pa. il successivo 22.10.2024, a firma del RUP e Dirigente dell’AREA 1 – COORDINAMENTO BILANCIO E CONTABILITA'' E FISCALITA'' LOCALE del Comune di Aversa, recante l’approvazione dei verbali di gara, la presa d’atto dello scorrimento della graduatoria e l’aggiudicazione provvisoria della gara CIG B0B52A17D9 in favore della controinteressata -OMISSIS- S.r.l.; del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata ove, medio tempore, sopraggiunto; del C.S.A. e, segnatamente, dell’art. 2.2 punto 4 della Parte B, laddove indebitamente riservava la quota degli oneri di riscossione all’Ente concedente; se e per quanto occorra del Bando, del Disciplinare e del Capitolato Speciale di Appalto, nella misura in cui, contrariamente a quanto dedotto in sede di verifica di congruità, non determinavano l’ammontare presunto dei carichi tributari che sarebbero stati affidati al concessionario nemmeno offrendo la doverosa ripartizione del valore globale della gestione CUP e delle ulteriori entrate rese in affidamento; nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 104/2010, nella misura in cui non ricomprende la società ricorrente; per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l’obbligo, a carico della Stazione appaltante, di disporre l’aggiudicazione della gara in favore della -OMISSIS- S.p.A. provvedendo, per l''effetto, alla sottoscrizione del relativo contratto; in via di estremo subordine, per la condanna della resistente al risarcimento per equivalente dei danni subiti, nella misura in cui verranno provati in corso di giudizio e, comunque, non inferiore all''utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria, commisurato al valore dell’eventuale servizio svolto ed al pertinente corrispettivo che dovesse essere ingiustamente sottratto alla società ricorrente nelle more della definizione nel merito della controversia.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.P.A. il 6\12\2024 :
AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO della Determinazione n. 548 del 22.11.2024, recante l’aggiudicazione definitiva del servizio di “ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA CANONE UNICO PATRIMONIALE NONCHE’ RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SEGUENTIENTRATE COMUNALI: ENTRATE TRIBUTARIE (DPA/ICP/TOSAP/CUP, IMU, TARI), ENTRATE PATRIMONIALI: CANONI IDRICI, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA; CIMITERIALI, CANONI DI LOCAZIONE, CANONI MERCATO ORTOFRUTTICOLO, FIERA SETTIMANALE, CANONI USO IMPIANTI SPORTIVI E/O PALESTRE SCOLASTICHE CIG: B0B52A17D9” in favore della -OMISSIS- S.r.l.; della Determinazione n. 554 del 26.11.2024, a firma del Dirigente dell’Area 1 “Coordinamento, Bilancio e Contabilità” del Comune di Aversa, recante l’approvazione del verbale di consegna sotto le riserve di legge di pari data, pure gravato, riferita al servizio di accertamento e riscossione delle entrate comunali identificato al codice CIG B0B52A17D9 in favore della controinteressata; se e per quanto occorra, ove mai la si intendesse provvista di attitudine integrativa del verbale della Commissione del 4.10.2024 e/o latu sensu provvedimentale, della relazione a firma del RUP prot. n. 60165 del 13.11.2024, depositata in giudizio il 14.11.2024, recante la estrinsecazione delle ragioni escludenti a carico della -OMISSIS- S.p.A.; della nota del Rup trasmessa a mezzo pec e recante prot. n. 45255 del 4.9.2024 di avvio del procedimento di verifica della anomalia nei confronti della -OMISSIS- S.p.A., collocata al primo posto della graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice; in esito della verifica della anomalia, del verbale del RUP di verifica Pec Prot. 52965 del 8.10.2024, di cui si ignorano gli esatti contenuti, con il quale si è provveduto alla esclusione della -OMISSIS- S.p.A.; della determinazione n. 484 del 17.10.2024, trasmessa a mezzo Me.Pa. il successivo 22.10.2024, a firma del RUP e Dirigente dell’AREA 1 – COORDINAMENTO BILANCIO E CONTABILITA' E