Sentenza 1 agosto 2001
Massime • 1
La servitù costituita a favore di un determinato fondo, ove ad esso ne venga unito un altro, non si estende a favore di questo, dovendo i due fondi originari, costituenti ormai un insieme, rimanere distinti ai fini della servitù, senza, tuttavia, che al "dominus" del nuovo più esteso fondo, come tale legittimato a muoversi in ogni parte del medesimo, ne possa essere imposta la divisione allo scopo di salvaguardare il fondo servente, la cui tutela può rinvenirsi solo nell'art. 1067 cod. civ., in caso di uso della servitù divenuto più oneroso. Tale uso, peraltro, se a vantaggio della porzione esclusa dalla servitù, non giova a configurare un possesso estensivo della servitù stessa all'intero fondo, poiché la presunzione della riferibilità della servitù a tutto il fondo dominante è escluso dal titolo e gli atti di possesso, afferenti alla porzione dominante, sono inespressivi di uno "ius possessionis" più esteso dello "ius possidendi", salvo che non intervengano situazioni di fatto tali da rendere manifesto l'asservimento a favore della porzione esclusa dal titolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10447 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE C SABATINI 150 (villino B-5/1), presso lo studio dell'avvocato CEPPARULO A, difeso dall'avvocato BOCCIA MICHELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RO RT,EL OS RA, RO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARCO POLO 43,presso lo studio dell'avvocato PONE DOMENICO, difesi dall'avvocato SERRA MARCO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2314/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 23/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione del 15.12.1994 EA ER esponeva di essere proprietario di un appezzamento di terreno in Sant'Anastasia su cui gravava servitù di passaggio anche con veicoli a favore dei fondi riportati nei mappali nn.433 e 434 costituita dall'originario unico proprietario con atto del 13.11.1987 per notar Cepparulo che, successivamente, i due fondi dominanti pervenivano in proprietà alla spa AD e ai coniugi AR AD e SA ME: che costoro avevano, di recente, abbattuto il muro di recinzione che divideva i loro fondi con quelli di cui alle particelle nn. 135, 337, 554, 556, 587 e 588 costituendo un unico fondo e asservendo alla particella n. 432, di cui esso esponente era proprietario, fondi diversi da quelli originariamente dominanti. Conveniva, pertanto, i predetti dinanzi al Tribunale di Nola per sentir dichiarare che i convenuti avevano abusivamente asservito il fondo di sua proprietà anche a fondi diversi e per sentirli condannare al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
Si costituivano i convenuti eccependo di aver legittimamente demolito il muro di cinta allo scopo di rendere più comodo il godimento del proprio fondo e che, comunque, i fondi riuniti erano dotati di autonomi accessi alla via pubblica.
Con sentenza del 27.12.1996, il Tribunale rigettava la domanda dell'ER perché sfornita di prove in ordine all'aggravamento della servitù da lui lamentato e, rilevato che l'abbattimento del muro interno al fondi dei convenuti non costituiva aggravamento della servitù, rigettava anche la domanda di risarcimento del danno. Avverso questa sentenza ha interposto appello l'ER. Ricostituitosi il contraddittorio gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame.
Con sentenza in data 28/10 - 23/11/1998, la Corte di appello di Napoli rigettava l'appello dell'olivieri regolando le spese. Osservava la Corte partenopea a proposito della qualificazione della domanda attorea, che una azione di "abusivo asservimento", così come la denomina l'appellante, non esiste nel nostro ordinamento, prevedendosi o un'azione negatoria servitutis ovvero un'azione minore, ma pur sempre rientrante nella categoria delle azioni negatorie, volta ad escludere l'esercizio della servitù secondo modalità contrarie all'atto costitutivo per effetto di innovazioni apportate dal proprietario del fondo dominante.
Comunque l'ER, ne' in prime cure, ne' nel giudizio d'appello, aveva posto a fondamento della sua pretesa innovazioni specifiche o la possibilità di una loro verificazione per effetto dell'apparenza di opere visibili e permanenti dallo stesso neanche indicate. La denuncia dell'opera realizzata sul fondo dominante, vale a dire la demolizione del muro di recinzione tra i fondi originariamente dominanti e gli altri che non lo erano (e, dunque, un'innovazione), la richiesta di risarcimento danni, non proponibile in negatoria in mancanza di contestazione da parte del convenuto in ordine alla sussistenza della servitù anche sugli altri fondi, erano tutti fatti inequivocabili che qualificavano la domanda nel senso sopra indicato. Tanto chiarito, non poteva accedersi alla tesi dell'appellante che il pregiudizio sarebbe in re ipsa per il semplice fatto della demolizione del muro di recinzione tra il fondo dominante e gli altri fondi. La messa in comunicazione tra un fondo e l'altro, appartenenti allo stesso proprietario, è una facoltà insita in quel diritto e non può di per sè sola aggravare la servitù di passaggio senza una dimostrazione in concreto dell'aggravamento stesso per effetto di un mutamento di destinazione del fondo dominante. Circostanza, quest'ultima, che il medesimo appellante non aveva neanche dedotta nei capitoli di prova testimoniale che soltanto in sede di precisazione delle conclusioni aveva ritenuto di proporre. E, del resto, anche la prova richiesta è di per sè inidonea a dimostrare quell'aggravamento, se è vero che il mero passaggio non implica da solo, proprio per la sua equivocità, l'utilizzazione della servitù per accedere al fondo dominante o, invece, a quelli non asserviti. Soprattutto, quando, com'è pacifico, quegli altri fondi godono di autonomi accessi alla via pubblica. Nè il mutamento di destinazione può dedursi dalle fotografie esibite ne' dalla rinnovata richiesta di consulenza tecnica che, nelle intenzioni dell'appellante, dovrebbe sopperire alla mancata allegazione di fatti rilevanti ai fini della fattispecie di cui all'art. 1067 c.c.. Questo, e cioè l'aggravamento, andava dimostrato, invece, in relazione all'utilitas dedotta nel titolo costitutivo e dal confronto di questa con la concreta utilizzazione determinatasi in conseguenza dell'unificazione dei fondi, circostanze tutte che l'appellante non aveva mai richiesto di provare.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione EA ER, sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria;
resistono con controricorso AR AD, SA ME e la AD spa.
