Sentenza 27 aprile 2016
Massime • 1
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, deducendo una eccezione di illegittimità costituzionale, si limita ad indicare solo le disposizioni di legge ritenute illegittime e gli articoli della Costituzione che si assumono violati senza esprimere alcun vaglio critico in ordine ai capi del provvedimento impugnato, poichè, a norma dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., i motivi di impugnazione debbono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2016, n. 24054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24054 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2016 |
Testo completo
240 54/ 1 6 Sh REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 1318 Sent. n. Dott. VINCENZO ROTUNDO - Presidente - Dott.ssa SILVANA DE BERARDINIS - Consigliere - UP 27/04/2016 - - Consigliere - Dott.ssa ROSA PEZZULLO R.G.N. 50634/15 - Consigliere relatore - Dott.ssa ROSSELLA CATENA Dott. FERDINANDO LIGNOLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN RO, nato ad [...], il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 14/04/2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico ministero, in persona del dott. Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 12/11/2009, con cui ☑AN RO era stato riconosciuto colpevole e condannato a pena di giustizia in relazione: A) al delitto di cui agli artt. 223, 216, commi 1, r.d. 267/1942 perché, in qualità di amministratore della Ge.Ca. Service s.r.l., dichiarata fallita in data 21/07/2004 con un passivo di euro 186.197,00, distraeva o comunque ж occultava la totalità dei beni sociali, non trovando adeguata giustificazione il divario tra il passivo accertato e l'attivo inesistente -; B) al delitto di cui agli artt. 223, 216 comma 2, r.d. 267/1942 - perché, nella qualità indicata, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraeva alla curatela fallimentare il libro matricola dei dipendenti ed i bilanci della società fino al 2002, e comunque teneva le scritture contabili consegnate al curatore in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, annotando nel bilancio al dicembre 2003 crediti per euro 670.592,00, inesistenti;
con la recidiva specifica, reiterata In Napoli, il 21/07/2004.- 2. AN RO ricorre a mezzo del difensore di fiducia, Avv.to Mario Zarrelli, in data 29/05/2015 per:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 234 cod. proc. pen., 216, 223 r.d. 267/42, in quanto la Corte territoriale non avrebbe ritenuto accoglibile la richiesta di assoluzione dell'imputato motivata in relazione al fatto che la gestione dell'azienda era stata affidata a terzi per motivi di salute del ricorrente, non avendo questi mai sporto denuncia contro colei che aveva gestito la società, ciò nonostante le precise indicazioni fornite dal curatore all'udienza del 29/01/2009, avendo il predetto dichiarato che il AN gli aveva riferito di aver delegato una persona di nazionalità ucraina o polacca alla gestione dell'azienda per ragioni di salute, che egli aveva documentato al curatore stesso;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 234 cod. proc. pen., 216, 223 r. d. 267/42, in quanto la Corte territoriale, in relazione alla distrazione, avrebbe travisato le dichiarazioni rese dal curatore fallimentare, il quale aveva riferito di crediti societari per euro 670.000,00, benché non esigibili, a fronte della documentazione a lui consegnata dal ricorrente, costituita da fatture, allegandosi, in proposito il verbale stenotipico dell'udienza dibattimentale in data 29/01/2009, e rilevando, altresì, la necessità di sollevare eccezione di legittimità costituzionale in quanto il travisamento del fatto, pur non indicato tra i casi di ricorso ex art. 606 cod. proc. pen., costituisce una ipotesi di colpa grave ai sensi della disciplina sulla responsabilità dei magistrati. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso va dichiarato inammissibile.