FISCALITA' LOCALE del Comune di Aversa, recante l’approvazione dei verbali di gara, la presa d’atto dello scorrimento della graduatoria e l’aggiudicazione provvisoria dellagara CIG B0B52A17D9 in favore della controinteressata -OMISSIS- S.r.l.; del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata ove, medio tempore, sopraggiunto; del C.S.A. e, segnatamente, dell’art. 2.2 punto 4 della Parte B, laddove indebitamente riservava la quota degli oneri di riscossione all’Ente concedente; se e per quanto occorra del Bando, del Disciplinare e del Capitolato Speciale di Appalto, nella misura in cui, contrariamente a quanto dedotto in sede di verifica di congruità, non determinavano l’ammontare presunto dei carichi tributari che sarebbero stati affidati al concessionario nemmeno offrendo la doverosa ripartizione del valore globale della gestione CUP e delle ulteriori entrate rese in affidamento; NONCHE’ per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 104/2010, nella misura in cui non ricomprende la società ricorrente; per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l’obbligo, a carico della Stazione appaltante, di disporre l’aggiudicazione della gara in favore della -OMISSIS- S.p.A. provvedendo, per l'effetto, alla sottoscrizione del relativo contratto; in via di estremo subordine, per la condanna della resistente al risarcimento per equivalente dei danni subiti, nella misura in cui verranno provati in corsodi giudizio e, comunque, non inferiore all'utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria, commisurato al valore dell’eventuale servizio svolto ed al pertinente corrispettivo che dovesse essere ingiustamente sottratto alla società ricorrente nelle more della definizione nel merito della controversia.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aversa e della -OMISSIS- S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato in data 31 ottobre 2024 e depositato il successivo 8 novembre, la -OMISSIS-, gestore uscente del servizio, partecipava e veniva ammessa alla gara indetta dal Comune di Aversa attraverso la piattaforma informatica del Me.Pa., avente ad oggetto i servizi di “ accertamento e riscossione coattiva Canone Unico Patrimoniale (CUP) nonché riscossione coattiva delle seguenti entrate comunali: entrate tributarie (DPA/ICP/Tosap/CUP, IMU, TARI), entrate patrimoniali: canoni idrici, violazioni al codice della strada; cimiteriali, canoni di locazione, canoni mercato ortofrutticolo, fiera settimanale, canoni uso impianti sportivi e/o palestre scolastiche ”.
L’Amministrazione fissava l’importo complessivo a base d’asta, corrispondente all’aggio contrattuale maturato in esecuzione del servizio, in 1.737.811,00 euro, oltre Iva come per legge.
Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con una durata complessiva dell’affidamento di 36 mesi con facoltà di proroga alle medesime condizioni e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte alla individuazione del nuovo affidatario.
Entro il termine ultimo di presentazione (ore 12.00 del 22.04.2024) pervenivano le offerte della -OMISSIS- e della -OMISSIS- S.r.l.
A seguito dell’apertura della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti, la Commissione di gara rendeva note (cfr. Verbale di gara del 27.7.2024) le risultanze dello scrutinio e proponeva per l’aggiudicazione la -OMISSIS-.
Con la nota prot. n. 45255 del 4.9.2024 il Dirigente dell’Area 1 invitava la -OMISSIS- ad ottemperare al disposto di cui all’art. 110 del d.Lgs. n. 36/2023, trasmettendo, entro 15 giorni, giustificazioni in ordine al ribasso praticato, ritenuto “anormalmente basso” poiché attestatosi al 65% rispetto al corrispettivo a base d’asta.
In data 10.9.2024 la società trasmetteva una relazione che esplicitava i costi e i ricavi di commessa, considerando dati empirici desunti dall’andamento del servizio nell’ultimo quadriennio di gestione e che evidenziava un margine di commessa nel triennio non inferiore a 156.490,00 euro.
