Sentenza 11 luglio 2016
Massime • 1
La conversione del ricorso per cassazione in appello, ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., non opera con riferimento alla proposizione di rimedi eterogenei contro diversi capi della sentenza e, in ogni caso, non opera per i ricorsi in cassazione del pubblico ministero contro le sentenze di assoluzione del giudice di pace, stante l'espresso divieto di cui all'art. 36 d. lgs 28 agosto 2000, n. 274. (Fattispecie relativa a sentenza di assoluzione del giudice di pace dai reati di lesioni e minaccia, appellata dalla parte civile sulle statuizioni risarcitorie e contro la quale il pubblico ministero aveva proposto ricorso in cassazione sul capo relativo al diniego della responsabilità penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2016, n. 41430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41430 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2016 |
Testo completo
41430 / 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 11/07/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2112/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO - Presidente - REGISTRO GENERALE N.5047/2016 SILVANA DE IS EDUARDO DE RE GR MI IN IG Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MARSALA nei confronti di: R TA IT nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 16/04/2014 del GIUDICE DI PACE di CASTELVETRANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere IN IG Udito il Procuratore Generale in persona del STEFANO TOCCI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; t Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Stefano Tocci, ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 aprile 2014 del giudice di pace di Catelvetrano, GI TO era assolto dall'accusa di lesioni e minaccia in danno del fratello SC, perché il fatto non sussiste.
2. Contro la sentenza propone ricorso il procuratore della Repubblica di Marsala, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il giudicante ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni della persona offesa evidenziando un contrasto tra quanto dichiarato in dibattimento e quanto risultante in querela, senza che quest'ultima sia stata mai utilizzata per delle contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., nè sia stata acquisita (sull'accordo delle parti oppure ai sensi dell'articolo 512 cod. proc. pen.). Inoltre la parte ricorrente evidenzia che tutti gli elementi emersi dalle risultanze processuali non contrastano con le dichiarazioni della persona offesa, ma ne rappresentano N elementi di conferma.
3. Con memoria del 1 luglio 2016, il difensore dell'imputato ha chiesto la conversione in appello del ricorso del procuratore della Repubblica di Marsala, poiché contro la medesima sentenza è stato proposto appello dalla parte civile, fissato innanzi al Tribunale di Marsala per l'udienza del 4 ottobre 2016; in ogni caso ha dedotto l'inammissibilità dei motivi di ricorso, poiché l'inattendibilità della persona offesa è stata motivata dal giudice di pace per il contrasto delle sue dichiarazioni con quelle dell'unico teste estraneo alle parti, così operando quella valutazione più rigorosa della sua credibilità che la costante giurisprudenza di legittimità richiede, laddove la persona offesa sia costituita parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va disattesa la richiesta del Procuratore Generale di conversione del ricorso in appello, formulata anche dalla difesa dell'imputato con memoria scritta.
2. Come è noto l'art. 580 cod. proc. pen., nella versione originaria, disponeva che, quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di 2 impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte nell'appello. Il meccanismo di conversione previsto da questa disposizione è stato ricondotto, da un punto di vista teorico, al principio del favor impugnationis, ovvero a un intendimento di semplificazione, non disgiunto da finalità di euritmia e di completezza degli accertamenti oppure, preferibilmente, alla funzione di garantire l'unità del procedimento nel corso di tutte le fasi e di scongiurare le negative conseguenze potenzialmente derivanti dalla coesistenza di più mezzi ordinari di impugnazione avverso la medesima decisione anche alla luce del principio di unitarietà del mezzo di impugnazione, elaborato in sede dottrinale sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito.