1.Dalla motivazione della sentenza di primo grado che costituisce un unico corpo motivazionale con quella di secondo grado, avendo entrambi i giudici di merito condiviso la metodologia di valutazione delle prove e la ricostruzione della vicenda processuale-si evince 2 come fosse stata fornita congrua argomentazione sia in relazione all'aspetto dei crediti vantati dalla società fallita sia in relazione all'aspetto della gestione della società stessa. In relazione al primo aspetto, infatti, il Tribunale aveva affermato che i crediti risultavano inesigibili perché le società debitrici si erano trasferite, ovvero erano fallite o in liquidazione, come riferito dal curatore, per cui si trattava di crediti il cui valore in moneta fallimentare era pari a zero;
in relazione all'aspetto gestionale, il Tribunale aveva affermato che il curatore fallimentare non aveva rinvenuto alcun atto di gestione da parte della socia Minkevych, mentre risultava che il ricorrente avesse richiesto, in data 30/06/2003, documentazione antimafia per conto della società, nonché avesse sottoscritto un contratto di locazione di un deposito in data 12/12/2001 ed, infine, avesse sottoscritto un contratto di collaborazione continuativa e coordinata in data 06/09/2002 con tale AC SE, oltre a non aver sporto denuncia contro la socia, asserita amministratrice di fatto. Detta motivazione, condivisa dalla Corte territoriale, offre evidentemente ampia risposta ai motivi di gravame, con argomentazioni del tutto immune da censure logiche. In realtà i motivi di ricorso ripropongono in sede di legittimità le medesime doglianze già oggetto dell'appello, con la conseguenza che palesemente il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, reiterando gli argomenti posti a base dell'appello e proponendo una ricostruzione alternativa dello stesso materiale probatorio già conformemente valutato nei precedenti gradi di merito, il che, come noto, esula del tutto dalla perimetrazione del giudizio di cassazione. Inoltre, va ricordato che l'accertamento degli elementi sintomatici in grado di rivelare la gestione o la cogestione della società da parte di un amministratore di fatto è un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto, come nel caso in esame, da una motivazione congrua (Sez. 5, sentenza n. 35249 del 03/04/2013, Rv. 255767).
2. In relazione al profilo concernente i crediti societari, va poi aggiunto come, in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta, il depauperamento, apprezzabile ai fini della configurazione del reato, vada inteso come riferito ad una nozione giuridica di patrimonio in senso lato, comprensivo, quindi, non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano anche le ragioni di credito che avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell'attivo del compendio patrimoniale, con conseguente natura distrattiva delle condotte consistite nella mancata riscossione, in tempo utile, dei crediti vantati dalla società, evidenziandosi, in tal senso, una condotta di colpevole disinteresse nei confronti degli interessi economici della società stessa, atteso che le ragioni di credito avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell'attivo del compendio patrimoniale (Sez. 5, sentenza n. 32469 del 16/04/2013, Rv. 256252).
3. Quanto, infine, alla eccezione di illegittimità costituzionale che, a parere della difesa, sarebbe il caso di sollevare in quanto "il travisamento del fatto non viene indicato tra i casi di ricorso ex art. 606 cod. proc. pen., ma costituisce 'colpa grave' in virtù della nuova legge sulla disciplina della responsabilità dei magistrati (L. 27/02/2015 in vigore dal 19/03/2015)", per cui la norma citata dovrebbe prevedere, tra i casi di ricorso in cassazione detto grave vizio della motivazione, va osservato che come già ampiamente illustrato da questa Corte (Sez. 5, sentenza n. 51253 del 11/11/2014, Rv. 262200), se è vero che la proposizione dell'eccezione di illegittimità costituzionale con un motivo di ricorso in cassazione è in quanto tale ammissibile, sempre che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'invocata dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione possa conseguire, nella prospettiva del ricorrente, una pronuncia a lui favorevole in termini di annullamento, va anche evidenziato che dal punto di vista processuale penale essa si risolve comunque in una censura di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) riferita al provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 45511 del 11/11/2009, Rv. 245509; Sez. 1, n. 409 del 10/12/2008, Rv. 242456; Sez. 3, n. 35375 del 24/05/2007, Rv. 237401). Sotto il profilo formale, però, oltre alle prescrizioni della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 (secondo cui la parte deve indicare le disposizioni di legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale e le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate), va considerato anche il rispetto dell'art. 581 cod. proc. pen., lett. c), secondo il quale devono essere enunciati nell'atto di impugnazione "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". Tale norma ha l'evidente significato di imporre al titolare del diritto di impugnazione di esprimere un vaglio critico in ordine ai capi del provvedimento impugnato, formulando argomentazioni che espongano critiche analitiche, cosa che, nel caso in esame non appare affatto essersi verificato. Poiché l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sanziona con l'inammissibilità, tra le diverse ipotesi, la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduca una eccezione di illegittimità costituzionale, limitandosi unicamente ad indicare le disposizioni di legge che assume viziate da illegittimità e gli articoli della Costituzione o di una legge costituzionale che si assumono violate. Dalla inammissibilità del ricorso discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
k. 4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27/04/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Retaule Vincenzo Rotundo Rossella Catena рисеино Ронли себец DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 9 GIU 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Canhela Lanzuisę exащи 5