Sentenza 3 luglio 1998
Massime • 1
In materia urbanistica con la entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996 n. 662 si è avuta una implicita abrogazione del regime di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1985 n.47 in tema di realizzazione di varianti. Infatti con la riforma del 1996 risulta completamente disciplinato il regime a cui deve essere sottoposta l'attività in variante ed il raffronto tra le due fattispecie non consente di individuare ipotesi già soggette alla precedente disciplina non riconducibili a quelle regolate dalla nuova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/1998, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 3 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 3.7.1998
1. Dott. Aldo RIZZO Consigliere SENTENZA
2. " Alfredo TERESI " N. 2097
3. " Carlo M. GRILLO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 11918/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NO PP, n. a Gravina di Puglia il 23.2.1941
avverso l'ordinanza 16.1.1998 del Tribunale per il riesame di Bari Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. E. SCARDACCIONE che ha concluso per il rigetto del ricorso
Uditi i difensori Avv.ti Francesco Paolo SISTO e Felice Eugenio LORUSSO, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 16.1.1998 il Tribunale per il riesame di Bari respingeva l'appello proposto nell'interesse di RD PP, legale rappresentante della s.r.l. "Tiziano", avverso il provvedimento 19.11.1997 con cui il G.I.P. della Pretura di Bari aveva rigettato una richiesta di revoca del sequestro preventivo di una parte (ampliamento di un seminterrato per una superficie di mq. 5.000) di un vasto immobile in costruzione in Bari, alla località Santa Caterina, disposto in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 20, lett. b), legge n.47/1985, in quanto totalmente difforme dalla rilasciata concessione.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il RD, per violazione di legge, eccependo "l'insussistenza dei presupposti necessari per l'applicazione della misura cautelare reale". Rileva, in particolare, il ricorrente che:
a) il Tribunale "non ha in alcun modo verificato ne' la sussistenza degli indizi di reato ne' la sussumibilità del fatto nella fattispecie legale";
b) l'addebito mossogli sarebbe in realtà inesistente, in quanto la realizzazione delle opere contestate era stata ritualmente preceduta dalla presentazione, in data 10.9.1996, di denuncia di inizio di attività, attualmente disciplinata dall'art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996, e dalla mancata notifica nel termine di legge, da parte dell'Amministrazione comunale, di un provvedimento formale di divieto di effettuazione delle previste trasformazioni;
e) la società da lui rappresentata aveva presentato, inoltre, in data 1.7.1997, istanza di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 15 della legge n. 47/1985, riferita "oltre all'ampliamento del secondo piano scantinato... ad alcune lievi variazioni di distribuzione interna che non alterano la destinazione d'uso ne' la volumetria e la superficie coperta già concesse";
d) erroneamente l'ampliamento in oggetto sarebbe stato considerato alla stregua di "variante essenziale", non riconducibile, in quanto tale, al regime della denuncia di inizio dell'attività, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 7 della legge n.47/1985, "variazioni essenziali" sono quelle - differenti da ciò che in concreto è stato eseguito - "che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile".
Il successivo art. 8 della stessa legge n.47 elenca le ipotesi tassative in cui ricorre la "essenzialità delle variazioni, escludendo comunque da esse "quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative" e l'art 2, lett. b), del D.M. 10.5.1977 stabilisce che le superfici per servizi ed accessori riguardano (anche) le "autorimesse singole o collettive". Nella fattispecie in oggetto, invece, il progetto originariamente assentito con concessione edilizia non avrebbe subito alcuna modifica sostanziale, per quanto riguarda la cubatura non accessoria, l'orientamento e la destinazione dell'immobile, nonché per tutti quegli elementi la cui modificazione costituisce la condizione richiesta perché si possa parlare di variazione essenziale;
e) tutte le opere edilizie per le quali, dall'ufficio tecnico comunale, è stata ipotizzata una diversità rispetto alla concessione originaria sono comunque ricomprese nelle già citate denuncia di inizio di attività e richiesta di variante. Le eccezioni dianzi illustrate sono state ribadite con successiva memoria difensiva.
Tutte le doglianze sono infondate.
1. Il Tribunale ha fatto anzitutto esatto riferimento alla giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo la quale, in tema di misure cautelari reali, la decisione in sede di appello avverso un provvedimento di rigetto di istanza di revoca è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto a quello di applicazione della misura cautelare.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, il Tribunale non era tenuto a riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità del sequestro preventivo, ma solo a valutare (come effettivamente ha fatto) se la appellata ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca fosse immune da violazioni di legge e non censurabile sotto il profilo della completezza e logicità della motivazione.
2. Quanto alla configurazione tecnico-giuridica delle opere assoggettate a sequestro preventivo, deve poi rilevarsi che la misura cautelare risulta in concreto riferita all'ampliamento di un seminterrato per una superficie di mq.
5.000 e che un intervento edilizio siffatto non è riconducibile a quelli specificamente assoggettati alla procedura di denuncia di inizio di attività (istituto introdotto in via generale nel nostro ordinamento dall'art.19 della legge n. 241/1990) dall'art. 4 del D.L. n.398 del 1993,
convertito con modificazioni nella legge n. 493/1993, come sostituito ed integrato dall'art. 2, comma 60, della legge n.662/1996. A) Inesatto è anzitutto il riferimento difensivo alla lettera h) del 7^ comma dell'art. 4 anzidetto, che contempla "i parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato" (disposizione che si aggiunge a quelle dell'art. 9, 1^ comma, della legge 24.3.1989, n. 122, integrato dall'art. 17, comma 90, della legge 15.5.1997, n. 127).