1.1) Con verbale del 4.10.2024 il RUP, giovandosi del conforto della Commissione di gara, disponeva l’esclusione della -OMISSIS-, rilevando le seguenti criticità della sua offerta:
a) Sotto il profilo formale, l’inammissibilità di giustifiche che si giovassero di dati desunti dall’esperienza dell’ultimo quadriennio, asseritamente elusive del principio della par condicio competitorum; secondo la commissione la stima del valore della riscossione posto a base delle giustificazioni proposte dalla -OMISSIS- sarebbe errato, in quanto fondato non sugli atti di gara, ma sulla pregressa esperienza di gestore che però sarebbe fuorviante in quanto vi erano diverse annualità pregresse (ben oltre il quinquennio precedente) da recuperare che invece nel nuovo servizio mancherebbero; al riguardo si osservava che quanto l’attività di recupero per il periodo futuro sarebbe stata a regime e non vi sarebbero più poste rilevanti di arretrato tali da giustificare per la gestione precedente importi da recuperare nella misura corrispondente a quella posta a base dell’offerta della -OMISSIS-.
b) in punto di merito, l’erroneità dei calcoli, elaborati su un volume globale di credito lavorato (prudenzialmente stimato dalla -OMISSIS- S.p.A. in 50 milioni di euro) superiore a quello quantificato “negli atti di gara” in oltre 26 milioni di euro;
c) Ulteriore criticità sarebbe rilevabile nel costo del personale (100 unità e 10 messi notificatori) che però la -OMISSIS- non ha indicato affermando che il costo di tale personale sarebbe remunerato da altre commesse in corso, laddove secondo la commissione avrebbe dovuto imputare tale costo almeno in quota percentuale anche al servizio oggetto di causa.
Con determina n. 484 del 17.10.2024, il Dirigente dell’Area I - COORDINAMENTO BILANCIO E CONTABILITA' E FISCALITA' LOCALE. UFFICIO TRIBUTI prendeva atto delle conclusioni
della Commissione e, per effetto dello scorrimento della graduatoria del 27.7.2024, aggiudicava provvisoriamente la gara alla controinteressata -OMISSIS- S.r.l., differendo l’adozione della aggiudicazione definitiva all’esito delle verifiche sui requisiti.
1.2) Avverso tali atti insorgeva la -OMISSIS- con il ricorso introduttivo del presente giudizio chiedendone l’annullamento, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto, previa sospensione cautelare, sulla base dell’unico articolato motivo di seguito rubricato.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 – violazione dell’art. 23 del disciplinare – violazione delle previsioni di gara - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/90 – violazione del comma 803 dell’art. 1 della l. 27 dicembre 2019, n. 160 e del dm MEF 14 aprile 2023 – eccesso di potere sotto-forma di carenza di istruttoria – erronea ponderazione della fattispecie contemplata – altri profili.
1.3) Si è costituito in giudizio il Comune di Aversa, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perché proposto avverso atti endoprocedimentalli e contestando nel merito le deduzioni della ricorrente.
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata -OMISSIS- s.r.l. contestando nel merito le censure di parte ricorrente.
1.4) Con ordinanza 21 novembre 2024, n. 2380 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare sul solo profilo del periculum .
1.5) Con motivi aggiunti depositati in data 6 dicembre 2024 -OMISSIS- ha impugnato la determinazione n. 548 del 22.11.2024 recante l’aggiudicazione definitiva del servizio in favore della -OMISSIS-, proponendo le medesime censure già articolate con il ricorso introduttivo come vizio di invalidità derivata.
1.6) Le parti hanno insistito sulle proprie difese articolandole ulteriormente con le memorie ex art. 73 c.p.a. e all’udienza pubblica del 19 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Sono infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevate dalle resistenti per essere l’impugnazione diretta avverso atti endoprocedimentali; invero, con il gravame introduttivo parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione che è idoneo a determinare un immediato arresto procedimentale nei confronti del concorrente che ne sia destinatario e a radicare quindi l’interesse al ricorso.