Motivi della decisione
Con i quattro motivi su cui si basa il ricorso, l'ER propone una duplice doglianza relativamente alla sentenza impugnata, riferendosi in primo luogo alla interpretazione che alla sua domanda è stata data dai giudici del merito e dolendosi del fatto che la stessa sia stata qualificata come di aggravamento della servitù e non invece come di negatoria servitutis;
e, in secondo luogo, alle statuizioni che in ogni modo sono state raggiunte in ordine alla situazione venutasi a creare, in conseguenza dell'abbattimento del muro che divideva il fondo originariamente dominante da altri attigui, appartenenti ai medesimi titolari.
Attesa l'intrinseca connessione che deve essere ravvisata tra le diverse censure sollevate, appare opportuno procedere all'esame congiunto dei primi due motivi di ricorso, mentre il terzo ed il quarto motivo risultano in qualche misura dipendenti dalle conclusioni da ritenersi congrue con riferimento alla questione di fondo.
Va premesso che alla base della originaria domanda proposta dall'ER si pone l'abbattimento di un muro divisorio che si interponeva tra il fondo dominante ed altri fondi contigui di cui sono proprietari gli stessi soggetti.
Nella prospettazione attorea, ciò che si voleva ottenere è la declaratoria di negatoria servitutis nei confronti dei fondi contigui;
la Corte territoriale ha interpretato la domanda come proposta ex art. 1067 c.c, e l'ha rigettata per il ritenuto difetto di presupposti che caratterizzano tale azione.
Questa Corte ha affrontato in altre occasioni la tematica sottesa a tale fattispecie, ed ha condivisibilmente affermato che la servitù costituita a favore di un determinato fondo, ove ad esso ne venga unito un altro, non si estende a favore di questo, dovendo i due fondi originari, costituenti ormai un insieme, rimanere distinti ai fini della servitù, senza, tuttavia, che al dominus del nuovo più esteso fondo, come tale autorizzato a muoversi in ogni parte del medesimo, ne possa essere imposta la divisione allo scopo di salvaguardare il fondo servente, la cui tutela può rinvenirsi solo nell'art. 1067 c.c., in ipotesi di uso della servitù divenuto più oneroso.
Tale uso, peraltro, se a vantaggio della porzione del fondo esclusa (dalla servitù) non giova a configurare un possesso estensivo della servitù stesso all'intero fondo, poiché la presunzione della riferibilità della servitù a tutto il fondo dominante risulta vinta dal titolo e gli atti di possesso, afferenti, alla porzione dominante, sono inespressivi di uno ius possessionis più esteso dello ius possidendi, salvo che non intervengano situazioni di fatto tali da rendere manifesto l'asservimento a favore della porzione esclusa dal titolo. (cfr. Cass. 15.4.1982, n. 2276, 27.12.1988, n. 7064). Sulla base di questa ragionata valutazione della situazione deve ritenersi che la Corte di merito sia incorsa in equivoco nella qualificazione della domanda attorea, avendone colto soltanto un aspetto, vale a dire quello attinente alla tutela invocabile ed ignorando quello, pure inserito nella richiesta di negatoria servitutis, di declaratoria di insussistenza della servitù a vantaggio dei fondi riuniti (peraltro legittimamente) al fondo unico dominante.
Il non aver pronunciato al riguardo comporta quanto meno una arbitraria delimitazione della domanda attorea, che poteva intendersi, nelle prospettazione fattane, come tendente a far dichiarare che i fondi uniti a quello dominante non vantavano il diritto reale sul fondo dell'odierno ricorrente.
Che la tutela del fondo servente sia ravvisabile solo nell'art.1067 c.c. è dato condivisibile;
ma ciò non toglie che sussistesse un interesse ad ottenere la declaratoria richiesta, con la conseguenza che, alla luce di tale principio, risultano da riesaminarsi tutte le ulteriori (e in parte conseguenti) domande proposte dall'ER, alla luce del principio enunciato.
Sussiste pertanto il denunciato vizio (nel primo motivo: violazione dell'art. 112 cpc) di omessa pronunzia su tutta la domanda;
entro tali limiti il ricorso va accolto, mentre gli altri motivi attengono a profili che andranno riesaminati alla luce della decisione da adottarsi in sede di rinvio.
La impugnata sentenza va pertanto cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2001