Tale norma, infatti, riguarda fabbricati già esistenti, dal momento che, in ipotesi di contestuale costruzione ex novo del fabbricato e del parcheggio che ne costituisce pertinenza, la realizzazione di quest'ultimo non può andare disgiunta da quella del fabbricato a cui pertiene, con conseguente assoggettamento al regime dell'opera complessivamente considerata (in tal senso, con riferimento all'art.9 della legge n. 122/1989, vedi Cons. Stato: Sez. V, 3.6.1996, n. 621
e Sez. II, parere 1.6.1994, n. 538). Deve ritenersi, inoltre, che la disposizione medesima, con il ribadire espressamente la natura pertinenziale dei parcheggi di cui si occupa (già affermata dall'art. 26, ultimo comma, della legge n.47/1985), imponga in ogni caso la verifica di una necessaria proporzionalità tra l'intervento progettato e gli spazi abitativi al cui servizio essi sono previsti, in assenza della quale l'intervento stesso resta comunque sottoposto al regime della concessione edilizia onerosa.
B) Incongrui sono pure gli ulteriori riferimenti:
- sia alla lettera g) dello stesso 7^ comma dell'art. 4, che sottopone a denuncia di inizio "le varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia";
- sia all'art. 15 della legge n.47/1985, a norma del quale "non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel casi di realizzazione di varianti, purché esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma ne' delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime ... L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori".
Questo Collegio, a fronte degli orientamenti non concordi della dottrina circa i rapporti tra le due disposizioni normative dianzi citate, ritiene che la materia abbia avuto una nuova completa regolamentazione dalla legge n.662 del. 1996. con implicita abrogazione del regime precedente.
Con la riforma del 1996, invero, risulta sostanzialmente disciplinato nella sua completezza il regime a cui deve essere sottoposta l'attività in variante ed il raffronto tra le due fattispecie non consente di individuare ipotesi già soggette alla precedente disciplina non riconducibili a quelle contemplate dalla nuova. In particolare, rispetto alla disciplina del 1985:
- il divieto di modificare la destinazione d'uso viene imposto con previsione generale e riguarda quindi, come in passato, sia la costruzione nel suo complesso che le singole unità immobiliari;
- viene espressamente vietata l'alterazione delle volumetrie;
- il divieto di aumento delle superfici utili, pur non essendo più stabilito in maniera espressa, ben può derivare dal divieto anzidetto e da quello di incidere sui parametri urbanistici;
- vengono introdotti, quali nuovi limiti, il divieto di incidenza sui parametri urbanistici (densità fondiaria e territoriale, indice di edificabilità del fondo, densità abitativa del singolo edificio) e di modifica delle categorie edilizie (da intendersi quale divieto del passaggio da una categoria catastale inferiore ad una superiore);
- viene testualmente imposto l'obbligo di rispettare le eventuali prescrizioni dell'originaria concessione edilizia riferite alla tipologia dell'edificio ed agli aspetti architettonici per la sua armonizzazione con l'ambiente urbano circostante;
- viene modificato il procedimento, poiché non è più consentita una richiesta di approvazione successiva all'esecuzione delle opere ma comunque anteriore all'ultimazione dei lavori, essendo stato invece imposto l'obbligo della comunicazione preventiva dell'intento di procedere alle varianti.
Il legislatore ha inteso perseguire una sostanziale finalità di semplificazione del sistema, sicché appare poco razionale ed astruso configurare una coesistenza di discipline al solo scopo di consentire al privato, che non abbia denunciato preventivamente la variante ai sensi dell'art. 4, 7^ comma, della legge n. 493/1993, di richiedere l'approvazione al Comune successivamente, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 47/1985, purché i lavori siano ancora in corso.
Ammettendo tale richiesta successiva di approvazione si renderebbe inapplicabile, inoltre, il 13^ comma dell'art. 4, che sanziona la denuncia di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione.
In ogni caso, comunque, quando pure potesse ipotizzarsi la sopravvivenza della vecchia normativa (o di parte di essa) accanto alla nuova, deve evidenziarsi, per quel che concerne specificamente la fattispecie in esame, che non poteva farsi ricorso:
- ne' alla denuncia di inizio, stanti i divieti legislativi di incidere sulle volumetrie e sui parametri urbanistici (il G.I.P. ha rilevato che l'ampliamento in questione incide anche sul parametro RC - rapporto di copertura - del fabbricato);
- ne' al regime posto dall'art. 15 della legge n.47/1985, stante il divieto di modificare le superfici utili in esso vigente.
3. Esulano completamente dalla vicenda che ci occupa tutte le argomentazioni difensive riferite alla nozione di "variazione essenziale" posta dall'art. 8 della legge n. 47/1985. In proposito è necessario anzitutto rilevare che erronea, poiché riguardante il diverso concetto di "difformità totale" è la definizione attribuita in ricorso a tale nozione e dedotta dall'art. 7 della stessa legge n. 47.
Al di là di tale doverosa precisazione, però, deve ricordarsi che il concetto di "variazione essenziale", specificato dall'art. 8, non riguarda la nozione di "variante a concessione edilizia già rilasciata" ne' inerisce al regime delle modalità di attuazione di modifiche alla progettazione originaria, costituendo invece una tipologia di abuso edilizio a livello intermedio tra la difformità totale e la difformità parziale rispetto alla concessione edilizia. Il G.I.P. ed il Tribunale hanno parlato di "varianti essenziali in corso d'opera" non con riferimento all'abuso contestato, ricondotto invece ad ipotesi di totale difformità ai sensi dell'art. 20, lett. b), della legge n. 47/1985, bensì esclusivamente per distinguere le stesse dalle c.d. "varianti minime, lievi o leggere" assoggettate a regime semplificato.
4. E ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 1998