Sentenza 27 febbraio 2018
Massime • 1
La conversione del ricorso per cassazione in appello opera sia in caso di sentenza cumulativa ex art. 12 cod. proc. pen. sia con riferimento alla proposizione di rimedi eterogenei contro la sentenza relativa ad un unico capo di imputazione, essendo irrazionale affermare che l'art. 580 cod. proc. pen. come sostituito dall'art. 7 legge 20 febbraio 2006, n. 46, mantiene il cumulo processuale in fase di impugnazione solo quando c'è connessione di reati e non quando ci sia presenza di una sola regiudicanda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2018, n. 18656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18656 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2018 |
Testo completo
T.A. 18 656 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 27/02/2018 Rel. Presidente - Sent. n. sez. SALVATORE DOVERE - 428/2018 CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE ALESSANDRO RANALDI N.28598/2017 AN E' MA BRUNO ha pronunciato la seguente ORDINANZA SENTENZA sul ricorso proposto da: PM presso il Tribunale di Nuoro avverso la sentenza/ordinanza del 01/12/2016 del GIUDICE DI PACE di NUORO nei confronti di AR DE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente SALVATORE DOVERE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso del P.G. e Udito il difensore Per la parte civile e' presente l'avv. Corrias Roberto del foro di Nuoro che chiede il rigetto del ricorso. Per AR e' presente l'avv. Giuseppe Mele del foro di Nuoro che deposita in udienza procura speciale, nomina a difensore di fiducia e chiede l'accoglimento del ricorso. Per il Responsabile civile e' presente l'avv. Michele Venturiello del foro di Roma in sostituzione dell'avv. Salaris nomina a sostituto depositata in udienza e chiede l'accoglimento del ricorso. How RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Nuoro ha mandato assolto AR DE dal reato di cui all'art. 590 cod. pen., commesso in danno di LE IL, perché il fatto non sussiste. La vicenda oggetto di giudizio trae origine dal sinistro stradale occorso il in allorquando il AR, alla guida di un autoveicolo investì la piccola LE, ' procurandole lesioni personali. Orbene, ad avviso del giudice di primo grado, alla luce dei dati acquisiti al giudizio, che non rendono certa la posizione della minore LE al passaggio del veicolo condotto dal AR, non è possibile affermare che per questi era prevedibile la presenza della bambina lungo la strada che egli percorreva. Di qui la pronuncia assolutoria.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro contestando il giudizio di imprevedibilità dell'attraversamento della strada da parte della persona offesa.
3. In data 26.2.2018 sono state depositate 'Conclusioni scritte del responsabile civile' Unipol Ass.ni S.p.a., con le quali si dichiara di costituirsi nel procedimento penale, si segnala la pendenza presso il Tribunale di Nuoro, di procedimento in grado di appello al quale ha dato corso l'impugnazione proposta dalle parti civili;
si argomenta in ordine alla infondatezza del ricorso del Procuratore della Repubblica. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso va convertito in appello.
4.1. Risulta agli atti che le parti civili GI IL e IN AL, esercenti la potestà genitoriale sulla minore LE IL, hanno proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace destinataria del ricorso del Procuratore della Repubblica. Pertanto si è in presenza di un concorso di mezzi di impugnazione eterogenei;
peraltro in esplicazione di facoltà processuali effettivamente attribuite dall'ordinamento. Quanto al Procuratore della Repubblica, in ragione del disposto dell'art. 36 d. lgs. n. 274/2000, egli ha nel ricorso per cassazione l'unico rimedio riconosciutogli per impugnare le sentenze di proscioglimento pronunziate dal Giudice di Pace [il che importa la legittimità della deduzione dei vizi di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen.]. H Quanto alle parti civili, ad esse viene riconosciuto, in forza dell'art. 576 cod. proc. pen., applicabile nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la legittimazione a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace ai soli effetti civili (Sez. 5, n. 35882 del 17 luglio 2009, Liporace e altro, Rv. 244919; Sez. 5, n. 30224 del 31/05/2017 - dep. 16/06/2017, P.M., P.C. in proc. Ballì, Rv. 270878, in motivazione). All'indomani della entrata in vigore delle modifiche al codice di rito recate dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 si è ritenuto che sia il pubblico ministero che la persona offesa possono proporre, secondo il novellato regime delle impugnazioni, soltanto ricorso per Cassazione;
ma la limitazione che colpisce la parte offesa riguarda solo il profilo della responsabilità penale. Infatti le Sezioni Unite hanno chiarito che la parte civile ha facoltà di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007 - dep. 12/07/2007, P.C. in proc. Lista, Rv. 236539). Statuizione che vale anche per il procedimento innanzi al giudice di pace e che trova origine nella regola generale dettata dall'art. 576 cod. proc. pen., in tema di impugnazione della parte civile (in senso conforme Sez. 5, n. 4695 del 05/12/2008, dep. 03/02/2009, Simoni e altro, Rv. 242605; Sez. 5, Sentenza n. 35882 del 17/07/2009, dep. 16/09/2009, Liporace e altro, Rv. 244919). Resta fermo che la parte civile può proporre ricorso per cassazione ai soli effetti civili contro la pronuncia di proscioglimento del giudice di pace (Sez. 5, n. 18252 del 07/01/2016, dep. 02/05/2016, P.M., P.C. in proc. G., Rv. 267143) e anche agli effetti penali ma solo nei casi in cui la citazione a giudizio dell'imputato sia stata da essa chiesta quale persona offesa con ricorso immediato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (Sez. 5, n. 48696 del 19/09/2014, dep. 24/11/2014, Buffolino Rv. 261283).
