Sentenza 19 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2001, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B' LA CO 00 747 10 1 REPUBBLICA ITALIANA, LA CONTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente - R.G.N. 9537/98 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Rel. Consigliere Cron.1537 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 23/10/00 ConsigliereDott. Florindo MINICHIELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: il 19 GEN 2001. IL CANCELLIERE ww ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, INPS in w persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 0822002 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Rilasciata copia legale - per diritti ✓LMPS CIMARELLI EDDA;
al Sig. - intimata2000 22 FEB. 2001 il IL CANCELLIERE $ 4341 avverso la sentenza n. 153/97 del Tribunale di TERNI, -1- depositata il 20/05/97 R.G.N 950/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso, per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Terni dichiarava inammissibile -essendone mancata la notifica alla -parte appellata e non essendosi questa costituita l'appello dell'INPS avverso la sentenza del pretore della stessa città che (con statuizioni di cui in questa sede non occorre precisare i termini) aveva condannato l'Istituto a corrispondere a DD IM la pensione di reversibilità nella misura del sessanta per cento della pensione diretta integrata al minimo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE La sentenza del Tribunale di Terni è dall'INPS censurata per due ordini di ragioni: I ) per violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 291, 421, 434 e 435 cod. proc. civ., sostenendosi, con il richiamo dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n.6841 del 1996, che, nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omissione della notifica non comporta decadenza dall'appello che sia stato tempestivamente depositato;
II) per violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della legge 903/1965, come inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n.495 del 1993, nonché di una serie di altre norme, fra cui l'art. 1, commi da 181 a 184, della legge 3 n.662/1996 e gli artt. 324 , 325, 326 e 327 cod. proc. civ., sostenendosi che il Tribunale, pur in mancanza della notifica dell'appello alla controparte, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 183, della citata legge n.662 del 1996. Il Collegio - premesso che il ricorso per cassazione è stato ritualmente notificato alla controparte nella residenza indicatane nell'intestazione della sentenza impugnata, avendo tale pronuncia (correttamente o meno) assegnato all'appellata la qualità di contumace - ritiene fondato il primo motivo. Invero, stante la tempestività del gravame (depositato il 3 giugno 1996) rispetto alla data di deposito (22 febbraio 1996) della sentenza di primo grado, la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello, resa dal Tribunale di Terni, risulta erronea alla stregua del principio affermato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n.6841 del 29 luglio 1996 (condiviso da numerosissime pronunce della Sezione Lavoro nonché da questo Collegio); secondo cui "nelle controversie soggette al rito del lavoro la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito, nel termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del gludice 'ad quem', che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni - giuridica o di fatto eventuale vizio o inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all 'impugnazione (ormat perfezionatası), ma impone al gludice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421, primo comma, cod. proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare il ricorso-decreto". Il secondo motivo di ricorso è invece infondato, atteso che il contenuto decisorio e definitivo della pronuncia di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e dell'art. 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998 n.448 impone la previa costituzione del contraddittorio, attraverso la rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio, fra l'INPS e la controparte, sicché il provvedimento di estinzione non può essere legittimamente pronunciato dal giudice di secondo grado dopo la proposizione dell'appello (dell'Istituto, come nella specie, o del privato) ma prima della sua notifica alla controparte (v., in tal senso, Cass. 28 marzo 2000 n.3748). cassarsi l'impugnata sentenza-Deve quindi conformemente a quanto già deciso in analoghe controversie (v. Cass. 21 settembre 2000 n.12516) e disporsi il rinvio della causa, per nuovo esame, alla Corte d'appello di IA (Sezione Lavoro), cui, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, cod. proc. civ., è demandata anche la disciplina delle spese del giudizio di cassazione. 5 5
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e ne rigetta il secondo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia - anche per le spese - alla Corte d'appello di IA. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2000 Ми ский- I Presidente Il Consigliere estensore IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 19 GEN. 2001 MADI I COLLABORATORE I D LLERIA DY CANCE , A E O S R 0 S L P 1 L A U . 3 O , T B 3 T T I A 5 R R S O D 'A . E C P L A N S L T I E S 3 N D O 7 G I - P S -8 O IM N 1 A E 1 D A S D E I , E A E O G T R O G N T T E E IS IT S L E G IR E A R D L L O E D