2.1) Neppure è fondata l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica al controinteressato, atteso che tale notifica, secondo condivisibile giurisprudenza, non è esigibile ove oggetto di impugnazione sia un provvedimento di esclusione. Peraltro, con i motivi aggiunti la -OMISSIS- ha impugnato anche il provvedimento di aggiudicazione definitiva notificando il relativo gravame anche alla società aggiudicataria, -OMISSIS- s.r.l.
3) Può dunque passarsi allo scrutinio del merito con il quale -OMISSIS- ha contestato l’esclusione, evidenziando che l’aggio contrattuale sul quale è stato ritenuto anomalo il ribasso, non è l’unica voce di ricavo che le società di riscossione maturano, dovendosi fare riferimento anche agli oneri della riscossione forzosa. Inoltre, prosegue parte ricorrente, se è vero che l’offerta da essa formulata prende in considerazione una stima di riscossione di 50 mln di euro, tale valore si fonda sulla precedente esperienza e sarebbe in linea con le previsioni del disciplinare che fanno espressamente riferimento al precedente quinquennio.
La censura è infondata alla stregua delle seguenti considerazioni.
3.1) Vale la pena di premettere sulla problematica dell’offerta anomala che i canoni ermeneutici cui si deve ispirare anche la decisione del caso in esame sono stati ben sintetizzati da Consiglio di Stato, Sezione V, 26 ottobre 2022, n. 9139, secondo cui “vanno preliminarmente richiamati i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in materia di valutazione di congruità dell’offerta anomala, bene riepilogati, da ultimo, da Cons. Stato, III, 14 maggio 2021 n. 3917, e dai quali il Collegio non ritiene di doversi discostare, secondo cui:
- la valutazione in parola consiste in un procedimento il cui esito è rimesso alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci, dal momento che l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono (Cons. Stato, Ad plen. n. 36 del 2012; V, 14 giugno 2013, n. 3314; 1° ottobre 2010, n. 7262; 11 marzo 2010, n. 1414; IV, 22 marzo 2013, n. 1633; III, 14 febbraio 2012, n. 710);
- ciò che interessa al fine dello svolgimento del giudizio successivo alla valutazione dell’anomalia dell’offerta è rappresentato dall’accertamento della serietà dell’offerta desumibile dalle giustificazioni fornite dalla concorrente;
- la valutazione sulla congruità dell’offerta resa dalla stazione appaltante, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o irragionevolezza, erroneità fattuale o difetto di istruttoria, che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (Cons. Stato, Ad. plen. n. 36 del 2012; V, 17 gennaio 2014, n. 162; 26 settembre 2013, n. 4761; 18 agosto 2010, n. 5848; 23 novembre 2010, n. 8148; 22 febbraio 2011, n. 1090);
- il giudice amministrativo non può operare autonomamente una verifica delle singole voci dell’offerta sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio - non erroneo né illogico - formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della pubblica amministrazione (Cons. Stato, IV, 27 giugno 2011, n. 3862; V, 28 ottobre 2010, n. 7631; 17 gennaio 2014, n. 162);
- al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivante per l’impresa dall’essere aggiudicataria di un appalto pubblico e di averlo portato a termine (Cons. Stato, V, 27 settembre 2017, n. 4527; 29 maggio 2017, n. 2556; 13 febbraio 2017, n. 607; 25 gennaio 2016, n. 242; III, 3 novembre 2016, n. 4671).
3.2) Ciò premesso sul piano generale, l’oggetto del presente giudizio è il provvedimento con cui la Commissione insediata per l’affidamento del servizio di riscossione dei tributi locali del Comune di Aversa ha escluso la società -OMISSIS- dalla selezione per anomalia dell’offerta. Come già evidenziato nella narrativa, l’esclusione è maturata in quanto la -OMISSIS- ha elaborato un’offerta recante un ribasso del 65% rispetto a quanto all’aggio posto a base di gara (euro 1.737.811,00).