4.2. L'ipotesi di concorrenza di impugnazioni eterogenee è disciplinata dall'art. 580 cod. proc. pen. con la previsione per la quale "Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello". In merito all'interpretazione di tale disposizione la giurisprudenza di legittimità non presenta un univoco orientamento. Una tra le più recenti decisioni afferma che "La conversione del ricorso per cassazione in appello, ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., non opera con riferimento alla proposizione di rimedi eterogenei contro diversi capi della sentenza e, in ogni caso, non opera per i ricorsi in cassazione del pubblico ministero contro le sentenze di assoluzione del giudice di pace, stante l'espresso divieto di cui all'art. 36 d. lgs 3H 28 agosto 2000, n. 274." La fattispecie era relativa a sentenza di assoluzione del giudice di pace dai reati di lesioni e minaccia, appellata dalla parte civile sulle statuizioni risarcitorie e contro la quale il pubblico ministero aveva proposto ricorso in cassazione sul capo relativo al diniego della responsabilità penale (Sez. 5, n. 41430 del 11/07/2016, dep. 03/10/2016, P.M. in proc. Giunta, Rv. 267867). La motivazione, che pure per larga parte riprende quella di Sez. 4, n. 17153 del 12/03/2015, dep. 24/04/2015, Dibiase, Rv. 263442, per giungere tuttavia ad una difforme conclusione, non pare a questa Corte persuasiva. Secondo l'orientamento ribadito dalla pronuncia appena citata, l'inciso introdotto nell'art. 580 cod. proc. pen. dall'art. 7 della legge n. 46/2007 e che sembrerebbe limitare l'operatività della conversione al caso in cui sussista la connessione di cui all'art. 12 cod. proc. pen., non può essere inteso come riferito al solo caso di sentenza cumulativa ex art. 12 cod. proc. pen. (fermo restando che l'istituto disciplinato dall'art. 580 cod. proc. pen. non trova applicazione rispetto a una sentenza cumulativa per reati collegati ex art. 371 c.p.p., comma 2), con l'effetto di escludere l'applicazione del meccanismo in questione in caso di proposizione di rimedi eterogenei contro il medesimo capo della sentenza non cumulativa. Infatti, alla luce della ratio della disposizione, che è finalizzata ad evitare la frammentazione dei controlli sulla sentenza resa in prime cure, una simile conclusione risulterebbe priva di intrinseca coerenza e in contrasto con il dato letterale dell'art. 568, co. 1 cod. proc. pen., dal quale si desume che nei confronti di un provvedimento può essere esperito un solo strumento di controllo, con conseguente operatività dei correttivi previsti dall'art. 569, co. 2 cod. proc. pen. e art. 580 cod. proc. pen. in presenza di una pluralità di rimedi attivati. ...!Come è stato osservato, "sarebbe, inspiegabile, sul piano logico- sistematico, una disciplina legislativa che, mentre garantisce l'unità dei controlli sulla decisione relativa a più regiudicande occasionalmente decise con un'unica sentenza, non la tutela, invece, quando le parti di un unico processo si trovino ad avere a disposizione impugnazioni diverse. Si deve, quindi, ritenere, pur nel rispetto del principio di tassatività dell'impugnazione, che la conversione ex art. ad un580 cod. proc. pen. operi anche con riguardo a sentenze afferenti - - unico capo d'imputazione, essendo irrazionale affermare che l'art. 580 cod. proc. pen. mantiene il cumulo processuale in fase d'impugnazione solo quando c'è connessione di reati e non quando si sia in cospetto di una sola res iudicanda (Sez. 4, n. 17153 del 12/03/2015, dep. 24/04/2015, Dibiase, Rv. 263442, in consonanza con Cass. pen. Sez. 1, n. 2446 del 12.12.2007, Rv. 238813). H A ciò si aggiunga che l'interpretazione dalla quale qui si dissente è stata oggetto di rivisitazione critica da parte della stessa Quinta sezione, la quale ha ritenuto che l'art. 36 d.lgs. n. 274/2000 non sia ostativo all'operatività del meccanismo della conversione perché questo opera anche nei confronti dei rimedi esperiti dalle parti che non avrebbero potuto proporre appello avverso la sentenza impugnata (come il P.M.). La più recente pronuncia, da un verso, ha evidenziato come le modifiche apportate dalla legge n. 46/2006 all'art. 580 cod. proc. pen. suggeriscano che il legislatore, nel limitare l'operatività dell'istituto in caso di sentenza cumulativa alle ipotesi di formale connessione, abbia inteso riconoscere che le impugnazioni eterogenee possano avere oggetto diverso ed abbia privilegiato, nei limiti ricordati, l'esigenza di evitare potenziali contrasti tra giudicati. Dall'altro, non ha condiviso l'assunto che l'impugnazione del pubblico ministero e quella della parte civile riguardino capi diversi, essendo evidente il nesso tra regiudicanda penale e regiudicanda civile laddove oggetto di contestazione sia comunque il presupposto indefettibile per l'accoglimento della pretesa risarcitoria e cioè l'accertamento della responsabilità dell'imputato per il fatto costituente reato contestatogli agli effetti penali. In tale ipotesi deve invece concludersi che i rimedi eterogenei riguardino il medesimo capo della stessa sentenza, fattispecie per cui pacificamente per la giurisprudenza di legittimità, anche dopo la citata riforma dell'art. 580 cod. proc. pen. Si tratta di rilievi che paiono pienamente condivisibili e ai quali questa Corte intende dare adesione.
5. In conclusione, il ricorso del Procuratore della Repubblica di Nuovo deve essere convertito in appello e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Nuoro per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Convertito il ricorso del Procuratore della Repubblica in appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Nuoro per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/2/2018. Il Presidente estensore Salvator Dovere Depositata in Cancelleria -2 MAG/ 2018 Oggi. Il Funzionario Giudiziaric Patrizia Corre ! O N 5