Articolo 5 della Legge 22 novembre 1985, n. 666
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 dicembre 1985
Art. 5.
All' articolo 22 della legge 22 dicembre 1984, n. 888 , e' aggiunto il seguente comma:
"Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Entrata in vigore il 8 dicembre 1985