Parte ricorrente adduce che tale consistente ribasso si fonda sulla pregressa esperienza maturata ed impiegata per integrare una legge di gara che sul punto sarebbe stata lacunosa, in quanto non avrebbe indicato il carico di complessivo (quanto meno presunto) dei ruoli.
In realtà, l’assunto di parte ricorrente secondo cui la legge di gara non conterrebbe una stima del valore complessivo del ruolo di riscossione è smentito dall’indicazione specifica dell’aggio contrattuale posto a base di gara (euro 1.737.811,00) e sul quale i concorrenti erano chiamati, per l’appunto, ad indicare la percentuale di sconto. Avuta presente tale cifra, infatti, è ben possibile risalire al carico presunto oggetto di riscossione fissato dalla stazione appaltante, in quanto la stessa legge di gara stabilisce che la cifra posta a base di gara (l’aggio contrattuale) corrisponde al 9% del valore della commessa che, quindi, è pari ad euro 26.473.517.
3.3) Rispetto a tale somma la stazione appaltante con calcoli analiticamente svolti è pervenuta ad un risultato in base al quale l’offerta della ricorrente avrebbe un margine negativo di rilevante portata (circa 360 mila euro).
Né a ben vedere la legge di gara si rivela essere viziata o carente come adduce parte ricorrente, in quanto, come visto, il valore della commessa era univocamente deducibile dalla fissazione dell’aggio e dalla determinazione della percentuale di tale somma sul valore complessivo. Peraltro, seppure potesse ammettersi che l’utile possa azzerarsi senza per questo far venir meno la sostenibilità dell’offerta (Corte di Giustizia, 15 settembre 2022, in causa C-669/20), nel caso di specie l’offerta della ricorrente produrrebbe una perdita e per un importo rilevante.
L’unico modo per recuperare redditività all’offerta della ricorrente, secondo le valutazioni svolte puntualmente dalla stazione appaltante e non sindacabili in quanto non affette da irragionevolezza manifesta, sarebbe quello di ipotizzare un carico complessivo dei ruoli pari a euro 50.000.000, come infatti ipotizza la ricorrente nelle giustificazioni prodotte (pag. 5). Sennonché, come evidenziato dall’Amministrazione e non contestato dalla ricorrente, quell’importo del carico dei ruoli derivava dal recupero delle somme dovute nel periodo precedente al quinquennio di gestione della ricorrente, quando il servizio non era ancora a regime, ma non sarebbe più ipotizzabile in una gestione a “regime” come quella posta a base di gara.
3.4) Del resto, il riferimento alla passata gestione ai fini della quantificazione dell’aggio, pure contenuto nel disciplinare di gara (paragrafo 3) costituiva un criterio esplicativo della determinazione dell’importo dell’aggio stabilito dalla stessa stazione appaltante e, al più, avrebbe potuto rappresentare un criterio integrativo per i concorrenti, ma non li abilitava certo a sostituire l’aggio posto a base di gara e la cifra complessiva del ruolo ipotizzata dall’Amministrazione nei documenti di gara con un importo del tutto differente che, sia pure derivante dalla precedente gestione, fosse addirittura doppio rispetto a quello fissato dalla stazione appaltante.
3.5) Ciò non implica, come pure sostenuto da parte ricorrente, che il precedente gestore sia messo in una condizione deteriore rispetto agli altri concorrenti, ma anzi costituisce un livellamento del piano competitivo mediante la fissazione di un parametro di riferimento che, seppure approssimativo, possa costituire un elemento obiettivo sul quale i concorrenti possono modellare la propria offerta.
In definitiva la valutazione operata dalla commissione appare scevra dai vizi denunciati da parte ricorrente e, conseguentemente, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
La complessità delle questioni trattate e la peculiare natura del giudizio di anomalia giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
Domenico De Falco, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.