Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2014, n. 48696
CASS
Sentenza 19 settembre 2014

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Massime1

Nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace, la parte civile può proporre impugnazione agli effetti penali avverso le sentenze di proscioglimento solo nei casi in cui la citazione a giudizio dell'imputato sia stata da essa chiesta quale persona offesa con ricorso immediato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, limitatamente alle statuizioni penali, la sentenza di condanna emessa dal Tribunale in sede di appello, a seguito di impugnazione proposta dalla parte civile in procedimento instaurato davanti al giudice di pace non con il ricorso previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 274 del 2000).

Commentario1

  • 1Richiede verifica sull'operato professionale legittima espressioni forti (Cass. 32407/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 luglio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2014, n. 48696
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48696
Data del deposito : 19 settembre 2014

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