3. Il testo della norma è stato riscritto dall'art. 7 della L. 20 febbraio 2006, n. 46 ed oggi la conversione è testualmente limitata al caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12. Atteso il tenore letterale della disposizione, consegue, anzitutto, che il meccanismo opera senz'altro nel caso di sentenza cumulativa ex art. 12 cod. proc. pen. con un evidente positivo cambiamento di prospettiva dalla connessione meramente formale della sentenza alla connessione sostanziale del processo. In secondo luogo, l'istituto disciplinato dall'art. 580 cod. proc. pen. non trova applicazione rispetto a una sentenza cumulativa per reati collegati ex art. 371, comma 2, cod. proc. pen.. Stando al tenore letterale della disposizione, sembra esclusa l'applicazione del meccanismo in questione in caso di proposizione di rimedi eterogenei contro il medesimo capo della sentenza non cumulativa;
tuttavia in diverse decisioni di questa Corte (Sez. 1, n. 2446 del 12/12/2007 - dep. 16/01/2008, Wang, Rv. 238813; Sez. 4, n. 17153 del 12/03/2015, Dibiase, Rv. 263442) si è sottolineato che, alla luce della ratio della disposizione, di evitare la frammentazione dei controlli sulla sentenza resa in prime cure, questo risultato interpretativo appare privo di intrinseca coerenza. Esso contrasta anche con il dato letterale dell'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., - contenente un esplicito riferimento al mezzo di impugnazione - dal quale si desume che nei confronti di un provvedimento può essere esperito un solo strumento di controllo, con conseguente operatività dei correttivi previsti dall'art. 569 cod. proc. pen., comma 2, e art. 580 cod. proc. pen. in presenza di una pluralità di rimedi attivati. Sarebbe, pertanto, inspiegabile, sul piano logico-sistematico, una disciplina legislativa che, mentre garantisce l'unità dei controlli sulla decisione relativa a più reguidicande 3 occasionalmente decise con un'unica sentenza, non la tutela, invece, quando le parti di un unico processo si trovino ad avere a disposizione impugnazioni diverse.
4. Nel caso in esame, però, non ricorrono le condizioni di cui all'art. 580 cod. proc. pen., poiché l'oggetto delle due impugnazioni non è il medesimo capo della sentenza: il ricorso attiene al diniego della responsabilità penale, mentre l'appello riguarda solamente il capo civile della decisione.
5. Né viene in rilievo alcuna connessione processuale in senso tecnico, possibile solo rispetto a procedimenti penali, in riferimento al legame esistente tra vicende penali.
6. D'altra parte va considerato che le sentenze applicative della sola pena dell'ammenda sono inappellabili dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 593 ult. co. cod. proc. pen. e l'ipotesi di appellabilità di cui all'art. 37, comma 1, seconda parte, del d.lgs. n. 274/2000 non riguarda la parte pubblica. Di conseguenza, una eventuale riqualificazione del ricorso del pubblico ministero in appello finirebbe con l'aggirare il divieto generale di appellabilità delle sentenze del giudice di pace per la parte pubblica, confermato espressamente dall'art. 36 del d.lgs. n. 274/2000. 7. In ogni caso va dato atto che il ricorso non supera la soglia dell'ammissibilità, poiché la decisione impugnata giunge a ritenere inattendibile la versione della persona offesa non solamente per la divergenza con quanto dichiarato in querela, ma alla luce dei contrasti, screzi, dissapori tra fratelli emersi dall'istruttoria dibattimentale, che consigliavano la ricerca di elementi di conferma, non rinvenuti nella deposizione di un teste estraneo. Di conseguenza è stata fatta corretta applicazione dei principi ripetutamente affermati da questa Corte e ribaditi anche dalle Sezioni Unite, secondo i quali se da una parte le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa, che possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detta verifica di credibilità oggettiva e soggettiva;
verifica che può giungere fino alla opportunità di un riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).
8. Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione per la quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, cit.). Nel caso di specie, al di là dell'improprio richiamo della querela, il giudice dà conto dei contrasti, screzi e dissapori tra imputato e parte civile (peraltro fratelli) emersi dall'istruttoria, per cui appare non manifestamente illogica la valutazione prudenziale di inattendibilità del teste costituito parte civile, a fronte della diversa versione fornita dal teste neutrale.
9. La diversa prospettazione del pubblico ministero ricorrente implica una valutazione delle prove, non consentita in questa sede di legittimità. In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, l'11 luglio 2016 Il consigliere estensore Il presidente Ferdinando Lgnola Paolo Antonio Bruno B DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 3 - OTT 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO arejuse 105